TAR Ancona, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 330
TAR
Ordinanza cautelare 26 ottobre 2023
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Sentenza 17 marzo 2026
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Sentenza 17 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge ed eccesso di potere per illegittima applicazione degli artt. 11, 39, 43 e 138 T.U.L.P.S., artt. 3 e 97 Cost., artt. 1, 3, 10 L. n. 241/1990

    Il Tribunale ritiene che l'ammonimento ex art. 8 L. 38/2009, sebbene impugnato, fosse valido ed efficace al momento dell'adozione del provvedimento prefettizio. La legge non consente a chi ha ricevuto un ammonimento per stalking di detenere armi o ottenere licenze di polizia, in quanto ciò contrasterebbe con la finalità di prevenzione della violenza di genere. Il giudizio di non affidabilità espresso dalla Prefettura è considerato logico e fondato, soprattutto alla luce di minacce fisiche documentate in un procedimento separato.

  • Rigettato
    Violazione di legge ed eccesso di potere per lesione dei diritti partecipativi e del contraddittorio

    Le censure relative alla lesione del contraddittorio sono considerate rilevanti solo per il divieto di detenzione, mentre per il resto si tratta di un procedimento a iniziativa di parte. In ogni caso, la partecipazione del ricorrente non avrebbe potuto condurre a esiti diversi. Il diritto al lavoro non può legittimare condotte illecite e il ricorrente ha dimostrato di poter svolgere attività lavorativa anche senza la nomina a guardia giurata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Ancona, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 330
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
    Numero : 330
    Data del deposito : 17 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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