TRIB
Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 29/12/2025, n. 4273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4273 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2896/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice monocratico dott.ssa Maria Filomena De Cecco, ha reso ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2896 del Registro Generale Contenzioso dell'anno 2024 introdotta da:
(C.P.F. ), in proprio e in Controparte_1 C.F._1 qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio Persona_1
(C.P.F. ); C.F._2
(C.P.F. ); Parte_1 C.F._3
(C.P.F. ), in proprio e in Parte_2 C.F._4 qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio Persona_2
(C.P.F. ); C.F._5
(C.P.F. ), in proprio e in qualità di Controparte_2 C.F._6 genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia (C.P.F. Persona_3
); C.F._7
(C.P.F. ), in proprio e in qualità di genitore Controparte_3 C.F._8 esercente la responsabilità genitoriale sui figli (C.P.F. Persona_4
) e (C.P.F. ); C.F._9 Parte_3 C.F._10
(C.P.F. ); Parte_4 C.F._11
(C.P.F. ); Parte_5 PartitaIVA_1
(C.P.F. ); Parte_6 PartitaIVA_2
(C.P.F. ), in proprio e in qualità di Parte_7 C.F._12 genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia Persona_5
(C.P.F. ); C.F._13
pagina 1 di 8 (C.P.F. ), in proprio e in qualità di Parte_8 C.F._14 genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli (C.P.F. Persona_6
), (C.P.F. ) e C.F._15 Parte_9 C.F._16 [...]
(C.P.F. ); Parte_10 C.F._17
(C.P.F. ), in proprio e in qualità di Parte_2 Parte_11 C.F._18 genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli (C.P.F. Persona_7
) e (C.P.F. ); C.F._19 Parte_12 C.F._20
(C.P.F. ), in proprio e in qualità di genitore Controparte_4 C.F._21 esercente la responsabilità genitoriale sul figlio (C.P.F. Persona_8
); C.F._22 tutti rappresentati e difesi dalle Avv.te Maria Gabriela Carvalho Homem Giarato Casco e Monica
Callegari del Foro di Udine;
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del con il patrocinio ex lege Controparte_5 Controparte_6 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
CONVENUTO CONTUMACE
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale.
OGGETTO: accertamento della cittadinanza italiana.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 9.3.2024 i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il chiedendo venisse riconosciuta loro la cittadinanza italiana iure sanguinis, per Controparte_5 essere discendenti diretti di (detto anche Persona_9 [...]
, cittadino italiano. Per_2
Il non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato, rimanendo così contumace. CP_5
1. Sull'interesse ad agire.
1.1. In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla pagina 2 di 8 semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
1.2. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
1.3. In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'A.G., è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o di silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_5 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
1.4. Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto nei termini di durata massima del procedimento (previsto in 730 gg dall'art. 3 del DPR 362 del 1994, che il D.P.C. 33/2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza).
1.5. Nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire attesa l'ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i consolati d'Italia in Sud America e quindi la situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle loro richieste nei tempi previsti dalla legge e comunque entro una tempistica ragionevole. Dai documenti allegati al ricorso si evince infatti come la lista di attesa per il riconoscimento per la cittadinanza italiana sia molto lunga e il suo smaltimento non risulta compatibile già ex ante con i tempi di durata del procedimento, e che al momento della presentazione del ricorso era impossibile ottenere un appuntamento per la formalizzazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza.
pagina 3 di 8
2. Nel merito.
2.1. Ciò premesso, al fine di delibare la domanda principale dei ricorrenti, occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione.
2.2. Dalla documentazione allegata risulta la seguente discendenza -con continuità della linea di trasmissione- dal capostipite (detto anche Persona_9 [...]
, cittadino italiano: Per_2
• dalla unione di Persona_9 Persona_10
nacque
[...] Persona_11
• dalla unione di e nacquero Persona_11 Persona_12 [...]
e IÊDA Per_2 Parte_13 Parte_14
Persona_13
• dalla unione di e nacquero Persona_2 Parte_15 ed i ricorrenti Parte_16 Parte_17
e Parte_2 Controparte_1
[...]
• dalla unione di nacquero i ricorrenti Parte_13 Persona_14
e Parte_4 Controparte_3
[...]
