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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/12/2025, n. 2294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2294 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Prima Sezione Civile
Il Giudice on. d.ssa Francescaromana Puglisi, in funzione di giudice mono- cratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. civ. iscritto al n. 1218/2021 R.G. posto in decisione all'udienza del
1° luglio 2025 tra
, c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Adriana Lanzillotti giusta procura in atti;
attrice e
nato in [...] il [...], c.f. Controparte_1
; C.F._2
convenuto contumace e
, già in per- Controparte_2 Controparte_3
sona del legale rappresentante pro tempore, c.f. P.IVA_1
litisconsorte contumace avente ad oggetto: usucapione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
citava in giudizio deducendo di aver Parte_1 Controparte_1
posseduto pacificamente ed ininterrottamente dal 1997 i beni immobili siti in
1 SP (Messina), censiti al NCEU di detto comune al foglio 4, particelle nn. 505 e 571, rappresentando di avervi apportato notevoli modifiche nel cor- so degli anni senza che alcuno avesse mai sollevato alcuna contestazione.
Chiedeva, pertanto, che fosse dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapio- ne di detti beni e che ne fosse ordinata la trascrizione al competente conser- vatore dei registri immobiliari.
non compariva, rimanendo contumace. Controparte_1
Il g.i., rilevando che non risultava esperita la obbligatoria procedura di me- diazione, vi rimetteva le parti. Adempiuta la condizione di procedibilità, e ri- levato che dai registri immobiliari prodotti in giudizio si evidenziava che sui beni oggetto della domanda di usucapione gravavano iscrizioni ipotecarie, il g.i. ordinava ex art. 102 c.p.c. l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' in quanto creditore ipotecario. Controparte_4
Ammessi i mezzi istruttori, all'udienza del 17 settembre 2024 veniva escusso e all'udienza del 21 gennaio 2025 Controparte_5 Controparte_6
All'udienza del 1° luglio 2025, la causa veniva trattenuta per la decisione.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di Controparte_1
e dell' , i quali, pur ritualmente citati, non Controparte_2
si sono costituiti.
Nel merito, la domanda di usucapione deve essere accolta per le ragioni che seguono.
Come noto, l'art. 1158 c.c., in tema di usucapione, dispone che la proprietà dei beni immobili e degli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi possano acquistarsi in virtù del possesso continuato per venti anni;
trattasi in- fatti di un modo di acquisto a titolo originario avente ad oggetto un bene su-
2 scettibile di usucapione, e quindi in commercio e non demaniale. Fondamen- to dell'istituto è, dunque, una particolare situazione di fatto, e non un diritto, esercitata, senza interruzioni, sulla cosa da parte di colui che, attraverso una prolungata signoria, rende il bene produttivo, rispettandone la sua destinazio- ne economica. Ad integrare il possesso utile ai fini dell'usucapione è necessa- ria la presenza, oltre che dell'elemento materiale (corpus possessionis), anche dell'elemento psicologico (animus possidendi), costituito dall'intenzione di tenere la cosa per sé senza riconoscere l'esistenza di diritti o di poteri poziori sulla stessa;
detto potere di fatto sulla cosa si manifesta in un'attività corri- spondente all'esercizio del diritto di proprietà (o di altro diritto reale di godi- mento) c.d. uti dominus e, come emerge dall'art. 1163 c.c., il possesso – sia in buona che mala fede - deve essere altresì pubblico, non contestato, nec vi nec clam, né deve essere mai stato interrotto dagli eventi che la legge consi- dera idonei a causarne l'interruzione (art. 1167 c.c.). Il fatto materiale del possesso che abbia le predette caratteristiche determina l'acquisto a titolo originario della proprietà del bene, purché sia stato protratto per almeno venti anni. Sul piano probatorio, in forza del principio di cui all'art. 2697 c.c., in- combe sull'attore l'onere di provare tutti i requisiti del possesso idonei a in- tegrare la fattispecie acquisitiva. In altri termini, chi agisce in giudizio per es- sere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costituivi della dedotta fattispecie acquisiti- va e, quindi, non solo del corpus possessionis ma anche dell'animus possi- dendi. Nel caso in esame, pur non avendo l'attrice versato in atti alcuna do- cumentazione attestante il proprio possesso utile ai fini del computo dei ter- mini per l'usucapione, deve essere rilevato entrambi i testi hanno confermato
3 la sussistenza in capo all'attrice dei requisiti richiesti dalla norma. Deve esse- re rilevato, infatti, che il teste – interrogato sul punto – riferiva di aver CP_5
svolto sul terreno oggetto di causa piccoli lavori di edilizia per conto della senza che alcuno avesse mai mosso contestazioni. Rappresentava Pt_1
che la si fosse “sempre comportata come unica ed esclusiva proprie- Pt_1
taria degli immobili siti in SP, via Nuova Grangiara, ed ha sempre provveduto ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria, coltivan- doli, migliorandoli e in parte trasformandoli anche mediante opere edilizie su un corpo di fabbrica ivi insistente”. Il ribadiva che aveva sempre rite- CP_5
nuto che la proprietaria fosse la non avendo mai visto nessun altro Pt_1
sul terreno. Anche il teste , seppur limitatamente agli ultimi tredi- CP_6
ci anni, attestava di aver quotidianamente rapporti di vicinato con la Pt_2
[.
