Ordinanza cautelare 21 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 28/11/2025, n. 3413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3413 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03413/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01895/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1895 del 2024, proposto da
Pietrabianca S.r.l. e Galati Energia S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Lo Monaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Enna, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;
nei confronti
Sportello Unico per L'Edilizia del Comune di Barrafranca, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell’autorizzazione per “Settori Speciali” prot. A/PAESAGGISTICA/20240062206/060.100 del 24.07.202440054867 della Soprintendenza ai beni Culturali e Ambientali di Enna, limitatamente alla parte in cui l’esecuzione dei lavori previsti in progetto è stata sottoposta alla prima condizione, secondo cui “1) i nuovi sostegni dovranno essere posizionali nello stesso punto di quelli preesistenti utilizzando gli stessi blocchi di fondazione o nuovi blocchi previa demolizione di quelli esistenti”;
- nonché di ogni altro atto ad esso connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana e della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Enna;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa TA RI LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 23 ottobre 2024 parte ricorrente ha esposto quanto segue:
- di avere in corso di realizzazione un impianto di produzione di energia da fonte fotovoltaica in contrada Pietralunga nel territorio del Comune di Barrafranca e di aver costituito a tale scopo, insieme alla B2T Energy s.r.l., la Galati Energia s.r.l.
- di aver presentato, in data 28 maggio 2024, istanza di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di una tratta di linea di media tensione, con sostituzione di una tratta di linea aerea comportante l’installazione di n. 31 nuovi sostegni con la demolizione n. 32 sostegni esistenti e la realizzazione di una tratta di linea MT interrata, con posa di una nuova cabina di consegna MT/BT per la connessione del nuovo impianto fotovoltaico di proprietà di Pietrabianca s.r.l. sito in c.da Pietralunga s.n.c., territorio del Comune di Barrafranca, con attraversamento trasversale della S.P. n. 10 nel Comune di Barrafranca ed in quello di Riesi. Tenuto conto che la tratta di linea in questione riguarda i comuni di Barrafranca e di Riesi, rispettivamente in Provincia di Enna e di Caltanissetta, l’istanza veniva presentata alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna ed a quella di Caltanissetta.
Con provvedimento del 19 luglio 2024 la Soprintendenza di Caltanissetta ha accertato la compatibilità del progetto con i valori paesaggistici ed ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell’impianto.
La soprintendenza di Enna, invece ha autorizzato l’esecuzione dei lavori alla seguente condizione: “i nuovi sostegni dovranno essere posizionati nello stesso punto di quelli preesistenti utilizzando gli stessi blocchi di fondazione o nuovi blocchi previa demolizione di quelli esistenti…” .
Parte ricorrente lamenta la illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui prevede tale condizione sotto i seguenti profili:
I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 97 cost. E 146 del d. Lgs. 22.01.2004, n. 42 - eccesso di potere per sviamento, travisamento di fatti e di documenti, carenza di istruttoria, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, illogicità e contraddittorietà della motivazione, violazione della norma CEI EN 50341-2-13 relativa alle linee aere elettriche con tensione superiore a 1 kV in corrente alternata - violazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza dell’azione amministrativa.
i. La Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna ha illegittimamente imposto a parte ricorrente una condizione impossibile ed irrealizzabile sul piano tecnico, imponendo di realizzare i nuovi sostegni nello stesso punto di quelli preesistenti utilizzando gli stessi blocchi senza considerare che la linea elettrica da sostituire risale ad oltre 25 anni e versa in condizioni precarie e fatiscenti ed è stata realizzata sulla scorta della precedente norma CEI 11-4:1998, non più in vigore, che non prevedeva la verifica sismica, né i maggiori standard di sicurezza previsti dalla normativa ora vigente (distanze di sicurezza, obbligo di apposizione di segnaletiche di pericolo e di divieto di accesso, ispezioni e modalità di manutenzione delle linee elettriche, verifiche a carico neve, ghiaccio, vento).
