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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 16/02/2026, n. 1334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1334 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1334/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
SC MARIANO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 514/2024 depositato il 26/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230033520212 IRPEF-ALIQUOTE 2017
- RUOLO n. 2023/250482 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- RUOLO n. 2023/250482 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- RUOLO n. 2023/250482 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso/reclamo ex art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, notificato in data 05.10.2023, la dott.ssa
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe, emessa a seguito del controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, deducendo: (i) l'omessa notifica delle comunicazioni di irregolarità; (ii) il difetto e/o l'apparente motivazione dell'atto impugnato in violazione degli artt. 3 della
L. n. 241/1990 e 7 della L. n. 212/2000, nonché la violazione delle norme sul procedimento amministrativo per omessa comunicazione del provvedimento di annullamento d'ufficio della dichiarazione originaria;
(iii) l'illegittimo annullamento d'ufficio della dichiarazione originaria ed il difetto di soggettività passiva.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania con controdeduzioni depositate il
22.02.2024, chiedendo il rigetto del ricorso. L'Ufficio, in via preliminare, ha chiesto la verifica di conformità tra ricorso e reclamo. Nel merito, ha eccepito la non obbligatorietà della comunicazione di irregolarità, ha ricostruito la fattispecie riconoscendo che la dichiarazione del custode giudiziario era stata erroneamente considerata dal sistema automatizzato come sostitutiva di quella della contribuente, ed ha imputato tale errore alla errata compilazione della dichiarazione da parte del custode.
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa in data 14.11.2025, corredata da documentazione probatoria comprendente, tra l'altro: la dichiarazione dei redditi presentata dalla ricorrente;
la nuova dichiarazione del custode giudiziario del 05.01.2024 con corretta barratura della casella «Immobili sequestrati»; n. 2 cartelle di pagamento notificate alla sorella Nominativo_1 per identiche causali con successivi provvedimenti di sgravio disposti dall'Agenzia delle Entrate;
l'intimazione di pagamento n.
29320259034040661 notificata alla ricorrente a fine ottobre 2025.
All'udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione in atti risulta quanto segue. Con ordinanza del 12.08.2014, il Tribunale di Catania –
III Sezione Civile, nell'ambito del giudizio di divisione ereditaria (R.G. n. 90100039/2013), ha disposto il sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. di beni immobili in comproprietà tra i germani Ricorrente_1, Nominativo_1 e Nominativo_2, nominando custode giudiziario il dott. Nominativo_3.
Per l'anno d'imposta 2017, la dott.ssa Ricorrente_1 ha presentato la propria dichiarazione dei redditi (Mod. Unico PF 2018, protocollo n. 11095653316-0000009 dell'08.10.2018), dichiarando i redditi personali ad esclusione di quelli derivanti dagli immobili sequestrati, con risultato a credito di Euro 54,00.
Successivamente, il custode giudiziario ha presentato dichiarazione Mod. PF 2018 in data 31.10.2018 – poi integrata con dichiarazione del 29.01.2020 – relativa ai soli redditi immobiliari dei beni in custodia. In tali dichiarazioni, il custode ha barrato la casella «Immobili sequestrati» e indicato il codice carica «05
» nel riquadro riservato a chi presenta la dichiarazione per altri. Tuttavia, nel frontespizio ha indicato quale contribuente la dott.ssa Ricorrente_1, anziché sé stesso nella duplice veste di dichiarante e di custode. Il sistema di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 ha pertanto trattato la dichiarazione del custode come integrativa di quella della contribuente, con conseguente annullamento d'ufficio della dichiarazione originaria e iscrizione a ruolo di un debito di Euro 2.803,15 a titolo di IRPEF e addizionali.
Tanto premesso in punto di fatto, il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
1. Difetto di motivazione della cartella di pagamento
Il motivo è fondato.
