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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 02/12/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
n° 101/2023 r.g. lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale di Lanciano, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza con motivazione contestuale nella causa di primo grado iscritta al n° 101/2023 r.g.lav., tra
, elettivamente domiciliato in Francavilla al Mare, in Via Barbella n. 44 presso Parte_1 lo studio dell'avv. Roberto Valentini, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
- ricorrente -
e
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa in giudizio, Controparte_1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Andrea Bonanni Caione e Giulio Borrelli;
-resistente -
Conclusioni: come da atti introduttivi del giudizio.
Svolgimento del processo
Con ricorso l'istante, premesso:
- di essere affetto da amputazione connatale mano destra e IV e V dito e piede torto congenito destro e di essere lavoratore svantaggiato ex art. 4, comma 3, legge 381/91;
-che nell'anno 2016 dopo essersi iscritto ad un corso di formazione teorico-pratico per “lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo” frequentandolo con profitto, ha ottenuto in data 29.06.2016 il relativo attestato di abilitazione;
-di essere stato assunto dalla con contratto di lavoro a tempo Controparte_2 determinato, trasformato in data 04.11.2016 a tempo indeterminato, con qualifica e mansioni di carrellista inquadrato nel livello A2 del CCNL Cooperative Sociali del 16.12.2011 n. 103413 e successive modifiche ed integrazioni;
-di aver lavorato ininterrottamente alle dipendenze della società resistente dal 16.08.2016 all'8 marzo
2022, data nella quale è stato licenziato per giustificato motivo oggettivo;
-che a norma di contratto avrebbe dovuto svolgere le mansioni di carrellista dal lunedì al venerdì con turni di 6 ore giornaliere, con riconoscimento “come da piano individualizzato e scheda abilità lavorative relativo al salario di primo ingresso, pari all'80% della retribuzione”;
- che in realtà ha prestato la propria attività lavorativa dal lunedì al venerdì alternando turni giornalieri di 6 ore dalle 06:00 alle 14:00 o dalle 14:00 alle 22:00 solo fino al dicembre 2017 mentre a partire dal gennaio 2018 e sino alla cessazione del rapporto di lavoro ha sempre lavorato per 9 ore giornaliere dalle 08:00 alle 17:00;
-che dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019 ha inoltre lavorato tutti i sabati e le domeniche presso il centro commerciale Megalò a Chieti Scalo dalle 08:25 alle 10:00 e dalle 18:55 alle 21:30, dove si occupava, sempre su incarico della società resistente, dalla raccolta e compattazione di cartoni e plastica collocati all'esterno della struttura, senza mai essere retribuito per detta attività aggiuntiva;
-che non sono mai stati consegnati né il piano individualizzato, né la scheda abilità lavorativa che avrebbero dovuto giustificare l'applicazione del salario di ingresso all'80%;
- che come da verbale di visita della Commissione Medica ASL del 21 luglio 2014 egli avrebbe potuto svolgere “attività lavorative che non comportino impegni fisico intenso e/o prolungato. No stazione eretta prolungata, no mansioni che richiedono prensione con la mano destra o prensione sicura con la mano sinistra. No lavoro in altezza. Indicato lavoro impiegatizio con possibilità di alternanza posturale”;
-che avrebbe dovuto essere adibito a mansioni di carellista ed inquadrato nel livello B del CCNL
Cooperative Sociali in cui rientrano gli “operai qualificati anche all'utilizzo di strumentazione e macchinari”, in quanto provvisto di attestato di abilitazione alla “conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo” (carrelli industriali);
-che, nonostante sia stato assunto per svolgere le mansioni di carrellista, è stato da sempre adibito ed assegnato a svolgere le mansioni di imballatore, con grave nocumento per la salute;
-che in particolare dall'inizio del rapporto di lavoro all'agosto del 2017 è stato addetto all'imballaggio dei componenti di furgoni;
- che nello specifico, una volta depositati a terra dal carrellista di turno i cartoni impilati ed i vari componenti dei furgoni, quali portiere, cofani, parabrezza, angolari, ecc., dal peso anche superiore ai
10 kg, si occupava del loro imballaggio dapprima aprendo i cartoni dai laterali apribili e foderandoli sia internamente che esternamente con rotoli di plastica e, quindi, sollevando ed inserendo manualmente i pezzi di furgone al loro interno;
- che una volta inseriti i componenti tagliava con l'ausilio di un taglierino dei fogli di carta antiumidità in rotoli che provvedeva a collocare al di sopra di ogni singolo pezzo e avvolgeva poi il cartone con un nastro di plastica;
-che quindi chiudeva il laterale apribile dell'imballaggio ed applicava il coperchio sul quale apponeva un altro telo nero facendo sempre uso di un apposito taglierino;
-che terminate queste operazioni stringeva il cartone utilizzando un tendiraggio del peso di 3 – 4 kg e lo etichettava fino a raggiungere l'imballaggio finito;
-che a partire dall'agosto 2017 è stato addetto al montaggio delle casse utilizzate per l'inserimento dei componenti dei furgoni;
-che tale attività consisteva nel prendere fogli di cartone della grandezza variabile di 1 metro per un metro, 1 metro per 2 metri e 2 metri per 2 metri, piegarli manualmente onde ottenere degli angoli e fissare questi ultimi mediante l'utilizzo di una pistola graffiatrice, ottenendo il cosiddetto “vassoio”;
-che una volta predisposto il vassoio doveva creare due rastrelliere utilizzando fogli di cartone pressato, con forme già predisposte, che univa al vassoio mediante utilizzo di colla a caldo, il tutto dopo aver fissato al vassoio un primo lato;
-che successivamente prendeva due “laterali” e li fissava con colla e graffiatrice alla base;
-che al termine di tutte queste operazioni manuali fissava gli angoli del cartone a 4 assi di legno utilizzando un'apposita graffiatrice per il legno;
-che lo svolgimento delle predette mansioni gli ha cagionato nel tempo una sensazione di intorpidimento della mano sinistra con ipoestesia netta del secondo dito e sensazioni di scossa al polso sinistro con estensione fino al dito;
-che, sottoposto in data 15 giugno 2021 ad esame EMG, gli è stata riscontrata una lesione del nervo interdigitale, ramo del nervo mediale, il cui SAP (potenziale d'azione sensitivo) è assente per cui non può essere esclusa una lesione anche a questo livello;
-che si è visto riconoscere dal competente l'infortunio/malattia professionale ed un grado di CP_3 invalidità stimato nella misura dell'8% con conseguente liquidazione a titolo di indennizzo della complessiva somma di € 9.104,00;
-di aver riportato una lesione dell'integrità psicofisica stimata in 12 punti percentuali e 175 giorni di inabilità temporanea, corrispondenti ai giorni di malattia riconosciuti dall' ; CP_3
-che, inoltre, la datrice di lavoro, facendo ricorso ad un confuso ed errato sistema di calcolo della c.d.
