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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 02/12/2025, n. 1452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1452 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale n. 3133/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del giudice monocratico dott. Vincenzo Landolfi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 3133 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2021, promossa da
, nato in [...] il [...], residente in [...]
III Settembre n. 15, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Feliciano Salierno, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
OPPONENTE contro
, con sede legale in Roma alla via Giuseppe Grezar n. 14, Controparte_1 in persona del responsabile atti introduttivi del giudizio, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Mario Fuschino, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta;
OPPOSTA nonché
, con sede legale in Roma alla via Ciro Controparte_2 il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Silvio Garofalo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
ER AT
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 19.1.2021 ha proposto opposizione all'esecuzione nel Parte_1 procedimento esecutivo pendente dinanzi a questo Tribunale, iscritto al R.G.E. col n. 2272/19, promosso dall' di Benevento, in virtù di sentenza di questo Controparte_1
Tribunale n. 163/2020 del 6.2.2020, con atto di pignoramento presso terzi notificato il
24.6.2019 al e all' . Parte_1 Controparte_2
La creditrice procedente ha pignorato le somme dovute e debende dall' al , a CP_2 Parte_1 qualsiasi titolo, fino alla concorrenza di euro 238.114,96.
L'opponente ha sostenuto che la sentenza sulla scorta della quale era stata intrapresa la procedura esecutiva non era definitiva, in quanto impugnata dinanzi alla Corte d'Appello di
1 Ruolo Generale n. 3133/2021
Napoli il 17.6.2020, con conseguente inesigibilità del credito. In subordine, ha chiesto la riduzione del pignoramento tenendo conto della prescrizione dei reati contestati ad esso opponente. Ha chiesto, pertanto, la sospensione della procedura esecutiva e lo svincolo delle somme dovute dall' ad esso opponente in misura tale da consentire il suo sostentamento. CP_2
Il G.E., con ordinanza del 3.6.2021, notificata alle parti il 14.6.202, ha accolto la richiesta di sospensione della procedura esecutiva ed ha fissato il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione dell'1.7.2021, regolarmente notificato all' Controparte_1
e all' , l'opponente ha introdotto il giudizio di merito, riportandosi a quanto
[...] CP_2 eccepito nell'atto di opposizione.
L , costituitasi, ha eccepito l'infondatezza delle avverse Controparte_1 deduzioni;
in subordine, in caso di accoglimento della domanda per motivi non inerenti all'attività di riscossione, ha chiesto la propria estromissione dal giudizio e comunque di essere tenuta indenne dalle conseguenze negative del giudizio.
L' , costituitosi, ha chiesto il rigetto delle istanze proposte nei propri confronti. CP_2
La causa è stata istruita mediante la produzione di documenti.
All'udienza del 22.6.2023 il G.O.P. dott. Michele Lanna ha assegnato la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
Con ordinanza depositata l'8.11.2023 il G.O.P. dott. Lanna ha rimesso la causa sul ruolo trasmettendo gli atti al Giudice delegante dott. Michele Monteleone.
In data 6.9.2024 la causa è stata assegnata a questo Giudice, che la ha trattenuta in decisione all'udienza del 18.6.2025, con termini di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La procedura esecutiva nell'ambito della quale ha proposto opposizione Parte_1 all'esecuzione risulta promossa con atto di pignoramento presso terzi, in virtù dell'intimazione di pagamento n. 01720199001410020000, fondata su cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento esecutivi in relazione ai quali parte opponente non ha sollevato alcuna contestazione. Non risulta, invece, che il pignoramento sia stato altresì eseguito sulla base della sentenza di questo Tribunale n. 163/2020 del 6.2.2020, cui il ha fatto Parte_1 riferimento nell'atto di opposizione all'esecuzione. Non risulta, peraltro, che l'efficacia esecutiva di tale sentenza sia stata sospesa.
Nell'atto di pignoramento presso terzi è precisato che il pignoramento della pensione del veniva effettuato entro i limiti di pignorabilità di cui all'art. 72 ter del D.P.R. n. Parte_1
602/1973.
L'opposizione all'esecuzione è, pertanto, infondata e va respinta.
2 Ruolo Generale n. 3133/2021
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come indicato in dispositivo, in favore dell' , con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi Controparte_1 antistatario.
Appare adeguata la compensazione delle spese di lite relative al rapporto processuale tra l'opponente e l' , che è stato citato in giudizio esclusivamente quale terzo pignorato. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione all'esecuzione; condanna l'opponente al pagamento Parte_1 delle spese di lite in favore dell' , liquidate nella somma di Controparte_1
8.000 euro per onorario, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Mario Fuschino, dichiaratosi anticipatario;
compensa le spese di lite relative al rapporto processuale tra l'opponente e l' . CP_2
Benevento, 30 novembre 2025
Il Giudice dott. Vincenzo Landolfi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del giudice monocratico dott. Vincenzo Landolfi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 3133 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2021, promossa da
, nato in [...] il [...], residente in [...]
