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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/09/2025, n. 4556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4556 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott. ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 3193/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza, ex art. 281 sexies c.p.c., n. 59/2019, pubblicata il
9.12.2019, del tribunale di Avellino, non notificata
TRA
, C.F. , nato il [...] Parte_1 C.F._1
a Nusco (AV), residente in [...], elettivamente domiciliato in Nusco al
Corso Umberto I n. 16 presso lo Studio dell'avv. Franco Della Vecchia che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione di primo grado
Appellante
E
, C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
dei Tirreni il 21/01/1946, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura allegata alla comparsa di risposta, dagli avvocati Giancarlo Mazzei (C.F. e Francesco CodiceFiscale_3
Mazzei (C.F. , con gli stessi elettivamente CodiceFiscale_4
1 domiciliato in Napoli, alla Via Belvedere n. 111, nello studio dell'avv. Achille
Sepe
Appellato, appellante incidentale
E
, , Controparte_2 Controparte_3 [...]
e , CP_4 CP_5
Appellati contumaci
Conclusioni
All'udienza del 29.5.2025, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., le parti costituite hanno concluso come da relative note.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) , come dedotto in citazione (e confermato sia Parte_1
nell'atto di appello, che nella comparsa conclusionale di questo grado di giudizio), quale comproprietario unitamente ai fratelli e CP_6 Per_1
, alla madre e alla zia , di un
[...] Parte_2 Persona_2
appezzamento di terreno sito in Nusco, meglio catastalmente individuato in atti, citava in giudizio , , ed Controparte_1 Pt_1 CP_1 [...]
, lamentando che, nella ricostruzione del fabbricato da parte dei CP_2
convenuti ai sensi della legge n. 219/81, posto al confine col proprio fondo,
erano state commesse le seguenti violazione: sconfinamento all'interno di esso, con conseguente apprensione di una striscia attigua, su cui era stato costruito un marciapiede largo un metro e mezzo, al di sotto del quale era stata posizionata anche la rete fognaria, modifica delle aperture, con aumento delle loro dimensioni, privandole di inferriate e munendole di persiane con apertura
2 sul proprio fondo e conseguente trasformazione da luci in vedute. Avanzata,
pertanto, domanda ex art. 948 c.c., della striscia di terreno de qua, chiedendo,
altresì, la riduzione in pristino con eliminazione del marciapiede e della sottostante fognatura, nonché delle illegittime vedute create sul proprio fondo.
Si costituiva il solo , che resisteva alla domanda e Controparte_1
spiegava a sua volta domanda riconvenzionale con cui chiedeva la declaratoria di acquisto per usucapione del diritto di mantenere il proprio immobile nello stato in cui si trovava, con le annesse servitù di veduta.
Veniva, altresì, chiamato in causa , progettista e direttore dei CP_5
lavori al fabbricato dei convenuti, il quale non si costituiva, rimanendo contumace.
A.b.) Il tribunale, nella contumacia degli altri convenuti, richiamandosi alla disposta c.t.u., accoglieva la domanda dell'attore, rigettando la domanda riconvenzionale, correlativamente condannando i convenuti al ripristino dei luoghi, “come da Ctu”, ponendo le spese di lite a loro carico, come da dispositivo, nella misura di euro 78,00 per spese ed euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori, con attribuzione.
B – Giudizi d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponeva appello , da Parte_1
intendersi qui ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte
espressa della presente decisione, chiedendo la riforma parziale della sentenza di primo grado in relazione alla statuizione sulle spese di lite, liquidate in violazione delle relative tariffe professionali e senza essersi il tribunale pronunciato su quelle di c.t.u., poste con decreto a carico di entrambe le parti e concludendo, in estrema sintesi, per il riconoscimento della somma di euro
3 199,95 per spese ed euro 7254,00 per compensi o, in subordine euro 2430,00,
oltre quanto anticipato per c.t.u. pari ad euro 1150,00, vinte le spese del grado.