“banca ore”, ha sistematicamente ed illegittimamente gli ha detratto mensilmente dalle buste-paga costanti somme di denaro per presunte assenze e ferie (mai) usufruite;
-di aver usufruito solo ed esclusivamente di una settimana di ferie nell'ottobre 2018 in concomitanza di una grave malattia della propria madre che lo aveva costretto a rientrare in Romania;
ha lamentato che:
- il verificarsi di tali danni è senz'altro ascrivibile alla responsabilità del datore di lavoro che li ha cagionati per imprudenza e per palese violazione sia delle norme contrattuali che di quelle poste a tutela della salute del lavoratore e dell'art. 2087 c.c.;
-l'errata e non corretta applicazione dei minimi contrattuali e più in generale delle norme del CCNL di categoria Cooperative Sociali;
-la retribuzione di un numero di ore di gran lunga inferiore a quelle di fatto espletate;
-la nullità ed inesistenza della clausola contrattuale retributiva che prevedeva il salario di primo ingresso pari all'80% della retribuzione in virtù di un piano individualizzato e una scheda abilitativa mai consegnati al lavoratore e mai neppure in concreto attuati attesa la diversa attività lavorativa di fatto espletata;
-di vantare differenze retributive su lavoro ordinario, straordinario (solo per le sole annualità 2019 e
2020), indennità sostitutiva di ferie e permessi non retribuiti, indennità di malattia, tredicesima mensilità e t.f.r. per la complessiva somma di € 42.427,61.
Il ricorrente ha dunque così concluso:
“A) accertato e verificato che il ricorrente è stato illegittimamente assoggettato a svolgere mansioni lavorative difformi ed inferiori rispetto a quelle per le quali era stato assunto e che il loro espletamento è stato causa del grave danno alla salute quantificato dalla perizia di parte a firma del
Dr. in complessivi € 48.596,50, condannare la resistente, previa detrazione della somma di Per_1
€ 9.104,40 erogatogli dall a titolo di indennizzo per il medesimo danno, al pagamento in favore CP_3 di esso resistente della residua somma di € 39.492,10 o di quell'altra somma ritenuta di Giustizia a seguito di disponenda CTU medico-legale, anche a titolo di danno differenziale, anche incrementativo;
B) preso atto che il ricorrente assunto per svolgere le mansioni di carrellista con diritto ad essere inquadrato nel livello B di cui al c.c.n.l. cooperative sociali è stato di fatto adibito sin dall'inizio a svolgere le più ben pesanti mansioni di imballatore con inquadramento nel sottostante livello A2 e con applicazione di un salario di primo ingresso pari all'80% della retribuzione in virtù di un piano individualizzato e una scheda abilitativa mai consegnati al lavoratore e mai neppure in concreto attuati attesa la diversa attività lavorativa di fatto espletata, condannare la resistente, in applicazione del c.c.n.l. invocato e previa declaratoria di nullità ed inesistenza della citata clausola contrattuale retributiva, al pagamento in favore del Sig. di tutte le somme maturate in virtù del Parte_1 predetto rapporto di lavoro a titolo di differenze retributive sul lavoro ordinario, straordinario, 13° mensilità, indennità sostitutiva di ferie e permessi non retribuiti e t.f.r. e quant'altro espressamente previsto dal c.c.n.l. che si quantificano in complessivi € 42.427,61, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, o in quell'altra somma ritenuta di Giustizia a seguito di nominanda ctu, con vittoria di spese di lite;
C) condannare la resistente alla rifusione delle spese sostenute e sostenende per le ctp e quantificate in complessivi € 1.000,00.
D) condannare la resistente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio”.
La società convenuta costituendosi in giudizio ha insistito per il rigetto delle avverse richieste, siccome infondate in fatto ed in diritto.
Radicatosi il contraddittorio, sentiti i testi adotti dalle parti ed espletata CTU medico-legale, è stata fissata l'udienza per la decisione della causa con assegnazione di termine per il deposito di note conclusionali, disponendo che le attività da svolgersi fossero sostituite dal deposito in telematico, da parte dei difensori, di note scritte contenenti la concisa esposizione delle proprie istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'esito del deposito in telematico delle note scritte di cui sopra in data odierna la causa viene decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
Motivi della decisione
Il ricorrente, sostenendo di essere stato illegittimamente assegnato a svolgere mansioni lavorative di imballatore, difformi ed inferiori rispetto a quelle per le quali era stato assunto (ossia di carrellista), ha chiesto l'inquadramento nel superiore livello B1 del CCNL di riferimento, in cui rientrano gli “operai qualificati anche all'utilizzo di strumentazione e macchinari”.
Va premesso che al riguardo il ricorso introduttivo del presente giudizio sconta un'estrema genericità nelle allegazioni nella misura in cui non vengono riportate in ricorso o esaminate le declaratorie contrattuali del livello di appartenenza e di quello rivendicato.
Invero, la tesi patrocinata dal ricorrente si fonda solo ed esclusivamente sull'assunto che egli fosse in possesso dell'attestato di abilitazione per la conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo e che a norma di contratto avrebbe dovuto svolgere le mansioni di carrellista.
Al contrario è documentalmente dimostrato che con il contratto di lavoro a tempo determinato del
10.08.2016 al ricorrente sono state assegnate le mansioni di Carrellista/Imballatore di cui al livello
A2 del CCNL Cooperative Sociali (cfr. doc. 2 allegato al ricorso), che sulla base dell'accordo sindacale aziendale dell'11.03.2015 viene descritto come: “l'operaio generico addetto all'imballaggio che mette a disposizione anche i requisiti formativi di carrellista, e che pertanto potenzialmente ed occasionalmente potrebbe utilizzare il carrello elevatore utile ad esempio nei momenti di cambio linea (20/30 minuti su 8 ore) per semplice spostamento imballi senza nessuna autonomia allocativa in magazzino;
tale supporto ha l'obiettivo di ridurre i tempi fermi di linea e recupero di efficienza produttiva” e viene appunto inquadrato nel livello A2 delle Cooperative
Sociali, a prescindere dal concreto utilizzo del carrello elevatore per semplici spostamenti occasionali di imballo.
Il contratto è poi stato trasformato in contratto a tempo indeterminato alle medesime condizioni contrattuali e con le medesime mansioni (cfr. doc. n. 10 allegato alla memoria).
Difatti, in data 30.01.2015, la ha sottoscritto con la Controparte_2 [...]
un accordo sindacale quadro avente ad oggetto la regolamentazione e l'attribuzione di CP_4 mansioni per i propri lavoratori ed in data 11.03.2015 un ulteriore accordo sindacale aziendale con cui sono stati aggiornati livelli e mansioni ad integrazione dell'accordo del 30.01.2015 (cfr. documenti 4 e 5 allegati alla memoria).
Sulla scorta di tutte le esposte considerazioni, il livello di inquadramento A2 posseduto dal ricorrente, in cui rientrano “le lavoratrici ed i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono generiche conoscenze professionali e capacità tecnico-manuali per lo svolgimento di attività semplici, con autonomia esecutiva e responsabilità riferita solo al corretto svolgimento delle proprie attività, nell'ambito di istruzioni fornite” appare del tutto corretto, essendo pacifico che il ricorrente non abbia mai espletato mansioni di carrellista. D'altra parte, il carrellista a tempo pieno è “un operatore di turno che, oltre ad avere il relativo patentino, effettua sia il lavoro su carrello di spostamento imballi ma soprattutto deve avere il prerequisito di saper gestire tutte le fasi amministrative della logistica di magazzino…” (cfr. pag. 3, doc. n. 5 allegato alla memoria).
