Ordinanza cautelare 26 ottobre 2023
Sentenza 17 marzo 2026
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00330/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00426/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 426 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Pianesi e Davide Mengarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luigi Pianesi, in Ancona, via Marsala, 12;
contro
Ministero dell’Interno e U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
previa concessione di misure cautelari,
del provvedimento della Prefettura di -OMISSIS- prot. -OMISSIS- di diniego al rilascio del decreto di approvazione alla nomina di guardia particolare giurata, della licenza di porto di pistola e del relativo libretto e di divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. OM AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, nella spiegata veste di esercente varie attività professionali nel settore della sicurezza (protezione di persone, installazioni, beni e informazioni in ambienti ad alto rischio; investigazioni; etc.), impugna il diniego di nomina a guardia giurata, di rilascio della licenza di porto di pistola e del relativo libretto, nonché il divieto di detenzione di armi, adottati nei suoi riguardi dal Prefetto di -OMISSIS- con il provvedimento indicato in epigrafe.
2. Per resistere al ricorso si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di -OMISSIS-.
3. Con ordinanza n. -OMISSIS- il Tribunale ha respinto la domanda cautelare.
La causa è stata trattenuta per la decisione di merito all’udienza di smaltimento del 13 marzo 2026.
4. In punto di fatto nel ricorso si espone quanto segue.
Il sig. -OMISSIS-, come detto, lavora nel campo della sicurezza e ha trascorso numerosi anni nell’istruzione e nella formazione professionalizzante condotta con le migliori società e agenzie di difesa e sicurezza del mondo, trattando argomenti quali nozioni avanzate di intelligence , medicina tattica da combattimento, tiro operativo e protettivo, incidenti active shooter , situazioni di insider threat e così via. Tali qualifiche gli consentono, per le società e negli Stati dove la legge lo permette, di far parte della comunità e dei teams di professionisti della sicurezza d’eccellenza in grado di proteggere persone, installazioni, beni ed informazioni in ambienti ad alto rischio. Il sig. -OMISSIS- è stato fino al 2021 anche direttore delle investigazioni, video maker in ambienti ad alto rischio e consulente per la sicurezza in una importante società internazionale di Sicurezza Militare Privata.
Naturale sviluppo di tali competenze è anche il lavoro di guardia particolare giurata, e in effetti la società -OMISSIS-, in data 17 marzo 2023 ha chiesto alla Prefettura di -OMISSIS- il rilascio, in favore del sig. -OMISSIS-, del decreto di nomina a guardia particolare giurata e della licenza di porto pistola.
In data 13 giugno 2023, il sig. -OMISSIS- si è visto però notificare il provvedimento odiernamente impugnato, con il quale la Prefettura di -OMISSIS-:
a) ha denegato il rilascio del decreto di approvazione alla nomina di guardia particolare giurata, della licenza di porto di pistola e del relativo libretto;
b) ha imposto al sig. -OMISSIS- il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti.
Nel provvedimento si richiamano, in primo luogo, la comunicazione da parte della Questura di -OMISSIS- dell’avvenuto ritiro cautelare di armi in seguito al provvedimento di ammonimento n. -OMISSIS- del Questore di Ancona (oggetto del ricorso n. -OMISSIS-R.G., deciso da questo Tribunale con sentenza resa in pari data), nonché la proposta di adozione del divieto di detenzione, formulata dalla Questura di -OMISSIS- il 3 aprile 2023.
Il provvedimento impugnato richiama, infine, gli artt. 11, 39, 43 e 138 T.U.L.P.S. e genericamente il R.D. n. 635/1940 e la L. n. 241/1990.
Con il medesimo provvedimento si è altresì imposta al sig. -OMISSIS- l’alienazione entro 150 giorni delle armi di sua proprietà, pena la confisca e la successiva distruzione.
Sempre il 13 giugno 2023 al sig. -OMISSIS- è stato notificato l’ulteriore provvedimento di revoca del porto d’armi ad uso sportivo adottato dal Questore di -OMISSIS- (provvedimento che è oggetto del separato ricorso n. -OMISSIS- R.G., anch’esso deciso con sentenza resa in pari data).
5. Questi i motivi di ricorso:
a) violazione di legge ed eccesso di potere. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11, 39, 43 e 138 T.U.L.P.S., degli artt. 3 e 97 Cost. e degli artt. 1, 3 e 10 L. n. 241/1990. Eccesso di potere nelle varie figure sintomatiche, difetto e carenza di attività istruttoria, travisamento dei fatti, erroneità nei presupposti, sviamento, irrazionalità e contraddittorietà, difetto di motivazione, violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
In parte qua il ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato per i seguenti profili:
- il richiamo all’art. 11 del T.U.L.P.S. è fuori luogo, visto che la norma riguarda fattispecie che non ricorrono nel caso del sig. -OMISSIS-, tanto se si parla di casi in cui le autorizzazioni di polizia “debbono” essere negate, quanto se si parla di ipotesi in cui esse “possono” essere negate. Infatti, il ricorrente, per un verso non ha subito condanne penali, per altro verso non è sottoposto né alla misura dell’ammonizione di polizia (misura che è diversa dall’”ammonimento” ex art. 8 della L. n. 38/2009), né a misure di sicurezza, e non è stato mai dichiarato delinquente professionale, abituale o per tendenza. Quanto alle ipotesi di diniego facoltativo, il sig. -OMISSIS- non ha mai subito condanne, e dunque neanche per i reati previsti dal comma 2 dell’art. 11 T.U.L.P.S;
- gli artt. art. 39 e 43 T.U.L.P.S. sono stati invece applicati in modo errato. Infatti, alla luce dell’incensuratezza del ricorrente, non erano applicabili le disposizioni dei commi 1 e 2 dell’art. 43. E neppure era sufficiente il richiamo al comma 2 dell’art. 43, laddove la norma menziona il soggetto che “ …non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi ”. Infatti l’art. 43, comma 2, è stato dichiarato incostituzionale con sentenza n. 440/1993, “ …nella parte in cui pone a carico dell'interessato l’onere di provare la sua buona condotta… ”, per cui incombe sulla P.A. l’onere di provare l’assenza della buona condotta. E in questo senso il giudizio di inaffidabilità deve essere adeguatamente motivato, non essendo sufficiente una apodittica affermazione di non affidabilità o un mero richiamo alla norma, senza che vi sia almeno una generica indicazione delle ragioni poste a base delle valutazioni dell’autorità di P.S.
E in effetti la giurisprudenza amministrativa ha più volte ribadito che un automatismo è possibile solo in presenza di condanne a pene detentive per determinati reati, in tutti gli altri casi essendo necessaria una valutazione in concreto. Tale valutazione è vieppiù necessaria laddove il soggetto sia incensurato;
- né potrebbe fondatamente assimilarsi per via analogica l’ammonimento ex art. 8 della L. n. 38/2009 a una sentenza di condanna, anche in ragione del fatto che l’ammonimento nella specie è stato adottato in assenza di contraddittorio con il destinatario;
- ma nel provvedimento impugnato manca qualsiasi valutazione in concreto della posizione del sig. -OMISSIS-, avendo la Prefettura richiamato unicamente l’ammonimento adottato dal Questore di Ancona e la proposta di adozione del divieto di detenzione formulata dalla Questura di -OMISSIS-, nonché i principi affermati in alcune pronunce del giudice amministrativo;
- il provvedimento confligge altresì con gli artt. 3 e 97 Cost. e con l’art. 3 della L. n. 241/1990, sia sub specie di eccesso di potere per carenza di attività istruttoria ed erroneità dei presupposti sia sub specie di difetto di motivazione;
- ugualmente infondato è il richiamo all’art. 39 T.U.L.P.S., che evidentemente fonda il divieto di detenzione di armi, pure disposto con il provvedimento impugnato ed altrettanto illegittimo. Anche a questo riguardo, infatti, è mancata una valutazione in concreto dell’affidabilità del ricorrente;
