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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 17/02/2026, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1014/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
LAUDATI TO, Relatore
CAPUZZI FRANCESCA, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2757/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14001/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
25 e pubblicata il 14/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2021 00438019 58 000 IRAP 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 566/2026 depositato il
03/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 14001/25/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma rigettava il ricorso presentato da Ricorrente_1, avverso la cartella di pagamento, con la quale l'Agenzia dell'Entrate Direzione Provinciale Roma richiedeva il pagamento di IRAP relativa all'anno di imposta
2017.
In primo grado, il ricorrente aveva dedotto l'illegittimità del provvedimento adottato dall'Ufficio.
Si costituiva L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma sostenendo la legittimità del proprio operato.
Il Giudice di primo grado, giudicando infondate le eccezioni proposte dal ricorrente, rigettava il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Ricorrente_1, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Alla data odierna il Collegio si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe, invocando la compensazione di un credito maturato per effetto della dichiarazione
Irap dell'anno 2017, pur presentata in ritardo.
il Giudice di primo grado riteneva non provata la pretesa e rigettava il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Ricorrente_1 lamentando violazione e falsa applicazione di legge ma riproponendo, sostanzialmente, le medesime questioni già dette in primo grado.
La cartella impugnata, ritualmente notificata, è stata emessa a seguito di controllo automatizzato, ai sensi dell'articolo 36 bis del DPR numero 600 del 1973, in relazione ad imposte dichiarate e non versate.
Il contribuente sostiene la spettanza di un credito da utilizzare in compensazione, che era stato indicato nella dichiarazione Irap dell'anno 2017, che era stata presentata tardivamente solo in data 27 giugno
2018 e, pertanto, ritenuta omessa.
Ricorrente_1 ha proposto appello sostenendo che l'Amministrazione era già in possesso dei documenti necessari a provare la sussistenza del credito.
La normativa tributaria e la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione hanno stabilito, con chiarezza, che il credito maturato in una annualità per la quale sia stata omessa la relativa dichiarazione, ovvero contenuto in una dichiarazione tardiva, non può essere utilizzato in detrazione nelle dichiarazioni successive.
Tuttavia, la normativa stabilisce che, qualora venga definita l'obbligazione mediante il pagamento delle somme richieste dall'ufficio ed il credito, ancorché non dichiarato, risulti effettivamente spettante, il contribuente è ammesso al rimborso dell'eccedenza medesima, attraverso la procedura prevista dall'articolo 21 del D.L. numero 546 del 1992.
In sostanza il contribuente, nel caso di specie, deve prima pagare l'importo indicato in cartella e poi chiedere il rimborso del credito che, eventualmente, gli spetti.
Conseguentemente l'appello deve essere rigettato con la conferma della sentenza impugnata.
Sussistono le condizioni per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
rigetta l'appello e compensa le spese del grado.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
LAUDATI TO, Relatore
CAPUZZI FRANCESCA, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2757/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14001/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
25 e pubblicata il 14/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2021 00438019 58 000 IRAP 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 566/2026 depositato il
03/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 14001/25/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma rigettava il ricorso presentato da Ricorrente_1, avverso la cartella di pagamento, con la quale l'Agenzia dell'Entrate Direzione Provinciale Roma richiedeva il pagamento di IRAP relativa all'anno di imposta
2017.
In primo grado, il ricorrente aveva dedotto l'illegittimità del provvedimento adottato dall'Ufficio.
Si costituiva L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma sostenendo la legittimità del proprio operato.
Il Giudice di primo grado, giudicando infondate le eccezioni proposte dal ricorrente, rigettava il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Ricorrente_1, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Alla data odierna il Collegio si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe, invocando la compensazione di un credito maturato per effetto della dichiarazione
Irap dell'anno 2017, pur presentata in ritardo.
il Giudice di primo grado riteneva non provata la pretesa e rigettava il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Ricorrente_1 lamentando violazione e falsa applicazione di legge ma riproponendo, sostanzialmente, le medesime questioni già dette in primo grado.
La cartella impugnata, ritualmente notificata, è stata emessa a seguito di controllo automatizzato, ai sensi dell'articolo 36 bis del DPR numero 600 del 1973, in relazione ad imposte dichiarate e non versate.
Il contribuente sostiene la spettanza di un credito da utilizzare in compensazione, che era stato indicato nella dichiarazione Irap dell'anno 2017, che era stata presentata tardivamente solo in data 27 giugno
2018 e, pertanto, ritenuta omessa.
Ricorrente_1 ha proposto appello sostenendo che l'Amministrazione era già in possesso dei documenti necessari a provare la sussistenza del credito.
La normativa tributaria e la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione hanno stabilito, con chiarezza, che il credito maturato in una annualità per la quale sia stata omessa la relativa dichiarazione, ovvero contenuto in una dichiarazione tardiva, non può essere utilizzato in detrazione nelle dichiarazioni successive.
Tuttavia, la normativa stabilisce che, qualora venga definita l'obbligazione mediante il pagamento delle somme richieste dall'ufficio ed il credito, ancorché non dichiarato, risulti effettivamente spettante, il contribuente è ammesso al rimborso dell'eccedenza medesima, attraverso la procedura prevista dall'articolo 21 del D.L. numero 546 del 1992.
In sostanza il contribuente, nel caso di specie, deve prima pagare l'importo indicato in cartella e poi chiedere il rimborso del credito che, eventualmente, gli spetti.
Conseguentemente l'appello deve essere rigettato con la conferma della sentenza impugnata.
Sussistono le condizioni per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
rigetta l'appello e compensa le spese del grado.