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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/07/2025, n. 10022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10022 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22451/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 22451/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1 Parte_2
RESISTENTE CONTUMACE
Oggi 2 luglio 2025 ad ore 09.53 innanzi al dott. Antonella Zanchetta, sono comparsi:
Per l'avv. TT GI, oggi sostituito dall'avv. ALESSANDRO Parte_1
CIANCAMERLA, il quale si riporta agli scritti difensivi ed alle note conclusive insistendo per il relativo accoglimento.
Per nessuno;
Parte_3
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Antonella Zanchetta
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22451/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TT GI, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA FABIO MASSIMO, 45 00192 ROMA presso il difensore avv.
TT GI
RICORRENTE contro
(C.F. ), Parte_3 P.IVA_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
La sola parte ricorrente ha concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette la descrizione degli elementi di fatto e di diritto della domanda con le relative conclusioni ai sensi dell'art. 132 CPC (come novellato da L. 2009 n. 69).
All'esito dell'esame degli atti e dei documenti di causa;
lette le richieste istruttorie di natura prettamente documentale della parte ricorrente in conformità con il rito semplificato richiesto, che non ha richiesto il relativo mutamento, stante la contumacia della resistente, la società
[...]
e la conseguente mancata produzione di elementi di contrasto alla domanda della Parte_3 ricorrente;
considerato che:
1) è stato prodotto il contratto di noleggio con le relative condizioni contrattuali, sottoscritte dal legale rappresentante per conto della società resistente;
pagina 2 di 3 2) in violazione dei tempi di durata contenuti nell'ordine di noleggio la resistente ha provveduto alla riconsegna del bene ricevuto in locazione oltre il termine previsto, così maturandosi a suo danno l'importo a titolo di penale;
3) allo stato degli atti e della documentazione prodotta dalla società ricorrente, non vi sono elementi ostativi all'accoglimento della domanda avanzata dalla ricorrente, accoglimento cui consegue, in virtù della soccombenza, la condanna dalla società resistente al rimborso delle spese di lite in favore della ricorrente tenuto conto del valore della domanda e della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
4) Spese al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
a) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la società al Parte_4 pagamento in favore della ricorrente, la società della somma di € Parte_1
44.795,33, oltre interessi ex Dlg. 231/2002, dalla data della scadenza delle singole fatture al saldo;
b) Condanna altresì la parte resistente, la società a rimborsare Parte_4 alla parte ricorrente, la società le spese di lite, che si liquidano in € Parte_1 Parte_1
700,00 per spese, incluso contributo unificato, ed € 5.700,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale di udienza alle ore 17.30 in assenza delle parti e dei procuratori.
Roma, 2 luglio 2025
Il Giudice dott. Antonella Zanchetta
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 22451/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1 Parte_2
RESISTENTE CONTUMACE
Oggi 2 luglio 2025 ad ore 09.53 innanzi al dott. Antonella Zanchetta, sono comparsi:
Per l'avv. TT GI, oggi sostituito dall'avv. ALESSANDRO Parte_1
CIANCAMERLA, il quale si riporta agli scritti difensivi ed alle note conclusive insistendo per il relativo accoglimento.
Per nessuno;
Parte_3
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Antonella Zanchetta
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22451/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TT GI, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA FABIO MASSIMO, 45 00192 ROMA presso il difensore avv.
TT GI
RICORRENTE contro
(C.F. ), Parte_3 P.IVA_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
La sola parte ricorrente ha concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette la descrizione degli elementi di fatto e di diritto della domanda con le relative conclusioni ai sensi dell'art. 132 CPC (come novellato da L. 2009 n. 69).
All'esito dell'esame degli atti e dei documenti di causa;
lette le richieste istruttorie di natura prettamente documentale della parte ricorrente in conformità con il rito semplificato richiesto, che non ha richiesto il relativo mutamento, stante la contumacia della resistente, la società
[...]
e la conseguente mancata produzione di elementi di contrasto alla domanda della Parte_3 ricorrente;
considerato che:
1) è stato prodotto il contratto di noleggio con le relative condizioni contrattuali, sottoscritte dal legale rappresentante per conto della società resistente;
pagina 2 di 3 2) in violazione dei tempi di durata contenuti nell'ordine di noleggio la resistente ha provveduto alla riconsegna del bene ricevuto in locazione oltre il termine previsto, così maturandosi a suo danno l'importo a titolo di penale;
3) allo stato degli atti e della documentazione prodotta dalla società ricorrente, non vi sono elementi ostativi all'accoglimento della domanda avanzata dalla ricorrente, accoglimento cui consegue, in virtù della soccombenza, la condanna dalla società resistente al rimborso delle spese di lite in favore della ricorrente tenuto conto del valore della domanda e della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
4) Spese al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
a) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la società al Parte_4 pagamento in favore della ricorrente, la società della somma di € Parte_1
44.795,33, oltre interessi ex Dlg. 231/2002, dalla data della scadenza delle singole fatture al saldo;
b) Condanna altresì la parte resistente, la società a rimborsare Parte_4 alla parte ricorrente, la società le spese di lite, che si liquidano in € Parte_1 Parte_1
700,00 per spese, incluso contributo unificato, ed € 5.700,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale di udienza alle ore 17.30 in assenza delle parti e dei procuratori.
Roma, 2 luglio 2025
Il Giudice dott. Antonella Zanchetta
pagina 3 di 3