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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/10/2025, n. 1332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1332 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3643/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in CORSO ALBERTO AMEDEO 228, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. PARISI VALENTINA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in VIA V.ZO DI MARCO 29, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. DI CARLO GASPARE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 23 luglio 2025 e sottoscritto l'11 luglio 2025. (matrimonio celebrato in Palermo, il 27 agosto 2021).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 10 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“- I figli minori verranno affidate ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso l'abitazione della casa materna, sita in Palermo via Monte
Pellegrino n. 25
- Il mantenimento ordinario viene determinato in € 150,00 per ciascun figlio, con integrazione dell'importo dell'assegno unico che verrà percepito interamente dalla sig.ra , oltre al contributo delle spese straordinarie CP_1 nella misura del 50%. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni settimana e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 18:00 alle ore 21:00 e trascorrere con loro, dalle ore 10:30 del sabato fino alle ore 19:00 della domenica, di ogni 15 giorni. Per quanto concerne le festività, verranno passate alternativamente sia con la madre e che con il padre in modo concordato di volta in volta tra le parti.
- Le condizioni di cui sopra potranno essere modificate solo con il consenso di entrambi i coniugi.
- I coniugi si prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei relativi passaporti.
- I coniugi avranno rispetto della sfera privata di ognuno di loro.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 131, P. II, S. A, Anno 2021) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
2 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 17/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3643/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in CORSO ALBERTO AMEDEO 228, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. PARISI VALENTINA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in VIA V.ZO DI MARCO 29, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. DI CARLO GASPARE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 23 luglio 2025 e sottoscritto l'11 luglio 2025. (matrimonio celebrato in Palermo, il 27 agosto 2021).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 10 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“- I figli minori verranno affidate ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso l'abitazione della casa materna, sita in Palermo via Monte
Pellegrino n. 25
- Il mantenimento ordinario viene determinato in € 150,00 per ciascun figlio, con integrazione dell'importo dell'assegno unico che verrà percepito interamente dalla sig.ra , oltre al contributo delle spese straordinarie CP_1 nella misura del 50%. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni settimana e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 18:00 alle ore 21:00 e trascorrere con loro, dalle ore 10:30 del sabato fino alle ore 19:00 della domenica, di ogni 15 giorni. Per quanto concerne le festività, verranno passate alternativamente sia con la madre e che con il padre in modo concordato di volta in volta tra le parti.
- Le condizioni di cui sopra potranno essere modificate solo con il consenso di entrambi i coniugi.
- I coniugi si prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei relativi passaporti.
- I coniugi avranno rispetto della sfera privata di ognuno di loro.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 131, P. II, S. A, Anno 2021) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
2 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 17/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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