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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 3747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3747 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CH IZ, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/06/2025 del Tribunale di sorveglianza di Roma;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha chiesto l'annullamento con rinvio. , Penale Sent. Sez. 1 Num. 3747 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: GENOVESE ANTONINO FRANCESCO Data Udienza: 27/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza rivolta alla concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale nei confronti di IZ CH, per l'espiazione della pena di anni 2, mesi 11 e giorni 26 di reclusione, inflitta con sentenza della Corte di appello di Roma del 19 giugno 2019, irrevocabile il 4 novembre 2019, per i delitti di furto aggravato in concorso, ritenuta sussistente la recidiva reiterata ex art. 99, comma 4, cod. pen., bilanciata con le attenuanti generiche. Il Tribunale di sorveglianza ha considerato ostativa alla concessione della misura alternativa alla detenzione la previsione di cui all'art. 58 quater, comma 7 bis, Ord. pen., avendo il condannato già fruito del beneficio, giusta ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma del 7 febbraio 2006, in relazione alla condanna ad anni 2 e mesi 6 di reclusione irrogata con sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 21 maggio 2004, irrevocabile il 16 giugno 2005, per i reati di furto aggravato in concorso, lesione personale in concorso, resistenza a pubblico ufficiale, con la recidiva reiterata ex art. 99, comma 4, cod. pen. 2. Avverso tale pronuncia il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo, con cui ha eccepito la violazione dell'art. 58 quater, comma 7 bis, Ord pen. Ha lamentato che l'assistito, pur ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale in relazione a pregressa condanna irrevocabile della Corte di appello di L'Aquila, non aveva in concreto eseguito la misura, avendo fruito il 6 settembre 2006 dell'indulto in relazione alla pena residua. Ha evidenziato che, in ossequio all'interpretazione propugnata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 291 del 2010, la clausola ostativa di cui al connnna 7 bis dell'art. 58 quater cit. opera a condizione che il condannato abbia in concreto sperimentato il beneficio in precedenza concesso, denunciando l'illegittimità costituzionale della previsione normativa, per contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., qualora la preclusione fosse ancorata alla mera concessione della misura alternativa non eseguita. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Ai sensi dell'art. 58 quater, connma 7 bis, Ord. pen. «l'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la 2 semilibertà non possono essere concessi più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale». La Corte costituzionale, con la sentenza n. 291 del 2010, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale della disposizione normativa, ha escluso che essa violi il principio di eguaglianza e istituisca una irragionevole preclusione, basata su una presunzione assoluta non sorretta da altrettanto assoluti e generalizzati dati di esperienza, giacché si presta a un'interpretazione restrittiva, nel senso che la preclusione assoluta sussiste «solo quando il reato espressivo della recidiva reiterata sia stato commesso dopo la sperimentazione della misura alternativa, avvenuta in sede di esecuzione di una pena, a sua volta írrogata con applicazione della medesima aggravante». Nella motivazione dell'arresto, la Corte ha richiamato la propria costante giurisprudenza che, in materia di benefici penitenziari, rifiuta rigidi automatismi, per accedere a un'impostazione flessibile, ispirata a «una valutazione individualizzata, così da collegare la concessione o non del beneficio ad una prognosi ragionevole sulla sua utilità a far procedere il condannato sulla via dell'emenda e del reinserimento sociale (ex plurimis, sentenze n. 189 del 2010, n. 255 del 2006, n. 436 del 1999)». Nell'ottica di un'interpretazione costituzionalmente orientata, il giudice delle leggi ha osservato che, a fronte della commissione di un nuovo delitto da parte di chi, già dichiarato recidivo reiterato, abbia fruito di un primo affidamento in prova, «non è agevole prevedere che un nuovo beneficio dello stesso tipo possa sortire effetti diversi da quello precedente, mentre è agevole prefigurare il contrario»: ed invero, «le funzioni di tutela della sicurezza pubblica e di prevenzione dei reati, proprie della pena unitamente alla finalità rieducativa, sarebbero fortemente compromesse se si continuasse a far leva esclusivamente su una misura alternativa alla detenzione in carcere, che, nel concreto, ha dimostrato la sua inefficacia rispetto al fine di impedire la commissione di nuovi delitti non colposi». Un'interpretazione restrittiva del divieto, del resto, è stata ripetutamente propugnata da questa Corte, che ne ha limitato l'operatività con riferimento alla medesima misura alternativa già fruita dall'interessato e non in relazione ad altre tipologie di benefici (Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236621 - 01; Sez. 1, n. 5853 del 22/12/2006, dep. 2007, Falcin, Rv. 235741 - 01; Sez. 1, n. 42415 del 22/11/2006, Del Genio, Rv. 235585 - 01, nonché, in tempi più recenti, Sez. 1, n. 31910 del 03/06/2022, Santoro, n.nn.), rinnarcando che «in tema di misure alternative alla detenzione, la preclusione prevista dal comma settimo - bis dell'art. 58 -quater I. n. 354 del 1975 - introdotto dall'art. 7 della I. n. 251 del 2005 - opera in modo assoluto solo quando il reato espressivo della recidiva 3 Th reiterata sia stato commesso dopo la sperimentazione della misura alternativa, avvenuta in sede di esecuzione di una pena a sua volta irrogata con applicazione della medesima aggravante (v. sent. C. Cost. n. 291 del 2010)» (Sez. 1, n. 47324 del 29/11/2011, Autieri, Rv. 251418 - 01). Dall'interpretazione del divieto come riferito a una seconda "sperimentazione" del beneficio nella specifica condizione di recidivo reiterato, si discosta il provvedimento impugnato, avendo ritenuto inammissibile l'istanza di affidamento in prova proposta dal condannato, già destinatario della concessione di analoga misura alternativa alla detenzione in concreto non sperimentata in ragione della sopravvenuta estinzione della pena per fruizione dell'indulto. 3. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma che dovrà procedere a nuovo giudizio.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso-i,1 27 novembre 2025 Il Consigliere estensore
sentita la relazione fatta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha chiesto l'annullamento con rinvio. , Penale Sent. Sez. 1 Num. 3747 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: GENOVESE ANTONINO FRANCESCO Data Udienza: 27/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza rivolta alla concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale nei confronti di IZ CH, per l'espiazione della pena di anni 2, mesi 11 e giorni 26 di reclusione, inflitta con sentenza della Corte di appello di Roma del 19 giugno 2019, irrevocabile il 4 novembre 2019, per i delitti di furto aggravato in concorso, ritenuta sussistente la recidiva reiterata ex art. 99, comma 4, cod. pen., bilanciata con le attenuanti generiche. Il Tribunale di sorveglianza ha considerato ostativa alla concessione della misura alternativa alla detenzione la previsione di cui all'art. 58 quater, comma 7 bis, Ord. pen., avendo il condannato già fruito del beneficio, giusta ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma del 7 febbraio 2006, in relazione alla condanna ad anni 2 e mesi 6 di reclusione irrogata con sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 21 maggio 2004, irrevocabile il 16 giugno 2005, per i reati di furto aggravato in concorso, lesione personale in concorso, resistenza a pubblico ufficiale, con la recidiva reiterata ex art. 99, comma 4, cod. pen. 2. Avverso tale pronuncia il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo, con cui ha eccepito la violazione dell'art. 58 quater, comma 7 bis, Ord pen. Ha lamentato che l'assistito, pur ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale in relazione a pregressa condanna irrevocabile della Corte di appello di L'Aquila, non aveva in concreto eseguito la misura, avendo fruito il 6 settembre 2006 dell'indulto in relazione alla pena residua. Ha evidenziato che, in ossequio all'interpretazione propugnata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 291 del 2010, la clausola ostativa di cui al connnna 7 bis dell'art. 58 quater cit. opera a condizione che il condannato abbia in concreto sperimentato il beneficio in precedenza concesso, denunciando l'illegittimità costituzionale della previsione normativa, per contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., qualora la preclusione fosse ancorata alla mera concessione della misura alternativa non eseguita. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Ai sensi dell'art. 58 quater, connma 7 bis, Ord. pen. «l'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la 2 semilibertà non possono essere concessi più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale». La Corte costituzionale, con la sentenza n. 291 del 2010, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale della disposizione normativa, ha escluso che essa violi il principio di eguaglianza e istituisca una irragionevole preclusione, basata su una presunzione assoluta non sorretta da altrettanto assoluti e generalizzati dati di esperienza, giacché si presta a un'interpretazione restrittiva, nel senso che la preclusione assoluta sussiste «solo quando il reato espressivo della recidiva reiterata sia stato commesso dopo la sperimentazione della misura alternativa, avvenuta in sede di esecuzione di una pena, a sua volta írrogata con applicazione della medesima aggravante». Nella motivazione dell'arresto, la Corte ha richiamato la propria costante giurisprudenza che, in materia di benefici penitenziari, rifiuta rigidi automatismi, per accedere a un'impostazione flessibile, ispirata a «una valutazione individualizzata, così da collegare la concessione o non del beneficio ad una prognosi ragionevole sulla sua utilità a far procedere il condannato sulla via dell'emenda e del reinserimento sociale (ex plurimis, sentenze n. 189 del 2010, n. 255 del 2006, n. 436 del 1999)». Nell'ottica di un'interpretazione costituzionalmente orientata, il giudice delle leggi ha osservato che, a fronte della commissione di un nuovo delitto da parte di chi, già dichiarato recidivo reiterato, abbia fruito di un primo affidamento in prova, «non è agevole prevedere che un nuovo beneficio dello stesso tipo possa sortire effetti diversi da quello precedente, mentre è agevole prefigurare il contrario»: ed invero, «le funzioni di tutela della sicurezza pubblica e di prevenzione dei reati, proprie della pena unitamente alla finalità rieducativa, sarebbero fortemente compromesse se si continuasse a far leva esclusivamente su una misura alternativa alla detenzione in carcere, che, nel concreto, ha dimostrato la sua inefficacia rispetto al fine di impedire la commissione di nuovi delitti non colposi». Un'interpretazione restrittiva del divieto, del resto, è stata ripetutamente propugnata da questa Corte, che ne ha limitato l'operatività con riferimento alla medesima misura alternativa già fruita dall'interessato e non in relazione ad altre tipologie di benefici (Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236621 - 01; Sez. 1, n. 5853 del 22/12/2006, dep. 2007, Falcin, Rv. 235741 - 01; Sez. 1, n. 42415 del 22/11/2006, Del Genio, Rv. 235585 - 01, nonché, in tempi più recenti, Sez. 1, n. 31910 del 03/06/2022, Santoro, n.nn.), rinnarcando che «in tema di misure alternative alla detenzione, la preclusione prevista dal comma settimo - bis dell'art. 58 -quater I. n. 354 del 1975 - introdotto dall'art. 7 della I. n. 251 del 2005 - opera in modo assoluto solo quando il reato espressivo della recidiva 3 Th reiterata sia stato commesso dopo la sperimentazione della misura alternativa, avvenuta in sede di esecuzione di una pena a sua volta irrogata con applicazione della medesima aggravante (v. sent. C. Cost. n. 291 del 2010)» (Sez. 1, n. 47324 del 29/11/2011, Autieri, Rv. 251418 - 01). Dall'interpretazione del divieto come riferito a una seconda "sperimentazione" del beneficio nella specifica condizione di recidivo reiterato, si discosta il provvedimento impugnato, avendo ritenuto inammissibile l'istanza di affidamento in prova proposta dal condannato, già destinatario della concessione di analoga misura alternativa alla detenzione in concreto non sperimentata in ragione della sopravvenuta estinzione della pena per fruizione dell'indulto. 3. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma che dovrà procedere a nuovo giudizio.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso-i,1 27 novembre 2025 Il Consigliere estensore