È pacifico in atti che la cartella di pagamento impugnata costituisce il primo e unico atto con cui la contribuente ha avuto conoscenza della pretesa dell'Ufficio. Risulta altrettanto pacifico – poiché non contestato dalla resistente – che la cartella non menziona: (a) l'annullamento d'ufficio della dichiarazione originaria presentata dalla contribuente l'08.10.2018; (b) la circostanza che il debito iscritto a ruolo origina dalla dichiarazione presentata dal custode giudiziario, erroneamente trattata dal sistema automatizzato come sostitutiva;
(c) i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che hanno determinato la sostituzione di una dichiarazione chiusa a credito di Euro 54,00 con un debito di Euro 2.803,15.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione, consolidata e costante, afferma che la cartella di pagamento che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo e deve contenere gli elementi indispensabili per consentire al contribuente il controllo sulla correttezza dell'imposizione.
Nel caso di specie, la cartella si limita a indicare genericamente un debito per IRPEF e addizionali senza alcun riferimento alla complessa vicenda sottostante. La contribuente ha potuto ricostruire la genesi della pretesa solo attraverso contatti telefonici e appuntamenti presso gli sportelli dell'Agenzia, come risulta dal ricorso introduttivo e non è stato contestato dalla resistente.
Tale motivazione, limitata a prospetti numerici privi di qualsivoglia riferimento ai fatti generatori della pretesa, è soltanto apparente e non consente al contribuente di esercitare il diritto di difesa in modo consapevole. La violazione degli artt. 7 della L. n. 212/2000 e 3 della L. n. 241/1990 è pertanto integrata.
Si osserva, inoltre, che l'Ufficio resistente nelle controdeduzioni non contesta specificamente il vizio motivazionale, limitandosi a ricostruire la fattispecie ex post. Tale ricostruzione, per quanto utile a fini ricostruttivi, conferma per tabulas che la cartella non conteneva gli elementi necessari alla comprensione della pretesa.
2. Illegittimità dell'annullamento d'ufficio della dichiarazione originaria per violazione delle garanzie procedimentali
Il motivo è fondato.
Dall'istruttoria è emerso che l'Ufficio ha proceduto all'annullamento d'ufficio della dichiarazione dei redditi originariamente presentata dalla contribuente in data 08.10.2018, senza alcuna comunicazione preventiva né successiva. L'annullamento è stato operato dal sistema automatizzato a seguito della presentazione della dichiarazione del custode giudiziario, trattata come sostitutiva.
L'annullamento d'ufficio di una dichiarazione dei redditi regolarmente presentata costituisce un provvedimento amministrativo che incide direttamente e con effetti pregiudizievoli nella sfera giuridica del contribuente. Esso presupponeva, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/1990, la comunicazione di avvio del procedimento al soggetto nella cui sfera giuridica il provvedimento finale era destinato a produrre effetti, al fine di consentire la partecipazione procedimentale mediante presentazione di memorie e documenti
(art. 10 L. n. 241/1990). Era altrettanto necessaria la comunicazione del provvedimento finale, atteso che l'annullamento della dichiarazione originaria ha costituito il presupposto logico-giuridico della successiva iscrizione a ruolo.
La circostanza che l'annullamento sia stato disposto dal sistema automatizzato non esime l'Amministrazione dal rispetto delle garanzie procedimentali. Il sistema informatico è uno strumento operativo dell'Ufficio, che ne risponde in via esclusiva. L'automatismo della procedura non può comprimere le garanzie del contribuente, né sottrarre atti amministrativi lesivi al regime procedimentale previsto dalla legge.
La violazione delle garanzie partecipative ha avuto un effetto concreto e non meramente formale. Se la contribuente fosse stata informata dell'annullamento della propria dichiarazione, avrebbe potuto tempestivamente rappresentare all'Ufficio che la dichiarazione del custode riguardava esclusivamente i beni immobili sequestrati e non poteva sostituire la dichiarazione relativa ai propri redditi personali.
L'omessa comunicazione ha quindi privato l'Amministrazione di un apporto istruttorio che avrebbe evitato l'errore e la successiva iscrizione a ruolo.