B.b.) Si costituiva che resisteva al gravame Controparte_1
principale, di cui chiedeva la declaratoria di inammissibilità e, comunque, il rigetto, proponendo a sua volta appello incidentale con cui contestava la decisione laddove era stata rigettata la propria domanda riconvenzionale, sulla scorta di un'errata lettura della c.t.u., nonché della documentazione prodotta in relazione alla pratica relativa alla ricostruzione ed anche attraverso i rilievi fotografici, evidenziando, altresì, che la rete fognaria, per come accertato dal consulente, nel punto di uscita, unico rilevato, era interno alla proprietà dei convenuti;
aggiungeva, ancora, che le aperture erano presenti già nel fabbricato antecedentemente al 1970 e che le opere di cui alla ricostruzione del fabbricato erano state ultimate oltre un ventennio prima della domanda;
inoltre,
riproponeva la domanda di manleva nei confronti del nella qualità di CP_5
progettista e direttore dei lavori, abitando esso convenuto all'estero.
B.c.) Integrato il contraddittorio anche nei riguardi degli eredi di Per_3 [...]
, che non si costituivano, e notificato il gravame incidentale, la causa, Pt_3
all'udienza indicata in epigrafe, trattata con le modalità previste dall'art. 127
ter c.p.c., veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis di gg. 60 + 20.
C – Esame dell'appello
E' evidente che risulta pregiudiziale l'esame del gravame incidentale.
Il ripropone, contestando la decisione di rigetto della domanda CP_1
riconvenzionale e l'accoglimento della domanda principale, con cui è stato condannato ad eseguire le opere indicate dal c.t.u. nella sua relazione, la
4 domanda diretta a sentire riconosciuto il diritto di mantenere l'immobile nello stato in cui si trova, sostanzialmente per essere il fabbricato stato costruito da oltre un ventennio, ivi compreso la striscia su cui è stato creato il marciapiede accluso alla proprietà dei convenuti, oggetto dello sconfinamento di cui si è
lamentato in via principale il . Inoltre, denuncia, tra le altre cose, pure Pt_1
che la c.t.u. non ha accertato che i sottoservizi si troverebbero interrati nel tratto di marciapiede che l'attore sostiene essere oggetto dello sconfinamento nel fondo di cui è comproprietario (effettivamente l'ausiliare del giudice rispetto alle opere da eseguire parla espressamente di rimozione del tratto di fogna che “eventualmente” dovesse rinvenirsi a seguito della rimozione del marciapiede).
Il problema è che il , si è, appunto, qualificato – e continua a farlo Pt_1
anche nella comparsa conclusionale depositata in data 29.7.2025 – come
“comproprietario” del fondo insieme ai fratelli, alla madre e ad una zia.
Ma, se per proporre azione di rivendica e di riduzione in pristino delle opere asseritamente eseguite in pregiudizio del diritto dominicale, non è necessario che la domanda sia proposta da tutti i comproprietari, avendo funzione conservativa e andando a vantaggio di tutti i comunisti, di cui essi si potranno avvalere, non è così per la reciproca, laddove sia avanzata domanda di usucapione in via riconvenzionale dal convenuto, la quale deve fare stato anche nei confronti di tutti i comproprietari del bene, altrimenti risultando, in difetto di una loro partecipazione, inutiliter data, non essendo una eventuale pronuncia di accoglimento ad essi opponibile.
Nel caso in esame, il , pur negando in prima battuta, che vi sia CP_1
stato sconfinamento, richiamandosi poi terminologicamente all'usucapione del
5 diritto “di servitù” di tenere il proprio fabbricato e il marciapiede oggetto della sconfinamento nello stato di fatto in cui si trova, atteso anche il riferimento alle vedute esistenti sul fondo alieno, ha chiaramente inteso proporre, in diretta contrapposizione con quella di rivendica della controparte, una domanda di usucapione della proprietà della striscia di terreno di mq 13, costituita,
appunto, dal suddetto marciapiede, snaturandone la destinazione agricola e al di sotto della quale si vuole esista, in base alla prospettazione dell'attore, la fogna al servizio dell'immobile ricostruito.
La questione, ovviamente, si poneva, in limine, nel giudizio di primo grado,
al momento di proposizione della domanda riconvenzionale – la necessità del litisconsorzio va, infatti, valutata non secundum eventum litis, ma al momento in cui essa sorge – attenendo all'integrità del contraddittorio, con la conseguenza prevista dall'art. 354 c.p.c., dovendo ricordarsi che la pronuncia a contraddittorio necessario non integro non ha attitudine a passare in giudicato,
potendo contro di essa essere proposta anche autonoma querela nullitatis e dovendo, pertanto, essere rilevata anche ex officio.
