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Decreto 21 marzo 2025
Decreto 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, decreto 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 63/2025 V.G.
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO nella persona del Consigliere designato, dr. Gianfranco Placentino ha pronunciato il seguente
DECRETO sul ricorso proposto ex lege n. 89/2001 e succ. modif. ai fini della declaratoria del diritto all'equa riparazione per la violazione del termine ragionevole del processo da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con gli avv. CERIO ENNIO e FELLA ISABELLA
RICORRENTE contro
Controparte_1
^^^^^^^^^^^^
Letto il ricorso depositato il 28/02/2025, con il quale ha chiesto ai Parte_1 sensi dell'art. 3 l. n.89/2001 e succ. modif. l'indennizzo per l'irragionevole durata della procedura fallimentare a carico dell' Controparte_2 aperta il 14/08/2008 presso il Tribunale di Campobasso
[...]
(procedimento n. 8/2008), nell'ambito della quale l'istante ha proposto domanda di ammissione del proprio credito allo stato passivo, procedura fallimentare chiusa con decreto in data 04/09/2024; ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.3, co.1, della L. n. 89/2001, come da ultimo modificata dalla L. n. 208/2015; osservato che nell'esecuzione concorsuale, ove venga in rilievo la posizione del creditore ammesso al passivo fallimentare, ai fini della valutazione della ragionevole durata il dies a quo del procedimento va individuato nella data di ammissione al passivo fallimentare e il dies ad quem va individuato nel momento in cui si verifica il soddisfacimento integrale del credito ammesso al passivo, ed in difetto in quello della sopravvenuta definitività del decreto di chiusura del fallimento;
avuto riguardo alla pronuncia dichiarativa del fallimento del 2008, trovano applicazione gli artt. 119 e 26 l. fall. nella versione modificata dal D. Lgs. n. 5/2006 e dal D. Lgs. n. 169/2007 secondo cui “il reclamo è proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento” e che in mancanza di prova della comunicazione “il reclamo non può più proporsi decorso il termine perentorio di novanta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria”, motivo per cui la data di definitività del decreto di chiusura deve essere individuata in quella del 04/12/2024; il ricorso risulta dunque proposto entro il termine semestrale di cui all'art. 4 l. 89/2001; ritenuto che in ogni caso, va tenuto conto della pronuncia di Corte Cost. del 26/4/2018 n. 88, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della L. n. 89/2001e succ. modif. nella parte in cui non prevedeva che la domanda di equa riparazione potesse essere proposta anche in pendenza del procedimento presupposto;
Pag. 1 a 3 rilevato che nella specie il credito insinuato al passivo dalla ricorrente è stato ammesso il 20/05/2009 (domanda n. 108) per complessivi € 6.852,87, di cui € 6.026,67 in privilegio per retribuzioni ed € 826,20 in chirografo per spese legali (cfr. all.3, pag. 56); considerato che la ricorrente è stata soddisfatta parzialmente, in quanto il Fondo di CP_ Garanzia dell' entro il periodo di ragionevole durata (vista l'ammissione dell'ente allo stato passivo a titolo di surroga nel 2009 , domanda n.37), ha erogato l'importo di € 2.395,81 a titolo di ultime retribuzioni (cfr. all.4, tabella pag. 10); inoltre all'istante sono state pagate le ulteriori somme di € 848,53 nel 2017, € 512,23 nel 2020 e € 882,62 nel 2024, quindi oltre il termine di durata ragionevole, come risulta dai piani di riparto parziali e finale dichiarati esecutivi (cfr. all.5, tabella pag. 2); il credito chirografario di € 826,20 non è stato soddisfatto;
precisato che, ove all'esito dei pagamenti dei terzi e dei riparti parziali l'importo residuo del credito vantato e ammesso si sia consistentemente ridotto entro i termini di durata ragionevole della procedura, l'indennizzo da superamento della soglia ragionevole deve essere parametrato all'effettiva entità della pretesa creditoria rimasta insoddisfatta (Cass. n. 4746/2024), corrispondente al valore della causa ai sensi dell'art. 2 bis, co. 3, l. 89/2001, che, CP_ nel caso di specie, è uguale al credito residuo all'esito del pagamento dell' pari a € 4.457,06; considerato che la procedura presupposta si è protratta per l'istante dal 20/05/2009, data di ammissione