, la quale gli aveva chiesto di effettuare dei lavori sul terreno e sul fabbrica- to (“ho realizzato ringhiere nella casa, nel terreno ho pulito gli alberi, piantato qualcosa. All'interno della casa ho rifinito un bagno ed ho effettuato lavori di pitturazione e circa ogni anno la mi chiamava per pulire l'entrata. Pt_1
Ho sostituito la porta blindata ed effettuato altri lavori di manutenzione, come la perdita dal tubo dell'acqua”).
Alla luce delle testimonianze, è possibile dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione in favore di dei terreni siti in SP in parti- Parte_1
colare così individuati: a) il terreno sito in via Nuova Grangiara censito in ca- tasto dei terreni al foglio 4 del Comune di SP particelle 505, are 01 e ca 15 con ivi insistente un fabbricato in corso di costruzione;
b) il terreno si- to in c.da Bottaro censito in catasto dei terreni al foglio 4 del Comune di Spa- dafora particelle 571, uliveto, classe 2, are 06 e ca 10, reddito dominicale eu-
4 ro 3,94 e agrario 3,15. Ai sensi dell'art. 2651 cc., va, inoltre, ordinata la tra- scrizione della presente sentenza al Conservatore dei RR.II. di Messina.
Ritiene, infine, il Tribunale che, in conformità al principio di diritto dettato dalla Corte costituzionale, a mente della quale “in tema di spese giudiziali ci- vili, il giudice, in caso di soccombenza totale di una parte, può compensare le spese di giudizio, parzialmente o per intero, non solo nelle ipotesi di 'asso- luta novità della questione trattata' o di 'mutamento della giurisprudenza ri- spetto a questioni dirimenti', ma anche quando sussistono 'altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni'” (n. 77/2018), sussistano, ai sensi dell'art. 92
c.p.c., gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese del giudizio. In- fatti, l'usucapione rappresenta un atto di acquisto della proprietà a titolo ori- ginario, la cui costituzione avviene in virtù del possesso continuato per venti anni, ma il cui accertamento deve necessariamente passare attraverso un giu- dizio incoato avverso i precedenti proprietari, anche ove assumano posizioni adesive, e una sentenza dichiarativa del giudice, trascritta ai sensi dell'art. 2651 c.c., per garantire la continuità delle trascrizioni. Ne deriva che la con- danna alle spese del giudizio risulterebbe gravemente lesiva della posizione del precedente proprietario che non si opponga all'usucapione, ma adotti
(formalmente o di fatto) un comportamento idoneo a favorire l'acquisto della proprietà da parte dell'attore, aderendo alla sua domanda, ovvero non oppo- nendovisi o rimanendo contumace, come nel caso di specie.
PQM
Il Tribunale di Messina, in persona del Giudice on. d.ssa Francescaromana
Puglisi, definitivamente pronunciando nel proc. civ. iscritto al n. 1218/2021
R.G., così decide:
5 1. Accoglie la domanda di e, per l'effetto, dichiara Parte_1
l'intervenuto acquisto per usucapione in suo favore delle proprietà si- te in SP (Messina), di cui il terreno sito in via Nuova Grangia- ra, censito al catasto di detto Comune foglio 4, particelle 505, are 01 e ca 15 con ivi insistente un fabbricato in corso di costruzione ed altro terreno sito in c.da Bottaro censito al catasto dei terreni di detto Co- mune al foglio 4, particelle 571, uliveto, classe 2, are 06 e ca 10, red- dito dominicale euro 3,94 e agrario 3,15;
2. Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Messina la trascri- zione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
3. Compensa le spese di lite.
Messina, 9/12/2025
Il Giudice on.