Conclusivamente, la domanda dev'essere rigettata.
Inoltre, il ricorrente muovendo dall'assunto, risultato erroneo per le ragioni appena esposte, di essere stato adibito a mansioni differenti da quelle per le quali è stato assunto, ha chiesto l'accertamento della responsabilità della società datrice di lavoro per violazione dell'art. 2087 c.c., con conseguente condanna al danno differenziale.
In particolare, premesso che la Commissione Medica ASL in data 21.07.2014 aveva stabilito che il ricorrente avrebbe potuto svolgere “attività lavorative che non comportino impegni fisico intenso
e/o prolungato. No stazione eretta prolungata, no mansioni che richiedono prensione con la mano destra o prensione sicura con la mano sinistra. No lavoro in altezza. Indicato lavoro impiegatizio con possibilità di alternanza posturale”, ha lamentato che l'assegnazione alle mansioni di imballatore di componenti di furgoni (sino al mese di luglio 2017) e di assemblaggio di cartoni
(dall'agosto del 2017) avrebbe provocato un grave nocumento alla propria salute, cagionando una sensazione di intorpidimento della mano sinistra con ipoestesia netta del secondo dito e sensazioni di scossa al polso sinistro con estensione fino al dito e riscontrata lesione del nervo interdigitale, ramo del nervo mediale, come da esame EMG del 15.06.2021.
Ebbene, l'istruttoria svolta nel corso del presente procedimento a mezzo dei testi addotti dalla parte resistente (dipendente dal 2019 fino a maggio 2021), (da luglio Controparte_5 Testimone_1
2017 assemblatore dei cartoni presso il sito D.S. Smith) e (dal 2000 al Testimone_2
2022 carrellista) ha consentito di acclarare:
-che nelle attività di imballaggio della componentistica automotive e di cartoni il ricorrente era sempre integrato in linee di lavoro composte da più persone (da 2 a 4 persone);
-che lo schema tipo dell'attività di imballaggio dei componenti automotive era il seguente: apertura dei cartoni/contenitori e loro foderatura sia interna che esterna con rotoli di plastica;
posizionamento a mano al loro interno dei vari componenti dei furgoni dal peso variabile anche superiore ai 2,5 kg, inserimento al loro interno di fogli antiumidità attraverso l'utilizzo di un taglierino;
chiusura di imballo finito con coperchio, fissaggio imballo con nastro con utilizzo tendireggia dal peso di circa 3-4 kg;
-che il ricorrente svolgeva tali attività: predisponeva l'apertura dei cartoni, preparava e tagliava con taglierino la pellicola che posizionava all'interno dell'imballo, preparava (con taglierino) i fogli anti-umidità che posizionava sopra i pezzi imballati;
-che lo schema tipo dell'attività di assemblaggio cartoni era il seguente: prendere fogli di cartone della grandezza variabile di 1 metro per un metro, 1 metro per 2 metri e 2 metri per 2 metri, piegarli manualmente sul banco di lavoro, assemblaggio dei fogli mediante graffatrice, aggiunta di fogli di cartone pressato, con forme già predisposte, mediante utilizzo di colla a caldo, fissazione del cartone alle pedane di legno mediante utilizzo di graffatrice per il legno.
Anche il teste di parte ricorrente , che ha lavorato con il ricorrente sulla stessa linea Testimone_3 dal 2016 al 2020, ha precisato che l'imballaggio veniva effettuato da 3 persone contemporaneamente che giravano nelle operazioni.
E', inoltre, incontestato nel presente procedimento che il ricorrente non abbia prestato per vaie ragioni attività lavorativa dal 17.03.2020 all'08.03.2022 (ad eccezione di un mese a cavallo tra giugno e luglio 2020).
E' stata, infine, espletata CTU medico-legale al fine di accertare quali siano le eventuali patologie fisiche e/o psichiche da cui il ricorrente risulta affetto e se tali patologie siano compatibili, in tutto o in parte, con le mansioni da egli svolte per come emerse dell'istruttoria, se l'adibizione del ricorrente alle predette mansioni abbia aggravato le patologie fisiche da cui lo stesso risultava affetto e se in particolare l'aver movimentato materiale di peso superiore ai 2,5 kg abbia influito nella causazione dell'evento. Il CTU nominato nell'ambito del presente procedimento, dopo esauriente e ben motivata disamina del caso, immune da vizi logico-giuridici, è pervenuto alle seguenti conclusioni medico-legali, pienamente condivisibili: “S IO è portatore di una lesione del ramo digitale palmare del nervo mediano per il secondo dito della mano sinistra accertata elettromiograficamente;
- la lesione neurologica, ragionevolmente riferibile a un evento infortunistico di epoca non databile, è poco compatibile con le sollecitazioni lavorative correlate alle mansioni di imballatore di componenti automotive/assemblatore di cartoni alle quali il ricorrente è stato adibito fino al luglio 2020”.
Il Giudicante ritiene di adeguarsi alle conclusioni adottate dal consulente tecnico d'ufficio, in quanto approfondite e idoneamente motivate.
Invero, il CTU nominato ha chiarito che: “Nel caso in discussione la lesione nervosa è limitata al ramo interdigitale sensitivo del solo secondo dito considerato che l'esame elettromiografico ha rilevato i potenziali evocati sensitivi registrati dal I e III dito e una normale conduzione nervosa della componente motoria del nervo mediano.
In effetti clinicamente è presente un deficit sensitivo localizzato al secondo dito della mano sinistra in assenza di altri significativi deficit sensitivo-motori.
Un danno nervoso così limitato, che è generalmente conseguente a eventi infortunistici quali, a solo titolo di esempio, ferite da taglio e fratture, appare poco compatibile con l'ipotesi di una ipersollecitazione lavorativa che, peraltro, risulta essere stata relativamente limitata nel tempo.
Considerata la tipologia di attività svolte prima di essere assunto alle dipendenze di
[...]
(bracciante agricolo, manovale nell'edilizia, operaio in azienda chimica Controparte_6
e pittore edile) e tenuto conto che il danno neurologico è stato evidenziato per la prima volta a distanza di circa un anno dalla cessazione della lavorazione potenzialmente morbigena, non è possibile neanche escludere la ricorrenza di eventi infortunistici, estranei alla attività svolta alle dipendenze della Cooperativa, in grado di determinare la lesione nervosa strumentalmente accertata”.
Si tratta, come detto, di conclusioni condivisibili in quanto fondate su considerazioni medico-legali apprezzabili, coerenti con il metodo scientifico indicato e con l'esame della documentazione clinico-sanitaria versata in atti, acquisita nel contraddittorio fra le parti, per cui non si ravvisano ragioni per discostarsene.
Né sono tali da condurre a conclusioni differenti le osservazioni critiche presentate dal CT di parte ricorrente, alla luce delle motivate ed esaustive note di replica depositate dal CTU nominato, il quale ha specificato che ricorrendo all'ordinaria metodologia medico-legale ed applicando in particolare i criteri della causalità in ambito medico-legale deve escludersi la compatibilità della lesione (“assenza SAP mediano sn”) con l'ipotizzato antecedente causale (ipersollecitazione lavorativa) per insufficienza del principio di idoneità lesiva e non essendo soddisfatto neanche il principio di esclusione di altra causa.
