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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 19/01/2026, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 413/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 11:40 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 910/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Societa' Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. C/o Studio Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 43637/2024 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2198/2025 depositato il
24/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri assunti e richieste;
Insiste per l'accoglimento del ricorso.
Parte resistente si riporta alle proprie controdeduzioni;
insiste per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente società Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento TARI 2022 per
€ 2.415,70 emesso dal Comune di Palermo deducendo la violazione del contraddittorio obbligatorio (art.
6- bis Statuto del contribuente), il difetto di motivazione dell'avviso e il diritto all'esenzione per superfici produttive di rifiuti speciali come da istanze e documentazione. Chiede annullamento dell'avviso.
Controdeduzioni del Comune di Palermo
o Contraddittorio preventivo: non obbligatorio per accertamenti “a tavolino” (Cass. SS.UU. n. 24823/2015;
Corte Cost. n. 47/2023).
- Difetto di motivazione: l'avviso contiene tutti gli elementi previsti dall'art. 1, comma 162, L. 296/2006.
- Esenzione rifiuti speciali: l' onere della prova è a carico del contribuente (Cass. n. 8851/2023; ord. n.
23137/2023). La società non ha presentato documentazione idonea entro i termini. Attesa la mancata presentazione dell'idonea documentazione il Comune di Palermo, pertanto, non ha potuto procedere all'accoglimento integrale dell'istanza de quo, in termini di esenzione se non nella misura espressamente indicata nell'avviso di accertamento (riduzione promiscua produzione di rifiuti urbani e speciali su mq. 338 destinati a “Carrozzeria Autofficina”).Inoltre per quanto riguarda l'agevolazione di cui all'art. 11 del citato
Regolamento, paragrafo 4 per nuove attività, tale riconoscimento non è stato accolto dall'Ufficio TARI in quanto detta agevolazione, deve essere richiesta dal contribuente, con le modalità ed i termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni, corredata della documentazione inerente l'impiego delle unità lavorative.
· Chiede il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
Memoria del ricorrente
· Insiste sui motivi del ricorso:
o Violazione del contraddittorio obbligatorio (art.
6-bis Statuto del contribuente).
o Difetto di motivazione dell'avviso.
o Diritto all'esenzione per superfici produttive di rifiuti speciali..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1. Contraddittorio preventivo
Non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio per gli accertamenti “a tavolino” in materia di tributi locali (Cass. SS.UU. n. 24823/2015; Corte Cost. n. 47/2023).
2. Motivazione dell'avviso L'atto impugnato contiene gli elementi previsti dall'art. 1, comma 162, L. 296/2006 e consente al contribuente di conoscere la pretesa tributaria (Cass. n. 15508/2020).
3. Esenzione per rifiuti speciali
Trattasi di omesso/parziale/tardivo versamento del tributo TARI anno di imposta 2022 con riferimento all'immobile di Indirizzo_1 per mq. 338,00 destinati a “Carrozzeria, Autofficina” con riduzione promiscua produzione rifiuti urbani e speciali e per mq. 59,00 destinati a “Studi professionali”.
L'onere di provare i presupposti per l'esenzione grava sul contribuente (Cass. n. 8851/2023; ord. n.
23137/2023 Cass., 3 marzo 2010, n. 5036; Cass., 15 aprile 2005, n. 7915; v., altresì, Cass., 23 febbraio
2018, n. 4602; Cass., 13 settembre 2017, n. 21250; Cass., 31 luglio 2015, n. 16235; nonchè, tra le stesse parti, Cass., 12 dicembre 2019, n. 32741, cit.)”.
Ai fini del riconoscimento dell'esenzione da parte dell'Ente impositore, l'art. 5 del citato Regolamento, stabilisce che il contribuente, produttore di rifiuti speciali, debba dimostrarne l'avvenuto trattamento in conformità della normativa vigente. Il termine di presentazione per la relativa dichiarazione, stabilito dal successivo art. 13, è fissato al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In attuazione di detta disposizione, l'art. 5, co. 2 e co. 6, del Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 254 del 26.09.2014, come modificato dalla deliberazione n.145 del 25.09.2020 con efficacia dall' 1.1.2020, prevede che nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformita' alla normativa vigente (…)
Secondo la Corte di Cassazione,(sentenza n. 5862 del 3/3/2021), l'esenzione dalla TARI per le superfici produttive di rifiuti speciali presuppone la presentazione di apposita dichiarazione, essendo irrilevante la produzione di perizie o altra documentazione.
Nel caso di specie la società Ricorrente_1 ha presentato una dichiarazione di esenzione rifiuti speciali, trasmessa a mezzo PEC il 05.08.2019, che oltre a non essere stata resa su apposita modulistica,
è priva della documentazione attestante la legittimazione al beneficio di esenzione. E' evidente l'irregolarità della predetta istanza sia con riferimento alla tempistica (presentata il 05.08.2019) che riguardo al suo contenuto non probante della produzione e smaltimento, nell'anno 2022, dei rifiuti speciali.
Ai fini dell'esenzione per l'anno 2022 (oggetto di odierno esame) entro il 31 gennaio 2023 la società avrebbe dovuto dimostrare al Comune la produzione dei rifiuti speciali nell'anno 2022 e il loro smaltimento nel medesimo anno 2024. non risulta che la società Ricorrente_1 abbia corredato l'istanza di esonero del tributo Tari ex art. 5 della documentazione necessaria per attestarne la fondatezza.
Pertanto, l'avviso di accertamento è legittimo.
