Articolo 16 della Legge 4 agosto 1942, n. 915
Articolo 15
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10 settembre 1942
Art. 16.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Anna di Valdieri, addi' 4 agosto 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Di Revel

Visto, il Guardasigilli: Grandi


Entrata in vigore il 10 settembre 1942