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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 09/07/2025, n. 1313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1313 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2764/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 09/07/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Tropea (VV), via Libertà n. 101, presso lo Parte_1 studio degli avv.ti Carone Vera e Carone Massimo (PEC: , che lo Email_1 rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Ettore Triolo e Gianfranco Esposito (PEC: t)) che lo rappresentano e difendono, giusta Email_2 procura generale alle liti in atti. RESISTENTE
Oggetto: Cumulabilità di prestazioni Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 11/12/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, rappresentava di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo (n. 32/2021 R.g.) per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità civile;
che il CTU, nella suddetta CP_1 fase aveva riconosciuto la concessione del beneficio richiesto;
che l'elaborato peritale depositato dal Consulente non è stato contestato dalle parti ed è stato omologato il 02/12/2022. A tal fine rappresenta: I) in seguito a domanda giudiziale di ATP per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità civile il Sig. veniva riconosciuto “..invalido in CP_1 Pt_2 quanto la sua capacità lavorativa, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini lavorative, è permanentemente ridotta a meno di 1/3..”, come da consulenza tecnica medico-legale redatta dalla Dott.ssa , nominata C.T.U. nel procedimento n. R.G. 32/2021 dinanzi al Persona_1
Tribunale di Vibo Valentia – Sezione Lavoro e Previdenza;
II) che con comunicazione di Liquidazione del 14 febbraio 2023, conseguentemente, l' di Vibo Valentia confermava la CP_1 titolarità del predetto assegno al ricorrente, informando che “…la richiesta presentata il 3 aprile 2014 è stata accolta e che Le è stato liquidato l'assegno di invalidità n. 019-220234831023 Cat. IOART, con decorrenza dal 1° maggio 2014...” altresì, specificando che il predetto assegno
“...essendo stato confermato per altri due trienni, è diventato definitivo...” e che l' teneva CP_1 conto di un ulteriore trattamento pensionistico risultante dal Casellario centrale delle pensioni, cioè della Rendita n. 11965686, ritenendo quest'ultima non cumulabile con l'assegno CP_2 ordinario di invalidità che veniva liquidato, pertanto, non riconosceva il diritto all'erogazione del predetto assegno in favore del Sig. a causa della non cumulabilità con la rendita già Pt_2 CP_2 percepita. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “In via principale, per le argomentazioni svolte e sulla scorta della produzione documentale versata in atti, - accertare e dichiarare: l'insussistenza del divieto di cumulo previsto dall'art. 1, comma 43, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, tra la rendita n. 11965686 e l'assegno ordinario di invalidità I.N.P.S. n. 019- CP_2
220234831023 Cat. IOART;
quindi, il diritto in favore del Sig. al pagamento di Parte_3 entrambi i trattamenti di cui lo stesso è titolare, nonché il diritto al pagamento degli arretrati dovuti, con decorrenza dal mese di marzo 2020 e fino alla data dell'effettivo soddisfo e, per l'effetto,
- condannare l di Vibo Valentia al pagamento in via definitiva, in favore del ricorrente, CP_1 dell'assegno ordinario di invalidità n. 019-220234831023 Cat. IOART e di tutte le mensilità CP_1 arretrate, calcolate dal mese di marzo 2020 fino alla data dell'effettivo soddisfo, ad oggi quantificate nell'importo di € 40.689,18, salvo errori e/o omissioni, trattenute e oneri fiscali ex lege previsti, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori”. Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico- legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 43, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il quale, più in particolare, stabilisce che: “Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, liquidati in conseguenza di un infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti”. Ne discende, pertanto, che affinché sussista il divieto di cumulo, la legge in materia prevede che le due prestazioni ( e siano originate dallo stesso evento CP_2 CP_1 invalidante e che, quindi, sotto il profilo sanitario, il riconoscimento di entrambe sia fondato sulle medesime patologie. 3. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio – è emerso in capo al ricorrente una: << … è affetto da:” POLIARTROSI IN ARTRITE Parte_1
PSORIASICA A MEDIO IMPEGNO FUNZIONE- ESITI DI FERITA DA ARMA DA FUOCO AL VOLTO E CAPO - IPERTENSIONE ARTERIOSA-DEPRESSIONE REATTIVA DI GRADO MEDIO- GRAVE” e, quali esiti di Infortunio sul Lavoro:” DEFICIT VISIVO OSX (1/10) - BPCO-TUNNEL CARPALE- ERNIA DISCALE LOMBARE”. - Il Periziando presenta un quadro clinico dato sia da patologie extralavorative che secondaria agli infortuni su lavoro - Le Patologie extra- infortunistiche. non sono ricollegabili e/o sono influenzanti dalle patologie infortinistiche di cui alla rendita sono sufficienti da sole a Controparte_3 determinare la prestazione di cui alla L.222/84 determinando una riduzione delle capacità lavorative a meno di un terzo con decorrenza marzo 2020 >>.