• dalla unione di e Parte_14 Persona_15 nacque il ricorrente Persona_16 Parte_2
• dalla unione di IÊDA e Persona_13 Persona_17 nacque la ricorrente;
Parte_5
• dalla unione di e Parte_16 Persona_18
nacque la ricorrente
[...] Parte_7
• dalla unione di nacquero i Parte_17 Parte_18 ricorrenti e Parte_19 Controparte_4
Parte_8
• dalla unione di e Parte_2 Pt_20
nacquero i ricorrenti ed
[...] Controparte_2 [...]
; Persona_2
pagina 4 di 8 • dalla unione di e CP_1 Parte_16 Parte_21 nacquero i ricorrenti e
[...] Parte_1 Persona_1
[...]
• dalla unione di e Controparte_3 Persona_19 nacquero i ricorrenti e Persona_4 Parte_3
[...]
• dalla unione di e Parte_19 Persona_20 nacquero i ricorrenti e ; Persona_7 Pt_12 Persona_7
• dalla unione di e Parte_8 Parte_22 nacquero i ricorrenti
[...] Persona_6 [...]
e ; Parte_9 Parte_10
• dalla unione di e Controparte_4 Persona_21 acque il ricorrente
[...] Persona_8
• dalla unione di Controparte_2 Persona_22 nacque la ricorrente Persona_3
• dalla unione di e nacque la ricorrente Parte_7 Per_23
. Persona_5
Quanto sopra risulta chiaramente dal sottostante albero genealogico:
pagina 5 di 8 2.7. Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
pagina 6 di 8 2.8. Si deve infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n.
25317 del 24/08/2022).
2.9. In ogni caso è da precisare che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di c.d. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo - senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.u. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
3. Sulle spese di lite.
3.1. Nulla per le spese, non essendo ravvisabile alcuna soccombenza, trattandosi di sentenza di accertamento alla quale il convenuto non si è opposto, rimanendo contumace, e tenuto conto CP_5 dell'imprevedibile ed elevatissimo numero di domande che i in Sud America si sono Parte_23 trovati a dover affrontare, rendendo così necessario ai ricorrenti esercitare la presente azione, senza prima esperire la procedura amministrativa presso il competente consolato italiano.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, pagina 7 di 8 accoglie la domanda e, per l'effetto, DICHIARA che i ricorrenti, come in epigrafe indicati, sono cittadini italiani;
ORDINA al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_5 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Nulla per le spese.
Firenze, 29 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Filomena De Cecco
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice monocratico dott.ssa Maria Filomena De Cecco, ha reso ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2896 del Registro Generale Contenzioso dell'anno 2024 introdotta da:
(C.P.F. ), in proprio e in Controparte_1 C.F._1 qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio Persona_1
(C.P.F. ); C.F._2
(C.P.F. ); Parte_1 C.F._3
(C.P.F. ), in proprio e in Parte_2 C.F._4 qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio Persona_2
(C.P.F. ); C.F._5
(C.P.F. ), in proprio e in qualità di Controparte_2 C.F._6 genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia (C.P.F. Persona_3
); C.F._7
(C.P.F. ), in proprio e in qualità di genitore Controparte_3 C.F._8 esercente la responsabilità genitoriale sui figli (C.P.F. Persona_4
) e (C.P.F. ); C.F._9 Parte_3 C.F._10
(C.P.F. ); Parte_4 C.F._11
(C.P.F. ); Parte_5 PartitaIVA_1
(C.P.F. ); Parte_6 PartitaIVA_2
(C.P.F. ), in proprio e in qualità di Parte_7 C.F._12 genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia Persona_5
(C.P.F. ); C.F._13
pagina 1 di 8 (C.P.F. ), in proprio e in qualità di Parte_8 C.F._14 genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli (C.P.F. Persona_6
), (C.P.F. ) e C.F._15 Parte_9 C.F._16 [...]
(C.P.F. ); Parte_10 C.F._17
(C.P.F. ), in proprio e in qualità di Parte_2 Parte_11 C.F._18 genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli (C.P.F. Persona_7
) e (C.P.F. ); C.F._19 Parte_12 C.F._20
(C.P.F. ), in proprio e in qualità di genitore Controparte_4 C.F._21 esercente la responsabilità genitoriale sul figlio (C.P.F. Persona_8
); C.F._22 tutti rappresentati e difesi dalle Avv.te Maria Gabriela Carvalho Homem Giarato Casco e Monica
Callegari del Foro di Udine;
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del con il patrocinio ex lege Controparte_5 Controparte_6 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
CONVENUTO CONTUMACE
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale.