- pure violato risulta il principio di proporzionalità, perché il divieto di detenzione deve essere funzionale a prevenire rischi di abuso delle armi, rischio che va adeguatamente dimostrato;
- il provvedimento impugnato è illegittimo anche in relazione all’art. 138 T.U.L.P.S., ed in particolare all’unica fattispecie astrattamente richiamabile nel caso di specie, ossia quella di cui al comma 1, n. 5. In effetti costituisce ius receptum l’assunto per cui la mancanza del requisito in parola non può essere ricollegata alla mera presentazione di una querela a danno dell’interessato, perché sarebbe contrario anzitutto alla presunzione di non colpevolezza far discendere conseguenze tanto gravi da fatti (incidenti anche sul diritto al lavoro) sui quali non è stato ancora svolto alcun accertamento da parte del giudice penale. Ma anche in questo caso è mancata una valutazione in concreto della complessiva posizione del ricorrente, avendo la Prefettura considerato solo la richiesta formulata dalla Questura di -OMISSIS-;
b) violazione di legge ed eccesso di potere. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 41 CDFUE, dell’art. 8 CEDU, degli art. 1, 3, 7, 10 e 10- bis della L. n. 241/1990. Eccesso di potere nelle varie figure sintomatiche, difetto e carenza di attività istruttoria, travisamento dei fatti, erroneità nei presupposti, sviamento, irrazionalità e contraddittorietà, difetto di motivazione, violazione del principio di proporzionalità.
Con il secondo motivo il sig. -OMISSIS- deduce l’illegittimità del provvedimento in conseguenza della lesione dei diritti partecipativi e del contraddittorio, evidenziando che:
- il diniego di nomina a guardia particolare giurata e il divieto di detenzione delle armi sono stati adottati in assenza della comunicazione di avvio del procedimento e senza consentire all’interessato di interloquire, né sono state esposte le ragioni di urgenza che hanno impedito di osservare il disposto degli artt. 7 e 10- bis della L. n. 241/1990. Ugualmente infondato è il richiamo all’art. 21- octies , comma 2, della L. n. 241/1990, visto che l’amministrazione non ha provato che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. In effetti, il sig. -OMISSIS- avrebbe potuto quantomeno allegare di avere impugnato l’ammonimento e illustrare i relativi motivi di ricorso, il che avrebbe potuto portare la Prefettura di -OMISSIS- ad assumere una diversa decisione;
- questo modus operandi è tanto più grave in quanto il provvedimento impugnato incide in modo rilevante nella sfera personale e lavorativa dell’interessato, al quale è stata preclusa la possibilità di lavorare nel settore per cui si è formato e per il quale ha investito tempo ed energie. Oltre alle disposizioni costituzionali che tutelano il diritto al lavoro sono stati dunque violati anche l’art. 41 della c.d. Carta di Nizza e l’art. 8 della C.E.D.U.;
- il provvedimento impugnato, infine, risulta del tutto sproporzionato rispetto agli interessi pubblici e privati che si vorrebbero tutelare, visto che comunque l’ammonimento ex art. 8 era ancora sub iudice , mentre il diniego di nomina a guardia particolare giurata e il divieto di detenzione delle armi incidono da subito sul diritto al lavoro del sig. -OMISSIS-.
6. Le censure riepilogate nel precedente paragrafo 5. sono da ritenere nel loro complesso infondate (come ha già statuito in sede cautelare il T.A.R.) e ciò alla luce delle seguenti considerazioni.
Va però premesso, in punto di rito, che la memoria e la documentazione depositate dall’Avvocatura erariale in data 20 ottobre 2023 si riferiscono al prefato giudizio di cui al ricorso n. -OMISSIS-R.G.; a tale erroneo deposito l’Avvocatura ha tuttavia posto rimedio con la produzione documentale del 28 gennaio 2026, il che esonera il Collegio dalla necessità di disporre istruttoria.