Ovviamente, avendo, con l'impugnazione incidentale, il insistito CP_1
nel denunciare l'erroneità della pronuncia riguardo al rigetto della domanda riconvenzionale tesa a sentir riconosciuto il diritto di mantenere il fabbricato ricostruito e le opere eseguite nello stato di fatto in cui si trovano, ivi compresa la suddetta porzione, per essere decorso il ventennio, si pone nuovamente la questione, anteposta a tutte le altre, della partecipazione al giudizio degli altri comproprietari del fondo a difesa del quale aveva originariamente agito in via principale il , integrazione che non può operare in grado di appello, Pt_1
collocandosi anche in via pregiudiziale alla stessa azione di rivendica
6 esercitata da quest'ultimo.
La conseguenza – trattandosi di pronuncia in rito scaturente dalla stessa prospettazione, sempre ribadita dal , di non essere l'esclusivo Pt_1
proprietario del fondo, per la quale non è necessario sollecitare il contraddittorio sul punto – è che la sentenza va dichiarata nulla, con rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c..
D – Le spese
Riguardo al regime delle spese, secondo il consolidato indirizzo di legittimità, in tale ipotesi, il giudice deve regolare quelle d'appello, potendo regolare anche quelle del giudizio di primo grado, nella valutazione complessiva delle cause che hanno condotto alla rimessione al primo giudice.
Tenuto conto della particolarità della situazione, anche in fatto, del tenore delle reciproche domande, alla luce del mancato rilievo ex officio da parte del giudice, si ritengono sussistenti eque ragioni (applicandosi la disciplina ante modifica dell'art. 92 c.p.c.), per compensare le spese di entrambi i gradi.
Trattandosi di pronuncia che travolge sia l'impugnazione principale, che quella incidentale, si ritiene non sussistano i presupposti di cui all'art.13
comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sulle impugnazioni riunite di cui in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la contumacia degli appellati indicati in intestazione;
b) dichiara la nullità della sentenza di primo grado, nei sensi di cui in motivazione, rimettendo la causa al tribunale ex art. 354 c.p.c., presso il quale
7 andrà riassunta nei termini di legge;
c) compensa integralmente le spese di lite, tra le parti ivi comprese quelle di c.t.u..
Napoli, nella camera di consiglio del 23 settembre 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
La Presidente dott. ssa Assunta d'Amore
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott. ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 3193/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza, ex art. 281 sexies c.p.c., n. 59/2019, pubblicata il
9.12.2019, del tribunale di Avellino, non notificata
TRA
, C.F. , nato il [...] Parte_1 C.F._1
a Nusco (AV), residente in [...], elettivamente domiciliato in Nusco al
Corso Umberto I n. 16 presso lo Studio dell'avv. Franco Della Vecchia che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione di primo grado
Appellante
E
, C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
dei Tirreni il 21/01/1946, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura allegata alla comparsa di risposta, dagli avvocati Giancarlo Mazzei (C.F. e Francesco CodiceFiscale_3
Mazzei (C.F. , con gli stessi elettivamente CodiceFiscale_4
1 domiciliato in Napoli, alla Via Belvedere n. 111, nello studio dell'avv. Achille
Sepe
Appellato, appellante incidentale
E
, , Controparte_2 Controparte_3 [...]
e , CP_4 CP_5
Appellati contumaci
Conclusioni
All'udienza del 29.5.2025, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., le parti costituite hanno concluso come da relative note.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) , come dedotto in citazione (e confermato sia Parte_1
nell'atto di appello, che nella comparsa conclusionale di questo grado di giudizio), quale comproprietario unitamente ai fratelli e CP_6 Per_1
, alla madre e alla zia , di un
[...] Parte_2 Persona_2
appezzamento di terreno sito in Nusco, meglio catastalmente individuato in atti, citava in giudizio , , ed Controparte_1 Pt_1 CP_1 [...]
, lamentando che, nella ricostruzione del fabbricato da parte dei CP_2
convenuti ai sensi della legge n. 219/81, posto al confine col proprio fondo,
erano state commesse le seguenti violazione: sconfinamento all'interno di esso, con conseguente apprensione di una striscia attigua, su cui era stato costruito un marciapiede largo un metro e mezzo, al di sotto del quale era stata posizionata anche la rete fognaria, modifica delle aperture, con aumento delle loro dimensioni, privandole di inferriate e munendole di persiane con apertura
2 sul proprio fondo e conseguente trasformazione da luci in vedute. Avanzata,
pertanto, domanda ex art. 948 c.c., della striscia di terreno de qua, chiedendo,
altresì, la riduzione in pristino con eliminazione del marciapiede e della sottostante fognatura, nonché delle illegittime vedute create sul proprio fondo.
