Trib. Modena, sentenza 30/10/2025, n. 1262
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Sentenza 30 ottobre 2025

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Il Tribunale di Modena, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato sentenza nel procedimento di appello promosso da una società (appellante) avverso la sentenza n. 787/2024 del Giudice di Pace di CP_1, che aveva rigettato la sua opposizione ai verbali di accertamento n. 1260001127292, 1260001127294, 1260001127189, 1260001127258 e 1260001127295, emessi per la presunta violazione dell'art. 126 bis comma 2 del Codice della Strada, relativa alla mancata comunicazione dei dati del conducente. L'appellante lamentava l'illegittimità di tali verbali, deducendo che l'Amministrazione aveva proceduto alla loro emissione nonostante fosse ancora pendente un giudizio di opposizione avverso i verbali presupposti, i quali non avevano ancora acquisito carattere di inoppugnabilità. A sostegno della propria tesi, l'appellante richiamava un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui l'obbligo di comunicazione dei dati del conducente non sorge finché non siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo all'infrazione presupposta. Si costituiva l'Amministrazione (appellata), rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, che resisteva al ricorso, sostenendo l'infondatezza del motivo di gravame. L'appellata argomentava che l'art. 126 bis comma 2 C.d.S. individua chiaramente come dies a quo per l'insorgenza dell'obbligo di comunicazione la data di notifica del verbale presupposto, non conferendo alcun rilievo alla pendenza di un giudizio di opposizione e richiamando il principio dell'autonomia delle due condotte sanzionabili.

Il Tribunale, accogliendo l'appello, ha riformato la sentenza impugnata e annullato i verbali di accertamento contestati. Il Giudice ha aderito all'orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte di Cassazione, evidenziando come la violazione prevista dall'art. 126 bis comma 2 C.d.S. si configuri solo dopo la definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo all'infrazione presupposta, non insorgendo prima di allora alcun obbligo di comunicazione. Tale principio si fonda sul dato letterale della norma, che subordina la comunicazione all'anagrafe nazionale alla definizione della contestazione, sulla correlazione logico-giuridica tra l'infrazione presupposta e l'obbligo di comunicazione, e sul principio costituzionale secondo cui il proprietario non è tenuto a rivelare dati prima della definizione dei procedimenti di annullamento del verbale. Il Tribunale ha ritenuto che, nel caso di specie, la notifica dei verbali per omessa comunicazione dei dati del conducente, avvenuta in pendenza del giudizio di opposizione ai verbali presupposti, integrasse una violazione dei principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, rendendo illegittimi i verbali stessi. Le argomentazioni dell'appellata, basate su un precedente orientamento giurisprudenziale, sono state ritenute superate dall'evoluzione della giurisprudenza di legittimità. In considerazione del mutamento della giurisprudenza sulla questione dirimente, le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio sono state integralmente compensate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Modena, sentenza 30/10/2025, n. 1262
    Giurisdizione : Trib. Modena
    Numero : 1262
    Data del deposito : 30 ottobre 2025

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