Le conclusioni raggiunte impongono, pertanto, il rigetto della domanda.
Infine, il ricorrente ha chiesto l'accertamento ed il riconoscimento in suo favore di una serie di differenze retributive a titolo di lavoro ordinario, straordinario, ferie ed indennità di malattia.
Risulta infondata la domanda tesa all'accertamento della nullità della clausola contrattuale che ha previsto l'applicazione del cd. salario d'ingresso all'80% della retribuzione, sulla base della motivazione che non sarebbero stati consegnati al ricorrente il piano individualizzato e la scheda abilità lavorativa che avrebbero dovuto giustificare l'applicazione dello stesso.
Orbene, l'art. 2 del CCNL Cooperative Sociali statuisce che sia possibile per le aziende del settore istituire salari di primo ingresso per periodi definibili sino a 3 anni, erogando una retribuzione oraria inferiore al 100%, attraverso il controllo dei Comitati misti paritetici provinciali, laddove costituiti, con cui devono essere condivisi un progetto personalizzato ed una scheda di valutazione delle abilità lavorative (cfr. doc. 3 allegato alla memoria).
La lettera f) dell'art. 2 summenzionato stabilisce che qualora i Comitati misti paritetici non siano stati istituiti, come nel caso della Provincia di Chieti, le imprese si obbligano ad inviare la documentazione relativa ai progetti personalizzati alle OO.SS. provinciali di competenza, come avvenuto nel caso in esame (cfr. documenti 25 a e b allegati alla memoria).
Inoltre, la società ha dimostrato di aver stipulato, in data 27 luglio 2016, un accordo sindacale al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 2 del vigente CCNL Cooperative Sociali, ovvero di regolamentare alcuni aspetti del rapporto di lavoro tra soggetto svantaggiato e cooperativa tra cui il salario di primo ingresso (cfr. doc. n. 12 allegato alla memoria), nel quale le parti davano atto dell'applicabilità dell'istituto previo consenso esplicito del lavoratore, consenso che effettivamente il ricorrente prestava sottoscrivendo il contratto di lavoro (cfr. doc. 9 alla memoria), il quale espressamente stabiliva che: “la retribuzione sarà quella prevista per l'inquadramento al livello
A2 del vigente CCNL Coop. Sociali, inizialmente come da piano individualizzato e scheda abilità lavorative relativo al salario di primo ingresso, pari all'80 % della retribuzione”
Quanto alla domanda avente ad oggetto le differenze retributive per ore di lavoro straordinario si evidenzia che il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione, ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto in maniera particolarmente precisa e rigorosa (cfr. Cass. Sez.
L, Sentenza n. 3714 del 16/02/2009 Rv. 606783). Orbene, il ricorrente ha dedotto di aver espletato a partire dal gennaio 2018 e sino alla cessazione del rapporto di lavoro 9 ore giornaliere dalle 08:00 alle 17:00 domandando differenze retributive per le sole annualità 2019 e 2020.
Per contro, la società convenuta costituendosi in giudizio ha negato l'avverso assunto e ha documentalmente dimostrato di aver sottoscritto in data 11 marzo 2015 con la OO. un CP_7 accordo sindacale aziendale con cui è stata istituita la banca ore, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 52 del CCNL di riferimento, la cui principale finalità era proprio quella di gestire situazioni di debito orario.
Le modalità di funzionamento dell'istituto della banca ore descritte in memoria sono state confermate dai testi addotti da parte resistente, i quali hanno chiarito che:
-gli orari di lavoro erano legati alle richieste delle committenti;
-poteva accadere che in alcuni mesi non vi fosse necessità di lavoro, mentre in altri vi fosse necessità di maggiore attività lavorativa;
-l'accordo sindacale sulla banca ore era a disposizione dei lavoratori sulla bacheca aziendale;
-con la banca ore si garantiva al lavoratore la remunerazione di una busta paga “piena” a prescindere dagli effettivi giorni/ore di lavoro;
-i dipendenti quando vi erano mesi con poco lavoro e banca ore negativa preferivano chiedere la compensazione del debito orario con le ferie maturate e non godute residue ed ex festività e permessi non goduti residui per ridurre al minimo la banca ore residua;
-qualora il lavoratore avesse lavorato per l'intero mese, quest'ultimo avrebbe maturato delle ore in positivo da aggiungere nella banca ore, per poi utilizzare l'eventuale saldo positivo nei periodi di diminuzione delle attività lavorative;
-il saldo parziale del mese e il saldo progressivo della banca ore sono sempre stati esposti mensilmente in busta paga per opportuna conoscenza dei lavoratori;
- per tutti i lavoratori l'orario di lavoro contrattuale era da considerarsi come una media nell'arco di un anno.
Ciò chiarito, la domanda non può che essere rigettata avendo riguardo alla genericità della stessa e non essendo rinvenibili elementi utili dai conteggi depositati dal ricorrente, i quali mostrano carattere sintetico ed elementi di erroneità dal momento che indicano un orario settimanale di 38 ore in tutto il periodo oggetto di causa, nonostante sia documentalmente dimostrato che in data
30.01.2019, il contratto di lavoro del ricorrente sia stato trasformato da tempo pieno a part-time a
35 ore settimanali (cfr. doc. n. 11 allegato alla memoria). Né può trovare accoglimento la domanda di condanna della società resistente al pagamento delle indennità per le ferie ed i permessi non goduti, non essendo la stessa adeguatamente supportata dal punto di vista probatorio secondo quanto richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.
Al riguardo occorre, infatti, osservare che il lavoratore che agisca in giudizio in tal senso ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore. Infatti, l'indennità sostitutiva si configura come emolumento di natura retributiva, essendo posta in relazione al lavoro prestato con violazione di norme a tutela del lavoratore e per il quale il lavoratore ha in ogni caso diritto alla retribuzione e, secondo i criteri generali, l'onere probatorio si ripartisce esclusivamente facendo riferimento alla posizione processuale, restando rispettivamente a carico di chi vuol far valere un diritto ovvero di chi ne contesti l'esistenza, la estinzione o la modifica (cfr. Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985; 7 luglio
2008, n. 18584; 16 febbraio 2007, n. 3619; 3 dicembre 2004, n. 22751; 21 agosto 2003 n. 12311).
Infine, dev'essere rigettata anche la domanda volta ad accertare il diritto del ricorrente ad ottenere a norma dell'art. 71 del CCNL di categoria il trattamento assistenziale ad integrazione dell'indennità di malattia a carico degli enti competenti fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione di fatto stante l'estrema genericità della stessa, non avendo il ricorrente fornito al
Giudicante alcun elemento al fine di poter esercitare un controllo sulla correttezza delle sue affermazioni.
In definitiva, il ricorso dev'essere rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa (€ 81.919,71) e alla concreta attività espletata dalle parti nel giudizio, applicando i valori minimi.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto emesso in corso di causa, sono poste definitivamente a carico del ricorrente.
p.q.m.
il Tribunale di Lanciano, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-condanna il ricorrente a rifondere alla società convenuta le spese di lite, liquidate in complessivi €
6.697,5 per compensi, oltre IVA e cpa come per legge;
-pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico del ricorrente.
Sentenza esecutiva per legge.
