Art. 83.
L'anzianita' del militare di truppa del Corpo che dopo aver cessato dal servizio continuativo vi e' riammesso e' ridotta di un periodo di tempo pari alla interruzione.
L'anzianita' del militare di truppa del Corpo che dopo aver cessato dal servizio continuativo vi e' riammesso e' ridotta di un periodo di tempo pari alla interruzione.