4. Per le ragioni esposte, la domanda deve essere accolta nei termini di cui in dispositivo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate come in dispositivo.
6. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'insussistenza del divieto di cumulo previsto dall'art. 1, comma 43, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, tra la rendita CP_2
n. 11965686 e l'assegno ordinario di invalidità n. 019-220234831023 Cat. CP_1
IOART riconosciute al ricorrente e condanna Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento,
[...] in favore di , dell'assegno ordinario di invalidità n. 019- Parte_1 CP_1
220234831023 Cat. IOART e di tutte le mensilità arretrate, calcolate dal mese di marzo 2020 fino alla data dell'effettivo soddisfo;
- condanna, altresì, , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite di , Parte_1
e liquidate complessivamente, per ambo le fasi, in 1.500,00 euro, oltre I.V.A., C.P.A., eventuali spese documentate, e spese generali forfettarie al 15%, in favore dei procuratori avv. Carone Vera e Carone Massimo, in quanto dichiaratisi antistatari;
- pone definitivamente a carico dell' , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore le spese della consulenza tecnica esperita, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 09/07/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 09/07/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Tropea (VV), via Libertà n. 101, presso lo Parte_1 studio degli avv.ti Carone Vera e Carone Massimo (PEC: , che lo Email_1 rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Ettore Triolo e Gianfranco Esposito (PEC: t)) che lo rappresentano e difendono, giusta Email_2 procura generale alle liti in atti. RESISTENTE
Oggetto: Cumulabilità di prestazioni Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 11/12/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, rappresentava di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo (n. 32/2021 R.g.) per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità civile;
che il CTU, nella suddetta CP_1 fase aveva riconosciuto la concessione del beneficio richiesto;
che l'elaborato peritale depositato dal Consulente non è stato contestato dalle parti ed è stato omologato il 02/12/2022. A tal fine rappresenta: I) in seguito a domanda giudiziale di ATP per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità civile il Sig. veniva riconosciuto “..invalido in CP_1 Pt_2 quanto la sua capacità lavorativa, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini lavorative, è permanentemente ridotta a meno di 1/3..”, come da consulenza tecnica medico-legale redatta dalla Dott.ssa , nominata C.T.U. nel procedimento n. R.G. 32/2021 dinanzi al Persona_1
Tribunale di Vibo Valentia – Sezione Lavoro e Previdenza;
II) che con comunicazione di Liquidazione del 14 febbraio 2023, conseguentemente, l' di Vibo Valentia confermava la CP_1 titolarità del predetto assegno al ricorrente, informando che “…la richiesta presentata il 3 aprile 2014 è stata accolta e che Le è stato liquidato l'assegno di invalidità n. 019-220234831023 Cat. IOART, con decorrenza dal 1° maggio 2014...” altresì, specificando che il predetto assegno
“...essendo stato confermato per altri due trienni, è diventato definitivo...” e che l' teneva CP_1 conto di un ulteriore trattamento pensionistico risultante dal Casellario centrale delle pensioni, cioè della Rendita n. 11965686, ritenendo quest'ultima non cumulabile con l'assegno CP_2 ordinario di invalidità che veniva liquidato, pertanto, non riconosceva il diritto all'erogazione del predetto assegno in favore del Sig. a causa della non cumulabilità con la rendita già Pt_2 CP_2 percepita. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “In via principale, per le argomentazioni svolte e sulla scorta della produzione documentale versata in atti, - accertare e dichiarare: l'insussistenza del divieto di cumulo previsto dall'art. 1, comma 43, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, tra la rendita n. 11965686 e l'assegno ordinario di invalidità I.N.P.S. n. 019- CP_2
