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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/07/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1868/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Francesca Usai;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 27.5.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 22.5.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale alle condizioni ivi enucleate;
rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno confermato le condizioni concordate,
1 rinunciando a comparire personalmente in udienza;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Sestri Levante (GE) il 23.6.2013, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, che risulta invero già interrotta;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi del minore
(nato dall'unione coniugale il 7.7.2014), e non ponendosi in contrasto con norme Per_1
imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali della propria separazione personale, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2 2) La casa familiare, sita in Genova, Via Ferretto 52/14, di proprietà dei genitori della IG
, Sigg.ri e , resterà alla assegnata alla moglie, che Parte_1 Parte_3 Parte_4
provvederà al pagamento di ogni spesa ad essa inerente (amministrazione, utenze previa voltura ove necessario, ecc.), manlevando e garantendo il marito da qualsivoglia onere e obbligazione derivante dal contratto di comodato gratuito di cui al punto V) delle premesse, in merito alle sorti del quale le parti si riservano di decidere in seguito. Il SI ha già Pt_2
lasciato da qualche giorno la casa coniugale, trasferendosi nella nuova abitazione condotta in locazione, sita in Via Batt. 11/B n. 13, presso la quale stabilirà la propria residenza anagrafica appena possibile. I contenuti, quanto a mobilio, arredi, oggetti personali ecc., sono già stati divisi fra le parti di comune accordo.
3) Il figlio minore resta in affido condiviso con collocazione abitativa Persona_2
prevalente e residenza anagrafica in Genova, Via Ferretto 52/14, presso la residenza della madre, la quale si impegna a comunicare tempestivamente al padre ogni eventuale successivo mutamento di residenza e/o domicilio.
4) Il figlio rimane affidato con modalità condivisa ad entrambi i genitori, alle Per_1
seguenti condizioni:
a). tutte le decisioni di maggiore interesse riguardanti l'educazione, la salute, gli studi del figlio verranno prese concordemente dai genitori, tenendo conto dei suoi bisogni, delle sue capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, salvo situazioni gravi ed urgenti e la temporanea irreperibilità/assenza dalla residenza dell'altro genitore, mentre quelle di natura ordinaria verranno assunte dal genitore che in quel momento ha il figlio affidato, nel progetto comune di cura e di educazione, ed espressamente impegnandosi a favorire le relazioni tra il figlio e l'altro coniuge, ed evitando ogni comportamento che possa condizionarne il percorso di accettazione della separazione.
b). Entrambi i genitori si impegnano a relazionarsi reciprocamente su tutto quanto concerne il figlio quando lo stesso si trova con l'altro genitore, a consentire e facilitare il colloquio del figlio con l'altro genitore, nonché a salvaguardare nel figlio le rispettive figure genitoriali, astenendosi quindi da ogni comportamento che in qualunque modo, anche indiretto, possa creare confusione nel figlio e/o screditare l'altra figura genitoriale, nonché a favorire la frequentazione del figlio da parte del genitore non stabilmente convivente con lui.
