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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/11/2025, n. 6056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6056 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1354/2020, pubblicata il 24.9.2020, iscritto al n. 1386/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, promosso da
(p. iva ), con sede in San Giuseppe Vesuviano, Via Parte_1 P.IVA_1
Aielli n. 109, in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. Parte_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di appello, dall'avv. Sergio Cardaropoli
(c.f. ) con studio in Napoli, Via Carducci n. 42, CodiceFiscale_1
appellante nei confronti di
(c.f. ), con sede legale in Torre del Greco, Via Controparte_1 P.IVA_2
Marconi n. 66, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per notar , Persona_1 dall'avv. Eduardo Martucci (c.f. ), per quanto ancora occorrer possa CodiceFiscale_2
domiciliato presso la Cancelleria della Corte d'Appello, in mancanza di elezione di domicilio nel
Comune di Napoli,
(c.f. ), con sede in Milano, Largo Augusto n. 1/a, non costituita, Controparte_2 P.IVA_3
appellati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto notificato in data 19.3.2021 la ha impugnato Parte_3
davanti a questa Corte la sentenza n. 2354/2020, pubblicata il 24.9.2020, con cui il Tribunale di Torre
Annunziata aveva accolto l'opposizione proposta dalla al decreto ingiuntivo n. Parte_4
975/2017, dell'importo di 686.362,64 €, per interessi di mora su compensi pagati in ritardo in relazione a prestazioni sanitarie effettuate nell'anno 2007, revocato il decreto ingiuntivo e condannata l'opposta alla rifusione delle spese di lite.
Il Tribunale aveva infatti affermato che non era stato prodotto alcun contratto scritto relativo alle prestazioni da svolgersi nell'anno 2007, richiesto ad substantiam, di guisa che non erano dovuti, oltre che i corrispettivi per le prestazioni eseguite, anche gli interessi sui pagamenti eseguiti in ritardo.
Avverso detta sentenza proponeva appello, come detto, la Parte_3
deducendo la erroneità della sentenza avendo dedotto a fondamento della creditoria non il corrispettivo delle prestazioni contrattuali bensì il diverso presupposto del versamento del corrispettivo in ritardo, in violazione del d. lgs. 231/2002, dettante una disciplina cogente in termini di pagamento, ed essendo stato incontestato e perciò provato il rapporto contrattuale.
Parte Si costituiva in giudizio l'appellata instando per la conferma della sentenza di primo grado, mentre non si costituiva la intervenuta in primo grado quale cessionaria Controparte_2
del credito.
Alla udienza collegiale del 15.10.2025, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ridotti di giorni 20 + 20, ai sensi dell'art. 190 cpc..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve pertanto essere respinto.
Risulta pacifico che in relazione alle prestazioni sanitarie rese dall'appellante nell'anno 2007 Parte non è stato prodotto il contratto scritto intercorso con l' per disciplinare il rapporto. Ciò posto, va confermato quanto affermato dal primo giudice in ordine alla indefettibilità, per la sussistenza del debito dell'appellata, del presupposto costituito dala stipula di un contratto scritto regolante le prestazioni da svolgere.
Infatti, secondo quanto più volte affermato da questa Corte a partire dalla sentenza 22 novembre 2011, n. 3584, confermata dalla Corte di Cassazione con la sentenza 19 novembre 2015,
n. 23657 (ma v. anche Cass. n. 17711/2014, Cass. n. 17588/2018 e, da ultimo, Cass. n. 7019/2020), sulla scorta delle indicazioni già rinvenibili nella giurisprudenza della Suprema Corte (e, in particolare, in Cass. 25 gennaio 2011, n. 1740) e della Corte Costituzionale (e, in particolare in C.
Cost. 28 luglio 1995, n. 416):
a) il soggetto che si assuma creditore nei confronti di un'azienda sanitaria locale dei corrispettivi di prestazioni sanitarie erogate dopo il 1996 a soggetti assistiti dal Servizio Sanitario
Nazionale in quanto titolare di una struttura all'uopo provvisoriamente accreditata ha l'onere di fornire la prova (anche) del contratto da lui stipulato con l'azienda sanitaria locale che asserisca sua debitrice;
b) poiché, per un principio generale del nostro ordinamento giuridico, i contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni sono soggetti, ad substantiam, al requisito della forma scritta, la prova di tale contratto deve essere necessariamente data (fatto salvo l'eccezionale caso di cui al comb. disp. degli artt. 2725 e 2724 n. 3 c.c.) mediante la produzione del documento contenente le relative pattuizioni;
c) il giudice ha il potere di rilevare d'ufficio la nullità dei contratti (cfr. in analoga fattispecie
Cass. n. 23657/2015).
Va altresì precisato che quest'onere probatorio incombe sul titolare della struttura sanitaria accreditata, sia pur provvisoriamente, che agisca per il pagamento delle prestazioni erogate anche qualora l'azienda sanitaria convenuta in giudizio non abbia tempestivamente e specificamente contestato la conclusione o il contenuto di detto contratto (v., ad es., la sent. 12 giugno 2018, n. 2866, che richiama quanto affermato in linea più generale da Cass. 23071/2016).
La mancanza di un contratto scritto impedisce quindi il riconoscimento di alcun compenso per prestazioni eseguite, sia pure relativamente ai soli interessi su somme già corrisposte, essendo quella degli interessi una prestazione accessoria che trova pur sempre la propria legittimazione in una valida stipula contrattuale.
Né lo spontaneo pagamento parziale del corrispettivo richiesto per le prestazioni eseguite rende necessariamente dovuto anche il pagamento del residuo e degli interessi sulle somme versate, questi fondandosi, come detto, pur sempre su un contratto ritenuto nullo in toto, ed anche quindi nella determinazione dei termini di pagamento. D'altronde espressamente gli artt. 1 e 2 del d. lgs. 231/2002 prevedono l'applicabilità della relativa normativa ai pagamenti effettuati nell'ambito di una transazione commerciale, ovvero di un rapporto contrattuale tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni;
rapporto contrattuale che nella fattispecie è nullo, per carenza del requisito della forma scritta.
Le spese di lite del grado di giudizio vanno poste a carico della appellante e vanno liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m. 147/2022, con esclusione di quanto previsto per la fase istruttoria, in quanto non svoltasi. Nulla per le spese in relazione alla posizione processuale di
[...]
non costituitasi. CP_2
Dichiara sussistenti i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, decidendo sull'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. Parte_3
1354/2020, pubblicata in data 24.9.2020, in contraddittorio con l' , così provvede: Parte_4
1) Dichiara la contumacia di Controparte_2
2) Rigetta l'appello e condanna l'appellante alla rifusione in favore dell' delle Parte_4 spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in 14.000,00 € per competenze, oltre 15%
a titolo di rimborso forfettario spese generali, iva e cpa se dovute.
3) Dichiara sussistenti i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Napoli, il 26.11.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo