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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/11/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 313/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. AN ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. IL GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 24.05.2023 da
elettivamente domiciliato presso l'avv. Alessandro Parte_1
SE PO che lo rappresenta e difende con l'avv. Francesca
Commissati per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro
, elettivamente Controparte_1
domiciliato presso l'avv. Antonella Tomasello che lo rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
- appellato-
e Corte d'Appello di Venezia
elettivamente Controparte_2
domiciliata presso l'avv. Carlo Ciaccia che la rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
-appellata-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 563/22 del Tribunale di Venezia
In punto: Opposizione avverso intimazione di pagamento n. 119 2021
90014284 20 000 in relazione agli avvisi di addebito: n. 419 2012
0002885850 000, n. 419 2013 0000251913 000, n. 419 2013
0001441202 000, n. 419 2014 0000300416 000, n. 419 2015
0002362870 000
Causa trattata all'udienza del 30.10.2025
Conclusioni per parte appellante: “che l'Onorevole Corte d'Appello adita - in accoglimento della presente impugnazione e ad integrale riforma della sentenza n. 563/2022 del Tribunale di Venezia (R.G. n.
50/2022) del 11.10.2022 e per i motivi sopraesposti - Voglia annullare, revocare e/o come meglio: - l'avviso di addebito n. 419
2012 0002885850 000 (già doc. 2 ricorrente), - l'avviso di addebito n.
419 2013 0000251913 000 (già doc. 3 ricorrente), - l'avviso di addebito n. 419 2013 0001441202 000 (già doc. 4 ricorrente), -
l'avviso di addebito n. 419 2014 0000300416 000 (già doc. 5 ricorrente), - l'avviso di addebito n. 419 2015 0002362870 000 (già doc. 6 ricorrente), e per l'effetto annullare (integralmente o parzialmente) e/o come meglio l'intimazione di pagamento n. 119
2021 90014284 20 000 emessa da Controparte_3
e notificata in data 03.12.2021 (già doc. 1 ricorrente). In ogni caso, con condanna delle Controparti alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di ambo i gradi oltre ad accessori di legge”
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
Conclusioni per parte appellata : “1 – In via preliminare: CP_1
rigettare l'istanza data 22.5.2023 e dichiarare inammissibile l'appello ex adverso proposto.
2 – Nel merito: - Dichiarare cessata la materia del contendere relativa agli avvisi di addebito nn. 41920120002885850000,
41920130000251913000, 41920130001441202000 e
41920140000300416000 annullati ex lege;
- rigettare il ricorso avversario in toto e in ogni caso nella parte relativa all'avviso di addebito n. 41920150002362870000 e confermare la sentenza appellata.
3 – Spese di lite del grado rifuse”
Conclusioni per parte appellata “1 – Rigettare l'appello CP_4
proposto dal sig. ; 2 – Confermare la decisione di primo Parte_2
grado; 3 – Condannare l'appellante al pagamento delle spese diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione in favore del procuratore costituito il quale si dichiara antistatario e di non aver riscosso onorari di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello formalmente iscritto a ruolo in data 24.05.2023,
ha proposto appello avverso la sentenza indicata in Parte_1
epigrafe con cui il Tribunale di Venezia ha respinto il ricorso con cui era stato richiesto l'annullamento di cinque avvisi di addebito di cui aveva preso conoscenza all'esito della notifica dell'intimazione di pagamento n. 119 2021 90014284 20 000, lamentando, in particolare, la nullità della notifica dei citati titoli esecutivi, la prescrizione dei crediti, la decadenza dal potere di iscrivere a ruolo il credito il relazione all'avviso di addebito n. 41920150002362870000.
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
Il Giudice di prime cure ha ritenuto regolare la notifica dei cinque avvisi di addebito, i primi quattro a mezzo del servizio postale e il quinto a mezzo pec, ha ritenuto preclusa ogni contestazione che avrebbe dovuto essere fatta valere con la rituale impugnazione degli stessi entro 40 giorni dalla loro notifica, ha escluso che fosse maturata la prescrizione quinquennale dei crediti nel periodo successivo alla loro notifica tenuto conto degli atti interruttivi documentati dall'agente per la riscossione.
Propone appello l'originario ricorrente sulla base di sei motivi:
a) con il primo censura la sentenza laddove ha ritenuto regolare la notifica degli avvisi di addebito in quanto: il primo sarebbe stato notificato a mezzo raccomandata ma consegnato a persona non identificabile alla luce dell'avviso di ricevimento;
il terzo e il quarto sarebbero stati notificati non presso la residenza del destinatario ma presso il luogo ove si trovava in passato la sua azienda, il cui immobile era stato medio tempore concesso in locazione a terzi;
il quinto sarebbe stato notificato tramite un indirizzo pec non presente nei pubblici registri e verso un indirizzo pec non riconducibile al destinatario.
b) con il secondo motivo contesta la decisione di primo grado ove ha ritenuto tardivo il ricorso atteso che lo stesso è stato depositato entro
40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento.
c) con il terzo motivo ribadisce la prescrizione quinquennale dei crediti oggetto dei primi quattro avvisi di addebito, anche laddove si volessero considerare rituali le notifiche degli stessi.
d) Con il quarto motivo sostiene che la notifica dell'ultimo avviso di addebito sarebbe avvenuta nel 2015, oltre il termine di cinque anni previsto per poter legittimamente riscuotere il credito, riferito all'anno
2009.
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
e) con il quinto motivo lamenta l'omessa specificazione dei criteri di calcolo delle somme dovute nell'intimazione di pagamento predisposta da . Controparte_2
f) con il sesto motivo chiede la modifica del capo relativo alle spese di lite in ragione della richiesta riforma della sentenza di primo grado.
Si sono costituiti in giudizio sia l' , sia l CP_1 Controparte_2
, difendendo la sentenza gravata e argomentando a
[...]
sostegno dell'infondatezza delle doglianze avanzate dall'appellante.
L' , in via preliminare ha sollevato eccezione di inammissibilità CP_1
dell'appello atteso che il ricorso, dopo un primo tentativo di deposito nell'ultimo giorno utile, ma non andato a buon fine, sarebbe stato poi ridepositato solo il 24.05.2023, quando il termine di sei mesi era già scaduto. L' ha evidenziato, altresì, che per i primi quattro CP_1
avvisi di addebito è intervenuto medio tempore lo sgravio ex lege in forza dell'art. 1, co. 222, l. n. 197/2022.
Dopo un rinvio d'ufficio, motivato dal transito ad altra giurisdizione del precedente relatore, la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 30.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – L'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello è infondata. Parte appellante ha documentato di aver ritualmente provveduto al deposito del ricorso l'ultimo giorno utile (11.04.2023) e di aver ricevuto regolarmente le prime due pec attestanti l'accettazione e la consegna della busta telematica presso la cancelleria della Corte d'Appello. Ha ricevuto, poi, la terza pec attestante il superamento dei controlli automatizzati. Solo il giorno successivo ha ricevuto la quarta e ultima pec (riferita ai controlli manuali da parte della Cancelleria) in cui si dava atto della necessità
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
di depositare il ricorso senza selezionare il rito c.d. Cartabia. È seguìto il rifiuto del deposito, all'esito del quale l'appellante ha provveduto ad un nuovo deposito a termine potenzialmente scaduto. In buona sostanza, il deposito, ritualmente inoltrato, è stato rifiutato manualmente dalla Cancelleria perché qualificato, nelle operazioni di preparazione della busta telematica, come assoggettato al rito
Cartabia, in luogo del rito lavoro. Si tratta di un mero errore formale, legato alla compilazione dei moduli di invio della busta telematica di deposito, da ritenersi inidoneo a far ritenere inesistente un deposito tempestivo del ricorso che, di contro, è stato effettuato l'ultimo giorno utile, presso questa Corte territoriale (cioè, l'Ufficio competente), come comprovato dalla ricevuta di consegna della busta telematica.
Peraltro, quand'anche realmente la parte appellante avesse voluto iscrivere il ricorso nel registro civile (in luogo di quello lavoro), come astrattamente si sarebbe potuto ricavare dal dato erroneamente inserito nella compilazione di moduli di invio, la Cancelleria appare priva della possibilità di rifiutare il deposito sulla base di una valutazione giuridica sul rito realmente applicabile.
2 – Quanto al merito, si deve in via preliminare prendere atto dell'intervenuto sgravio ex lege degli avvisi di addebito n. 419 2012
0002885850, n. 419 2013 0000251913 000, n. 419 2013 0001441202
000 e n. 419 2014 0000300416 000 (come dichiarato e documentato dall' ), che determina la cessazione della materia del contendere CP_1
in relazione ai relativi crediti.