Si costituiva il solo , che resisteva alla domanda e Controparte_1
spiegava a sua volta domanda riconvenzionale con cui chiedeva la declaratoria di acquisto per usucapione del diritto di mantenere il proprio immobile nello stato in cui si trovava, con le annesse servitù di veduta.
Veniva, altresì, chiamato in causa , progettista e direttore dei CP_5
lavori al fabbricato dei convenuti, il quale non si costituiva, rimanendo contumace.
A.b.) Il tribunale, nella contumacia degli altri convenuti, richiamandosi alla disposta c.t.u., accoglieva la domanda dell'attore, rigettando la domanda riconvenzionale, correlativamente condannando i convenuti al ripristino dei luoghi, “come da Ctu”, ponendo le spese di lite a loro carico, come da dispositivo, nella misura di euro 78,00 per spese ed euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori, con attribuzione.
B – Giudizi d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponeva appello , da Parte_1
intendersi qui ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte
espressa della presente decisione, chiedendo la riforma parziale della sentenza di primo grado in relazione alla statuizione sulle spese di lite, liquidate in violazione delle relative tariffe professionali e senza essersi il tribunale pronunciato su quelle di c.t.u., poste con decreto a carico di entrambe le parti e concludendo, in estrema sintesi, per il riconoscimento della somma di euro
3 199,95 per spese ed euro 7254,00 per compensi o, in subordine euro 2430,00,
oltre quanto anticipato per c.t.u. pari ad euro 1150,00, vinte le spese del grado.
B.b.) Si costituiva che resisteva al gravame Controparte_1
principale, di cui chiedeva la declaratoria di inammissibilità e, comunque, il rigetto, proponendo a sua volta appello incidentale con cui contestava la decisione laddove era stata rigettata la propria domanda riconvenzionale, sulla scorta di un'errata lettura della c.t.u., nonché della documentazione prodotta in relazione alla pratica relativa alla ricostruzione ed anche attraverso i rilievi fotografici, evidenziando, altresì, che la rete fognaria, per come accertato dal consulente, nel punto di uscita, unico rilevato, era interno alla proprietà dei convenuti;
aggiungeva, ancora, che le aperture erano presenti già nel fabbricato antecedentemente al 1970 e che le opere di cui alla ricostruzione del fabbricato erano state ultimate oltre un ventennio prima della domanda;
inoltre,
riproponeva la domanda di manleva nei confronti del nella qualità di CP_5
progettista e direttore dei lavori, abitando esso convenuto all'estero.
B.c.) Integrato il contraddittorio anche nei riguardi degli eredi di Per_3 [...]
, che non si costituivano, e notificato il gravame incidentale, la causa, Pt_3
all'udienza indicata in epigrafe, trattata con le modalità previste dall'art. 127
ter c.p.c., veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis di gg. 60 + 20.
C – Esame dell'appello
E' evidente che risulta pregiudiziale l'esame del gravame incidentale.
Il ripropone, contestando la decisione di rigetto della domanda CP_1
riconvenzionale e l'accoglimento della domanda principale, con cui è stato condannato ad eseguire le opere indicate dal c.t.u. nella sua relazione, la
4 domanda diretta a sentire riconosciuto il diritto di mantenere l'immobile nello stato in cui si trova, sostanzialmente per essere il fabbricato stato costruito da oltre un ventennio, ivi compreso la striscia su cui è stato creato il marciapiede accluso alla proprietà dei convenuti, oggetto dello sconfinamento di cui si è
lamentato in via principale il . Inoltre, denuncia, tra le altre cose, pure Pt_1
che la c.t.u. non ha accertato che i sottoservizi si troverebbero interrati nel tratto di marciapiede che l'attore sostiene essere oggetto dello sconfinamento nel fondo di cui è comproprietario (effettivamente l'ausiliare del giudice rispetto alle opere da eseguire parla espressamente di rimozione del tratto di fogna che “eventualmente” dovesse rinvenirsi a seguito della rimozione del marciapiede).
Il problema è che il , si è, appunto, qualificato – e continua a farlo Pt_1
anche nella comparsa conclusionale depositata in data 29.7.2025 – come
“comproprietario” del fondo insieme ai fratelli, alla madre e ad una zia.