Il vizio procedimentale si trasmette in via derivata al ruolo e alla cartella di pagamento impugnati, che da quel provvedimento di annullamento traggono il proprio presupposto.
3. Errore nei presupposti dell'atto impugnato e difetto di soggettività passiva
Il motivo è fondato.
L'Agenzia delle Entrate, nelle proprie controdeduzioni, riconosce espressamente che la dichiarazione della contribuente e quella del custode giudiziario «devono coesistere, riferendosi a beni e redditi diversi, che si trovano nella disponibilità di due diversi soggetti». Ammette inoltre che la situazione si è generata per «l'errata compilazione della dichiarazione da parte del custode», il quale avrebbe dovuto presentare la dichiarazione «indicando le proprie generalità, nel frontespizio, sia quale custode, ma anche quale dichiarante», in modo che la sua dichiarazione fosse «sganciata da quella della sig.ra Ricorrente_1».
Tali ammissioni dell'Ufficio sono decisive.
Se le due dichiarazioni devono coesistere, l'annullamento della dichiarazione originaria è privo di qualsivoglia fondamento giuridico. Se l'errore è imputabile alla compilazione del custode, la pretesa fiscale fondata su tale errore è viziata nei presupposti. Se il custode avrebbe dovuto presentare la dichiarazione a proprio nome, il debito eventualmente risultante da quella dichiarazione non può essere iscritto a ruolo nei confronti della contribuente.
L'Ufficio, nel riconoscere l'errore, afferma di non poterne rispondere, sostenendo che «null'altro può essere richiesto all'Ufficio» e che la responsabilità ricadrebbe interamente sul custode. Tale affermazione non può essere condivisa. L'Amministrazione finanziaria, nell'esercizio della propria potestà impositiva, ha il dovere di verificare la correttezza dei presupposti degli atti che emette. L'iscrizione a ruolo fondata su una dichiarazione erroneamente trattata come sostitutiva di un'altra, con conseguente annullamento d'ufficio della dichiarazione originaria, non può trovare giustificazione nell'automatismo del sistema, che costituisce uno strumento operativo dell'Ufficio di cui quest'ultimo risponde.
Elemento di ulteriore e decisivo rilievo è la documentazione prodotta dalla ricorrente con la memoria illustrativa, da cui risulta che l'Agenzia delle Entrate ha disposto lo sgravio di analoga pretesa nei confronti della sorella della ricorrente, Nominativo_1, fondata sulle medesime causali e sui medesimi presupposti. Lo sgravio costituisce atto amministrativo con il quale l'Ufficio ha riconosciuto l'errore in fattispecie identica. La persistenza nella pretesa nei confronti dell'odierna ricorrente, a fronte del riconosciuto errore per la posizione della germana, configura una disparità di trattamento ingiustificata e contraria ai principi di buona fede e collaborazione tra contribuente e Amministrazione finanziaria sanciti dall'art. 10 della L. n. 212/2000.
Risulta infine dagli atti che il custode giudiziario, in data 05.01.2024, ha presentato nuova dichiarazione per il medesimo periodo d'imposta 2017 con corretta barratura della casella «Immobili sequestrati», confermando per facta concludentia la natura erronea della precedente compilazione.
4. Assorbimento degli ulteriori motivi
L'accoglimento del ricorso per le ragioni che precedono – ciascuna delle quali autonomamente idonea a determinare l'annullamento degli atti impugnati – rende superfluo l'esame delle ulteriori questioni dedotte dalla ricorrente in ordine alla applicabilità della sospensione dell'obbligo impositivo per i beni immobili sequestrati ai sensi dell'art. 51, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 159/2011, nonché delle eccezioni relative all'omessa notifica delle comunicazioni di irregolarità.
5. Spese processuali
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione X, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la nullità del ruolo n. 2023/250482 e della cartella di pagamento n. 29320230033520212 e della pretesa ad essi sottostante;
2) condanna l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro 1000, 00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del 1.12.2026.