3 – In relazione all'ultimo, e più recente, avviso di addebito n.
41920150002362870000, l'appello è infondato.
3.1 – Partendo dal primo motivo d'appello, si rileva che la notifica di tale titolo esecutivo è stata effettuata a mezzo pec in data 3.11.2015 all'indirizzo Parte appellante sostiene che la Email_1
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
notifica sarebbe invalida perché proveniente da indirizzo pec non presente nei pubblici registri e perché nega di essere stato titolare dell'indirizzo di destinazione (che, dunque, non sarebbe a lui riconducibile), neppure presente su registro Reginde.
Le censure non possono condividersi. Sul punto si deve osservare che l'art.60 del D.P.R. n.600 del 1973, nel prevedere che la notificazione di atti tributari possa essere effettuata con posta elettronica certificata, stabilisce che l'atto notificando debba essere inviato "… all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI -PEC)", ma nulla prescrive in ordine all'indirizzo p.e.c. del mittente. Conseguentemente, trattandosi di disposizione speciale, non trova applicazione il disposto dell'art.3bis della L. n.53 del 1994, il quale prescrive che anche l'indirizzo del mittente debba figurare nei pubblici registri e che è applicabile soltanto alle notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali. Peraltro, gli indirizzi utilizzati per le notifiche contestate nel caso di specie, contenevano al loro interno un dominio certamente e agevolmente riferibile agli Enti notificatori e, naturalmente, al messaggio di posta elettronica afferente alle notificazioni di cui trattasi era, ovviamente, allegato l'atto recante la chiara intestazione dell'Ufficio mittente, sicché nessun dubbio si poteva nutrire sulla provenienza degli atti e sulla loro riferibilità all'Ufficio titolare del potere di emetterlo. In questo senso si richiama
Corte App. Milano, sez. lav., 20/09/2021, n.783. La Suprema Corte, inoltre, ha avuto modo di chiarire che “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile
~ 7 ~ Corte d'Appello di Venezia
dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro”
(Cass. sez. V, n. 18684 del 03/07/2023). Nel caso di specie alcun pregiudizio è stato allegato e provato dall'appellante che si limita a far valere questo profilo formale.
In relazione all'indirizzo del destinatario, si rileva che – come già rilevato dal giudice di prime cure – l'indirizzo è Email_2
l'indirizzo della ditta individuale di (con codice fiscale Parte_1
corrispondente a quello dell'odierno appellante), presente nel registro imprese – dunque, in un pubblico registro – sino al 2016 (cfr. visura storica prodotta dell . Non essendovi distinzione soggettiva tra CP_1
persona fisica e ditta individuale, la pec della ditta individuale è necessariamente la pec dell'imprenditore persona fisica.
3.2 – Il secondo e il quarto motivo d'appello – da trattarsi congiuntamente in quanto connessi – sono parimenti infondati. Non avendo l'appellante ritualmente impugnato l'avviso di addebito nei termini di legge (40 giorni dalla notifica), il credito si è cristallizzato;
è diventato, cioè, irretrattabile e non è possibile muovere doglianze che avrebbero dovuto essere fatte valere con l'opposizione di merito avverso l'avviso stesso. La ritualità della notifica risulta, infatti, ostativa ad un'opposizione c.d. recuperatoria con termine decorrente dalla data di notifica dell'intimazione di pagamento. Rimane, invece, possibile eccepire fatti estintivi sopravvenuti, come la prescrizione, se maturata dopo la notifica del titolo esecutivo. Parte appellante non svolge, in questo senso un'opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c., atteso che nel terzo motivo d'appello – ove si lamenta l'intervenuta prescrizione maturata dopo la notifica degli avvisi di
~ 8 ~ Corte d'Appello di Venezia
addebito - non viene svolto tale rilievo nei confronti dell'avviso qui in contestazione ma solo rispetto agli altri quattro. Di contro, nel quarto motivo d'appello si lamenta che la notifica dell'avviso di addebito del
2015 sarebbe successiva di oltre cinque anni al periodo cui si riferiscono i contributi non versati (2009). Si parla, genericamente, di irregolarità dell'avviso di addebito anche se, in realtà, la critica sottende un'eccezione di prescrizione dei crediti maturata prima della data di notifica del titolo esecutivo. Tale eccezione avrebbe dovuto essere fatta valere, a pena di inammissibilità, con l'opposizione di merito entro quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito.