Ma, se per proporre azione di rivendica e di riduzione in pristino delle opere asseritamente eseguite in pregiudizio del diritto dominicale, non è necessario che la domanda sia proposta da tutti i comproprietari, avendo funzione conservativa e andando a vantaggio di tutti i comunisti, di cui essi si potranno avvalere, non è così per la reciproca, laddove sia avanzata domanda di usucapione in via riconvenzionale dal convenuto, la quale deve fare stato anche nei confronti di tutti i comproprietari del bene, altrimenti risultando, in difetto di una loro partecipazione, inutiliter data, non essendo una eventuale pronuncia di accoglimento ad essi opponibile.
Nel caso in esame, il , pur negando in prima battuta, che vi sia CP_1
stato sconfinamento, richiamandosi poi terminologicamente all'usucapione del
5 diritto “di servitù” di tenere il proprio fabbricato e il marciapiede oggetto della sconfinamento nello stato di fatto in cui si trova, atteso anche il riferimento alle vedute esistenti sul fondo alieno, ha chiaramente inteso proporre, in diretta contrapposizione con quella di rivendica della controparte, una domanda di usucapione della proprietà della striscia di terreno di mq 13, costituita,
appunto, dal suddetto marciapiede, snaturandone la destinazione agricola e al di sotto della quale si vuole esista, in base alla prospettazione dell'attore, la fogna al servizio dell'immobile ricostruito.
La questione, ovviamente, si poneva, in limine, nel giudizio di primo grado,
al momento di proposizione della domanda riconvenzionale – la necessità del litisconsorzio va, infatti, valutata non secundum eventum litis, ma al momento in cui essa sorge – attenendo all'integrità del contraddittorio, con la conseguenza prevista dall'art. 354 c.p.c., dovendo ricordarsi che la pronuncia a contraddittorio necessario non integro non ha attitudine a passare in giudicato,
potendo contro di essa essere proposta anche autonoma querela nullitatis e dovendo, pertanto, essere rilevata anche ex officio.
Ovviamente, avendo, con l'impugnazione incidentale, il insistito CP_1
nel denunciare l'erroneità della pronuncia riguardo al rigetto della domanda riconvenzionale tesa a sentir riconosciuto il diritto di mantenere il fabbricato ricostruito e le opere eseguite nello stato di fatto in cui si trovano, ivi compresa la suddetta porzione, per essere decorso il ventennio, si pone nuovamente la questione, anteposta a tutte le altre, della partecipazione al giudizio degli altri comproprietari del fondo a difesa del quale aveva originariamente agito in via principale il , integrazione che non può operare in grado di appello, Pt_1
collocandosi anche in via pregiudiziale alla stessa azione di rivendica
6 esercitata da quest'ultimo.
La conseguenza – trattandosi di pronuncia in rito scaturente dalla stessa prospettazione, sempre ribadita dal , di non essere l'esclusivo Pt_1
proprietario del fondo, per la quale non è necessario sollecitare il contraddittorio sul punto – è che la sentenza va dichiarata nulla, con rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c..
D – Le spese
Riguardo al regime delle spese, secondo il consolidato indirizzo di legittimità, in tale ipotesi, il giudice deve regolare quelle d'appello, potendo regolare anche quelle del giudizio di primo grado, nella valutazione complessiva delle cause che hanno condotto alla rimessione al primo giudice.
Tenuto conto della particolarità della situazione, anche in fatto, del tenore delle reciproche domande, alla luce del mancato rilievo ex officio da parte del giudice, si ritengono sussistenti eque ragioni (applicandosi la disciplina ante modifica dell'art. 92 c.p.c.), per compensare le spese di entrambi i gradi.
Trattandosi di pronuncia che travolge sia l'impugnazione principale, che quella incidentale, si ritiene non sussistano i presupposti di cui all'art.13
comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sulle impugnazioni riunite di cui in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la contumacia degli appellati indicati in intestazione;
b) dichiara la nullità della sentenza di primo grado, nei sensi di cui in motivazione, rimettendo la causa al tribunale ex art. 354 c.p.c., presso il quale
7 andrà riassunta nei termini di legge;
c) compensa integralmente le spese di lite, tra le parti ivi comprese quelle di c.t.u..
Napoli, nella camera di consiglio del 23 settembre 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
La Presidente dott. ssa Assunta d'Amore
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