3 c.) Il figlio rimane affidato con modalità condivisa ad entrambi i genitori, alle Per_1
seguenti condizioni, e in particolare il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio e i genitori ne gestiranno gli impegni con le seguenti modalità, fatti salvi diversi accordi presi di volta in volta, anche in base a contingenze e/o impedimenti (di salute, lavorativi, ecc.) del genitore e/o del figlio:
i) nei weekend, a fine settimana alternati, il figlio starà con il padre indicativamente dalle ore
18.30 del venerdì e fino alla domenica sera, prima o dopo cena, da stabilire di volta in volta secondo le esigenze familiari;
ii) nel corso di ciascuna settimana, il padre potrà tenerlo con sé due giorni a settimana
(indicativamente il martedì e il giovedì), dalle ore 18.30 fino all'ingresso a scuola il giorno seguente ovvero alle ore 8.00, oltre ad un ulteriore giorno (lunedì o mercoledì), dalle ore
18.30 fino all'ingresso a scuola alle ore 8.00, nella settimana che segue il weekend nel quale il figlio non è stato con il padre;
iii) rispetto alla frequenza scolastica: il padre porterà il figlio a scuola il mercoledì e il venerdì, mentre la madre il lunedì, martedì e giovedì, in base a quanto stabilito al precedente punto ii);
iv) rispetto agli impegni ludico-sportivi: il padre e la madre in base a quanto stabilito al punto precedente ii);
v) in caso di assenza o impedimento di un genitore, i ricorrenti delegano le nonne, SI
e a prendere/portare il figlio a scuola e/o a impegni ludico Parte_4 Controparte_1
sportivo;
vi) durante le vacanze scolastiche natalizie, il padre terrà con sé il minore ad anni alterni dal
23 al 29 dicembre, oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
vii) nelle vacanze pasquali ad anni alterni il minore trascorrerà con il padre il giorno di
Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
viii) nel periodo delle vacanze estive, fermo quanto sopra stabilito, il minore trascorrerà con ciascuno dei due genitori due/tre settimane anche non consecutive, da comunicare entro il giorno 30 aprile di ciascun anno all'altro genitore. Le vacanze estive e quelle invernali saranno concordate tenendo comunque conto delle esigenze di entrambi i genitori, oltre che del figlio. La frequentazione da parte del figlio di Centri Estivi, vacanze studio e/o da solo e/o
4 con amici, verranno concordati dai genitori in base alle necessità del momento, tenendo conto anche delle richieste del figlio;
iv) ponti primaverili, 2 giugno, altre festività, onomastici e compleanni e altre ricorrenze nel corso dell'anno: da concordare sulla base del principio dell'alternanza.
Sono fatte salve diverse modalità di permanenza e visita presso e da parte del padre concordate di volta in volta tra i coniugi, che tengano comunque conto del preminente interesse del minore.
5) I coniugi si impegnano reciprocamente ad introdurre eventuali nuovi partners nella vita del figlio minore in modo graduale ed adottando ogni necessaria cautela, così da non pregiudicarne il benessere psico -fisico.
6) Il SI verserà entro il giorno 5 di ogni mese alla IG Parte_2 [...]
un assegno mensile pari a complessivi € 450,00, a titolo di concorso al Parte_1
mantenimento del figlio minore Detto assegno dovrà essere rivalutato Per_1
annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di marzo di ogni anno. Il padre contribuirà altresì, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (esemplificativamente e non esaustivamente le spese scolastiche, ludiche e mediche) sostenute dalla moglie nell'interesse del figlio. Gli esponenti danno atto, altresì, di essere a conoscenza dell'orientamento espresso dalla Sezione IV Civile di Codesto Tribunale, al quale aderiscono, in merito alle spese straordinarie che richiedano o meno un preventivo accordo tra i genitori e di cui al verbale di riunione del 15/9/2016.
7) Nell'interesse del figlio, i coniugi concordano che l'autovettura marca Volkswagen, targa
FB225JT, cointestata ai coniugi, verrà utilizzata in via esclusiva dalla IG , Parte_1
la quale si farà carico di ogni relativa spesa (bollo, assicurazione, revisione, spese per il contrassegno Blu Area, ecc.), e il SI potrà eventualmente utilizzarla previo Pt_2
accordo con la IG . Parte_1
8) L'autovettura marca Volkswagen, targa GT577RH, intestata al SI Parte_2
, rimarrà definitivamente assegnata a quest'ultimo.
[...]
9) L'assegno unico di mantenimento erogato dall'INPS, pari, allo stato, a € 206,20 al mese, viene percepito dai genitori per la quota di ½ ciascuno, a partire dal mese di febbraio 2025.