4 – Il terzo motivo d'appello, come già detto, non coinvolge l'avviso di addebito non sgravato.
5 – Il quinto motivo d'appello è manifestamente infondato atteso che gli avvisi di addebito recano indicazione di tutti gli elementi necessari per verificare le modalità di calcolo delle somme dovute. Sono indicati l'ente creditore, il periodo di riferimento, la tipologia di contributi, il regime sanzionatorio ex art. 116, co. 8, lett. a), l. n.
388/2000 e, nelle pagine dell'avviso sono riportate le disposizioni di legge e le indicazioni per il calcolo di sanzioni e interessi (peraltro, predeterminati per legge). Ad ogni buon conto anche questa censura avrebbe dovuto essere proposta nei termini di legge decorrenti dalla data di notifica del titolo esecutivo.
6 – In conclusione, va dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento ai crediti di cui agli avvisi di addebito n. 419 2012
0002885850, n. 419 2013 0000251913 000, n. 419 2013 0001441202
000 e n. 419 2014 0000300416 000; va rigettato per il resto l'appello.
Le spese di lite, tenuto conto dello sgravio ex lege relativo a quattro avvisi di addebito (che rende concretamente inesigibile il credito) e della soccombenza rispetto a quello non sgravato, vengono
~ 9 ~ Corte d'Appello di Venezia
compensate per due terzi e poste a carico dell'appellante per il terzo residuo per entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi in favore di ciascun ente convenuto sulla base di valori medi di scaglione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− In parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiara cessata la materia del contendere con riferimento ai crediti di cui agli avvisi di addebito n. 419 2012 0002885850000, n. 419
2013 0000251913 000, n. 419 2013 0001441202 000 e n. 419
2014 0000300416 000;
− Rigetta per il resto l'appello;
− Compensa per due terzi le spese di lite di entrambi i gradi e condanna parte appellante al pagamento del terzo residuo nei confronti di e di che si CP_1 Controparte_2
liquida per il primo grado in Euro 1.243 e per il grado d'appello in Euro 1.322, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15% in favore di e oltre rimborso spese forfettarie nella CP_1
misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge nei confronti di
, con distrazione in favore Controparte_2
dell'avv. Carlo Ciaccia dichiaratosi antistatario.
Venezia, 30.10.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
IL OR AN AL
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. AN ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. IL GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 24.05.2023 da
elettivamente domiciliato presso l'avv. Alessandro Parte_1
SE PO che lo rappresenta e difende con l'avv. Francesca
Commissati per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro
, elettivamente Controparte_1
domiciliato presso l'avv. Antonella Tomasello che lo rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
- appellato-
e Corte d'Appello di Venezia
elettivamente Controparte_2
domiciliata presso l'avv. Carlo Ciaccia che la rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
-appellata-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 563/22 del Tribunale di Venezia
In punto: Opposizione avverso intimazione di pagamento n. 119 2021
90014284 20 000 in relazione agli avvisi di addebito: n. 419 2012
0002885850 000, n. 419 2013 0000251913 000, n. 419 2013
0001441202 000, n. 419 2014 0000300416 000, n. 419 2015
0002362870 000
Causa trattata all'udienza del 30.10.2025
Conclusioni per parte appellante: “che l'Onorevole Corte d'Appello adita - in accoglimento della presente impugnazione e ad integrale riforma della sentenza n. 563/2022 del Tribunale di Venezia (R.G. n.
50/2022) del 11.10.2022 e per i motivi sopraesposti - Voglia annullare, revocare e/o come meglio: - l'avviso di addebito n. 419
2012 0002885850 000 (già doc. 2 ricorrente), - l'avviso di addebito n.
419 2013 0000251913 000 (già doc. 3 ricorrente), - l'avviso di addebito n. 419 2013 0001441202 000 (già doc. 4 ricorrente), -
l'avviso di addebito n. 419 2014 0000300416 000 (già doc. 5 ricorrente), - l'avviso di addebito n. 419 2015 0002362870 000 (già doc. 6 ricorrente), e per l'effetto annullare (integralmente o parzialmente) e/o come meglio l'intimazione di pagamento n. 119
2021 90014284 20 000 emessa da Controparte_3
e notificata in data 03.12.2021 (già doc. 1 ricorrente). In ogni caso, con condanna delle Controparti alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di ambo i gradi oltre ad accessori di legge”
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
Conclusioni per parte appellata : “1 – In via preliminare: CP_1
rigettare l'istanza data 22.5.2023 e dichiarare inammissibile l'appello ex adverso proposto.
