Art. 4.
Il personale subalterno sara' inquadrato nel ruolo transitorio istituito col presente decreto, come segue:
il personale delle sub-categorie I e II nel grado di sorvegliante capo corrispondente alla qualifica di commesso capo dei ruoli del personale subalterno statale;
il personale delle sub-categorie III, IV e V, rispettivamente nei gradi di sorvegliante di la classe, sorvegliante di 2ª classe sorvegliante di 3° classe corrispondenti alle qualifiche di primo commesso, usciere capo e usciere dei ruoli del personale subalterno delle Amministrazioni dello Stato.
All'atto dell'inquadramento sara' attribuita nel grado conferito l'anzianita' maturata nella, categoria di provenienza; per i subalterni inquadrati nel grado di sorvegliante capo sara' attribuita in tale grado l'anzianita' complessiva maturatai nelle sub-categorie I e II della cessata Amministrazione.
Al personale subalterno che, a seguito dell'inquadramento, venga a percepire uno stipendio inferiore a quello gia' goduto, sara' attribuito il trattamento previsto dall'ultimo comma, dell' art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 412 .
Il personale subalterno sara' inquadrato nel ruolo transitorio istituito col presente decreto, come segue:
il personale delle sub-categorie I e II nel grado di sorvegliante capo corrispondente alla qualifica di commesso capo dei ruoli del personale subalterno statale;
il personale delle sub-categorie III, IV e V, rispettivamente nei gradi di sorvegliante di la classe, sorvegliante di 2ª classe sorvegliante di 3° classe corrispondenti alle qualifiche di primo commesso, usciere capo e usciere dei ruoli del personale subalterno delle Amministrazioni dello Stato.
All'atto dell'inquadramento sara' attribuita nel grado conferito l'anzianita' maturata nella, categoria di provenienza; per i subalterni inquadrati nel grado di sorvegliante capo sara' attribuita in tale grado l'anzianita' complessiva maturatai nelle sub-categorie I e II della cessata Amministrazione.
Al personale subalterno che, a seguito dell'inquadramento, venga a percepire uno stipendio inferiore a quello gia' goduto, sara' attribuito il trattamento previsto dall'ultimo comma, dell' art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 412 .