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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 20/03/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Daniela Linarello ha pronunciato all'udienza del 20 marzo 2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9 R.G. per l'anno 2025, avente ad oggetto: Parte_1 promossa il 02.01.2025
, con l'avv. Brescia Filomena Parte_2
Ricorrente contro
- in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con gli avv. Silvia Parisi
Resistente
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'odierna udienza qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente presentava domanda di Naspi 2200.03/10/2022.0230607 e, successivamente, domanda n. CP_1
2200.05/10/2022.0233971 di anticipazione ollegata a quella già richiesta in data 3.10.2022. CP_1 Pt_1
La domanda di anticipazione, comprensiva anche di tutto il periodo di cui alla prima domanda, veniva effettivamente accolta, con previsto pagamento in unica soluzione ma, tuttavia non faceva seguito la liquidazione a causa di un problema tecnico collegato con la procedura d'accredito.
L' ha provveduto ad accreditare all'odierno ricorrente quanto di spettanza a titolo di anticipazione Naspi CP_1 oggetto di causa, per un totale lordo di € 11.275,32, pari a n. 361 gg. indennizzate, Il tutto con valuta 03/02/2025.
E' evidente, pertanto, l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
1 2. Nel costituirsi in giudizio, l' ha riconosciuto le ragioni della ricorrente evidenziando che a seguito CP_1 di un problema collegato al codice fiscale del ricorrente e alla procedura di accredito, l'indennità di che trattasi non veniva di fatto accreditata all'avente diritto.
3. Parte resistente chiede che alla cessazione della materia del contendere consegua la compensazione delle spese di lite, giacché la domanda del ricorrente era stata tempestivamente accolta dall'Istituto ed il ritardo nel pagamento
è imputabile esclusivamente a problematiche di natura tecnica di accredito.
4. Vi è agli atti la prova della notifica del ricorso avvenuto in data 15 gennaio 2025, laddove l' CP_2 previdenziale ha provveduto alla liquidazione delle spettanze dovute in data 03.02.2025.
5. Tanto comporta la regolamentazione delle spese di lite in base alla soccombenza virtuale, che, distratte a CP_ favore del richiedente procuratore attoreo, si pongono a carico dell' Ciò a causa della tardività con cui l'Ente ha riconosciuto le ragioni della ricorrente, costringendolo a far ricorso al giudice
6. La liquidazione delle spese tiene conto del valore della prestazione dedotta in giudizio e, quindi, del limite dettato dall'art. 152 disp. att. c.p.c., nonché dell'esito della controversia.
P. Q. M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite che distrae a favore del suo difensore e liquida in €
1200,00 oltre accessori di legge.
Catanzaro, 20 marzo 2025
IL GIUDICE
dott ssa Daniela Linarello
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