2 – Nel merito: - Dichiarare cessata la materia del contendere relativa agli avvisi di addebito nn. 41920120002885850000,
41920130000251913000, 41920130001441202000 e
41920140000300416000 annullati ex lege;
- rigettare il ricorso avversario in toto e in ogni caso nella parte relativa all'avviso di addebito n. 41920150002362870000 e confermare la sentenza appellata.
3 – Spese di lite del grado rifuse”
Conclusioni per parte appellata “1 – Rigettare l'appello CP_4
proposto dal sig. ; 2 – Confermare la decisione di primo Parte_2
grado; 3 – Condannare l'appellante al pagamento delle spese diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione in favore del procuratore costituito il quale si dichiara antistatario e di non aver riscosso onorari di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello formalmente iscritto a ruolo in data 24.05.2023,
ha proposto appello avverso la sentenza indicata in Parte_1
epigrafe con cui il Tribunale di Venezia ha respinto il ricorso con cui era stato richiesto l'annullamento di cinque avvisi di addebito di cui aveva preso conoscenza all'esito della notifica dell'intimazione di pagamento n. 119 2021 90014284 20 000, lamentando, in particolare, la nullità della notifica dei citati titoli esecutivi, la prescrizione dei crediti, la decadenza dal potere di iscrivere a ruolo il credito il relazione all'avviso di addebito n. 41920150002362870000.
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
Il Giudice di prime cure ha ritenuto regolare la notifica dei cinque avvisi di addebito, i primi quattro a mezzo del servizio postale e il quinto a mezzo pec, ha ritenuto preclusa ogni contestazione che avrebbe dovuto essere fatta valere con la rituale impugnazione degli stessi entro 40 giorni dalla loro notifica, ha escluso che fosse maturata la prescrizione quinquennale dei crediti nel periodo successivo alla loro notifica tenuto conto degli atti interruttivi documentati dall'agente per la riscossione.
Propone appello l'originario ricorrente sulla base di sei motivi:
a) con il primo censura la sentenza laddove ha ritenuto regolare la notifica degli avvisi di addebito in quanto: il primo sarebbe stato notificato a mezzo raccomandata ma consegnato a persona non identificabile alla luce dell'avviso di ricevimento;
il terzo e il quarto sarebbero stati notificati non presso la residenza del destinatario ma presso il luogo ove si trovava in passato la sua azienda, il cui immobile era stato medio tempore concesso in locazione a terzi;
il quinto sarebbe stato notificato tramite un indirizzo pec non presente nei pubblici registri e verso un indirizzo pec non riconducibile al destinatario.
b) con il secondo motivo contesta la decisione di primo grado ove ha ritenuto tardivo il ricorso atteso che lo stesso è stato depositato entro
40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento.
c) con il terzo motivo ribadisce la prescrizione quinquennale dei crediti oggetto dei primi quattro avvisi di addebito, anche laddove si volessero considerare rituali le notifiche degli stessi.
d) Con il quarto motivo sostiene che la notifica dell'ultimo avviso di addebito sarebbe avvenuta nel 2015, oltre il termine di cinque anni previsto per poter legittimamente riscuotere il credito, riferito all'anno
2009.
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
e) con il quinto motivo lamenta l'omessa specificazione dei criteri di calcolo delle somme dovute nell'intimazione di pagamento predisposta da . Controparte_2
f) con il sesto motivo chiede la modifica del capo relativo alle spese di lite in ragione della richiesta riforma della sentenza di primo grado.
Si sono costituiti in giudizio sia l' , sia l CP_1 Controparte_2
, difendendo la sentenza gravata e argomentando a
[...]
sostegno dell'infondatezza delle doglianze avanzate dall'appellante.
L' , in via preliminare ha sollevato eccezione di inammissibilità CP_1
dell'appello atteso che il ricorso, dopo un primo tentativo di deposito nell'ultimo giorno utile, ma non andato a buon fine, sarebbe stato poi ridepositato solo il 24.05.2023, quando il termine di sei mesi era già scaduto. L' ha evidenziato, altresì, che per i primi quattro CP_1
avvisi di addebito è intervenuto medio tempore lo sgravio ex lege in forza dell'art. 1, co. 222, l. n. 197/2022.
