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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/10/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6196 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesco Carlo Luigi Valagussa, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Pier Paola Pili, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
LB GA,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 28/07/2020, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Otranto.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 28/07/2020 tra e trascritto presso il registro dello stato civile del Parte_1 CP_1
Comune di Otranto, anno 2020, numero 3, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) pronunciare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 5 della legge 6 marzo 1987, n. 74, nonché dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015, n. 55, la declaratoria di scioglimento del matrimonio civile, celebrato fra i Signori e ad Otranto (LE), il 28 luglio 2020, trascritto Parte_1 CP_1 nel Registro dello Stato Civile del Comune di Otranto dell'anno 2020, parte I, atto n. 3.
Pag. 2 di 3 2) Ordinare, all'Ufficiale dello Stato Civile dei Comuni di pertinenza, laddove il matrimonio è stato trascritto, di procedere all'annotazione della relativa sentenza.
3) Stabilire che la casa familiare sita in Elmas, Via Caduti di Nassiriya, n. 2, di proprietà dell'Aereonautica Militare e concessa in locazione al signor
[...]
in relazione alla professione svolta da quest'ultimo, rimarrà nella Parte_1 esclusiva disponibilità dello stesso.
La signora ha provveduto già a trasferirsi presso una nuova CP_1 abitazione, portando con sé tutti gli effetti personali e i beni di sua esclusiva proprietà.
4) Porre a carico del Signor l'obbligo di corrispondere alla Parte_1 moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario, un assegno in favore della stessa, pari ad € 1.500,00 (millecinquecento/00), fino alla pronuncia della sentenza di divorzio;
decorso il suddetto termine, ovvero dopo la pronuncia della sentenza di divorzio, il signor si Parte_1 obbliga a corrispondere, alla signora una somma pari ad € CP_1
1.000,00 (mille/00), per un periodo complessivo di quattro mesi, e, poi, una somma pari ad € 800,00 (ottocento/00), per i successivi dodici mesi.
Nel momento in cui la signora troverà un lavoro stabile, CP_1 adeguatamente retribuito, l'obbligo posto a carico del marito di corrispondere una somma in favore della moglie verrà a cessare.
Qualora lo stipendio percepito dalla signora dovesse essere CP_1 inferiore alle somme sopra indicate e per i periodi predetti, il signor
[...] si obbliga sin d'ora a corrisponderle la differenza fra lo stipendio Parte_1 percepito e l'assegno concordato.
5) Dare atto che i coniugi dichiarano di avere definito i reciproci rapporti patrimoniali e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra, per qualsivoglia titolo o ragione, al di là di quanto previsto nel presente atto.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 16/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6196 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesco Carlo Luigi Valagussa, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Pier Paola Pili, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
LB GA,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 28/07/2020, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Otranto.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 28/07/2020 tra e trascritto presso il registro dello stato civile del Parte_1 CP_1
Comune di Otranto, anno 2020, numero 3, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) pronunciare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 5 della legge 6 marzo 1987, n. 74, nonché dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015, n. 55, la declaratoria di scioglimento del matrimonio civile, celebrato fra i Signori e ad Otranto (LE), il 28 luglio 2020, trascritto Parte_1 CP_1 nel Registro dello Stato Civile del Comune di Otranto dell'anno 2020, parte I, atto n. 3.
Pag. 2 di 3 2) Ordinare, all'Ufficiale dello Stato Civile dei Comuni di pertinenza, laddove il matrimonio è stato trascritto, di procedere all'annotazione della relativa sentenza.
3) Stabilire che la casa familiare sita in Elmas, Via Caduti di Nassiriya, n. 2, di proprietà dell'Aereonautica Militare e concessa in locazione al signor
[...]
in relazione alla professione svolta da quest'ultimo, rimarrà nella Parte_1 esclusiva disponibilità dello stesso.
La signora ha provveduto già a trasferirsi presso una nuova CP_1 abitazione, portando con sé tutti gli effetti personali e i beni di sua esclusiva proprietà.
4) Porre a carico del Signor l'obbligo di corrispondere alla Parte_1 moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario, un assegno in favore della stessa, pari ad € 1.500,00 (millecinquecento/00), fino alla pronuncia della sentenza di divorzio;
decorso il suddetto termine, ovvero dopo la pronuncia della sentenza di divorzio, il signor si Parte_1 obbliga a corrispondere, alla signora una somma pari ad € CP_1
1.000,00 (mille/00), per un periodo complessivo di quattro mesi, e, poi, una somma pari ad € 800,00 (ottocento/00), per i successivi dodici mesi.
Nel momento in cui la signora troverà un lavoro stabile, CP_1 adeguatamente retribuito, l'obbligo posto a carico del marito di corrispondere una somma in favore della moglie verrà a cessare.
Qualora lo stipendio percepito dalla signora dovesse essere CP_1 inferiore alle somme sopra indicate e per i periodi predetti, il signor
[...] si obbliga sin d'ora a corrisponderle la differenza fra lo stipendio Parte_1 percepito e l'assegno concordato.
5) Dare atto che i coniugi dichiarano di avere definito i reciproci rapporti patrimoniali e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra, per qualsivoglia titolo o ragione, al di là di quanto previsto nel presente atto.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 16/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3