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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 689/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 12/05/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CALICIURI TOMMASO, Giudice monocratico in data 12/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3119/2024 depositato il 27/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0189147 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0189147 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0189147 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Come in atti .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1,residente in [...](cs) cs) ,rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso lo Studio legale di questi , giusta procura in atti , ha proposto ricorso avverso l'Ingiunzione di pagamento n. 0189147 notificata il 16/10/2023 relativa a TARI per gli anni d'imposta
2014, 2015, 2016. emessa dalla SO.G.E.T. S.p.A. quale concessionaria per la riscossione del Comune di
Pietrapaola, recante la richiesta di pagamento di complessivi € 4.692,57 a titolo di TARI per le annualità
2014, 2015 e 2016.
Ha posto a motivi , l'inefficacia ed ellegittimità del titolo esecutivo – l'illegittimita del visto di esecutorietà - carenza di delega e di potere;
la nullità dell'atto per omessa notifica dell'Avviso di Accertamento;
la nullità della Ingiunzione per errore materiale ed eccesso di potere;
la nullità per mancaaza di motivazione;
la nullita della Ingiunzione per mancato assolvimento dell'onere della prova in violazione dell'art. 2697 c.
c. ; la inesistenza ed infondatezza del credito;
la nullità del debito per inosservanza del termine triennale di notifica;
la intervenuta decadenza e prescrizione
Ha disquisito in ordine alla legittimazione passiva del Concessionario .
Ha concluso per l'accoglimento del ricorso .
La SO.G.E.T. S.p.A., costituitasi in giudizio , ha contestato il ricrso ed i motivi tutti addotti , chiedendone il rigetto con conferma della legittimita dell'atto opposto .
Ha prodotto copia degli Avvisi di accertamento e delle relative cartoline postali di ricevimento, sostenendo la regolarità delle notifiche effettuate nell'anno 2017.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa disconoscendo, ex art. 2719 c.c. e art. 214 c.p.c., la conformità all'originale delle copie delle cartoline di ritorno prodotte da controparte, rilevando l'illeggibilità delle firme e dei timbri postali e l'assenza di prova dell'invio della raccomandata informativa (CAN), necessaria in caso di consegna a soggetto diverso dal destinatario o di firma illeggibile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che il ricorso è fondato e va accolto.
La questione dirimente , ad avviso di questo giudicante , è la prescrizione del credito impositivo sollevata dal ricorrente .
L'esame , pertanto, è rivolto specificamente all'accertamento in ordine alla regolarità della notifica degli atti pregressi e presupposti alla Ingiunzione di pagamento .
Quest'ultima è stata notificata in data 16/10/2023 ed è riferita agli anni d'imposta 2014, 2015, 2016. Risultano agli atti, depositati da Soget spa, gli Avvisi di Accertamento pregressi e fondanti l'Ingiunzione impugnata , dichiarata notificati il 20.9.2017 per il 2014 ; il 20.9.2017 per il 2015 e il 29.12.2017 per il 2016.
Va rilevato che l'Avviso di Accertamento 2014 risulta consegnato a tale Nominativo_1 “ indicata nell'avviso di ricevimento postali senza che della stessa se ne dichiari la qualifica, o la eventuale convivenza o altra presupposto, condizioni previste per la validità della notifica medesima .
Conseguentemente , derivandone la nullità della notifica , il termine di prescrizione di cui all'art 2948 c.c. previsto per i tributi locali è decorso in quanto l'ingiunzione di pagamento è stata notificata oltre il termine predetto .
Anche relativamente all'Avviso di Accertamento relativo all'annualità 2015 , la prescrizione deve ritenersi maturata, sebbene risulta debitamente notificato tale atto in data 20.9.2017 la Ingiunzione di pagamento , notificata in data 16/10/2023 interviene a prescrizione maturata .
E' altresì prescritto il credito riferito alla annualità 2016, il cui Avviso di Accertamento pregresso risulta notificato in data 29.12.2017 e l'Ingiunzione impugnata il 16.10.2023 , oltre il termine di cui al predetto art. 2948 c.c.
Le ulteriori eccezioni restano assorbite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte , in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla l'ingiunzione di pagamento n. 0189147 del 28/09/2023 e prescritti i relativi crediti dalla stessa portati .
Condanna la SO.G.E.T. S.p.A. al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 463,00, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore che ne ha fatto richiesta .