Sempre in punto di rito va precisato che, ancorché in sede cautelare il T.A.R. abbia disposto la riunione dei ricorsi nn. -OMISSIS- R.G. e -OMISSIS- R.G., tale decisione non vincola l’odierno Collegio, il quale ritiene che le due cause possano essere decise separatamente.
6.1. Tornando dunque al merito del ricorso, come emerge dall’ordinanza n. -OMISSIS-, nel momento in cui la Prefettura di -OMISSIS- ha adottato il provvedimento impugnato, l’ammonimento ex art. 8 della L. n. 38/2009, ancorché gravato con il ricorso n. -OMISSIS-R.G., era valido ed efficace, e oltretutto lo stesso aveva superato indenne il vaglio cautelare tanto in primo che in secondo grado.
Pertanto, alla luce del c.d. modo dell’equiparazione, il provvedimento del Questore di Ancona poteva legittimamente essere posto a fondamento di altri provvedimenti di polizia, fermo restando ovviamente che l’eventuale annullamento dell’ammonimento avrebbe avuto conseguenze quantomeno vizianti – se non addirittura caducanti – sui provvedimenti conseguenti, adottati dalla Prefettura e dalla Questura di -OMISSIS-.
Tuttavia con sentenza resa in pari data il Tribunale ha respinto il ricorso n. -OMISSIS-R.G., per cui sotto questo profilo nulla quaestio .
6.2. Parte ricorrente, comprensibilmente dal proprio punto di vista, tende a sminuire la valenza della proposta di adozione del divieto di detenzione formulata dalla Questura di -OMISSIS-, dimenticando però che sono proprio le Questure gli uffici del Ministero dell’Interno preposti a valutare in prima battuta la posizione dei soggetti che chiedono il rilascio o il rinnovo di una licenza di porto d’armi o che sono coinvolti in episodi dai quali si possa desumere il rischio di abuso delle armi legalmente detenute. Questo è tanto vero che la Questura di -OMISSIS- ha coerentemente e contestualmente avviato nei riguardi del sig. -OMISSIS- anche il procedimento per l’adozione della revoca del porto d’armi, provvedimento che rientrava invece nelle sue dirette competenze. Nel caso del divieto di detenzione di armi e di nomina a guardia giurata particolare la legge attribuisce alla Prefettura il potere di adottare i provvedimenti finali, ma ciò non esclude la rilevanza delle attività istruttorie e lato sensu consultive di competenza della Questura.
6.3. Quanto alla dedotta lesione dei diritti partecipativi, va invece osservato che:
- le censure in commento potrebbero essere rilevanti solo con riguardo al divieto di detenzione, visto che per la parte restante si è in presenza di un procedimento a iniziativa del privato (nella specie l’istituto di vigilanza -OMISSIS-), per cui non era dovuta la comunicazione di avvio del procedimento;
- ad ogni buon conto, e a fattor comune, la partecipazione dell’odierno ricorrente non avrebbe potuto condurre ad esiti diversi, come si dirà infra .
6.4. Infatti, e con questo si passa ad esaminare le questioni centrali attorno a cui ruota il presente giudizio, le pur pregevoli argomentazioni esposte in ricorso circa la non applicabilità di alcun automatismo fra l’ammonimento ex art. 8 della L. n. 38/2009 e i provvedimenti inibitori alla detenzione delle armi non sono idonee a superare il principio di non contraddizione che deve necessariamente informare di sé un ordinamento giuridico.
Al riguardo va anzitutto ricordato che, proprio a partire dal D.L. n. 11/2009, convertito in L. n. 38/2009, il legislatore statale ha ritenuto di intensificare la lotta alla violenza di genere (di cui nella quasi totalità dei casi sono vittime soggetti di sesso femminile), sia quando questa si manifesta nella forma di violenza vera e propria, sia, per quanto di interesse nel presente giudizio, quando essa assume le forme più sfuggenti, ma non meno odiose, del c.d. stalking . Non è il caso di ricordare qui tutti i provvedimenti, alcuni dei quali recentissimi, adottati dal Parlamento in subiecta materia .