Così deciso il 02.12.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale di Lanciano, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza con motivazione contestuale nella causa di primo grado iscritta al n° 101/2023 r.g.lav., tra
, elettivamente domiciliato in Francavilla al Mare, in Via Barbella n. 44 presso Parte_1 lo studio dell'avv. Roberto Valentini, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
- ricorrente -
e
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa in giudizio, Controparte_1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Andrea Bonanni Caione e Giulio Borrelli;
-resistente -
Conclusioni: come da atti introduttivi del giudizio.
Svolgimento del processo
Con ricorso l'istante, premesso:
- di essere affetto da amputazione connatale mano destra e IV e V dito e piede torto congenito destro e di essere lavoratore svantaggiato ex art. 4, comma 3, legge 381/91;
-che nell'anno 2016 dopo essersi iscritto ad un corso di formazione teorico-pratico per “lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo” frequentandolo con profitto, ha ottenuto in data 29.06.2016 il relativo attestato di abilitazione;
-di essere stato assunto dalla con contratto di lavoro a tempo Controparte_2 determinato, trasformato in data 04.11.2016 a tempo indeterminato, con qualifica e mansioni di carrellista inquadrato nel livello A2 del CCNL Cooperative Sociali del 16.12.2011 n. 103413 e successive modifiche ed integrazioni;
-di aver lavorato ininterrottamente alle dipendenze della società resistente dal 16.08.2016 all'8 marzo
2022, data nella quale è stato licenziato per giustificato motivo oggettivo;
-che a norma di contratto avrebbe dovuto svolgere le mansioni di carrellista dal lunedì al venerdì con turni di 6 ore giornaliere, con riconoscimento “come da piano individualizzato e scheda abilità lavorative relativo al salario di primo ingresso, pari all'80% della retribuzione”;
- che in realtà ha prestato la propria attività lavorativa dal lunedì al venerdì alternando turni giornalieri di 6 ore dalle 06:00 alle 14:00 o dalle 14:00 alle 22:00 solo fino al dicembre 2017 mentre a partire dal gennaio 2018 e sino alla cessazione del rapporto di lavoro ha sempre lavorato per 9 ore giornaliere dalle 08:00 alle 17:00;
-che dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019 ha inoltre lavorato tutti i sabati e le domeniche presso il centro commerciale Megalò a Chieti Scalo dalle 08:25 alle 10:00 e dalle 18:55 alle 21:30, dove si occupava, sempre su incarico della società resistente, dalla raccolta e compattazione di cartoni e plastica collocati all'esterno della struttura, senza mai essere retribuito per detta attività aggiuntiva;
-che non sono mai stati consegnati né il piano individualizzato, né la scheda abilità lavorativa che avrebbero dovuto giustificare l'applicazione del salario di ingresso all'80%;
- che come da verbale di visita della Commissione Medica ASL del 21 luglio 2014 egli avrebbe potuto svolgere “attività lavorative che non comportino impegni fisico intenso e/o prolungato. No stazione eretta prolungata, no mansioni che richiedono prensione con la mano destra o prensione sicura con la mano sinistra. No lavoro in altezza. Indicato lavoro impiegatizio con possibilità di alternanza posturale”;
-che avrebbe dovuto essere adibito a mansioni di carellista ed inquadrato nel livello B del CCNL
Cooperative Sociali in cui rientrano gli “operai qualificati anche all'utilizzo di strumentazione e macchinari”, in quanto provvisto di attestato di abilitazione alla “conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo” (carrelli industriali);
-che, nonostante sia stato assunto per svolgere le mansioni di carrellista, è stato da sempre adibito ed assegnato a svolgere le mansioni di imballatore, con grave nocumento per la salute;
-che in particolare dall'inizio del rapporto di lavoro all'agosto del 2017 è stato addetto all'imballaggio dei componenti di furgoni;
- che nello specifico, una volta depositati a terra dal carrellista di turno i cartoni impilati ed i vari componenti dei furgoni, quali portiere, cofani, parabrezza, angolari, ecc., dal peso anche superiore ai
10 kg, si occupava del loro imballaggio dapprima aprendo i cartoni dai laterali apribili e foderandoli sia internamente che esternamente con rotoli di plastica e, quindi, sollevando ed inserendo manualmente i pezzi di furgone al loro interno;
- che una volta inseriti i componenti tagliava con l'ausilio di un taglierino dei fogli di carta antiumidità in rotoli che provvedeva a collocare al di sopra di ogni singolo pezzo e avvolgeva poi il cartone con un nastro di plastica;
-che quindi chiudeva il laterale apribile dell'imballaggio ed applicava il coperchio sul quale apponeva un altro telo nero facendo sempre uso di un apposito taglierino;
-che terminate queste operazioni stringeva il cartone utilizzando un tendiraggio del peso di 3 – 4 kg e lo etichettava fino a raggiungere l'imballaggio finito;
-che a partire dall'agosto 2017 è stato addetto al montaggio delle casse utilizzate per l'inserimento dei componenti dei furgoni;
-che tale attività consisteva nel prendere fogli di cartone della grandezza variabile di 1 metro per un metro, 1 metro per 2 metri e 2 metri per 2 metri, piegarli manualmente onde ottenere degli angoli e fissare questi ultimi mediante l'utilizzo di una pistola graffiatrice, ottenendo il cosiddetto “vassoio”;
-che una volta predisposto il vassoio doveva creare due rastrelliere utilizzando fogli di cartone pressato, con forme già predisposte, che univa al vassoio mediante utilizzo di colla a caldo, il tutto dopo aver fissato al vassoio un primo lato;
-che successivamente prendeva due “laterali” e li fissava con colla e graffiatrice alla base;
-che al termine di tutte queste operazioni manuali fissava gli angoli del cartone a 4 assi di legno utilizzando un'apposita graffiatrice per il legno;
-che lo svolgimento delle predette mansioni gli ha cagionato nel tempo una sensazione di intorpidimento della mano sinistra con ipoestesia netta del secondo dito e sensazioni di scossa al polso sinistro con estensione fino al dito;
-che, sottoposto in data 15 giugno 2021 ad esame EMG, gli è stata riscontrata una lesione del nervo interdigitale, ramo del nervo mediale, il cui SAP (potenziale d'azione sensitivo) è assente per cui non può essere esclusa una lesione anche a questo livello;
-che si è visto riconoscere dal competente l'infortunio/malattia professionale ed un grado di CP_3 invalidità stimato nella misura dell'8% con conseguente liquidazione a titolo di indennizzo della complessiva somma di € 9.104,00;
-di aver riportato una lesione dell'integrità psicofisica stimata in 12 punti percentuali e 175 giorni di inabilità temporanea, corrispondenti ai giorni di malattia riconosciuti dall' ; CP_3
-che, inoltre, la datrice di lavoro, facendo ricorso ad un confuso ed errato sistema di calcolo della c.d.
“banca ore”, ha sistematicamente ed illegittimamente gli ha detratto mensilmente dalle buste-paga costanti somme di denaro per presunte assenze e ferie (mai) usufruite;
-di aver usufruito solo ed esclusivamente di una settimana di ferie nell'ottobre 2018 in concomitanza di una grave malattia della propria madre che lo aveva costretto a rientrare in Romania;
ha lamentato che:
- il verificarsi di tali danni è senz'altro ascrivibile alla responsabilità del datore di lavoro che li ha cagionati per imprudenza e per palese violazione sia delle norme contrattuali che di quelle poste a tutela della salute del lavoratore e dell'art. 2087 c.c.;
-l'errata e non corretta applicazione dei minimi contrattuali e più in generale delle norme del CCNL di categoria Cooperative Sociali;
-la retribuzione di un numero di ore di gran lunga inferiore a quelle di fatto espletate;
-la nullità ed inesistenza della clausola contrattuale retributiva che prevedeva il salario di primo ingresso pari all'80% della retribuzione in virtù di un piano individualizzato e una scheda abilitativa mai consegnati al lavoratore e mai neppure in concreto attuati attesa la diversa attività lavorativa di fatto espletata;
-di vantare differenze retributive su lavoro ordinario, straordinario (solo per le sole annualità 2019 e
2020), indennità sostitutiva di ferie e permessi non retribuiti, indennità di malattia, tredicesima mensilità e t.f.r. per la complessiva somma di € 42.427,61.
Il ricorrente ha dunque così concluso:
“A) accertato e verificato che il ricorrente è stato illegittimamente assoggettato a svolgere mansioni lavorative difformi ed inferiori rispetto a quelle per le quali era stato assunto e che il loro espletamento è stato causa del grave danno alla salute quantificato dalla perizia di parte a firma del
Dr. in complessivi € 48.596,50, condannare la resistente, previa detrazione della somma di Per_1
€ 9.104,40 erogatogli dall a titolo di indennizzo per il medesimo danno, al pagamento in favore CP_3 di esso resistente della residua somma di € 39.492,10 o di quell'altra somma ritenuta di Giustizia a seguito di disponenda CTU medico-legale, anche a titolo di danno differenziale, anche incrementativo;
B) preso atto che il ricorrente assunto per svolgere le mansioni di carrellista con diritto ad essere inquadrato nel livello B di cui al c.c.n.l. cooperative sociali è stato di fatto adibito sin dall'inizio a svolgere le più ben pesanti mansioni di imballatore con inquadramento nel sottostante livello A2 e con applicazione di un salario di primo ingresso pari all'80% della retribuzione in virtù di un piano individualizzato e una scheda abilitativa mai consegnati al lavoratore e mai neppure in concreto attuati attesa la diversa attività lavorativa di fatto espletata, condannare la resistente, in applicazione del c.c.n.l. invocato e previa declaratoria di nullità ed inesistenza della citata clausola contrattuale retributiva, al pagamento in favore del Sig. di tutte le somme maturate in virtù del Parte_1 predetto rapporto di lavoro a titolo di differenze retributive sul lavoro ordinario, straordinario, 13° mensilità, indennità sostitutiva di ferie e permessi non retribuiti e t.f.r. e quant'altro espressamente previsto dal c.c.n.l. che si quantificano in complessivi € 42.427,61, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, o in quell'altra somma ritenuta di Giustizia a seguito di nominanda ctu, con vittoria di spese di lite;
C) condannare la resistente alla rifusione delle spese sostenute e sostenende per le ctp e quantificate in complessivi € 1.000,00.
D) condannare la resistente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio”.
La società convenuta costituendosi in giudizio ha insistito per il rigetto delle avverse richieste, siccome infondate in fatto ed in diritto.
Radicatosi il contraddittorio, sentiti i testi adotti dalle parti ed espletata CTU medico-legale, è stata fissata l'udienza per la decisione della causa con assegnazione di termine per il deposito di note conclusionali, disponendo che le attività da svolgersi fossero sostituite dal deposito in telematico, da parte dei difensori, di note scritte contenenti la concisa esposizione delle proprie istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'esito del deposito in telematico delle note scritte di cui sopra in data odierna la causa viene decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
Motivi della decisione
Il ricorrente, sostenendo di essere stato illegittimamente assegnato a svolgere mansioni lavorative di imballatore, difformi ed inferiori rispetto a quelle per le quali era stato assunto (ossia di carrellista), ha chiesto l'inquadramento nel superiore livello B1 del CCNL di riferimento, in cui rientrano gli “operai qualificati anche all'utilizzo di strumentazione e macchinari”.
Va premesso che al riguardo il ricorso introduttivo del presente giudizio sconta un'estrema genericità nelle allegazioni nella misura in cui non vengono riportate in ricorso o esaminate le declaratorie contrattuali del livello di appartenenza e di quello rivendicato.
Invero, la tesi patrocinata dal ricorrente si fonda solo ed esclusivamente sull'assunto che egli fosse in possesso dell'attestato di abilitazione per la conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo e che a norma di contratto avrebbe dovuto svolgere le mansioni di carrellista.
Al contrario è documentalmente dimostrato che con il contratto di lavoro a tempo determinato del
10.08.2016 al ricorrente sono state assegnate le mansioni di Carrellista/Imballatore di cui al livello
A2 del CCNL Cooperative Sociali (cfr. doc. 2 allegato al ricorso), che sulla base dell'accordo sindacale aziendale dell'11.03.2015 viene descritto come: “l'operaio generico addetto all'imballaggio che mette a disposizione anche i requisiti formativi di carrellista, e che pertanto potenzialmente ed occasionalmente potrebbe utilizzare il carrello elevatore utile ad esempio nei momenti di cambio linea (20/30 minuti su 8 ore) per semplice spostamento imballi senza nessuna autonomia allocativa in magazzino;
tale supporto ha l'obiettivo di ridurre i tempi fermi di linea e recupero di efficienza produttiva” e viene appunto inquadrato nel livello A2 delle Cooperative
Sociali, a prescindere dal concreto utilizzo del carrello elevatore per semplici spostamenti occasionali di imballo.
Il contratto è poi stato trasformato in contratto a tempo indeterminato alle medesime condizioni contrattuali e con le medesime mansioni (cfr. doc. n. 10 allegato alla memoria).
Difatti, in data 30.01.2015, la ha sottoscritto con la Controparte_2 [...]
un accordo sindacale quadro avente ad oggetto la regolamentazione e l'attribuzione di CP_4 mansioni per i propri lavoratori ed in data 11.03.2015 un ulteriore accordo sindacale aziendale con cui sono stati aggiornati livelli e mansioni ad integrazione dell'accordo del 30.01.2015 (cfr. documenti 4 e 5 allegati alla memoria).
Sulla scorta di tutte le esposte considerazioni, il livello di inquadramento A2 posseduto dal ricorrente, in cui rientrano “le lavoratrici ed i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono generiche conoscenze professionali e capacità tecnico-manuali per lo svolgimento di attività semplici, con autonomia esecutiva e responsabilità riferita solo al corretto svolgimento delle proprie attività, nell'ambito di istruzioni fornite” appare del tutto corretto, essendo pacifico che il ricorrente non abbia mai espletato mansioni di carrellista. D'altra parte, il carrellista a tempo pieno è “un operatore di turno che, oltre ad avere il relativo patentino, effettua sia il lavoro su carrello di spostamento imballi ma soprattutto deve avere il prerequisito di saper gestire tutte le fasi amministrative della logistica di magazzino…” (cfr. pag. 3, doc. n. 5 allegato alla memoria).