Il provvedimento è frutto di un’istruttoria carente e si pone in contrasto con la norma CEI EN 50341-2-13 che si applica alla realizzazione di linee elettriche aeree con tensione superiore a 1 kv in corrente alternata e prevede le verifiche e gli standard di sicurezza di cui sopra.
Anche Enel, nella nota-mail del 02.09.2024 ha evidenziato l’impossibilità tecnica di eseguire i lavori secondo la condizione apposta all’impugnato provvedimento
ii. Il provvedimento violerebbe, inoltre, i principi di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa.
II. Violazione dell’art. 3 l.r. 21.05.2019, n. 7 - eccesso di potere per difetto d’istruttoria, illogicità, travisamento dei presupposti, irragionevolezza e ingiustizia manifesta, malgoverno.
Il provvedimento impugnato è, inoltre, carente di motivazione.
La decisione di sottoporre l’autorizzazione paesaggistica ad una condizione, così come accaduto nella specie, non può basarsi su valutazioni apodittiche e stereotipate, ma deve essere adeguatamente motivata in ordine alle ragioni che la giustificano.
2. Si sono costituite le amministrazioni intimate insistendo per il rigetto del ricorso.
3. Con ordinanza n. 475 del 21 novembre 2024, la Sezione ha accolto la domanda cautelare ritenendo prima facie fondata la censura sollevata con il secondo motivo di ricorso, con cui è contestata la carenza di motivazione del provvedimento impugnato.
Il Collegio, ritenendo che dal provvedimento non emergessero le ragioni “della dedotta parziale congruenza della relazione paesaggistica rispetto all’intervento richiesto che ha indotto la Soprintendenza di Enna ad autorizzare l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 146, comma 3, del d.lgs. n. 42/2004 alla condizione che i nuovi sostegni dovranno essere posizionati nello stesso punto di quelli preesistenti utilizzando gli stessi blocchi di fondazione o nuovi blocchi previa demolizione di quelli esistenti”, ha ordinato alla Soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Enna di riesaminare il provvedimento impugnato alla luce delle censure dedotte nel ricorso .
4. Con provvedimento prot. n. 4608 del 10 dicembre 2024 la Soprintendenza di Enna, « ritenuto necessario superare l’accertata “carenza di motivazione del provvedimento”, facendo emergere le ragioni a supporto dell’imposta condizione progettuale e preso atto delle ragioni di carattere tecnico rappresentante dall’Ing. AL secondo cui “non è possibile tecnicamente rispettare la prescrizione indicata in quanto la nuova normativa … è la CEI EN 50341-2-13 (CEI 11-4:2017) che prevede anche la verifica sismica …” e che tali ragioni, allegate alla richiesta di revisione della citata prescrizione (pervenute il 03/09/2024 … ) possono essere valutate in questa fase istruttoria del giudicato cautelare» , ha autorizzato la realizzazione del progetto a condizione che si provveda allo smaltimento dei n. 32 blocchi in calcestruzzo che saranno demoliti.
5. Con memoria depositata il 18 settembre 2025, parte ricorrente - dato atto che la nuova autorizzazione paesaggistica è pienamente satisfattiva della pretesa dedotta in giudizio … in quanto è stata eliminata del tutto la prima condizione secondo cui “1) i nuovi sostegni dovranno essere posizionai nello stesso punto di quelli preesistenti utilizzando gli stessi blocchi di fondazione o nuovi blocchi previa demolizione di quelli esistenti” – ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere con condanna delle amministrazioni regionali resistenti al pagamento delle spese di lite in virtù del principio della c.d. soccombenza virtuale.
6. All’udienza pubblica del 19 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Ritiene il Collegio che, risultando pienamente soddisfatta la pretesa di parte ricorrente, sussistono le condizioni per dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi del comma 5 dell’art. 34 c.p.a.
In applicazione del principio della soccombenza virtuale sussistono, altresì, i presupposti per porre a carico delle amministrazioni regionali resistenti le spese di lite così come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna le amministrazioni regionali intimate al pagamento, in favore delle ricorrenti, delle spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori se dovuti e refusione del contributo unificato ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NC MA VA, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
TA RI LL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA RI LL | NC MA VA |
IL SEGRETARIO