Dopo un rinvio d'ufficio, motivato dal transito ad altra giurisdizione del precedente relatore, la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 30.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – L'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello è infondata. Parte appellante ha documentato di aver ritualmente provveduto al deposito del ricorso l'ultimo giorno utile (11.04.2023) e di aver ricevuto regolarmente le prime due pec attestanti l'accettazione e la consegna della busta telematica presso la cancelleria della Corte d'Appello. Ha ricevuto, poi, la terza pec attestante il superamento dei controlli automatizzati. Solo il giorno successivo ha ricevuto la quarta e ultima pec (riferita ai controlli manuali da parte della Cancelleria) in cui si dava atto della necessità
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
di depositare il ricorso senza selezionare il rito c.d. Cartabia. È seguìto il rifiuto del deposito, all'esito del quale l'appellante ha provveduto ad un nuovo deposito a termine potenzialmente scaduto. In buona sostanza, il deposito, ritualmente inoltrato, è stato rifiutato manualmente dalla Cancelleria perché qualificato, nelle operazioni di preparazione della busta telematica, come assoggettato al rito
Cartabia, in luogo del rito lavoro. Si tratta di un mero errore formale, legato alla compilazione dei moduli di invio della busta telematica di deposito, da ritenersi inidoneo a far ritenere inesistente un deposito tempestivo del ricorso che, di contro, è stato effettuato l'ultimo giorno utile, presso questa Corte territoriale (cioè, l'Ufficio competente), come comprovato dalla ricevuta di consegna della busta telematica.
Peraltro, quand'anche realmente la parte appellante avesse voluto iscrivere il ricorso nel registro civile (in luogo di quello lavoro), come astrattamente si sarebbe potuto ricavare dal dato erroneamente inserito nella compilazione di moduli di invio, la Cancelleria appare priva della possibilità di rifiutare il deposito sulla base di una valutazione giuridica sul rito realmente applicabile.
2 – Quanto al merito, si deve in via preliminare prendere atto dell'intervenuto sgravio ex lege degli avvisi di addebito n. 419 2012
0002885850, n. 419 2013 0000251913 000, n. 419 2013 0001441202
000 e n. 419 2014 0000300416 000 (come dichiarato e documentato dall' ), che determina la cessazione della materia del contendere CP_1
in relazione ai relativi crediti.
3 – In relazione all'ultimo, e più recente, avviso di addebito n.
41920150002362870000, l'appello è infondato.
3.1 – Partendo dal primo motivo d'appello, si rileva che la notifica di tale titolo esecutivo è stata effettuata a mezzo pec in data 3.11.2015 all'indirizzo Parte appellante sostiene che la Email_1
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notifica sarebbe invalida perché proveniente da indirizzo pec non presente nei pubblici registri e perché nega di essere stato titolare dell'indirizzo di destinazione (che, dunque, non sarebbe a lui riconducibile), neppure presente su registro Reginde.
Le censure non possono condividersi. Sul punto si deve osservare che l'art.60 del D.P.R. n.600 del 1973, nel prevedere che la notificazione di atti tributari possa essere effettuata con posta elettronica certificata, stabilisce che l'atto notificando debba essere inviato "… all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI -PEC)", ma nulla prescrive in ordine all'indirizzo p.e.c. del mittente. Conseguentemente, trattandosi di disposizione speciale, non trova applicazione il disposto dell'art.3bis della L. n.53 del 1994, il quale prescrive che anche l'indirizzo del mittente debba figurare nei pubblici registri e che è applicabile soltanto alle notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali. Peraltro, gli indirizzi utilizzati per le notifiche contestate nel caso di specie, contenevano al loro interno un dominio certamente e agevolmente riferibile agli Enti notificatori e, naturalmente, al messaggio di posta elettronica afferente alle notificazioni di cui trattasi era, ovviamente, allegato l'atto recante la chiara intestazione dell'Ufficio mittente, sicché nessun dubbio si poteva nutrire sulla provenienza degli atti e sulla loro riferibilità all'Ufficio titolare del potere di emetterlo. In questo senso si richiama
Corte App. Milano, sez. lav., 20/09/2021, n.783. La Suprema Corte, inoltre, ha avuto modo di chiarire che “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile
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dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro”
(Cass. sez. V, n. 18684 del 03/07/2023). Nel caso di specie alcun pregiudizio è stato allegato e provato dall'appellante che si limita a far valere questo profilo formale.