III Settembre n. 15, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Feliciano Salierno, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
OPPONENTE contro
, con sede legale in Roma alla via Giuseppe Grezar n. 14, Controparte_1 in persona del responsabile atti introduttivi del giudizio, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Mario Fuschino, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta;
OPPOSTA nonché
, con sede legale in Roma alla via Ciro Controparte_2 il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Silvio Garofalo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
ER AT
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 19.1.2021 ha proposto opposizione all'esecuzione nel Parte_1 procedimento esecutivo pendente dinanzi a questo Tribunale, iscritto al R.G.E. col n. 2272/19, promosso dall' di Benevento, in virtù di sentenza di questo Controparte_1
Tribunale n. 163/2020 del 6.2.2020, con atto di pignoramento presso terzi notificato il
24.6.2019 al e all' . Parte_1 Controparte_2
La creditrice procedente ha pignorato le somme dovute e debende dall' al , a CP_2 Parte_1 qualsiasi titolo, fino alla concorrenza di euro 238.114,96.
L'opponente ha sostenuto che la sentenza sulla scorta della quale era stata intrapresa la procedura esecutiva non era definitiva, in quanto impugnata dinanzi alla Corte d'Appello di
1 Ruolo Generale n. 3133/2021
Napoli il 17.6.2020, con conseguente inesigibilità del credito. In subordine, ha chiesto la riduzione del pignoramento tenendo conto della prescrizione dei reati contestati ad esso opponente. Ha chiesto, pertanto, la sospensione della procedura esecutiva e lo svincolo delle somme dovute dall' ad esso opponente in misura tale da consentire il suo sostentamento. CP_2
Il G.E., con ordinanza del 3.6.2021, notificata alle parti il 14.6.202, ha accolto la richiesta di sospensione della procedura esecutiva ed ha fissato il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione dell'1.7.2021, regolarmente notificato all' Controparte_1
e all' , l'opponente ha introdotto il giudizio di merito, riportandosi a quanto
[...] CP_2 eccepito nell'atto di opposizione.
L , costituitasi, ha eccepito l'infondatezza delle avverse Controparte_1 deduzioni;
in subordine, in caso di accoglimento della domanda per motivi non inerenti all'attività di riscossione, ha chiesto la propria estromissione dal giudizio e comunque di essere tenuta indenne dalle conseguenze negative del giudizio.
L' , costituitosi, ha chiesto il rigetto delle istanze proposte nei propri confronti. CP_2
La causa è stata istruita mediante la produzione di documenti.
All'udienza del 22.6.2023 il G.O.P. dott. Michele Lanna ha assegnato la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
Con ordinanza depositata l'8.11.2023 il G.O.P. dott. Lanna ha rimesso la causa sul ruolo trasmettendo gli atti al Giudice delegante dott. Michele Monteleone.
In data 6.9.2024 la causa è stata assegnata a questo Giudice, che la ha trattenuta in decisione all'udienza del 18.6.2025, con termini di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La procedura esecutiva nell'ambito della quale ha proposto opposizione Parte_1 all'esecuzione risulta promossa con atto di pignoramento presso terzi, in virtù dell'intimazione di pagamento n. 01720199001410020000, fondata su cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento esecutivi in relazione ai quali parte opponente non ha sollevato alcuna contestazione. Non risulta, invece, che il pignoramento sia stato altresì eseguito sulla base della sentenza di questo Tribunale n. 163/2020 del 6.2.2020, cui il ha fatto Parte_1 riferimento nell'atto di opposizione all'esecuzione. Non risulta, peraltro, che l'efficacia esecutiva di tale sentenza sia stata sospesa.
Nell'atto di pignoramento presso terzi è precisato che il pignoramento della pensione del veniva effettuato entro i limiti di pignorabilità di cui all'art. 72 ter del D.P.R. n. Parte_1
602/1973.
L'opposizione all'esecuzione è, pertanto, infondata e va respinta.
2 Ruolo Generale n. 3133/2021
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come indicato in dispositivo, in favore dell' , con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi Controparte_1 antistatario.
Appare adeguata la compensazione delle spese di lite relative al rapporto processuale tra l'opponente e l' , che è stato citato in giudizio esclusivamente quale terzo pignorato. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione all'esecuzione; condanna l'opponente al pagamento Parte_1 delle spese di lite in favore dell' , liquidate nella somma di Controparte_1
8.000 euro per onorario, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Mario Fuschino, dichiaratosi anticipatario;
compensa le spese di lite relative al rapporto processuale tra l'opponente e l' . CP_2
Benevento, 30 novembre 2025
Il Giudice dott. Vincenzo Landolfi
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