Conclusivamente, la domanda dev'essere rigettata.
Inoltre, il ricorrente muovendo dall'assunto, risultato erroneo per le ragioni appena esposte, di essere stato adibito a mansioni differenti da quelle per le quali è stato assunto, ha chiesto l'accertamento della responsabilità della società datrice di lavoro per violazione dell'art. 2087 c.c., con conseguente condanna al danno differenziale.
In particolare, premesso che la Commissione Medica ASL in data 21.07.2014 aveva stabilito che il ricorrente avrebbe potuto svolgere “attività lavorative che non comportino impegni fisico intenso
e/o prolungato. No stazione eretta prolungata, no mansioni che richiedono prensione con la mano destra o prensione sicura con la mano sinistra. No lavoro in altezza. Indicato lavoro impiegatizio con possibilità di alternanza posturale”, ha lamentato che l'assegnazione alle mansioni di imballatore di componenti di furgoni (sino al mese di luglio 2017) e di assemblaggio di cartoni
(dall'agosto del 2017) avrebbe provocato un grave nocumento alla propria salute, cagionando una sensazione di intorpidimento della mano sinistra con ipoestesia netta del secondo dito e sensazioni di scossa al polso sinistro con estensione fino al dito e riscontrata lesione del nervo interdigitale, ramo del nervo mediale, come da esame EMG del 15.06.2021.
Ebbene, l'istruttoria svolta nel corso del presente procedimento a mezzo dei testi addotti dalla parte resistente (dipendente dal 2019 fino a maggio 2021), (da luglio Controparte_5 Testimone_1
2017 assemblatore dei cartoni presso il sito D.S. Smith) e (dal 2000 al Testimone_2
2022 carrellista) ha consentito di acclarare:
-che nelle attività di imballaggio della componentistica automotive e di cartoni il ricorrente era sempre integrato in linee di lavoro composte da più persone (da 2 a 4 persone);
-che lo schema tipo dell'attività di imballaggio dei componenti automotive era il seguente: apertura dei cartoni/contenitori e loro foderatura sia interna che esterna con rotoli di plastica;
posizionamento a mano al loro interno dei vari componenti dei furgoni dal peso variabile anche superiore ai 2,5 kg, inserimento al loro interno di fogli antiumidità attraverso l'utilizzo di un taglierino;
chiusura di imballo finito con coperchio, fissaggio imballo con nastro con utilizzo tendireggia dal peso di circa 3-4 kg;
-che il ricorrente svolgeva tali attività: predisponeva l'apertura dei cartoni, preparava e tagliava con taglierino la pellicola che posizionava all'interno dell'imballo, preparava (con taglierino) i fogli anti-umidità che posizionava sopra i pezzi imballati;
-che lo schema tipo dell'attività di assemblaggio cartoni era il seguente: prendere fogli di cartone della grandezza variabile di 1 metro per un metro, 1 metro per 2 metri e 2 metri per 2 metri, piegarli manualmente sul banco di lavoro, assemblaggio dei fogli mediante graffatrice, aggiunta di fogli di cartone pressato, con forme già predisposte, mediante utilizzo di colla a caldo, fissazione del cartone alle pedane di legno mediante utilizzo di graffatrice per il legno.
Anche il teste di parte ricorrente , che ha lavorato con il ricorrente sulla stessa linea Testimone_3 dal 2016 al 2020, ha precisato che l'imballaggio veniva effettuato da 3 persone contemporaneamente che giravano nelle operazioni.
E', inoltre, incontestato nel presente procedimento che il ricorrente non abbia prestato per vaie ragioni attività lavorativa dal 17.03.2020 all'08.03.2022 (ad eccezione di un mese a cavallo tra giugno e luglio 2020).
E' stata, infine, espletata CTU medico-legale al fine di accertare quali siano le eventuali patologie fisiche e/o psichiche da cui il ricorrente risulta affetto e se tali patologie siano compatibili, in tutto o in parte, con le mansioni da egli svolte per come emerse dell'istruttoria, se l'adibizione del ricorrente alle predette mansioni abbia aggravato le patologie fisiche da cui lo stesso risultava affetto e se in particolare l'aver movimentato materiale di peso superiore ai 2,5 kg abbia influito nella causazione dell'evento. Il CTU nominato nell'ambito del presente procedimento, dopo esauriente e ben motivata disamina del caso, immune da vizi logico-giuridici, è pervenuto alle seguenti conclusioni medico-legali, pienamente condivisibili: “S IO è portatore di una lesione del ramo digitale palmare del nervo mediano per il secondo dito della mano sinistra accertata elettromiograficamente;
- la lesione neurologica, ragionevolmente riferibile a un evento infortunistico di epoca non databile, è poco compatibile con le sollecitazioni lavorative correlate alle mansioni di imballatore di componenti automotive/assemblatore di cartoni alle quali il ricorrente è stato adibito fino al luglio 2020”.
Il Giudicante ritiene di adeguarsi alle conclusioni adottate dal consulente tecnico d'ufficio, in quanto approfondite e idoneamente motivate.
Invero, il CTU nominato ha chiarito che: “Nel caso in discussione la lesione nervosa è limitata al ramo interdigitale sensitivo del solo secondo dito considerato che l'esame elettromiografico ha rilevato i potenziali evocati sensitivi registrati dal I e III dito e una normale conduzione nervosa della componente motoria del nervo mediano.
In effetti clinicamente è presente un deficit sensitivo localizzato al secondo dito della mano sinistra in assenza di altri significativi deficit sensitivo-motori.
Un danno nervoso così limitato, che è generalmente conseguente a eventi infortunistici quali, a solo titolo di esempio, ferite da taglio e fratture, appare poco compatibile con l'ipotesi di una ipersollecitazione lavorativa che, peraltro, risulta essere stata relativamente limitata nel tempo.
Considerata la tipologia di attività svolte prima di essere assunto alle dipendenze di
[...]
(bracciante agricolo, manovale nell'edilizia, operaio in azienda chimica Controparte_6
e pittore edile) e tenuto conto che il danno neurologico è stato evidenziato per la prima volta a distanza di circa un anno dalla cessazione della lavorazione potenzialmente morbigena, non è possibile neanche escludere la ricorrenza di eventi infortunistici, estranei alla attività svolta alle dipendenze della Cooperativa, in grado di determinare la lesione nervosa strumentalmente accertata”.
Si tratta, come detto, di conclusioni condivisibili in quanto fondate su considerazioni medico-legali apprezzabili, coerenti con il metodo scientifico indicato e con l'esame della documentazione clinico-sanitaria versata in atti, acquisita nel contraddittorio fra le parti, per cui non si ravvisano ragioni per discostarsene.
Né sono tali da condurre a conclusioni differenti le osservazioni critiche presentate dal CT di parte ricorrente, alla luce delle motivate ed esaustive note di replica depositate dal CTU nominato, il quale ha specificato che ricorrendo all'ordinaria metodologia medico-legale ed applicando in particolare i criteri della causalità in ambito medico-legale deve escludersi la compatibilità della lesione (“assenza SAP mediano sn”) con l'ipotizzato antecedente causale (ipersollecitazione lavorativa) per insufficienza del principio di idoneità lesiva e non essendo soddisfatto neanche il principio di esclusione di altra causa.