In relazione all'indirizzo del destinatario, si rileva che – come già rilevato dal giudice di prime cure – l'indirizzo è Email_2
l'indirizzo della ditta individuale di (con codice fiscale Parte_1
corrispondente a quello dell'odierno appellante), presente nel registro imprese – dunque, in un pubblico registro – sino al 2016 (cfr. visura storica prodotta dell . Non essendovi distinzione soggettiva tra CP_1
persona fisica e ditta individuale, la pec della ditta individuale è necessariamente la pec dell'imprenditore persona fisica.
3.2 – Il secondo e il quarto motivo d'appello – da trattarsi congiuntamente in quanto connessi – sono parimenti infondati. Non avendo l'appellante ritualmente impugnato l'avviso di addebito nei termini di legge (40 giorni dalla notifica), il credito si è cristallizzato;
è diventato, cioè, irretrattabile e non è possibile muovere doglianze che avrebbero dovuto essere fatte valere con l'opposizione di merito avverso l'avviso stesso. La ritualità della notifica risulta, infatti, ostativa ad un'opposizione c.d. recuperatoria con termine decorrente dalla data di notifica dell'intimazione di pagamento. Rimane, invece, possibile eccepire fatti estintivi sopravvenuti, come la prescrizione, se maturata dopo la notifica del titolo esecutivo. Parte appellante non svolge, in questo senso un'opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c., atteso che nel terzo motivo d'appello – ove si lamenta l'intervenuta prescrizione maturata dopo la notifica degli avvisi di
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addebito - non viene svolto tale rilievo nei confronti dell'avviso qui in contestazione ma solo rispetto agli altri quattro. Di contro, nel quarto motivo d'appello si lamenta che la notifica dell'avviso di addebito del
2015 sarebbe successiva di oltre cinque anni al periodo cui si riferiscono i contributi non versati (2009). Si parla, genericamente, di irregolarità dell'avviso di addebito anche se, in realtà, la critica sottende un'eccezione di prescrizione dei crediti maturata prima della data di notifica del titolo esecutivo. Tale eccezione avrebbe dovuto essere fatta valere, a pena di inammissibilità, con l'opposizione di merito entro quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito.
4 – Il terzo motivo d'appello, come già detto, non coinvolge l'avviso di addebito non sgravato.
5 – Il quinto motivo d'appello è manifestamente infondato atteso che gli avvisi di addebito recano indicazione di tutti gli elementi necessari per verificare le modalità di calcolo delle somme dovute. Sono indicati l'ente creditore, il periodo di riferimento, la tipologia di contributi, il regime sanzionatorio ex art. 116, co. 8, lett. a), l. n.
388/2000 e, nelle pagine dell'avviso sono riportate le disposizioni di legge e le indicazioni per il calcolo di sanzioni e interessi (peraltro, predeterminati per legge). Ad ogni buon conto anche questa censura avrebbe dovuto essere proposta nei termini di legge decorrenti dalla data di notifica del titolo esecutivo.
6 – In conclusione, va dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento ai crediti di cui agli avvisi di addebito n. 419 2012
0002885850, n. 419 2013 0000251913 000, n. 419 2013 0001441202
000 e n. 419 2014 0000300416 000; va rigettato per il resto l'appello.
Le spese di lite, tenuto conto dello sgravio ex lege relativo a quattro avvisi di addebito (che rende concretamente inesigibile il credito) e della soccombenza rispetto a quello non sgravato, vengono
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compensate per due terzi e poste a carico dell'appellante per il terzo residuo per entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi in favore di ciascun ente convenuto sulla base di valori medi di scaglione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− In parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiara cessata la materia del contendere con riferimento ai crediti di cui agli avvisi di addebito n. 419 2012 0002885850000, n. 419
2013 0000251913 000, n. 419 2013 0001441202 000 e n. 419
2014 0000300416 000;
− Rigetta per il resto l'appello;
− Compensa per due terzi le spese di lite di entrambi i gradi e condanna parte appellante al pagamento del terzo residuo nei confronti di e di che si CP_1 Controparte_2
liquida per il primo grado in Euro 1.243 e per il grado d'appello in Euro 1.322, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15% in favore di e oltre rimborso spese forfettarie nella CP_1
misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge nei confronti di
, con distrazione in favore Controparte_2
dell'avv. Carlo Ciaccia dichiaratosi antistatario.
Venezia, 30.10.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
IL OR AN AL
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