5 10) Dal momento che, sia l'appartamento sito in Genova, Corso Sardegna 111, sia quello sito in Via Ferretto 52/14 (che resterà assegnato alla moglie), sono di proprietà dei genitori della
IG , i coniugi si obbligano a porre in essere al più presto, ciascuno per quanto Parte_1
di sua spettanza, quanto possibile e necessario affinché il SI venga liberato Pt_2
quanto prima dai vincoli contrattuali derivanti dai due rapporti di mutuo di cui al punto VI) delle Premesse, con relative garanzie, restando ogni relativo onere e spesa a carico della
IG , a decorrere dal mese di marzo 2025. Le spese di chiusura del conto Parte_1
cointestato BNL n. 3313/1436, verranno suddivise fra i coniugi nella misura del 50% ciascuna.
11) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento, in quanto economicamente autosufficienti.
12) I coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio o al rinnovo dei rispettivi passaporti ed altri documenti di espatrio, acconsentendo all'iscrizione del figlio minore Per_1
13) Le parti dichiarano di avere definito, con quanto indicato nel presente atto, ogni questione economica e patrimoniale e di non avere più nulla a che pretendere l'una dall'altro per qualsivoglia titolo o ragione, anche se fino ad ora non fatte valere, fatta salva l'osservanza e l'adempimento alle obbligazioni tutte assunte con la sottoscrizione del presente ricorso e la definizione dei rapporti con la con riferimento ai due contratti di CP_2
mutuo attualmente a carico del SI , di cui al punto VI) delle premesse. Pt_2
14) I coniugi si impegnano l'uno nei confronti dell'altro al puntuale adempimento delle condizioni di separazione stabilite nel presente ricorso ed a dirimere ogni eventuale controversia per quanto possibile in via amichevole, nell'interesse precipuo del figlio
Per_1
15) Le spese del presente procedimento restano a carico di ciascuna parte nella misura del
50% ciascuna”.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 24, parte II, serie A, anno 2013), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 20.6.2025.
6 Il giudice estensore dott. Matteo Gatti
Il presidente dott. Giovanni Maddaleni
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Francesca Usai;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 27.5.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 22.5.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale alle condizioni ivi enucleate;
rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno confermato le condizioni concordate,
1 rinunciando a comparire personalmente in udienza;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Sestri Levante (GE) il 23.6.2013, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, che risulta invero già interrotta;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi del minore
(nato dall'unione coniugale il 7.7.2014), e non ponendosi in contrasto con norme Per_1
imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali della propria separazione personale, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2 2) La casa familiare, sita in Genova, Via Ferretto 52/14, di proprietà dei genitori della IG
, Sigg.ri e , resterà alla assegnata alla moglie, che Parte_1 Parte_3 Parte_4
provvederà al pagamento di ogni spesa ad essa inerente (amministrazione, utenze previa voltura ove necessario, ecc.), manlevando e garantendo il marito da qualsivoglia onere e obbligazione derivante dal contratto di comodato gratuito di cui al punto V) delle premesse, in merito alle sorti del quale le parti si riservano di decidere in seguito. Il SI ha già Pt_2
lasciato da qualche giorno la casa coniugale, trasferendosi nella nuova abitazione condotta in locazione, sita in Via Batt. 11/B n. 13, presso la quale stabilirà la propria residenza anagrafica appena possibile. I contenuti, quanto a mobilio, arredi, oggetti personali ecc., sono già stati divisi fra le parti di comune accordo.
3) Il figlio minore resta in affido condiviso con collocazione abitativa Persona_2
prevalente e residenza anagrafica in Genova, Via Ferretto 52/14, presso la residenza della madre, la quale si impegna a comunicare tempestivamente al padre ogni eventuale successivo mutamento di residenza e/o domicilio.