al passivo, al 04/09/2024, data del decreto di chiusura, per una durata complessiva, detratto il periodo compreso tra l'8 marzo ed il 30 giugno 2020, ai sensi dell'art. 83, co.10 d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020, di 14 anni, 11 mesi e 23 giorni; ritenuto che l'art 2, comma 2-bis, della l. 2001 n. 89 e succ. modif. pone una presunzione minima di durata ragionevole del processo (“si considera rispettato il termine ragionevole se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni”), ma non esclude che il giudice, valutata la complessità del caso o l'oggetto del procedimento, possa ritenere ragionevole una durata maggiore entro il limite complessivo di sette anni (Cass. sez. 2, n. 31274/2022; Cass. n. 20340/2024) (non affermando la norma citata che in ogni caso di superamento di tale durata il termine ragionevole “si considera non rispettato”), tanto è vero che il giudice deve valutare, “nell'accertare la violazione”, gli elementi indicati al comma 2 dell'art. 2 della legge n. 89/01 -“complessità del caso, oggetto del procedimento, comportamento delle parti, del giudice e di ogni altro soggetto chiamato a concorrere o a contribuire alla definizione del procedimento”-; ritenuto pertanto che dal suddetto periodo vadano detratti: per la tutela della posizione dei lavoratori della società fallita, predisporre due riparti parziali dell'attivo; rilevato pertanto che la procedura abbia avuto per l'istante una durata irragionevole pari a7 anni, 11 mesi e 23 giorni,periodo relativamente al quale è maturato il diritto all'equo indennizzo per il prospettato pregiudizio non patrimoniale, in considerazione della sfiducia e del patema d'animo connessi al protrarsi della procedura concorsuale;
ritenuto che l'indennizzo vada fissato (secondo i parametri di cui all'art.2-bis, co.1, l. n.89/01 cit.) in € 400,00 per i primi tre anni, € 440,00 per gli anni dal quarto al settimo e € 480,00 per l'ultimo anno, compresa la frazione di anno superiore al semestre, per un totale di € 3.440,00, misura che appare congrua in ragione del pregiudizio non patrimoniale subito dall'istante per il protrarsi del procedimento, del regolare comportamento degli organi della procedura e dell'istante, nel quale non è ravvisabile alcuna condotta ostruzionistica, dell'entità del credito della ricorrente;
detta somma è minore rispetto a quella di € 3.630,86, CP_ risultante all'esito del pagamento effettuato dall' a titolo di fondo di garanzia;
quantificato, pertanto, l'indennizzo complessivo dovuto in € 3.440,00 a favore della parte istante, valutato all'attualità, da versare dal convenuto, oltre alle spese della CP_1 presente procedura ed ai chiesti interessi legali dalla domanda al saldo (non spetta rivalutazione, trattandosi di indennizzo) e tenuto conto che l'indennizzo riconosciuto non supera il valore della causa come sopra determinato;
precisato che, va respinta la richiesta della ricorrente di riconoscimento degli interessi dal momento del deposito del ricorso nella misura di cui al comma quarto dell'art. 1284 c.c., secondo cui "Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione
Pag. 2 a 3 speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", norma correlata alle sole obbligazioni pecuniarie che trovino la loro fonte genetica nel contratto, laddove l'obbligazione da indennizzo per equa riparazione si configura come obbligazione "ex lege", riconducibile, in base all'art. 1173 cod. civ., ad ogni altro atto o fatto idoneo a costituire fonte di obbligazione in conformità dell'ordinamento giuridico (si veda, proprio in riferimento all'indennizzo da equa riparazione, Cass. civ. Sez. II, ord., 21/03/2019, n. 8050); liquidate in dispositivo le spese vive, nonché i compensi di avvocato spettanti per la presente procedura in base ai parametri di cui al D.M. n. 147/22 relativi al procedimento monitorio, per lo scaglione corrispondente all'importo riconosciuto nella misura dei parametri tra minimi e medi (vista la proposizione di altri ricorsi per la stessa procedura presupposta da parte dello stesso procuratore), operato l'aumento del 10% ex art. 4, co.1- bis del D.M. n. 55/'14 e succ. modif. per la presenza dei collegamenti ipertestuali solo parzialmente funzionanti ed in diversi casi non agevolanti la ricerca, riguardando documenti con decine di pagine (Cass., ord. n. 37692/2022; ord. n. 15572/2022);
P.Q.M.
• accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
a pagare senza dilazione a la somma di € 3.440,00 oltre agli
[...] Parte_1 interessi legali dal 28/02/2025 fino al saldo;
• autorizza, in mancanza di pagamento, la provvisoria esecuzione del presente decreto;
• condanna altresì il al pagamento delle spese processuali Controparte_1 sostenute dalla ricorrente, che liquida in € 27,00 per esborsi, ed in € 390,50 per compensi al difensore, oltre rimborso forfettario in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Campobasso, 18/03/2025
Il Consigliere designato dr. Gianfranco Placentino
Pag. 3 a 3
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO nella persona del Consigliere designato, dr. Gianfranco Placentino ha pronunciato il seguente
DECRETO sul ricorso proposto ex lege n. 89/2001 e succ. modif. ai fini della declaratoria del diritto all'equa riparazione per la violazione del termine ragionevole del processo da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con gli avv. CERIO ENNIO e FELLA ISABELLA
RICORRENTE contro
Controparte_1
^^^^^^^^^^^^
Letto il ricorso depositato il 28/02/2025, con il quale ha chiesto ai Parte_1 sensi dell'art. 3 l. n.89/2001 e succ. modif. l'indennizzo per l'irragionevole durata della procedura fallimentare a carico dell' Controparte_2 aperta il 14/08/2008 presso il Tribunale di Campobasso
[...]
(procedimento n. 8/2008), nell'ambito della quale l'istante ha proposto domanda di ammissione del proprio credito allo stato passivo, procedura fallimentare chiusa con decreto in data 04/09/2024; ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.3, co.1, della L. n. 89/2001, come da ultimo modificata dalla L. n. 208/2015; osservato che nell'esecuzione concorsuale, ove venga in rilievo la posizione del creditore ammesso al passivo fallimentare, ai fini della valutazione della ragionevole durata il dies a quo del procedimento va individuato nella data di ammissione al passivo fallimentare e il dies ad quem va individuato nel momento in cui si verifica il soddisfacimento integrale del credito ammesso al passivo, ed in difetto in quello della sopravvenuta definitività del decreto di chiusura del fallimento;
avuto riguardo alla pronuncia dichiarativa del fallimento del 2008, trovano applicazione gli artt. 119 e 26 l. fall. nella versione modificata dal D. Lgs. n. 5/2006 e dal D. Lgs. n. 169/2007 secondo cui “il reclamo è proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento” e che in mancanza di prova della comunicazione “il reclamo non può più proporsi decorso il termine perentorio di novanta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria”, motivo per cui la data di definitività del decreto di chiusura deve essere individuata in quella del 04/12/2024; il ricorso risulta dunque proposto entro il termine semestrale di cui all'art. 4 l. 89/2001; ritenuto che in ogni caso, va tenuto conto della pronuncia di Corte Cost. del 26/4/2018 n. 88, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della L. n. 89/2001e succ. modif. nella parte in cui non prevedeva che la domanda di equa riparazione potesse essere proposta anche in pendenza del procedimento presupposto;
Pag. 1 a 3 rilevato che nella specie il credito insinuato al passivo dalla ricorrente è stato ammesso il 20/05/2009 (domanda n. 108) per complessivi € 6.852,87, di cui € 6.026,67 in privilegio per retribuzioni ed € 826,20 in chirografo per spese legali (cfr. all.3, pag. 56); considerato che la ricorrente è stata soddisfatta parzialmente, in quanto il Fondo di CP_ Garanzia dell' entro il periodo di ragionevole durata (vista l'ammissione dell'ente allo stato passivo a titolo di surroga nel 2009 , domanda n.37), ha erogato l'importo di € 2.395,81 a titolo di ultime retribuzioni (cfr. all.4, tabella pag. 10); inoltre all'istante sono state pagate le ulteriori somme di € 848,53 nel 2017, € 512,23 nel 2020 e € 882,62 nel 2024, quindi oltre il termine di durata ragionevole, come risulta dai piani di riparto parziali e finale dichiarati esecutivi (cfr. all.5, tabella pag. 2); il credito chirografario di € 826,20 non è stato soddisfatto;
precisato che, ove all'esito dei pagamenti dei terzi e dei riparti parziali l'importo residuo del credito vantato e ammesso si sia consistentemente ridotto entro i termini di durata ragionevole della procedura, l'indennizzo da superamento della soglia ragionevole deve essere parametrato all'effettiva entità della pretesa creditoria rimasta insoddisfatta (Cass. n. 4746/2024), corrispondente al valore della causa ai sensi dell'art. 2 bis, co. 3, l. 89/2001, che, CP_ nel caso di specie, è uguale al credito residuo all'esito del pagamento dell' pari a € 4.457,06; considerato che la procedura presupposta si è protratta per l'istante dal 20/05/2009, data di ammissione al passivo, al 04/09/2024, data del decreto di chiusura, per una durata complessiva, detratto il periodo compreso tra l'8 marzo