OGGETTO: accertamento della cittadinanza italiana.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 9.3.2024 i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il chiedendo venisse riconosciuta loro la cittadinanza italiana iure sanguinis, per Controparte_5 essere discendenti diretti di (detto anche Persona_9 [...]
, cittadino italiano. Per_2
Il non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato, rimanendo così contumace. CP_5
1. Sull'interesse ad agire.
1.1. In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla pagina 2 di 8 semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
1.2. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
1.3. In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'A.G., è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o di silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_5 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
1.4. Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto nei termini di durata massima del procedimento (previsto in 730 gg dall'art. 3 del DPR 362 del 1994, che il D.P.C. 33/2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza).
1.5. Nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire attesa l'ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i consolati d'Italia in Sud America e quindi la situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle loro richieste nei tempi previsti dalla legge e comunque entro una tempistica ragionevole. Dai documenti allegati al ricorso si evince infatti come la lista di attesa per il riconoscimento per la cittadinanza italiana sia molto lunga e il suo smaltimento non risulta compatibile già ex ante con i tempi di durata del procedimento, e che al momento della presentazione del ricorso era impossibile ottenere un appuntamento per la formalizzazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza.
pagina 3 di 8
2. Nel merito.
2.1. Ciò premesso, al fine di delibare la domanda principale dei ricorrenti, occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione.
2.2. Dalla documentazione allegata risulta la seguente discendenza -con continuità della linea di trasmissione- dal capostipite (detto anche Persona_9 [...]
, cittadino italiano: Per_2
• dalla unione di Persona_9 Persona_10
nacque
[...] Persona_11
• dalla unione di e nacquero Persona_11 Persona_12 [...]
e IÊDA Per_2 Parte_13 Parte_14
Persona_13
• dalla unione di e nacquero Persona_2 Parte_15 ed i ricorrenti Parte_16 Parte_17
e Parte_2 Controparte_1
[...]
• dalla unione di nacquero i ricorrenti Parte_13 Persona_14
e Parte_4 Controparte_3
[...]
• dalla unione di e Parte_14 Persona_15 nacque il ricorrente Persona_16 Parte_2
• dalla unione di IÊDA e Persona_13 Persona_17 nacque la ricorrente;
Parte_5
• dalla unione di e Parte_16 Persona_18
nacque la ricorrente
[...] Parte_7
• dalla unione di nacquero i Parte_17 Parte_18 ricorrenti e Parte_19 Controparte_4
Parte_8
• dalla unione di e Parte_2 Pt_20
nacquero i ricorrenti ed
[...] Controparte_2 [...]
; Persona_2
pagina 4 di 8 • dalla unione di e CP_1 Parte_16 Parte_21 nacquero i ricorrenti e
[...] Parte_1 Persona_1
[...]
• dalla unione di e Controparte_3 Persona_19 nacquero i ricorrenti e Persona_4 Parte_3
[...]
• dalla unione di e Parte_19 Persona_20 nacquero i ricorrenti e ; Persona_7 Pt_12 Persona_7
• dalla unione di e Parte_8 Parte_22 nacquero i ricorrenti
[...] Persona_6 [...]
e ; Parte_9 Parte_10
• dalla unione di e Controparte_4 Persona_21 acque il ricorrente
[...] Persona_8
• dalla unione di Controparte_2 Persona_22 nacque la ricorrente Persona_3
• dalla unione di e nacque la ricorrente Parte_7 Per_23
. Persona_5
Quanto sopra risulta chiaramente dal sottostante albero genealogico:
pagina 5 di 8 2.7. Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
pagina 6 di 8 2.8. Si deve infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n.
25317 del 24/08/2022).
2.9. In ogni caso è da precisare che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di c.d. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo - senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.u. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
3. Sulle spese di lite.
3.1. Nulla per le spese, non essendo ravvisabile alcuna soccombenza, trattandosi di sentenza di accertamento alla quale il convenuto non si è opposto, rimanendo contumace, e tenuto conto CP_5 dell'imprevedibile ed elevatissimo numero di domande che i in Sud America si sono Parte_23 trovati a dover affrontare, rendendo così necessario ai ricorrenti esercitare la presente azione, senza prima esperire la procedura amministrativa presso il competente consolato italiano.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, pagina 7 di 8 accoglie la domanda e, per l'effetto, DICHIARA che i ricorrenti, come in epigrafe indicati, sono cittadini italiani;
ORDINA al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_5 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Nulla per le spese.
Firenze, 29 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Filomena De Cecco
pagina 8 di 8