220234831023 Cat. IOART;
quindi, il diritto in favore del Sig. al pagamento di Parte_3 entrambi i trattamenti di cui lo stesso è titolare, nonché il diritto al pagamento degli arretrati dovuti, con decorrenza dal mese di marzo 2020 e fino alla data dell'effettivo soddisfo e, per l'effetto,
- condannare l di Vibo Valentia al pagamento in via definitiva, in favore del ricorrente, CP_1 dell'assegno ordinario di invalidità n. 019-220234831023 Cat. IOART e di tutte le mensilità CP_1 arretrate, calcolate dal mese di marzo 2020 fino alla data dell'effettivo soddisfo, ad oggi quantificate nell'importo di € 40.689,18, salvo errori e/o omissioni, trattenute e oneri fiscali ex lege previsti, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori”. Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico- legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 43, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il quale, più in particolare, stabilisce che: “Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, liquidati in conseguenza di un infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti”. Ne discende, pertanto, che affinché sussista il divieto di cumulo, la legge in materia prevede che le due prestazioni ( e siano originate dallo stesso evento CP_2 CP_1 invalidante e che, quindi, sotto il profilo sanitario, il riconoscimento di entrambe sia fondato sulle medesime patologie. 3. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio – è emerso in capo al ricorrente una: << … è affetto da:” POLIARTROSI IN ARTRITE Parte_1
PSORIASICA A MEDIO IMPEGNO FUNZIONE- ESITI DI FERITA DA ARMA DA FUOCO AL VOLTO E CAPO - IPERTENSIONE ARTERIOSA-DEPRESSIONE REATTIVA DI GRADO MEDIO- GRAVE” e, quali esiti di Infortunio sul Lavoro:” DEFICIT VISIVO OSX (1/10) - BPCO-TUNNEL CARPALE- ERNIA DISCALE LOMBARE”. - Il Periziando presenta un quadro clinico dato sia da patologie extralavorative che secondaria agli infortuni su lavoro - Le Patologie extra- infortunistiche. non sono ricollegabili e/o sono influenzanti dalle patologie infortinistiche di cui alla rendita sono sufficienti da sole a Controparte_3 determinare la prestazione di cui alla L.222/84 determinando una riduzione delle capacità lavorative a meno di un terzo con decorrenza marzo 2020 >>.
4. Per le ragioni esposte, la domanda deve essere accolta nei termini di cui in dispositivo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate come in dispositivo.
6. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'insussistenza del divieto di cumulo previsto dall'art. 1, comma 43, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, tra la rendita CP_2
n. 11965686 e l'assegno ordinario di invalidità n. 019-220234831023 Cat. CP_1
IOART riconosciute al ricorrente e condanna Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento,
[...] in favore di , dell'assegno ordinario di invalidità n. 019- Parte_1 CP_1
220234831023 Cat. IOART e di tutte le mensilità arretrate, calcolate dal mese di marzo 2020 fino alla data dell'effettivo soddisfo;
- condanna, altresì, , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite di , Parte_1
e liquidate complessivamente, per ambo le fasi, in 1.500,00 euro, oltre I.V.A., C.P.A., eventuali spese documentate, e spese generali forfettarie al 15%, in favore dei procuratori avv. Carone Vera e Carone Massimo, in quanto dichiaratisi antistatari;
- pone definitivamente a carico dell' , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore le spese della consulenza tecnica esperita, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 09/07/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani