Ordinanza cautelare 20 maggio 2021
Sentenza 21 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 21/10/2022, n. 1636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1636 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/10/2022
N. 01636/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00666/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 666 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mariapaola Marro e Pasquale Carbutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
per l'annullamento
- del provvedimento datato 17.12.2020, notificato in data 18.12.2020, del Comando Flottiglia - Unità Ausiliare, recante il rigetto del ricorso gerarchico presentato dal ricorrente avverso l’atto numero M_D MCGRFAU1 RG20 n. -OMISSIS- del 11.09.2020, notificatogli in data 30.09.2020, recante l’irrogazione della sanzione disciplinare del rimprovero;
- dell’atto avente protocollo M_D MCGRFAU1 RG20 n. -OMISSIS- del 11.09.2020, notificato al Sig. -OMISSIS- in data 30.09.2020, della Marina Militare - Comando Primo Gruppo Navi Ausiliarie, recante l’irrogazione della sanzione disciplinare del rimprovero.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 settembre 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il giudizio all’esame – riassunto innanzi a questo Tribunale a seguito di declaratoria di incompetenza da parte del TAR Marche (v. Ord. Coll. n. -OMISSIS-) – il ricorrente, Tenente di Vascello della Marina Militare, ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento, in epigrafe indicato, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare del “rimprovero” , irrogatagli dal Comandante del Comando Gruppo Navi Ausiliarie con provvedimento in data 11 settembre 2020, anch’esso impugnato.
1.1. A sostegno del gravame, la difesa attorea ha proposto le seguenti censure: I) “Genericità della motivazione circa gli estremi della condotta ritenuta censurabile. Travisamento dei fatti. Violazione e falsa applicazione di legge (Art. 1370 e 1398 d.lgs. 66/2010, artt. 3 e 10 L. 241/90) - Eccesso di potere per arbitrarietà, incoerenza e incongruità e contraddittorietà manifeste, nonché eccesso di potere per erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, assenza e/o carenza dei presupposti - Violazione art. 97 Costituzione”; II. “Violazione del diritto di difesa - Valutazione solo parziale delle memorie presentate dal ricorrente nonché degli elementi indicati nel ricorso gerarchico. Violazione di legge (art. 1398 e 1370, d.lgs. 66/2010) - Eccesso di potere per arbitrarietà, incoerenza e incongruità e contraddittorietà manifeste, nonché eccesso di potere per omessa valutazione degli elementi a difesa indicati dal ricorrente nelle memorie difensive e nel ricorso gerarchico. Violazione dell ’ art. 97 della Costituzione” ; III) “Assenza di proporzionalità tra fatto e sanzione - Violazione dell ’ art. 1355 e 1360 d.lgs. 66/2010. Violazione e falsa applicazione di legge (Artt. 1355 e 1362 d.lgs. 66/2010, L. 241/90) - Eccesso di potere per arbitrarietà, incoerenza e incongruità e contraddittorietà manifeste, nonché eccesso di potere per erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, assenza e/o carenza dei presupposti - Violazione art. 97 Costituzione”.
2. L’Avvocatura Distrettuale dello Stato si è costituita in giudizio per resistere, depositando articolata memoria difensiva con allegata documentazione ed instando per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
2.1. Con ordinanza n. 283/2021 del 20.5.2021 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare avanzata dal ricorrente.
2.2. All’udienza pubblica del 27 settembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Con i motivi di ricorso, la parte ricorrente assume, in primis , che nei provvedimenti impugnati non vi sia una motivazione completa circa il comportamento effettivamente tenuto dal ricorrente e i profili di censura allo stesso ascrivibili.
3.1. L’interessato si duole, inoltre, che l’Amministrazione, prima di irrogare la sanzione de qua , non abbia considerato compiutamente le memorie presentate; infine, con il terzo motivo, sostiene che vi sia sproporzione tra la sanzione e i fatti contestati.
3.2. Le censure proposte, così compendiate, non sono meritevoli di positivo apprezzamento.
4. Risulta dal tenore letterale del provvedimento adottato in data 11 settembre 2020 che la sanzione per cui vi è causa è stata irrogata a causa della scarsa manutenzione della rampa di carico della nave “-OMISSIS-”, di cui il ricorrente era comandante all’epoca dei fatti, in relazione alla quale la P.A. ha contestato “una condotta superficiale, non improntata a quel senso di responsabilità che è richiesto ad un Ufficiale Comandante di Unità Navali (Art. 758 — punti 2,3.4 del D.P.R. n. 90/2010 – Il comandante di nave ha la responsabilità: dell ’ organizzazione, dell ’ impiego e della direzione del personale dipendente: dell ’ efficienza e della sicurezza della nave; della conduzione della nave e del suo funzionamento)” .
4.1. La determinazione di rigetto del ricorso gerarchico proposto dal ricorrente, per parte sua, è sorretta dal seguente percorso argomentativo: «- Essendo le manutenzioni ordinarie periodiche a tutela del buon funzionamento dei sistemi e apparecchiature di bordo, le stesse devono essere condotte con regolarità; - La situazione epidemiologica nazionale da COVID-19 non può essere considerata limitante. Laddove il personale di bordo non risulti numericamente sufficiente, ovvero carente di qualifiche, il Comando dell ’ Unità poteva rappresentare l ’ esigenza all ’ autorità gerarchicamente sovraordinata per ricevere il supporto necessario, quale l ’ assistenza di ulteriore personale qualificato per Lavori in Quota (LQ) per portare a termine le previste manutenzioni sugli elementi strutturali della “rampa di carico”; - Lo stato di degrado della rampa è evidente anche nelle parti accessibili manutenibili da personale non qualificato LQ, cosi come documentato fotograficamente e riscontrato a seguito di successivo sopralluogo a bordo di Nave -OMISSIS- nel giugno 2020». Ed ancora: « […] nonostante fosse programmato un intervento del Servizio Efficienza Naviglio di MAR1STANAV Brindisi finalizzato al ripristino della funzionalità della “rampa di carico”, il Tenente di Vascello -OMISSIS- in qualità di Comandante di Nave -OMISSIS-, aveva la responsabilità dell ’ efficienza della nave e quindi anche dell ’ effettuazione della manutenzione ordinaria della “rampa di carico”, la quale, se fosse stata effettuata regolarmente, non avrebbe portato allo stato di degrado riscontrato e documentato nel giugno 2020» (v. provvedimento datato 17.12.2020 del Comando Flottiglia – Unità Ausiliarie).
4.2. Come risulta dalle motivazioni sopra richiamate, la condotta del ricorrente e i profili disciplinari sottesi alla stessa sono stati compiutamente individuati negli impugnati provvedimenti, risultando individuati in modo specifico il fatto addebitato, la relativa posizione di responsabilità e le norme violate.
4.3. Peraltro, nella specie, la determinazione di rigetto del ricorso gerarchico è sostitutiva del provvedimento di primo grado ed è anch’essa sorretta da un percorso motivazionale logico e coerente, nel quale sono adeguatamente illustrate le ragioni complessive in base alle quali le difese del ricorrente non sono state condivise.
4.4. Conseguentemente la doglianza relativa alla mancata valutazione delle memorie presentate nel procedimento di primo grado è superata dal successivo ricorso gerarchico, che ha permesso al ricorrente di riproporre le proprie considerazioni e di ottenere il compiuto esame delle stesse nell’atto finale di decisione del ricorso gerarchico, che accede al provvedimento di primo grado.
4.5. Reputa pertanto il Collegio che la P.A. abbia congruamente ed esaurientemente tenuto conto delle ragioni ostative all’accoglimento delle difese del ricorrente.
5. Sotto altro profilo, si deve inoltre considerare che la valutazione circa la gravità dei fatti addebitati costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile dal giudice della legittimità, salvo che in ipotesi di manifesta illogicità, irragionevolezza o macroscopica sproporzione tra fatti contestati e sanzione inflitta, che, nel caso di specie, non sono ravvisabili (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. IV, 26 febbraio 2019, n. 1344; Sez. VI, 20 aprile 2017, n. 1858; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 18 giugno 2019, n. 697).
6. Per le ragioni suesposte il ricorso va respinto, in quanto infondato.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute dall’Amministrazione resistente, che liquida nella complessiva somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00).
Vista la richiesta dell’interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.