ed il 30 giugno 2020, ai sensi dell'art. 83, co.10 d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020, di 14 anni, 11 mesi e 23 giorni; ritenuto che l'art 2, comma 2-bis, della l. 2001 n. 89 e succ. modif. pone una presunzione minima di durata ragionevole del processo (“si considera rispettato il termine ragionevole se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni”), ma non esclude che il giudice, valutata la complessità del caso o l'oggetto del procedimento, possa ritenere ragionevole una durata maggiore entro il limite complessivo di sette anni (Cass. sez. 2, n. 31274/2022; Cass. n. 20340/2024) (non affermando la norma citata che in ogni caso di superamento di tale durata il termine ragionevole “si considera non rispettato”), tanto è vero che il giudice deve valutare, “nell'accertare la violazione”, gli elementi indicati al comma 2 dell'art. 2 della legge n. 89/01 -“complessità del caso, oggetto del procedimento, comportamento delle parti, del giudice e di ogni altro soggetto chiamato a concorrere o a contribuire alla definizione del procedimento”-; ritenuto pertanto che dal suddetto periodo vadano detratti: per la tutela della posizione dei lavoratori della società fallita, predisporre due riparti parziali dell'attivo; rilevato pertanto che la procedura abbia avuto per l'istante una durata irragionevole pari a7 anni, 11 mesi e 23 giorni,periodo relativamente al quale è maturato il diritto all'equo indennizzo per il prospettato pregiudizio non patrimoniale, in considerazione della sfiducia e del patema d'animo connessi al protrarsi della procedura concorsuale;
ritenuto che l'indennizzo vada fissato (secondo i parametri di cui all'art.2-bis, co.1, l. n.89/01 cit.) in € 400,00 per i primi tre anni, € 440,00 per gli anni dal quarto al settimo e € 480,00 per l'ultimo anno, compresa la frazione di anno superiore al semestre, per un totale di € 3.440,00, misura che appare congrua in ragione del pregiudizio non patrimoniale subito dall'istante per il protrarsi del procedimento, del regolare comportamento degli organi della procedura e dell'istante, nel quale non è ravvisabile alcuna condotta ostruzionistica, dell'entità del credito della ricorrente;
detta somma è minore rispetto a quella di € 3.630,86, CP_ risultante all'esito del pagamento effettuato dall' a titolo di fondo di garanzia;
quantificato, pertanto, l'indennizzo complessivo dovuto in € 3.440,00 a favore della parte istante, valutato all'attualità, da versare dal convenuto, oltre alle spese della CP_1 presente procedura ed ai chiesti interessi legali dalla domanda al saldo (non spetta rivalutazione, trattandosi di indennizzo) e tenuto conto che l'indennizzo riconosciuto non supera il valore della causa come sopra determinato;
precisato che, va respinta la richiesta della ricorrente di riconoscimento degli interessi dal momento del deposito del ricorso nella misura di cui al comma quarto dell'art. 1284 c.c., secondo cui "Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione
Pag. 2 a 3 speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", norma correlata alle sole obbligazioni pecuniarie che trovino la loro fonte genetica nel contratto, laddove l'obbligazione da indennizzo per equa riparazione si configura come obbligazione "ex lege", riconducibile, in base all'art. 1173 cod. civ., ad ogni altro atto o fatto idoneo a costituire fonte di obbligazione in conformità dell'ordinamento giuridico (si veda, proprio in riferimento all'indennizzo da equa riparazione, Cass. civ. Sez. II, ord., 21/03/2019, n. 8050); liquidate in dispositivo le spese vive, nonché i compensi di avvocato spettanti per la presente procedura in base ai parametri di cui al D.M. n. 147/22 relativi al procedimento monitorio, per lo scaglione corrispondente all'importo riconosciuto nella misura dei parametri tra minimi e medi (vista la proposizione di altri ricorsi per la stessa procedura presupposta da parte dello stesso procuratore), operato l'aumento del 10% ex art. 4, co.1- bis del D.M. n. 55/'14 e succ. modif. per la presenza dei collegamenti ipertestuali solo parzialmente funzionanti ed in diversi casi non agevolanti la ricerca, riguardando documenti con decine di pagine (Cass., ord. n. 37692/2022; ord. n. 15572/2022);
P.Q.M.
• accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
a pagare senza dilazione a la somma di € 3.440,00 oltre agli
[...] Parte_1 interessi legali dal 28/02/2025 fino al saldo;
• autorizza, in mancanza di pagamento, la provvisoria esecuzione del presente decreto;
• condanna altresì il al pagamento delle spese processuali Controparte_1 sostenute dalla ricorrente, che liquida in € 27,00 per esborsi, ed in € 390,50 per compensi al difensore, oltre rimborso forfettario in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Campobasso, 18/03/2025
Il Consigliere designato dr. Gianfranco Placentino
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