Il Giudice monocratico
NO CI
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
SC MARIANO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 514/2024 depositato il 26/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230033520212 IRPEF-ALIQUOTE 2017
- RUOLO n. 2023/250482 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- RUOLO n. 2023/250482 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- RUOLO n. 2023/250482 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso/reclamo ex art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, notificato in data 05.10.2023, la dott.ssa
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe, emessa a seguito del controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, deducendo: (i) l'omessa notifica delle comunicazioni di irregolarità; (ii) il difetto e/o l'apparente motivazione dell'atto impugnato in violazione degli artt. 3 della
L. n. 241/1990 e 7 della L. n. 212/2000, nonché la violazione delle norme sul procedimento amministrativo per omessa comunicazione del provvedimento di annullamento d'ufficio della dichiarazione originaria;
(iii) l'illegittimo annullamento d'ufficio della dichiarazione originaria ed il difetto di soggettività passiva.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania con controdeduzioni depositate il
22.02.2024, chiedendo il rigetto del ricorso. L'Ufficio, in via preliminare, ha chiesto la verifica di conformità tra ricorso e reclamo. Nel merito, ha eccepito la non obbligatorietà della comunicazione di irregolarità, ha ricostruito la fattispecie riconoscendo che la dichiarazione del custode giudiziario era stata erroneamente considerata dal sistema automatizzato come sostitutiva di quella della contribuente, ed ha imputato tale errore alla errata compilazione della dichiarazione da parte del custode.
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa in data 14.11.2025, corredata da documentazione probatoria comprendente, tra l'altro: la dichiarazione dei redditi presentata dalla ricorrente;
la nuova dichiarazione del custode giudiziario del 05.01.2024 con corretta barratura della casella «Immobili sequestrati»; n. 2 cartelle di pagamento notificate alla sorella Nominativo_1 per identiche causali con successivi provvedimenti di sgravio disposti dall'Agenzia delle Entrate;
l'intimazione di pagamento n.
29320259034040661 notificata alla ricorrente a fine ottobre 2025.
All'udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione in atti risulta quanto segue. Con ordinanza del 12.08.2014, il Tribunale di Catania –
III Sezione Civile, nell'ambito del giudizio di divisione ereditaria (R.G. n. 90100039/2013), ha disposto il sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. di beni immobili in comproprietà tra i germani Ricorrente_1, Nominativo_1 e Nominativo_2, nominando custode giudiziario il dott. Nominativo_3.
Per l'anno d'imposta 2017, la dott.ssa Ricorrente_1 ha presentato la propria dichiarazione dei redditi (Mod. Unico PF 2018, protocollo n. 11095653316-0000009 dell'08.10.2018), dichiarando i redditi personali ad esclusione di quelli derivanti dagli immobili sequestrati, con risultato a credito di Euro 54,00.
Successivamente, il custode giudiziario ha presentato dichiarazione Mod. PF 2018 in data 31.10.2018 – poi integrata con dichiarazione del 29.01.2020 – relativa ai soli redditi immobiliari dei beni in custodia. In tali dichiarazioni, il custode ha barrato la casella «Immobili sequestrati» e indicato il codice carica «05
» nel riquadro riservato a chi presenta la dichiarazione per altri. Tuttavia, nel frontespizio ha indicato quale contribuente la dott.ssa Ricorrente_1, anziché sé stesso nella duplice veste di dichiarante e di custode. Il sistema di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 ha pertanto trattato la dichiarazione del custode come integrativa di quella della contribuente, con conseguente annullamento d'ufficio della dichiarazione originaria e iscrizione a ruolo di un debito di Euro 2.803,15 a titolo di IRPEF e addizionali.
Tanto premesso in punto di fatto, il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
1. Difetto di motivazione della cartella di pagamento
Il motivo è fondato.