Si compensano le spese atetsa la complessa articolazione della materia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese Palermo,18.9.25 IL GIUDICE MONOCRATICO Santo Ippolito
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 11:40 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 910/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Societa' Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. C/o Studio Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 43637/2024 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2198/2025 depositato il
24/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri assunti e richieste;
Insiste per l'accoglimento del ricorso.
Parte resistente si riporta alle proprie controdeduzioni;
insiste per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente società Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento TARI 2022 per
€ 2.415,70 emesso dal Comune di Palermo deducendo la violazione del contraddittorio obbligatorio (art.
6- bis Statuto del contribuente), il difetto di motivazione dell'avviso e il diritto all'esenzione per superfici produttive di rifiuti speciali come da istanze e documentazione. Chiede annullamento dell'avviso.
Controdeduzioni del Comune di Palermo
o Contraddittorio preventivo: non obbligatorio per accertamenti “a tavolino” (Cass. SS.UU. n. 24823/2015;
Corte Cost. n. 47/2023).
- Difetto di motivazione: l'avviso contiene tutti gli elementi previsti dall'art. 1, comma 162, L. 296/2006.
- Esenzione rifiuti speciali: l' onere della prova è a carico del contribuente (Cass. n. 8851/2023; ord. n.
23137/2023). La società non ha presentato documentazione idonea entro i termini. Attesa la mancata presentazione dell'idonea documentazione il Comune di Palermo, pertanto, non ha potuto procedere all'accoglimento integrale dell'istanza de quo, in termini di esenzione se non nella misura espressamente indicata nell'avviso di accertamento (riduzione promiscua produzione di rifiuti urbani e speciali su mq. 338 destinati a “Carrozzeria Autofficina”).Inoltre per quanto riguarda l'agevolazione di cui all'art. 11 del citato
Regolamento, paragrafo 4 per nuove attività, tale riconoscimento non è stato accolto dall'Ufficio TARI in quanto detta agevolazione, deve essere richiesta dal contribuente, con le modalità ed i termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni, corredata della documentazione inerente l'impiego delle unità lavorative.
· Chiede il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
Memoria del ricorrente
· Insiste sui motivi del ricorso:
o Violazione del contraddittorio obbligatorio (art.
6-bis Statuto del contribuente).
o Difetto di motivazione dell'avviso.
o Diritto all'esenzione per superfici produttive di rifiuti speciali..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1. Contraddittorio preventivo
Non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio per gli accertamenti “a tavolino” in materia di tributi locali (Cass. SS.UU. n. 24823/2015; Corte Cost. n. 47/2023).
2. Motivazione dell'avviso L'atto impugnato contiene gli elementi previsti dall'art. 1, comma 162, L. 296/2006 e consente al contribuente di conoscere la pretesa tributaria (Cass. n. 15508/2020).
3. Esenzione per rifiuti speciali
Trattasi di omesso/parziale/tardivo versamento del tributo TARI anno di imposta 2022 con riferimento all'immobile di Indirizzo_1 per mq. 338,00 destinati a “Carrozzeria, Autofficina” con riduzione promiscua produzione rifiuti urbani e speciali e per mq. 59,00 destinati a “Studi professionali”.
L'onere di provare i presupposti per l'esenzione grava sul contribuente (Cass. n. 8851/2023; ord. n.
23137/2023 Cass., 3 marzo 2010, n. 5036; Cass., 15 aprile 2005, n. 7915; v., altresì, Cass., 23 febbraio
2018, n. 4602; Cass., 13 settembre 2017, n. 21250; Cass., 31 luglio 2015, n. 16235; nonchè, tra le stesse parti, Cass., 12 dicembre 2019, n. 32741, cit.)”.
Ai fini del riconoscimento dell'esenzione da parte dell'Ente impositore, l'art. 5 del citato Regolamento, stabilisce che il contribuente, produttore di rifiuti speciali, debba dimostrarne l'avvenuto trattamento in conformità della normativa vigente. Il termine di presentazione per la relativa dichiarazione, stabilito dal successivo art. 13, è fissato al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In attuazione di detta disposizione, l'art. 5, co. 2 e co. 6, del Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 254 del 26.09.2014, come modificato dalla deliberazione n.145 del 25.09.2020 con efficacia dall' 1.1.2020, prevede che nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformita' alla normativa vigente (…)
Secondo la Corte di Cassazione,(sentenza n. 5862 del 3/3/2021), l'esenzione dalla TARI per le superfici produttive di rifiuti speciali presuppone la presentazione di apposita dichiarazione, essendo irrilevante la produzione di perizie o altra documentazione.
Nel caso di specie la società Ricorrente_1 ha presentato una dichiarazione di esenzione rifiuti speciali, trasmessa a mezzo PEC il 05.08.2019, che oltre a non essere stata resa su apposita modulistica,
è priva della documentazione attestante la legittimazione al beneficio di esenzione. E' evidente l'irregolarità della predetta istanza sia con riferimento alla tempistica (presentata il 05.08.2019) che riguardo al suo contenuto non probante della produzione e smaltimento, nell'anno 2022, dei rifiuti speciali.
Ai fini dell'esenzione per l'anno 2022 (oggetto di odierno esame) entro il 31 gennaio 2023 la società avrebbe dovuto dimostrare al Comune la produzione dei rifiuti speciali nell'anno 2022 e il loro smaltimento nel medesimo anno 2024. non risulta che la società Ricorrente_1 abbia corredato l'istanza di esonero del tributo Tari ex art. 5 della documentazione necessaria per attestarne la fondatezza.
Pertanto, l'avviso di accertamento è legittimo.
Si compensano le spese atetsa la complessa articolazione della materia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese Palermo,18.9.25 IL GIUDICE MONOCRATICO Santo Ippolito