Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/02/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1265/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Natalia Pala ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1265/2024 promossa da:
Parte_1 con l'avv. PAGNOTTA MICHELE
RICORRENTE contro
Controparte_1
Con l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
RESISTENTE
Le parti concludono come in atti.
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 24 maggio 2024, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale allegando di esser inserito nelle graduatorie ATA della provincia di Brescia, valevoli per il triennio 2021/2024 e di aver presentato, nei modi e tempi di legge, domanda di aggiornamento, allegando i titoli culturali e di servizio già maturati.
Lamentava quindi che, nonostante la corretta allegazione del titolo riferito al servizio militare prestato dal
12 novembre 1997 al 10 settembre 1998, lo stesso veniva valutato erroneamente secondo i parametri previsti dal D.M. 50 del 3 marzo 2021.
Previa estensione del contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati, chiedeva quindi, per il servizio di leva svolto non in costanza di nomina, il riconoscimento del medesimo punteggio attribuito a chi avesse svolto il servizio militare in costanza di nomina (“punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni”), oltre al riconoscimento del predetto punteggio pagina 1 di 4
Si costituiva tardivamente in giudizio il contestando in fatto ed in Controparte_1 diritto le deduzioni avversarie, insistendo per l'integrale rigetto del ricorso per le ragioni ampiamente dedotte in comparsa.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da sentenza contestuale, dando lettura, assenti le parti, del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno della decisione.
*
Questo Tribunale, ben consapevole dell'esistenza di orientamenti di segno contrapposto (in particolare,
Tribunale sez. lav. - Roma, 22/02/2023, n. 1852; Tribunale Rovigo sez. lav., 19/07/2022, n. 113; Trib.
Modena ordinanza del 20/12/2022 RG n. 912/2022), ritiene tuttavia di aderire all'orientamento espresso dalla Corte d'Appello di Brescia, da ultimo con la sentenza n. 329/2022 pubblicata in data 3 febbraio 2023
(cfr. anche Cda Brescia n. 392/2023 e, da ultimo, Corte Cass. – Sez. Lavoro, sentenza n. 22429 del
8.8.2024) - le cui argomentazioni, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., vengono di seguito trascritte
“In base all'art. 485, co. 7, D.Lgs. 294/94 (TU Scuola) «Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti».
L'art. 2050 del D.Lgs. 66 del 2010 disciplina la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici e al primo comma stabilisce la regola secondo cui «i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici».
Il comma 2 prevede quanto segue: «Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro».
In un primo tempo il ha interpretato la disposizione del comma 2 dell'art. 2050 nel senso che il servizio di leva poteva CP_2 essere valutato solo se prestato in costanza di nomina e in forza di tale interpretazione è stato emanato il DM 42/2009 che all'art. 3, co. 5, ha previsto che «il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina», disposizione che è stata riproposta identica all'art. 2, co. 6, del DM 44/2011.
Come osservato dal primo giudice, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5679/20, seguita da numerose altre pronunce, ha fornito una diversa interpretazione dell'art. 2050, co. 2, in forza della quale, in definitiva, deve ritenersi che anche il servizio di leva non prestato in costanza di nomina debba essere valutato a fini concorsuali.
Ebbene, con il DM 50/21 l'Amministrazione scolastica si è adeguata all'orientamento della Corte di Cassazione e, nell'allegato A, ha previsto una disciplina che supera quella dei precedenti DM.
In particolare, alla lett. A) dell'Allegato ha previsto che «il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, pagina 2 di 4 prestati di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica», al quale il DM (v. Allegato
A1) attribuisce 6 punti per ogni anno.
Alla lett. B) ha previsto che «il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali», ai quali il DM (v.
Allegato A1) attribuisce 0,60 punti per anno.
Le previsioni del DM 50/21 risultano conformi all'orientamento giurisprudenziale invocato dallo stesso primo giudice, là dove la S.C. ha affermato il seguente principio di diritto: «In definitiva, attraverso la combinazione delle diverse norme, il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo, ispirato alla previsione di cui all'art. 52, co. 2,
Cost., comune al regime anteriore al COM ed a quello successivo ad esso, tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile (ad esso equiparato: art. 6 L. 230/1998 e, poi, art. 2103 d. lgs. 66/2010) sono sempre utilmente valutabili, ai fini sia della carriera (art. 485, co. 7, d. lgs. 297/1994) sia dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit. e, prima, art. 77, co. 7 d.p.r. 237/1964, quale introdotto dall'art. 22 L. 958/1986), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.) e ciò in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, dovendosi disapplicare in quanto illegittime le discipline secondarie, tra cui il D.M. 42/2009 ed il D.M. 44/2011, che nel tempo hanno diversamente disposto» (Cass. 41894/21;
36354/21; 35380/21 e molte altre).
Ed invero, il DM 50/21 ha dato attuazione a tale principio, disponendo che il servizio di leva prestato non in costanza di rapporto sia valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali.
La richiesta del ricorrente di vedersi attribuire ulteriori 5,40 punti si identifica con la diversa pretesa che il servizio di leva, sebbene non prestato in costanza di rapporto, sia valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato nella medesima qualifica.
Ma tale pretesa non è fondata. Infatti, una simile equiparazione ha senso solo se il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, sia stato costretto a interrompere il rapporto di lavoro già in atto con l'Amministrazione scolastica, perdendo così la possibilità di maturare i 6 punti che la normativa sulle graduatorie di circolo e d'istituto riconosce ai dipendenti per ogni anno di servizio prestato nella scuola.
Per contro, risulta corretta l'equiparazione che il DM 50/21 ha fatto tra servizio di leva prestato non in costanza di rapporto e impiego civile alle dipendenze di altre Amministrazioni, tenuto conto che le due situazioni risultano comparabili: in entrambe, infatti, il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, non ha dovuto interrompere un rapporto di lavoro in atto con l'Amministrazione scolastica, cosicché appare razionale attribuire alle due situazioni lo stesso minor punteggio di 0,60 punti.
Ed invero, come rilevato dalla difesa dell'Amministrazione, risulterebbe irrazionale valutare l'anno del servizio di leva alla pari di 10 anni di servizio alle dipendenze di pubbliche amministrazioni.”
Pertanto, non può dirsi illegittima la diversa valutazione operata dall'amministrazione resistente del servizio militare prestato dal ricorrente non in costanza di rapporto di lavoro, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio utile all'immissione ovvero aggiornamento delle Graduatorie A.T.A., con conseguente rigetto integrale del ricorso. pagina 3 di 4 Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, così dispone:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 per compensi, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.
Brescia, il 5/02/2025.
La Giudice
Natalia Pala
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