È pacifico in atti che la cartella di pagamento impugnata costituisce il primo e unico atto con cui la contribuente ha avuto conoscenza della pretesa dell'Ufficio. Risulta altrettanto pacifico – poiché non contestato dalla resistente – che la cartella non menziona: (a) l'annullamento d'ufficio della dichiarazione originaria presentata dalla contribuente l'08.10.2018; (b) la circostanza che il debito iscritto a ruolo origina dalla dichiarazione presentata dal custode giudiziario, erroneamente trattata dal sistema automatizzato come sostitutiva;
(c) i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che hanno determinato la sostituzione di una dichiarazione chiusa a credito di Euro 54,00 con un debito di Euro 2.803,15.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione, consolidata e costante, afferma che la cartella di pagamento che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo e deve contenere gli elementi indispensabili per consentire al contribuente il controllo sulla correttezza dell'imposizione.
Nel caso di specie, la cartella si limita a indicare genericamente un debito per IRPEF e addizionali senza alcun riferimento alla complessa vicenda sottostante. La contribuente ha potuto ricostruire la genesi della pretesa solo attraverso contatti telefonici e appuntamenti presso gli sportelli dell'Agenzia, come risulta dal ricorso introduttivo e non è stato contestato dalla resistente.
Tale motivazione, limitata a prospetti numerici privi di qualsivoglia riferimento ai fatti generatori della pretesa, è soltanto apparente e non consente al contribuente di esercitare il diritto di difesa in modo consapevole. La violazione degli artt. 7 della L. n. 212/2000 e 3 della L. n. 241/1990 è pertanto integrata.
Si osserva, inoltre, che l'Ufficio resistente nelle controdeduzioni non contesta specificamente il vizio motivazionale, limitandosi a ricostruire la fattispecie ex post. Tale ricostruzione, per quanto utile a fini ricostruttivi, conferma per tabulas che la cartella non conteneva gli elementi necessari alla comprensione della pretesa.
2. Illegittimità dell'annullamento d'ufficio della dichiarazione originaria per violazione delle garanzie procedimentali
Il motivo è fondato.
Dall'istruttoria è emerso che l'Ufficio ha proceduto all'annullamento d'ufficio della dichiarazione dei redditi originariamente presentata dalla contribuente in data 08.10.2018, senza alcuna comunicazione preventiva né successiva. L'annullamento è stato operato dal sistema automatizzato a seguito della presentazione della dichiarazione del custode giudiziario, trattata come sostitutiva.
L'annullamento d'ufficio di una dichiarazione dei redditi regolarmente presentata costituisce un provvedimento amministrativo che incide direttamente e con effetti pregiudizievoli nella sfera giuridica del contribuente. Esso presupponeva, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/1990, la comunicazione di avvio del procedimento al soggetto nella cui sfera giuridica il provvedimento finale era destinato a produrre effetti, al fine di consentire la partecipazione procedimentale mediante presentazione di memorie e documenti
(art. 10 L. n. 241/1990). Era altrettanto necessaria la comunicazione del provvedimento finale, atteso che l'annullamento della dichiarazione originaria ha costituito il presupposto logico-giuridico della successiva iscrizione a ruolo.
La circostanza che l'annullamento sia stato disposto dal sistema automatizzato non esime l'Amministrazione dal rispetto delle garanzie procedimentali. Il sistema informatico è uno strumento operativo dell'Ufficio, che ne risponde in via esclusiva. L'automatismo della procedura non può comprimere le garanzie del contribuente, né sottrarre atti amministrativi lesivi al regime procedimentale previsto dalla legge.
La violazione delle garanzie partecipative ha avuto un effetto concreto e non meramente formale. Se la contribuente fosse stata informata dell'annullamento della propria dichiarazione, avrebbe potuto tempestivamente rappresentare all'Ufficio che la dichiarazione del custode riguardava esclusivamente i beni immobili sequestrati e non poteva sostituire la dichiarazione relativa ai propri redditi personali.
L'omessa comunicazione ha quindi privato l'Amministrazione di un apporto istruttorio che avrebbe evitato l'errore e la successiva iscrizione a ruolo.
