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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 12/12/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente relatore
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2343 /2025 R.G. promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. CORNALBA AUGUSTO e con domicilio eletto presso il suo studio in VIA XX SETTEMBRE, 51 26900 LODI
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in OSPEDALETTO LODIGIANO, in data 06/04/2001, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di OSPEDALETTO LODIGIANO alla Parte I , n. 1, dell'anno 2001; separati consensualmente con sentenza 862/2023 del 27.09.2023;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1. ordinare agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Ospedaletto L.no (LO) di annotare a margine dell'atto di matrimonio, l'emananda sentenza;
2. prevedere che il sig. versi, alla sig.ra , a titolo di contributo per il Parte_2 Parte_1 mantenimento del figlio minore l'importo mensile di € 225,00 (duecentoventicinque/00), entro il Per_1 giorno 15 di ogni mese, oltre Istat ed il 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche ed extrascolastiche debitamente documentate, che verrà versato tramite bonifico bancario sul seguente IBAN
[...], secondo il seguente protocollo adotatto da Codesto Tribunale:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni), in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
3. il sig. corrisponderà direttamente al figlio maggiorenne , entro il 15 di Parte_2 Persona_2 ogni mese, l'importo di € 225,00 a titolo di contributo al suo mantenimento oltre al 50% delle spese
Pag. 2 di 4 mediche debitamente documentate e ciò sino al raggiungimento della sua indipendenza economica con bonifico da effettuarsi alle seguenti coordinate bancarie: IT9Y3608105138223797223805;
4. i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo al mantenimento (docc.5;6);
5. i coniugi dichiarano di aver sottoscritto il piano genitoriale relativo al figlio minore doc.7); Per_1
6. stabilire che il figlio minore, venga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso la madre;
7. stabilire le visite con le seguenti modalità: il padre potrà vedere in ogni momento, previo Per_1 accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni del figlio e, in ogni caso, tenerlo con sé a settimane alternate, dalle ore 09:00 del sabato, alle 21:00 della domenica, nonché un intero pomeriggio, durante la settimana dall'uscita della scuola o dalle ore 16:00, durante il periodo di vacanza scolastica fino alle ore
21:00. trascorrerà col padre le vacanze estive per 15 giorni, anche non consecutivi in un periodo Per_1 che le parti concorderanno entro il 15 giugno, nonché 7 giorni nel corso della vacanze Natalizie e 3 giorni nel corso delle vacanze Pasquali;
8. ordinare ai genitori di rispettare reciprocamente i giorni di visita nel superiore interesse dei figli minori, nonché comunicare gli impegni ludico-sportivi ed accompagnare i figli agli allenamenti ed alle partite in relazione alle visite di ciascuno di essi;
9. ordinare di riferire il recapito dei luoghi di villeggiatura, nonché il cambiamento di domicilio;
10. le parti si autorizzano al rilascio dei documenti di identità del figlio minore ai fini dell'espatrio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 02.07.2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art
473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso d hanno depositato documentazione contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (sentenza del Tribunale di Lodi del 27.09.2023 con il quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione.
Pag. 3 di 4 Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1 [...]
il giorno 06/04/2001 (Parte I , n. 1, dell'anno 2001); Parte_3
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 26.11.2025
Il presidente estensore
Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente relatore
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2343 /2025 R.G. promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. CORNALBA AUGUSTO e con domicilio eletto presso il suo studio in VIA XX SETTEMBRE, 51 26900 LODI
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in OSPEDALETTO LODIGIANO, in data 06/04/2001, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di OSPEDALETTO LODIGIANO alla Parte I , n. 1, dell'anno 2001; separati consensualmente con sentenza 862/2023 del 27.09.2023;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1. ordinare agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Ospedaletto L.no (LO) di annotare a margine dell'atto di matrimonio, l'emananda sentenza;
2. prevedere che il sig. versi, alla sig.ra , a titolo di contributo per il Parte_2 Parte_1 mantenimento del figlio minore l'importo mensile di € 225,00 (duecentoventicinque/00), entro il Per_1 giorno 15 di ogni mese, oltre Istat ed il 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche ed extrascolastiche debitamente documentate, che verrà versato tramite bonifico bancario sul seguente IBAN
[...], secondo il seguente protocollo adotatto da Codesto Tribunale:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni), in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
3. il sig. corrisponderà direttamente al figlio maggiorenne , entro il 15 di Parte_2 Persona_2 ogni mese, l'importo di € 225,00 a titolo di contributo al suo mantenimento oltre al 50% delle spese
Pag. 2 di 4 mediche debitamente documentate e ciò sino al raggiungimento della sua indipendenza economica con bonifico da effettuarsi alle seguenti coordinate bancarie: IT9Y3608105138223797223805;
4. i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo al mantenimento (docc.5;6);
5. i coniugi dichiarano di aver sottoscritto il piano genitoriale relativo al figlio minore doc.7); Per_1
6. stabilire che il figlio minore, venga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso la madre;
7. stabilire le visite con le seguenti modalità: il padre potrà vedere in ogni momento, previo Per_1 accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni del figlio e, in ogni caso, tenerlo con sé a settimane alternate, dalle ore 09:00 del sabato, alle 21:00 della domenica, nonché un intero pomeriggio, durante la settimana dall'uscita della scuola o dalle ore 16:00, durante il periodo di vacanza scolastica fino alle ore
21:00. trascorrerà col padre le vacanze estive per 15 giorni, anche non consecutivi in un periodo Per_1 che le parti concorderanno entro il 15 giugno, nonché 7 giorni nel corso della vacanze Natalizie e 3 giorni nel corso delle vacanze Pasquali;
8. ordinare ai genitori di rispettare reciprocamente i giorni di visita nel superiore interesse dei figli minori, nonché comunicare gli impegni ludico-sportivi ed accompagnare i figli agli allenamenti ed alle partite in relazione alle visite di ciascuno di essi;
9. ordinare di riferire il recapito dei luoghi di villeggiatura, nonché il cambiamento di domicilio;
10. le parti si autorizzano al rilascio dei documenti di identità del figlio minore ai fini dell'espatrio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 02.07.2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art
473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso d hanno depositato documentazione contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (sentenza del Tribunale di Lodi del 27.09.2023 con il quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione.
Pag. 3 di 4 Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1 [...]
il giorno 06/04/2001 (Parte I , n. 1, dell'anno 2001); Parte_3
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 26.11.2025
Il presidente estensore
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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