d.ssa Francescaromana Puglisi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Fran-
cesca Annunziata Di Pietro, quale funzionario addetto all'Ufficio del Processo,
presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Prima Sezione Civile
Il Giudice on. d.ssa Francescaromana Puglisi, in funzione di giudice mono- cratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. civ. iscritto al n. 1218/2021 R.G. posto in decisione all'udienza del
1° luglio 2025 tra
, c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Adriana Lanzillotti giusta procura in atti;
attrice e
nato in [...] il [...], c.f. Controparte_1
; C.F._2
convenuto contumace e
, già in per- Controparte_2 Controparte_3
sona del legale rappresentante pro tempore, c.f. P.IVA_1
litisconsorte contumace avente ad oggetto: usucapione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
citava in giudizio deducendo di aver Parte_1 Controparte_1
posseduto pacificamente ed ininterrottamente dal 1997 i beni immobili siti in
1 SP (Messina), censiti al NCEU di detto comune al foglio 4, particelle nn. 505 e 571, rappresentando di avervi apportato notevoli modifiche nel cor- so degli anni senza che alcuno avesse mai sollevato alcuna contestazione.
Chiedeva, pertanto, che fosse dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapio- ne di detti beni e che ne fosse ordinata la trascrizione al competente conser- vatore dei registri immobiliari.
non compariva, rimanendo contumace. Controparte_1
Il g.i., rilevando che non risultava esperita la obbligatoria procedura di me- diazione, vi rimetteva le parti. Adempiuta la condizione di procedibilità, e ri- levato che dai registri immobiliari prodotti in giudizio si evidenziava che sui beni oggetto della domanda di usucapione gravavano iscrizioni ipotecarie, il g.i. ordinava ex art. 102 c.p.c. l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' in quanto creditore ipotecario. Controparte_4
Ammessi i mezzi istruttori, all'udienza del 17 settembre 2024 veniva escusso e all'udienza del 21 gennaio 2025 Controparte_5 Controparte_6
All'udienza del 1° luglio 2025, la causa veniva trattenuta per la decisione.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di Controparte_1
e dell' , i quali, pur ritualmente citati, non Controparte_2
si sono costituiti.
Nel merito, la domanda di usucapione deve essere accolta per le ragioni che seguono.
Come noto, l'art. 1158 c.c., in tema di usucapione, dispone che la proprietà dei beni immobili e degli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi possano acquistarsi in virtù del possesso continuato per venti anni;
trattasi in- fatti di un modo di acquisto a titolo originario avente ad oggetto un bene su-
2 scettibile di usucapione, e quindi in commercio e non demaniale. Fondamen- to dell'istituto è, dunque, una particolare situazione di fatto, e non un diritto, esercitata, senza interruzioni, sulla cosa da parte di colui che, attraverso una prolungata signoria, rende il bene produttivo, rispettandone la sua destinazio- ne economica. Ad integrare il possesso utile ai fini dell'usucapione è necessa- ria la presenza, oltre che dell'elemento materiale (corpus possessionis), anche dell'elemento psicologico (animus possidendi), costituito dall'intenzione di tenere la cosa per sé senza riconoscere l'esistenza di diritti o di poteri poziori sulla stessa;
detto potere di fatto sulla cosa si manifesta in un'attività corri- spondente all'esercizio del diritto di proprietà (o di altro diritto reale di godi- mento) c.d. uti dominus e, come emerge dall'art. 1163 c.c., il possesso – sia in buona che mala fede - deve essere altresì pubblico, non contestato, nec vi nec clam, né deve essere mai stato interrotto dagli eventi che la legge consi- dera idonei a causarne l'interruzione (art. 1167 c.c.). Il fatto materiale del possesso che abbia le predette caratteristiche determina l'acquisto a titolo originario della proprietà del bene, purché sia stato protratto per almeno venti anni. Sul piano probatorio, in forza del principio di cui all'art. 2697 c.c., in- combe sull'attore l'onere di provare tutti i requisiti del possesso idonei a in- tegrare la fattispecie acquisitiva. In altri termini, chi agisce in giudizio per es- sere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costituivi della dedotta fattispecie acquisiti- va e, quindi, non solo del corpus possessionis ma anche dell'animus possi- dendi. Nel caso in esame, pur non avendo l'attrice versato in atti alcuna do- cumentazione attestante il proprio possesso utile ai fini del computo dei ter- mini per l'usucapione, deve essere rilevato entrambi i testi hanno confermato
3 la sussistenza in capo all'attrice dei requisiti richiesti dalla norma. Deve esse- re rilevato, infatti, che il teste – interrogato sul punto – riferiva di aver CP_5
svolto sul terreno oggetto di causa piccoli lavori di edilizia per conto della senza che alcuno avesse mai mosso contestazioni. Rappresentava Pt_1
che la si fosse “sempre comportata come unica ed esclusiva proprie- Pt_1
taria degli immobili siti in SP, via Nuova Grangiara, ed ha sempre provveduto ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria, coltivan- doli, migliorandoli e in parte trasformandoli anche mediante opere edilizie su un corpo di fabbrica ivi insistente”. Il ribadiva che aveva sempre rite- CP_5
nuto che la proprietaria fosse la non avendo mai visto nessun altro Pt_1
sul terreno. Anche il teste , seppur limitatamente agli ultimi tredi- CP_6
ci anni, attestava di aver quotidianamente rapporti di vicinato con la Pt_2
[.
