Ordinanza collegiale 26 maggio 2025
Ordinanza cautelare 9 giugno 2025
Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00411/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00607/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 607 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Veronica Bertuccelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno-Prefettura di La Spezia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
del provvedimento n. -OMISSIS-, emesso dal Ministero dell’Interno – Prefettura di La Spezia in data 7 febbraio 2025 e notificato in data 10 febbraio 2025, di revoca del nulla osta all’ingresso in Italia per lo svolgimento di lavoro subordinato ai sensi del decreto flussi
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c e 85, co. 9 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2026 il dott. IC LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 10 aprile 2025 e depositato in data 9 maggio 2025 il ricorrente ha impugnato un provvedimento di revoca del nulla osta all’ingresso nel territorio nazionale, fondata sulla circostanza che la ditta che ha presentato la domanda di nulla osta è diversa da quella che ha proceduto all’assunzione del cittadino straniero
Il Ministero si è costituito in giudizio instando per la reiezione della pretesa.
2. All’esito della camera di consiglio del 6 giugno 2025, con ordinanza del -OMISSIS-, il Tribunale ha sospeso l’efficacia del provvedimento disponendo un riesame da parte dell’Amministrazione.
3. In data 3 settembre 2025 l’Avvocatura dello Stato ha depositato il provvedimento di conferma della revoca adottato in data 4 agosto 2025, motivato con riferimento all’incapacità reddituale del datore di lavoro. Con memoria del 28 gennaio 2026 la Difesa erariale ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione della nuova determinazione dell’Amministrazione. Parte ricorrente, con memoria depositata in data 5 marzo 2026, si è opposta alla declaratoria di improcedibilità.
All’udienza pubblica del 6 marzo 2026 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è improcedibile.
4.1. Il Collegio non può che richiamare il costante orientamento giurisprudenziale per il quale « si determina una situazione di improcedibilità per carenza di interesse ogni qualvolta sopravvengano provvedimenti che, senza essere satisfattivi della pretesa dedotta in giudizio, e anzi anche quando reiterino o aggravino la lesione, modifichino la situazione di diritto o di fatto, in senso favorevole o no, in guisa da togliere al ricorrente interesse alla rimozione dell'atto originariamente impugnato » (Cons. Stato, Sez. V, 2 ottobre 2024, n. 7913).
4.2. Ebbene, nel caso di specie è documentato che l’Amministrazione, in adempimento dell’ordinanza cautelare, ha rivalutato la posizione del ricorrente e confermato la revoca. Tale provvedimento non può essere considerato come atto meramente confermativo, in quanto contiene una diversa motivazione rispetto a quello originariamente gravato: in particolare, si fa riferimento all’incapacità reddituale del nuovo datore a sostenere l’onere economico dell’assunzione. Ebbene, una siffatta determinazione, in quanto fondata su ragioni diverse, avrebbe dovuto essere gravata dal ricorrente, al fine di preservare l’interesse sottostante all’impugnativa.
5. Il ricorso deve essere dunque dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
6. La definizione in rito e gli interessi sottesi alla controversia giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, co. 1 e 2 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
PP CA, Presidente
Marcello Bolognesi, Primo Referendario
IC LL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC LL | PP CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.