4) Il figlio rimane affidato con modalità condivisa ad entrambi i genitori, alle Per_1
seguenti condizioni:
a). tutte le decisioni di maggiore interesse riguardanti l'educazione, la salute, gli studi del figlio verranno prese concordemente dai genitori, tenendo conto dei suoi bisogni, delle sue capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, salvo situazioni gravi ed urgenti e la temporanea irreperibilità/assenza dalla residenza dell'altro genitore, mentre quelle di natura ordinaria verranno assunte dal genitore che in quel momento ha il figlio affidato, nel progetto comune di cura e di educazione, ed espressamente impegnandosi a favorire le relazioni tra il figlio e l'altro coniuge, ed evitando ogni comportamento che possa condizionarne il percorso di accettazione della separazione.
b). Entrambi i genitori si impegnano a relazionarsi reciprocamente su tutto quanto concerne il figlio quando lo stesso si trova con l'altro genitore, a consentire e facilitare il colloquio del figlio con l'altro genitore, nonché a salvaguardare nel figlio le rispettive figure genitoriali, astenendosi quindi da ogni comportamento che in qualunque modo, anche indiretto, possa creare confusione nel figlio e/o screditare l'altra figura genitoriale, nonché a favorire la frequentazione del figlio da parte del genitore non stabilmente convivente con lui.
3 c.) Il figlio rimane affidato con modalità condivisa ad entrambi i genitori, alle Per_1
seguenti condizioni, e in particolare il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio e i genitori ne gestiranno gli impegni con le seguenti modalità, fatti salvi diversi accordi presi di volta in volta, anche in base a contingenze e/o impedimenti (di salute, lavorativi, ecc.) del genitore e/o del figlio:
i) nei weekend, a fine settimana alternati, il figlio starà con il padre indicativamente dalle ore
18.30 del venerdì e fino alla domenica sera, prima o dopo cena, da stabilire di volta in volta secondo le esigenze familiari;
ii) nel corso di ciascuna settimana, il padre potrà tenerlo con sé due giorni a settimana
(indicativamente il martedì e il giovedì), dalle ore 18.30 fino all'ingresso a scuola il giorno seguente ovvero alle ore 8.00, oltre ad un ulteriore giorno (lunedì o mercoledì), dalle ore
18.30 fino all'ingresso a scuola alle ore 8.00, nella settimana che segue il weekend nel quale il figlio non è stato con il padre;
iii) rispetto alla frequenza scolastica: il padre porterà il figlio a scuola il mercoledì e il venerdì, mentre la madre il lunedì, martedì e giovedì, in base a quanto stabilito al precedente punto ii);
iv) rispetto agli impegni ludico-sportivi: il padre e la madre in base a quanto stabilito al punto precedente ii);
v) in caso di assenza o impedimento di un genitore, i ricorrenti delegano le nonne, SI
e a prendere/portare il figlio a scuola e/o a impegni ludico Parte_4 Controparte_1
sportivo;
vi) durante le vacanze scolastiche natalizie, il padre terrà con sé il minore ad anni alterni dal
23 al 29 dicembre, oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
vii) nelle vacanze pasquali ad anni alterni il minore trascorrerà con il padre il giorno di
Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
viii) nel periodo delle vacanze estive, fermo quanto sopra stabilito, il minore trascorrerà con ciascuno dei due genitori due/tre settimane anche non consecutive, da comunicare entro il giorno 30 aprile di ciascun anno all'altro genitore. Le vacanze estive e quelle invernali saranno concordate tenendo comunque conto delle esigenze di entrambi i genitori, oltre che del figlio. La frequentazione da parte del figlio di Centri Estivi, vacanze studio e/o da solo e/o
4 con amici, verranno concordati dai genitori in base alle necessità del momento, tenendo conto anche delle richieste del figlio;
iv) ponti primaverili, 2 giugno, altre festività, onomastici e compleanni e altre ricorrenze nel corso dell'anno: da concordare sulla base del principio dell'alternanza.
Sono fatte salve diverse modalità di permanenza e visita presso e da parte del padre concordate di volta in volta tra i coniugi, che tengano comunque conto del preminente interesse del minore.