, la quale gli aveva chiesto di effettuare dei lavori sul terreno e sul fabbrica- to (“ho realizzato ringhiere nella casa, nel terreno ho pulito gli alberi, piantato qualcosa. All'interno della casa ho rifinito un bagno ed ho effettuato lavori di pitturazione e circa ogni anno la mi chiamava per pulire l'entrata. Pt_1
Ho sostituito la porta blindata ed effettuato altri lavori di manutenzione, come la perdita dal tubo dell'acqua”).
Alla luce delle testimonianze, è possibile dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione in favore di dei terreni siti in SP in parti- Parte_1
colare così individuati: a) il terreno sito in via Nuova Grangiara censito in ca- tasto dei terreni al foglio 4 del Comune di SP particelle 505, are 01 e ca 15 con ivi insistente un fabbricato in corso di costruzione;
b) il terreno si- to in c.da Bottaro censito in catasto dei terreni al foglio 4 del Comune di Spa- dafora particelle 571, uliveto, classe 2, are 06 e ca 10, reddito dominicale eu-
4 ro 3,94 e agrario 3,15. Ai sensi dell'art. 2651 cc., va, inoltre, ordinata la tra- scrizione della presente sentenza al Conservatore dei RR.II. di Messina.
Ritiene, infine, il Tribunale che, in conformità al principio di diritto dettato dalla Corte costituzionale, a mente della quale “in tema di spese giudiziali ci- vili, il giudice, in caso di soccombenza totale di una parte, può compensare le spese di giudizio, parzialmente o per intero, non solo nelle ipotesi di 'asso- luta novità della questione trattata' o di 'mutamento della giurisprudenza ri- spetto a questioni dirimenti', ma anche quando sussistono 'altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni'” (n. 77/2018), sussistano, ai sensi dell'art. 92
c.p.c., gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese del giudizio. In- fatti, l'usucapione rappresenta un atto di acquisto della proprietà a titolo ori- ginario, la cui costituzione avviene in virtù del possesso continuato per venti anni, ma il cui accertamento deve necessariamente passare attraverso un giu- dizio incoato avverso i precedenti proprietari, anche ove assumano posizioni adesive, e una sentenza dichiarativa del giudice, trascritta ai sensi dell'art. 2651 c.c., per garantire la continuità delle trascrizioni. Ne deriva che la con- danna alle spese del giudizio risulterebbe gravemente lesiva della posizione del precedente proprietario che non si opponga all'usucapione, ma adotti
(formalmente o di fatto) un comportamento idoneo a favorire l'acquisto della proprietà da parte dell'attore, aderendo alla sua domanda, ovvero non oppo- nendovisi o rimanendo contumace, come nel caso di specie.
PQM
Il Tribunale di Messina, in persona del Giudice on. d.ssa Francescaromana
Puglisi, definitivamente pronunciando nel proc. civ. iscritto al n. 1218/2021
R.G., così decide:
5 1. Accoglie la domanda di e, per l'effetto, dichiara Parte_1
l'intervenuto acquisto per usucapione in suo favore delle proprietà si- te in SP (Messina), di cui il terreno sito in via Nuova Grangia- ra, censito al catasto di detto Comune foglio 4, particelle 505, are 01 e ca 15 con ivi insistente un fabbricato in corso di costruzione ed altro terreno sito in c.da Bottaro censito al catasto dei terreni di detto Co- mune al foglio 4, particelle 571, uliveto, classe 2, are 06 e ca 10, red- dito dominicale euro 3,94 e agrario 3,15;
2. Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Messina la trascri- zione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
3. Compensa le spese di lite.
Messina, 9/12/2025
Il Giudice on.
d.ssa Francescaromana Puglisi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Fran-
cesca Annunziata Di Pietro, quale funzionario addetto all'Ufficio del Processo,
presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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