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 12/05/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CALICIURI TOMMASO, Giudice monocratico in data 12/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3119/2024 depositato il 27/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0189147 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0189147 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0189147 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Come in atti .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1,residente in [...](cs) cs) ,rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso lo Studio legale di questi , giusta procura in atti , ha proposto ricorso avverso l'Ingiunzione di pagamento n. 0189147 notificata il 16/10/2023 relativa a TARI per gli anni d'imposta
2014, 2015, 2016. emessa dalla SO.G.E.T. S.p.A. quale concessionaria per la riscossione del Comune di
Pietrapaola, recante la richiesta di pagamento di complessivi € 4.692,57 a titolo di TARI per le annualità
2014, 2015 e 2016.
Ha posto a motivi , l'inefficacia ed ellegittimità del titolo esecutivo – l'illegittimita del visto di esecutorietà - carenza di delega e di potere;
la nullità dell'atto per omessa notifica dell'Avviso di Accertamento;
la nullità della Ingiunzione per errore materiale ed eccesso di potere;
la nullità per mancaaza di motivazione;
la nullita della Ingiunzione per mancato assolvimento dell'onere della prova in violazione dell'art. 2697 c.
c. ; la inesistenza ed infondatezza del credito;
la nullità del debito per inosservanza del termine triennale di notifica;
la intervenuta decadenza e prescrizione
Ha disquisito in ordine alla legittimazione passiva del Concessionario .
Ha concluso per l'accoglimento del ricorso .
La SO.G.E.T. S.p.A., costituitasi in giudizio , ha contestato il ricrso ed i motivi tutti addotti , chiedendone il rigetto con conferma della legittimita dell'atto opposto .
Ha prodotto copia degli Avvisi di accertamento e delle relative cartoline postali di ricevimento, sostenendo la regolarità delle notifiche effettuate nell'anno 2017.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa disconoscendo, ex art. 2719 c.c. e art. 214 c.p.c., la conformità all'originale delle copie delle cartoline di ritorno prodotte da controparte, rilevando l'illeggibilità delle firme e dei timbri postali e l'assenza di prova dell'invio della raccomandata informativa (CAN), necessaria in caso di consegna a soggetto diverso dal destinatario o di firma illeggibile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che il ricorso è fondato e va accolto.
La questione dirimente , ad avviso di questo giudicante , è la prescrizione del credito impositivo sollevata dal ricorrente .
L'esame , pertanto, è rivolto specificamente all'accertamento in ordine alla regolarità della notifica degli atti pregressi e presupposti alla Ingiunzione di pagamento .
Quest'ultima è stata notificata in data 16/10/2023 ed è riferita agli anni d'imposta 2014, 2015, 2016. Risultano agli atti, depositati da Soget spa, gli Avvisi di Accertamento pregressi e fondanti l'Ingiunzione impugnata , dichiarata notificati il 20.9.2017 per il 2014 ; il 20.9.2017 per il 2015 e il 29.12.2017 per il 2016.
Va rilevato che l'Avviso di Accertamento 2014 risulta consegnato a tale Nominativo_1 “ indicata nell'avviso di ricevimento postali senza che della stessa se ne dichiari la qualifica, o la eventuale convivenza o altra presupposto, condizioni previste per la validità della notifica medesima .
Conseguentemente , derivandone la nullità della notifica , il termine di prescrizione di cui all'art 2948 c.c. previsto per i tributi locali è decorso in quanto l'ingiunzione di pagamento è stata notificata oltre il termine predetto .
Anche relativamente all'Avviso di Accertamento relativo all'annualità 2015 , la prescrizione deve ritenersi maturata, sebbene risulta debitamente notificato tale atto in data 20.9.2017 la Ingiunzione di pagamento , notificata in data 16/10/2023 interviene a prescrizione maturata .
E' altresì prescritto il credito riferito alla annualità 2016, il cui Avviso di Accertamento pregresso risulta notificato in data 29.12.2017 e l'Ingiunzione impugnata il 16.10.2023 , oltre il termine di cui al predetto art. 2948 c.c.
Le ulteriori eccezioni restano assorbite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte , in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla l'ingiunzione di pagamento n. 0189147 del 28/09/2023 e prescritti i relativi crediti dalla stessa portati .
Condanna la SO.G.E.T. S.p.A. al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 463,00, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore che ne ha fatto richiesta .