5) I coniugi si impegnano reciprocamente ad introdurre eventuali nuovi partners nella vita del figlio minore in modo graduale ed adottando ogni necessaria cautela, così da non pregiudicarne il benessere psico -fisico.
6) Il SI verserà entro il giorno 5 di ogni mese alla IG Parte_2 [...]
un assegno mensile pari a complessivi € 450,00, a titolo di concorso al Parte_1
mantenimento del figlio minore Detto assegno dovrà essere rivalutato Per_1
annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di marzo di ogni anno. Il padre contribuirà altresì, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (esemplificativamente e non esaustivamente le spese scolastiche, ludiche e mediche) sostenute dalla moglie nell'interesse del figlio. Gli esponenti danno atto, altresì, di essere a conoscenza dell'orientamento espresso dalla Sezione IV Civile di Codesto Tribunale, al quale aderiscono, in merito alle spese straordinarie che richiedano o meno un preventivo accordo tra i genitori e di cui al verbale di riunione del 15/9/2016.
7) Nell'interesse del figlio, i coniugi concordano che l'autovettura marca Volkswagen, targa
FB225JT, cointestata ai coniugi, verrà utilizzata in via esclusiva dalla IG , Parte_1
la quale si farà carico di ogni relativa spesa (bollo, assicurazione, revisione, spese per il contrassegno Blu Area, ecc.), e il SI potrà eventualmente utilizzarla previo Pt_2
accordo con la IG . Parte_1
8) L'autovettura marca Volkswagen, targa GT577RH, intestata al SI Parte_2
, rimarrà definitivamente assegnata a quest'ultimo.
[...]
9) L'assegno unico di mantenimento erogato dall'INPS, pari, allo stato, a € 206,20 al mese, viene percepito dai genitori per la quota di ½ ciascuno, a partire dal mese di febbraio 2025.
5 10) Dal momento che, sia l'appartamento sito in Genova, Corso Sardegna 111, sia quello sito in Via Ferretto 52/14 (che resterà assegnato alla moglie), sono di proprietà dei genitori della
IG , i coniugi si obbligano a porre in essere al più presto, ciascuno per quanto Parte_1
di sua spettanza, quanto possibile e necessario affinché il SI venga liberato Pt_2
quanto prima dai vincoli contrattuali derivanti dai due rapporti di mutuo di cui al punto VI) delle Premesse, con relative garanzie, restando ogni relativo onere e spesa a carico della
IG , a decorrere dal mese di marzo 2025. Le spese di chiusura del conto Parte_1
cointestato BNL n. 3313/1436, verranno suddivise fra i coniugi nella misura del 50% ciascuna.
11) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento, in quanto economicamente autosufficienti.
12) I coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio o al rinnovo dei rispettivi passaporti ed altri documenti di espatrio, acconsentendo all'iscrizione del figlio minore Per_1
13) Le parti dichiarano di avere definito, con quanto indicato nel presente atto, ogni questione economica e patrimoniale e di non avere più nulla a che pretendere l'una dall'altro per qualsivoglia titolo o ragione, anche se fino ad ora non fatte valere, fatta salva l'osservanza e l'adempimento alle obbligazioni tutte assunte con la sottoscrizione del presente ricorso e la definizione dei rapporti con la con riferimento ai due contratti di CP_2
mutuo attualmente a carico del SI , di cui al punto VI) delle premesse. Pt_2
14) I coniugi si impegnano l'uno nei confronti dell'altro al puntuale adempimento delle condizioni di separazione stabilite nel presente ricorso ed a dirimere ogni eventuale controversia per quanto possibile in via amichevole, nell'interesse precipuo del figlio
Per_1
15) Le spese del presente procedimento restano a carico di ciascuna parte nella misura del
50% ciascuna”.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 24, parte II, serie A, anno 2013), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 20.6.2025.
6 Il giudice estensore dott. Matteo Gatti
Il presidente dott. Giovanni Maddaleni
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