Il vizio procedimentale si trasmette in via derivata al ruolo e alla cartella di pagamento impugnati, che da quel provvedimento di annullamento traggono il proprio presupposto.
3. Errore nei presupposti dell'atto impugnato e difetto di soggettività passiva
Il motivo è fondato.
L'Agenzia delle Entrate, nelle proprie controdeduzioni, riconosce espressamente che la dichiarazione della contribuente e quella del custode giudiziario «devono coesistere, riferendosi a beni e redditi diversi, che si trovano nella disponibilità di due diversi soggetti». Ammette inoltre che la situazione si è generata per «l'errata compilazione della dichiarazione da parte del custode», il quale avrebbe dovuto presentare la dichiarazione «indicando le proprie generalità, nel frontespizio, sia quale custode, ma anche quale dichiarante», in modo che la sua dichiarazione fosse «sganciata da quella della sig.ra Ricorrente_1».
Tali ammissioni dell'Ufficio sono decisive.
Se le due dichiarazioni devono coesistere, l'annullamento della dichiarazione originaria è privo di qualsivoglia fondamento giuridico. Se l'errore è imputabile alla compilazione del custode, la pretesa fiscale fondata su tale errore è viziata nei presupposti. Se il custode avrebbe dovuto presentare la dichiarazione a proprio nome, il debito eventualmente risultante da quella dichiarazione non può essere iscritto a ruolo nei confronti della contribuente.
L'Ufficio, nel riconoscere l'errore, afferma di non poterne rispondere, sostenendo che «null'altro può essere richiesto all'Ufficio» e che la responsabilità ricadrebbe interamente sul custode. Tale affermazione non può essere condivisa. L'Amministrazione finanziaria, nell'esercizio della propria potestà impositiva, ha il dovere di verificare la correttezza dei presupposti degli atti che emette. L'iscrizione a ruolo fondata su una dichiarazione erroneamente trattata come sostitutiva di un'altra, con conseguente annullamento d'ufficio della dichiarazione originaria, non può trovare giustificazione nell'automatismo del sistema, che costituisce uno strumento operativo dell'Ufficio di cui quest'ultimo risponde.
Elemento di ulteriore e decisivo rilievo è la documentazione prodotta dalla ricorrente con la memoria illustrativa, da cui risulta che l'Agenzia delle Entrate ha disposto lo sgravio di analoga pretesa nei confronti della sorella della ricorrente, Nominativo_1, fondata sulle medesime causali e sui medesimi presupposti. Lo sgravio costituisce atto amministrativo con il quale l'Ufficio ha riconosciuto l'errore in fattispecie identica. La persistenza nella pretesa nei confronti dell'odierna ricorrente, a fronte del riconosciuto errore per la posizione della germana, configura una disparità di trattamento ingiustificata e contraria ai principi di buona fede e collaborazione tra contribuente e Amministrazione finanziaria sanciti dall'art. 10 della L. n. 212/2000.
Risulta infine dagli atti che il custode giudiziario, in data 05.01.2024, ha presentato nuova dichiarazione per il medesimo periodo d'imposta 2017 con corretta barratura della casella «Immobili sequestrati», confermando per facta concludentia la natura erronea della precedente compilazione.
4. Assorbimento degli ulteriori motivi
L'accoglimento del ricorso per le ragioni che precedono – ciascuna delle quali autonomamente idonea a determinare l'annullamento degli atti impugnati – rende superfluo l'esame delle ulteriori questioni dedotte dalla ricorrente in ordine alla applicabilità della sospensione dell'obbligo impositivo per i beni immobili sequestrati ai sensi dell'art. 51, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 159/2011, nonché delle eccezioni relative all'omessa notifica delle comunicazioni di irregolarità.
5. Spese processuali
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione X, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la nullità del ruolo n. 2023/250482 e della cartella di pagamento n. 29320230033520212 e della pretesa ad essi sottostante;
2) condanna l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro 1000, 00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del 1.12.2026.
Il Giudice monocratico
NO CI