Ora, e premesso che questa linea di politica legislativa, perlomeno nei suoi architravi, non può essere sospettata di alcun vulnus rispetto a norme costituzionali, comunitarie o convenzionali, è del tutto evidente che se all’autorità di P.S. è stato attribuito il potere di adottare l’ammonimento ex art. 8 della L. n. 38/2009 nei riguardi del presunto persecutore, ne consegue che quello stesso ordinamento non può consentire all’ammonito di continuare a detenere armi e/o di ottenere la licenza di polizia che a ciò lo abiliti.
E questo non già in forza dell’automatismo stigmatizzato da parte ricorrente, ma in conseguenza di una deduzione logica che trova in ogni caso conforto nel disposto degli artt. 39 e 43 del T.U.L.P.S., laddove tali norme prevedono che il porto d’armi non può essere rilasciato a chi non dia affidamento circa il corretto utilizzo delle armi medesime (l’art. 138, n. 5, del T.U.L.P.S. reca analoga previsione relativa a coloro che richiedono la nomina a guardia giurata).
Al riguardo va aggiunto che in linea teorica è anche possibile che in alcuni casi l’ammonito possa continuare a detenere le armi, ma questo solo se gli atti persecutori non siano mai consistiti in minacce all’incolumità fisica della vittima (si pensi, ad esempio, al caso in cui lo stalking sia consistito unicamente nell’invio massivo di messaggi o telefonate alla vittima e/o nella minaccia di azioni legali abusive).
Nella specie, però, come emerge dalla sentenza resa in pari data sul ricorso n. -OMISSIS-R.G., in almeno un caso il sig. -OMISSIS- ha minacciato la ex partner e il nuovo compagno di costei di conseguenze fisiche, per cui il giudizio di non affidabilità espresso dalla Prefettura non può essere ritenuto illogico o palesemente infondato.
6.5. Si deve dunque concludere nel senso che, in presenza dell’ammonimento e alla luce della proposta della Questura di -OMISSIS- (nella quale si esprimeva una valutazione di non piena affidabilità del sig. -OMISSIS-), la Prefettura di -OMISSIS- non poteva che adottare il provvedimento impugnato.
Né viene in rilievo il principio di proporzionalità, perché in casi del genere non è possibile “graduare” il provvedimento, visto che o l’autorizzazione di polizia viene concessa o viene negata, tertium non datur .
6.6. Sono infondate anche le censure esposte con il secondo motivo, visto che:
- in generale valgono le considerazioni esposte al § 6.4. circa la voluntas legis che è sottesa all’art. 8 della L. n. 38/2009 e al fatto che le misure finalizzate a prevenire la violenza di genere non possono essere ritenute confliggenti con la Costituzione e/o con il diritto sovranazionale;
- il diritto al lavoro non può in nessun caso legittimare condotte illecite da parte del lavoratore (tanto è vero che l’ordinamento consente ad esempio il licenziamento del dipendente che saboti i macchinari del datore di lavoro, anche se tale azione fosse giustificata da ragioni lato sensu sindacali);
- in ogni caso è lo stesso ricorrente ad avere sostanzialmente ammesso di essere in grado di svolgere attività lavorativa anche in assenza della nomina a guardia giurata particolare (in caso contrario non si comprende in che modo il sig. -OMISSIS-, che non possedeva il titolo in questione, avrebbe potuto conseguire il qualificato curriculum professionale richiamato in ricorso).
7. Per tutto quanto precede il ricorso va respinto.
Le spese del giudizio si possono compensare, in quanto la proposizione dell’odierno ricorso era in qualche modo necessitata. Infatti, laddove il ricorso n. -OMISSIS-R.G. fosse stato accolto ma il sig. -OMISSIS- non avesse impugnato il provvedimento della Prefettura di -OMISSIS-, l’annullamento dell’ammonimento sarebbe stato inutiler datum rispetto all’interesse che si è inteso tutelare nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche menzionate nella presente sentenza e negli atti del giudizio.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
OM AN, Presidente, Estensore
Marco Rinaldi, Consigliere
Fabio Belfiori, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| OM AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.