Le conclusioni raggiunte impongono, pertanto, il rigetto della domanda.
Infine, il ricorrente ha chiesto l'accertamento ed il riconoscimento in suo favore di una serie di differenze retributive a titolo di lavoro ordinario, straordinario, ferie ed indennità di malattia.
Risulta infondata la domanda tesa all'accertamento della nullità della clausola contrattuale che ha previsto l'applicazione del cd. salario d'ingresso all'80% della retribuzione, sulla base della motivazione che non sarebbero stati consegnati al ricorrente il piano individualizzato e la scheda abilità lavorativa che avrebbero dovuto giustificare l'applicazione dello stesso.
Orbene, l'art. 2 del CCNL Cooperative Sociali statuisce che sia possibile per le aziende del settore istituire salari di primo ingresso per periodi definibili sino a 3 anni, erogando una retribuzione oraria inferiore al 100%, attraverso il controllo dei Comitati misti paritetici provinciali, laddove costituiti, con cui devono essere condivisi un progetto personalizzato ed una scheda di valutazione delle abilità lavorative (cfr. doc. 3 allegato alla memoria).
La lettera f) dell'art. 2 summenzionato stabilisce che qualora i Comitati misti paritetici non siano stati istituiti, come nel caso della Provincia di Chieti, le imprese si obbligano ad inviare la documentazione relativa ai progetti personalizzati alle OO.SS. provinciali di competenza, come avvenuto nel caso in esame (cfr. documenti 25 a e b allegati alla memoria).
Inoltre, la società ha dimostrato di aver stipulato, in data 27 luglio 2016, un accordo sindacale al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 2 del vigente CCNL Cooperative Sociali, ovvero di regolamentare alcuni aspetti del rapporto di lavoro tra soggetto svantaggiato e cooperativa tra cui il salario di primo ingresso (cfr. doc. n. 12 allegato alla memoria), nel quale le parti davano atto dell'applicabilità dell'istituto previo consenso esplicito del lavoratore, consenso che effettivamente il ricorrente prestava sottoscrivendo il contratto di lavoro (cfr. doc. 9 alla memoria), il quale espressamente stabiliva che: “la retribuzione sarà quella prevista per l'inquadramento al livello
A2 del vigente CCNL Coop. Sociali, inizialmente come da piano individualizzato e scheda abilità lavorative relativo al salario di primo ingresso, pari all'80 % della retribuzione”
Quanto alla domanda avente ad oggetto le differenze retributive per ore di lavoro straordinario si evidenzia che il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione, ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto in maniera particolarmente precisa e rigorosa (cfr. Cass. Sez.
L, Sentenza n. 3714 del 16/02/2009 Rv. 606783). Orbene, il ricorrente ha dedotto di aver espletato a partire dal gennaio 2018 e sino alla cessazione del rapporto di lavoro 9 ore giornaliere dalle 08:00 alle 17:00 domandando differenze retributive per le sole annualità 2019 e 2020.
Per contro, la società convenuta costituendosi in giudizio ha negato l'avverso assunto e ha documentalmente dimostrato di aver sottoscritto in data 11 marzo 2015 con la OO. un CP_7 accordo sindacale aziendale con cui è stata istituita la banca ore, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 52 del CCNL di riferimento, la cui principale finalità era proprio quella di gestire situazioni di debito orario.
Le modalità di funzionamento dell'istituto della banca ore descritte in memoria sono state confermate dai testi addotti da parte resistente, i quali hanno chiarito che:
-gli orari di lavoro erano legati alle richieste delle committenti;
-poteva accadere che in alcuni mesi non vi fosse necessità di lavoro, mentre in altri vi fosse necessità di maggiore attività lavorativa;
-l'accordo sindacale sulla banca ore era a disposizione dei lavoratori sulla bacheca aziendale;
-con la banca ore si garantiva al lavoratore la remunerazione di una busta paga “piena” a prescindere dagli effettivi giorni/ore di lavoro;
-i dipendenti quando vi erano mesi con poco lavoro e banca ore negativa preferivano chiedere la compensazione del debito orario con le ferie maturate e non godute residue ed ex festività e permessi non goduti residui per ridurre al minimo la banca ore residua;
-qualora il lavoratore avesse lavorato per l'intero mese, quest'ultimo avrebbe maturato delle ore in positivo da aggiungere nella banca ore, per poi utilizzare l'eventuale saldo positivo nei periodi di diminuzione delle attività lavorative;
-il saldo parziale del mese e il saldo progressivo della banca ore sono sempre stati esposti mensilmente in busta paga per opportuna conoscenza dei lavoratori;
- per tutti i lavoratori l'orario di lavoro contrattuale era da considerarsi come una media nell'arco di un anno.
Ciò chiarito, la domanda non può che essere rigettata avendo riguardo alla genericità della stessa e non essendo rinvenibili elementi utili dai conteggi depositati dal ricorrente, i quali mostrano carattere sintetico ed elementi di erroneità dal momento che indicano un orario settimanale di 38 ore in tutto il periodo oggetto di causa, nonostante sia documentalmente dimostrato che in data
30.01.2019, il contratto di lavoro del ricorrente sia stato trasformato da tempo pieno a part-time a
35 ore settimanali (cfr. doc. n. 11 allegato alla memoria). Né può trovare accoglimento la domanda di condanna della società resistente al pagamento delle indennità per le ferie ed i permessi non goduti, non essendo la stessa adeguatamente supportata dal punto di vista probatorio secondo quanto richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.
Al riguardo occorre, infatti, osservare che il lavoratore che agisca in giudizio in tal senso ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore. Infatti, l'indennità sostitutiva si configura come emolumento di natura retributiva, essendo posta in relazione al lavoro prestato con violazione di norme a tutela del lavoratore e per il quale il lavoratore ha in ogni caso diritto alla retribuzione e, secondo i criteri generali, l'onere probatorio si ripartisce esclusivamente facendo riferimento alla posizione processuale, restando rispettivamente a carico di chi vuol far valere un diritto ovvero di chi ne contesti l'esistenza, la estinzione o la modifica (cfr. Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985; 7 luglio
2008, n. 18584; 16 febbraio 2007, n. 3619; 3 dicembre 2004, n. 22751; 21 agosto 2003 n. 12311).
Infine, dev'essere rigettata anche la domanda volta ad accertare il diritto del ricorrente ad ottenere a norma dell'art. 71 del CCNL di categoria il trattamento assistenziale ad integrazione dell'indennità di malattia a carico degli enti competenti fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione di fatto stante l'estrema genericità della stessa, non avendo il ricorrente fornito al
Giudicante alcun elemento al fine di poter esercitare un controllo sulla correttezza delle sue affermazioni.
In definitiva, il ricorso dev'essere rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa (€ 81.919,71) e alla concreta attività espletata dalle parti nel giudizio, applicando i valori minimi.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto emesso in corso di causa, sono poste definitivamente a carico del ricorrente.
p.q.m.
il Tribunale di Lanciano, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-condanna il ricorrente a rifondere alla società convenuta le spese di lite, liquidate in complessivi €
6.697,5 per compensi, oltre IVA e cpa come per legge;
-pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico del ricorrente.
Sentenza esecutiva per legge.
Così deciso il 02.12.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano-