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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 30/10/2025, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2144/2025
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2144/2025
Il giudice, visti gli atti e le note depositate dalle parti, pronuncia sentenza allegata al presente verbale di cui omette la lettura trattandosi di udienza cartolare.
Si comunichi.
Modena, 30.10.2025
Il Giudice
SS NO
1 di 9 N. R.G. 2144/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice SS NO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 2144/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. IACOVACCI ROBERTO, elettivamente domiciliato in VIA CICERONE 90 LATINA presso il difensore avv. IACOVACCI ROBERTO
APPELLANTE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_2
DELLO STATO DI BOLOGNA, elettivamente domiciliata in VIA A. TESTONI 6 BOLOGNA presso l'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
APPELLATA/I
OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI N. 787/2024 IN CP_1
MATERIA DI OPPOSIZIONE A VERBALI DI ACCERTAMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 126 BIS COMMA
2 DEL CODICE DELLA STRADA - MANCATA COMUNICAZIONE DATI DEL CONDUCENTE - QUESTIONE
RELATIVA ALLA DECORRENZA DEL TERMINE DI SESSANTA GIORNI PER L'ADEMPIMENTO
DELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE IN PRESENZA DI PROCEDIMENTO GIURISDIZIONALE PENDENTE
AVVERSO I VERBALI PRESUPPOSTI.
CONCLUSIONI
Parte appellante:
“1) in riforma della sentenza del GdP di n° 787/2024, dichiarare l'illegittimità dei verbali CP_1 nn. 1260001127292, 1260001127294, 1260001127189, 1260001127258 e 1260001127295 con conseguente declaratoria di annullamento dei medesimi.
2 di 9 2) Condannare in ogni caso la , in persona del Prefetto p.t., al pagamento Controparte_1 delle spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Roberto Iacovacci, procuratore antistatario”.
Parte appellata:
“Voglia il Tribunale adito, ogni altra istanza, difesa e eccezione respinta,
- Rigettare il ricorso siccome infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata.
Spese e compensi del grado”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6 maggio 2025, la società Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva appello avverso la sentenza
[...]
n. 787/2024 del Giudice di Pace di depositata l'11 novembre 2024, con la quale era stata CP_1 rigettata l'opposizione ai verbali di accertamento nn. 1260001127292, 1260001127294,
1260001127189, 1260001127258 e 1260001127295, redatti dalla Polizia Stradale di per CP_1 la presunta violazione dell'art. 126 bis comma 2 del Codice della Strada.
L'appellante deduceva, quale unico motivo di gravame, la violazione dell'art. 126 bis comma 2
C.d.S., sostenendo l'illegittimità dell'emissione dei verbali conseguenti per omessa comunicazione dei dati del conducente, attesa la pendenza di ricorso giudiziale avverso i verbali presupposti.
In particolare, la società ricorrente lamentava che l'Amministrazione aveva notificato i predetti verbali nonostante fosse ancora pendente il giudizio R.G. n. 455/2024 avente per oggetto l'opposizione ai verbali presupposti nn. PTR2201006275, PTR2201006276, PTR2201006277,
PTR2201006278 e PTR2201006279, tutti notificati l'11 gennaio 2024, senza che le predette sanzioni avessero acquisito carattere di inoppugnabilità.
L'appellante fondava la propria tesi sull'orientamento giurisprudenziale consolidatosi con
Cassazione Civile, Sez. II, Ordinanza n. 24012 del 3 agosto 2022 e successivamente confermato da Cassazione Civile, Sez. II, Sentenza n. 3022 del 1° febbraio 2024 e da Cassazione Civile, Sez.
II, Ordinanza n. 26553 dell'11 ottobre 2024, secondo cui la violazione prevista dall'art. 126 bis comma 2 C.d.S. si configura soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligo di comunicazione.
Con decreto del 14 maggio 2025, il Tribunale fissava l'udienza di comparizione delle parti per l'8
3 di 9 luglio 2025, assegnando al convenuto termine per la costituzione sino al decimo giorno antecedente.
Si costituiva tempestivamente l' , in persona Controparte_2 del Prefetto pro tempore, con la difesa e rappresentanza dell'Avvocatura dello Stato, depositando memoria di costituzione in appello il 23 giugno 2025, con la quale resisteva al ricorso sostenendo l'infondatezza del motivo di gravame.
L'Avvocatura dello Stato argomentava che l'art. 126 bis comma 2 C.d.S. individua chiaramente quale dies a quo di insorgenza dell'obbligo di comunicare i dati del conducente la data di notificazione del verbale di accertamento della violazione presupposta, non invece un successivo
"invito" di cui risulterebbe onerata l'Amministrazione. Secondo la tesi dell'appellato, la disposizione non conferisce alcun rilievo alla pendenza di un eventuale giudizio di opposizione avente per oggetto la fondatezza della pretesa sanzionatoria presupposta, sicché la tesi prospettata dall'appellante si risolverebbe in un'inammissibile interpretazione praeter legem contraria al tenore letterale della norma. L'appellato richiamava il principio dell'autonomia delle due condotte sanzionabili - quella relativa all'infrazione presupposta e quella attinente all'omessa comunicazione delle generalità del conducente - sostenendo che la seconda è prevista a garanzia dell'interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, tutelabile di per sé e non in quanto collegato all'effettiva commissione di un precedente illecito.
La controversia si incentra pertanto sulla questione giuridica relativa all'esatta individuazione del dies a quo da cui computare il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 126 bis comma 2 C.d.S., scaduto il quale, in caso di inottemperanza all'obbligo di comunicazione dei dati del conducente, si perfeziona l'autonomo illecito omissivo ivi previsto, con particolare riferimento all'incidenza della pendenza di procedimenti giurisdizionali avverso i verbali presupposti sulla decorrenza di tale termine. All'udienza dell'8 luglio 2025, poi rinviata dapprima al 14 ottobre 2025 e successivamente al 30 ottobre 2025, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
§§§§§§§§§§
La controversia sottoposta al giudizio di questo Tribunale verte sulla questione giuridica relativa all'esatta individuazione del dies a quo da cui computare il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 126 bis comma 2 del Codice della Strada, scaduto il quale, in caso di inottemperanza all'obbligo di comunicazione dei dati del conducente, si perfeziona l'autonomo illecito omissivo ivi
4 di 9 previsto.
La questione si presenta di notevole complessità giuridica, avendo dato luogo nel tempo a orientamenti giurisprudenziali contrastanti che solo di recente hanno trovato una definitiva composizione ad opera della Corte di cassazione, la quale ha chiarito in via definitiva i principi applicabili alla fattispecie.
1. L'evoluzione dell'orientamento giurisprudenziale.
Per comprendere appieno la portata della questione giuridica oggetto del presente giudizio, occorre preliminarmente dar conto dell'evoluzione che ha caratterizzato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia. In una prima fase, prevaleva l'orientamento secondo cui il termine per la comunicazione dei dati del conducente decorreva immediatamente dalla notifica del verbale presupposto, indipendentemente dalla pendenza di procedimenti di opposizione. Tale indirizzo si fondava sul principio dell'autonomia delle due infrazioni e sulla tutela dell'interesse pubblicistico alla tempestiva identificazione del responsabile, considerando l'illecito di cui all'art. 126 bis comma 2 C.d.S. come del tutto svincolato dalle vicende relative al verbale presupposto.
Tuttavia, a partire dal 2022, la Cassazione ha operato una significativa revisione del proprio orientamento, giungendo a conclusioni diametralmente opposte attraverso un'interpretazione più attenta del dato normativo e della sua ratio sistematica.
2. Il nuovo orientamento consolidato della Cassazione.
La svolta decisiva si è avuta con Cassazione Civile, Sez. II, Ordinanza n. 24012 del 3 agosto 2022, che ha stabilito il principio secondo cui "la violazione prevista dall'art. 126-bis, comma 2, c.d.s. - consistente nella mancata comunicazione, nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta - si configura soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligo nei termini siffatti".
Tale orientamento è stato successivamente confermato da una serie di pronunce che hanno dato vita a un vero e proprio diritto vivente in materia.
In particolare, Cassazione Civile, Sez. II, Sentenza n. 3022 del 1° febbraio 2024 ha espressamente dichiarato di voler "dare continuità all'indirizzo espresso da Cass. 24012/2022", precisando che "la violazione ex art. 126-bis co. 2 c.d.s. si può dare soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta". Il
5 di 9 medesimo principio è stato ribadito da Cassazione Civile, Sez. II, Ordinanza n. 26553 dell'11 ottobre 2024, che ha nuovamente sottolineato la necessità di "dare continuità all'indirizzo espresso dalla Cass. 24012/2022", e da Cassazione Civile, Sez. II, Ordinanza n. 28951 dell'11 novembre
2024, nonché dalla recentissima Cassazione Civile, Sez. II, Ordinanza n. 425 del 8 gennaio 2025.
3. I fondamenti giuridici del nuovo orientamento.
L'orientamento consolidato della Cassazione si fonda su una pluralità di argomenti giuridici di particolare solidità e coerenza sistematica.
In primo luogo, viene valorizzato il dato letterale dell'art. 126 bis comma 2 C.d.S., il quale prevede che l'organo accertatore debba comunicare la perdita di punteggio all'anagrafe nazionale solo dopo il pagamento della sanzione amministrativa oppure dopo la definizione dei procedimenti sulla validità della contestazione presupposta, ovvero dopo la scadenza dei termini per la proposizione dei relativi ricorsi.
Tale previsione normativa implica necessariamente che, indipendentemente dall'invito al proprietario a comunicare le generalità del conducente, ove la contestazione presupposta venga impugnata e il procedimento si definisca con l'annullamento, non si dà perdita di punteggio, né si deve dare quindi sanzione per la mancata comunicazione dei dati personali relativi al conducente.
In secondo luogo, l'orientamento si fonda sulla considerazione che non si può sanzionare la violazione dell'obbligo di collaborazione nell'accertamento dell'autore dell'illecito stradale se non sussiste più quest'ultimo.
La stretta correlazione logico-giuridica tra l'infrazione presupposta e l'obbligo di comunicazione comporta che quest'ultimo non possa sorgere prima della definitiva accertata sussistenza della prima.
In terzo luogo, viene richiamato l'autorevole precedente della Corte costituzionale, la quale con sentenza n. 27/2005 ha stabilito che "in nessun caso il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l'annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione".
Tale principio costituzionale rafforza ulteriormente la solidità dell'orientamento adottato dalla
Cassazione.
Infine, l'interpretazione accolta tutela il principio "nemo tenetur se detegere", secondo cui nessuno può essere costretto a fornire elementi a proprio sfavore prima che sia definitivamente accertata la sussistenza dell'illecito che giustifica tale obbligo, evitando al contempo di imporre al proprietario
6 di 9 del veicolo adempimenti che potrebbero rivelarsi inutili in caso di successivo annullamento del verbale presupposto.
4. Le conseguenze pratiche dell'orientamento consolidato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'applicazione del principio comporta le seguenti conseguenze: in caso di esito sfavorevole dei procedimenti di opposizione per il ricorrente,
l'amministrazione è tenuta ad emettere un nuovo invito per l'obbligato, dalla cui notifica decorrono i sessanta giorni per adempiere alle incombenze previste dalla disposizione normativa. In caso di esito favorevole con annullamento del verbale di accertamento presupposto, viene meno ex tunc il presupposto per la configurazione della violazione dell'art. 126 bis comma 2 C.d.S., rendendo illegittimo l'eventuale verbale emesso per omessa comunicazione.
Non è pertanto configurabile la violazione dell'obbligo di comunicazione quando, al momento della notifica del relativo verbale, sia pendente l'opposizione avverso il verbale presupposto, dovendosi ritenere che l'obbligo di comunicazione non sia ancora sorto.
5. L'applicazione al caso di specie.
Alla luce dei principi sopra enunciati, occorre verificare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'orientamento consolidato della Cassazione al caso in esame.
Dai documenti agli atti risulta che i verbali di accertamento nn. 1260001127292, 1260001127294,
1260001127189, 1260001127258 e 1260001127295, tutti notificati il 14 maggio 2024, sono stati emessi per la presunta violazione dell'art. 126 bis comma 2 C.d.S. in relazione ai verbali presupposti nn. PTR2201006275, PTR2201006276, PTR2201006277, PTR2201006278 e
PTR2201006279, tutti notificati l'11 gennaio 2024.
È pacifico che al momento della notifica dei verbali per omessa comunicazione dei dati del conducente (14 maggio 2024) era ancora pendente il giudizio R.G. n. 455/2024 avanti al Giudice di Pace di Dr. Onofri, avente ad oggetto l'opposizione ai verbali presupposti, come risulta CP_1 dal provvedimento di fissazione di udienza pubblicato il 31 gennaio 2024 e comunicato alle parti.
Tale circostanza è di per sé decisiva ai fini della risoluzione della controversia, in quanto, secondo l'orientamento consolidato della Cassazione, l'obbligo di comunicazione dei dati del conducente non sorge fino a quando non siano definiti i procedimenti giurisdizionali proposti avverso i verbali presupposti. La notifica dei verbali per violazione dell'art. 126 bis comma 2 C.d.S. in pendenza del giudizio di opposizione ai verbali presupposti integra, pertanto, una violazione dei principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, rendendo illegittimi i verbali stessi.
7 di 9
6. Sulle argomentazioni dell'appellato.
Le argomentazioni svolte dall'Avvocatura dello Stato nella memoria di costituzione in appello, pur tecnicamente corrette dal punto di vista dell'orientamento giurisprudenziale precedente, non possono più considerarsi condivisibili alla luce dell'evoluzione intervenuta nella giurisprudenza di legittimità. L'appellato sostiene che l'art. 126 bis comma 2 C.d.S. individua chiaramente quale dies a quo di insorgenza dell'obbligo di comunicare i dati del conducente la data di notificazione del verbale di accertamento della violazione presupposta, non invece un successivo "invito" di cui risulterebbe onerata l'Amministrazione. Tale tesi, tuttavia, non tiene conto dell'interpretazione sistematica della norma fornita dalla Cassazione, la quale ha chiarito che il dato letterale deve essere letto in correlazione con la previsione secondo cui la comunicazione all'anagrafe nazionale avviene solo dopo la "definizione della contestazione".
Analogamente, l'argomentazione secondo cui la disposizione non conferisce alcun rilievo alla pendenza di un eventuale giudizio di opposizione avente per oggetto la fondatezza della pretesa sanzionatoria presupposta non può più ritenersi fondata, essendo stata espressamente superata dall'orientamento consolidato della Cassazione, il quale ha riconosciuto la stretta correlazione tra le due violazioni.
Infine, il richiamo al principio dell'autonomia delle due condotte sanzionabili, pur formalmente corretto, non può più considerarsi decisivo, avendo la Cassazione chiarito che, pur trattandosi di illeciti formalmente autonomi, sussiste una correlazione logico-giuridica tale per cui l'obbligo di comunicazione non può sorgere prima della definitiva accertata sussistenza dell'infrazione presupposta.
7. La valutazione del giudice di primo grado oggetto di gravame.
Il Giudice di Pace di Dr.ssa Paciello, ha errato nel ritenere che il termine di sessanta CP_1 giorni per comunicare i dati del conducente decorresse dalla data di notifica del verbale principale anziché dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale presupposto. Tale decisione non può più considerarsi giuridicamente sostenibile alla luce dell'evoluzione intervenuta nella giurisprudenza di legittimità.
8. Conclusioni.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello deve essere accolto in quanto fondato.
I verbali di accertamento nn. 1260001127292, 1260001127294, 1260001127189, 1260001127258
e 1260001127295 sono stati illegittimamente emessi in violazione dei principi stabiliti dalla
8 di 9 giurisprudenza consolidata della Cassazione, essendo stati notificati in pendenza del giudizio di opposizione ai verbali presupposti, quando l'obbligo di comunicazione dei dati del conducente non era ancora sorto. La sentenza del Giudice di Pace di n. 787/2024 deve pertanto essere CP_1 riformata, con conseguente annullamento dei verbali impugnati.
9. Regolazione delle spese processuali.
Il mutamento della giurisprudenza sulla questione dirimente, di cui si è dato atto ai punti precedenti, ex art. 92 co.2° cpc giustifica l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra istanza, eccezione e difesa respinta,
- ACCOGLIE l'appello proposto da Parte_1 in persona del Legale Rappresentante pro tempore Sig.
[...] Parte_2
- RIFORMA la sentenza del Giudice di Pace di n. 787/2024, depositata l'11 CP_1 novembre 2024;
- ANNULLA per illegittimità i verbali di accertamento nn. 1260001127292,
1260001127294, 1260001127189, 1260001127258 e 1260001127295, redatti dalla Polizia
Stradale di per violazione dell'art. 126 bis comma 2 del Codice della Strada;
CP_1
- COMPENSA integralmente le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92 comma 2 cpc.
Modena, 30 ottobre 2025
Il Giudice
SS NO
9 di 9
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2144/2025
Il giudice, visti gli atti e le note depositate dalle parti, pronuncia sentenza allegata al presente verbale di cui omette la lettura trattandosi di udienza cartolare.
Si comunichi.
Modena, 30.10.2025
Il Giudice
SS NO
1 di 9 N. R.G. 2144/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice SS NO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 2144/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. IACOVACCI ROBERTO, elettivamente domiciliato in VIA CICERONE 90 LATINA presso il difensore avv. IACOVACCI ROBERTO
APPELLANTE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_2
DELLO STATO DI BOLOGNA, elettivamente domiciliata in VIA A. TESTONI 6 BOLOGNA presso l'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
APPELLATA/I
OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI N. 787/2024 IN CP_1
MATERIA DI OPPOSIZIONE A VERBALI DI ACCERTAMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 126 BIS COMMA
2 DEL CODICE DELLA STRADA - MANCATA COMUNICAZIONE DATI DEL CONDUCENTE - QUESTIONE
RELATIVA ALLA DECORRENZA DEL TERMINE DI SESSANTA GIORNI PER L'ADEMPIMENTO
DELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE IN PRESENZA DI PROCEDIMENTO GIURISDIZIONALE PENDENTE
AVVERSO I VERBALI PRESUPPOSTI.
CONCLUSIONI
Parte appellante:
“1) in riforma della sentenza del GdP di n° 787/2024, dichiarare l'illegittimità dei verbali CP_1 nn. 1260001127292, 1260001127294, 1260001127189, 1260001127258 e 1260001127295 con conseguente declaratoria di annullamento dei medesimi.
2 di 9 2) Condannare in ogni caso la , in persona del Prefetto p.t., al pagamento Controparte_1 delle spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Roberto Iacovacci, procuratore antistatario”.
Parte appellata:
“Voglia il Tribunale adito, ogni altra istanza, difesa e eccezione respinta,
- Rigettare il ricorso siccome infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata.
Spese e compensi del grado”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6 maggio 2025, la società Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva appello avverso la sentenza
[...]
n. 787/2024 del Giudice di Pace di depositata l'11 novembre 2024, con la quale era stata CP_1 rigettata l'opposizione ai verbali di accertamento nn. 1260001127292, 1260001127294,
1260001127189, 1260001127258 e 1260001127295, redatti dalla Polizia Stradale di per CP_1 la presunta violazione dell'art. 126 bis comma 2 del Codice della Strada.
L'appellante deduceva, quale unico motivo di gravame, la violazione dell'art. 126 bis comma 2
C.d.S., sostenendo l'illegittimità dell'emissione dei verbali conseguenti per omessa comunicazione dei dati del conducente, attesa la pendenza di ricorso giudiziale avverso i verbali presupposti.
In particolare, la società ricorrente lamentava che l'Amministrazione aveva notificato i predetti verbali nonostante fosse ancora pendente il giudizio R.G. n. 455/2024 avente per oggetto l'opposizione ai verbali presupposti nn. PTR2201006275, PTR2201006276, PTR2201006277,
PTR2201006278 e PTR2201006279, tutti notificati l'11 gennaio 2024, senza che le predette sanzioni avessero acquisito carattere di inoppugnabilità.
L'appellante fondava la propria tesi sull'orientamento giurisprudenziale consolidatosi con
Cassazione Civile, Sez. II, Ordinanza n. 24012 del 3 agosto 2022 e successivamente confermato da Cassazione Civile, Sez. II, Sentenza n. 3022 del 1° febbraio 2024 e da Cassazione Civile, Sez.
II, Ordinanza n. 26553 dell'11 ottobre 2024, secondo cui la violazione prevista dall'art. 126 bis comma 2 C.d.S. si configura soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligo di comunicazione.
Con decreto del 14 maggio 2025, il Tribunale fissava l'udienza di comparizione delle parti per l'8
3 di 9 luglio 2025, assegnando al convenuto termine per la costituzione sino al decimo giorno antecedente.
Si costituiva tempestivamente l' , in persona Controparte_2 del Prefetto pro tempore, con la difesa e rappresentanza dell'Avvocatura dello Stato, depositando memoria di costituzione in appello il 23 giugno 2025, con la quale resisteva al ricorso sostenendo l'infondatezza del motivo di gravame.
L'Avvocatura dello Stato argomentava che l'art. 126 bis comma 2 C.d.S. individua chiaramente quale dies a quo di insorgenza dell'obbligo di comunicare i dati del conducente la data di notificazione del verbale di accertamento della violazione presupposta, non invece un successivo
"invito" di cui risulterebbe onerata l'Amministrazione. Secondo la tesi dell'appellato, la disposizione non conferisce alcun rilievo alla pendenza di un eventuale giudizio di opposizione avente per oggetto la fondatezza della pretesa sanzionatoria presupposta, sicché la tesi prospettata dall'appellante si risolverebbe in un'inammissibile interpretazione praeter legem contraria al tenore letterale della norma. L'appellato richiamava il principio dell'autonomia delle due condotte sanzionabili - quella relativa all'infrazione presupposta e quella attinente all'omessa comunicazione delle generalità del conducente - sostenendo che la seconda è prevista a garanzia dell'interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, tutelabile di per sé e non in quanto collegato all'effettiva commissione di un precedente illecito.
La controversia si incentra pertanto sulla questione giuridica relativa all'esatta individuazione del dies a quo da cui computare il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 126 bis comma 2 C.d.S., scaduto il quale, in caso di inottemperanza all'obbligo di comunicazione dei dati del conducente, si perfeziona l'autonomo illecito omissivo ivi previsto, con particolare riferimento all'incidenza della pendenza di procedimenti giurisdizionali avverso i verbali presupposti sulla decorrenza di tale termine. All'udienza dell'8 luglio 2025, poi rinviata dapprima al 14 ottobre 2025 e successivamente al 30 ottobre 2025, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
§§§§§§§§§§
La controversia sottoposta al giudizio di questo Tribunale verte sulla questione giuridica relativa all'esatta individuazione del dies a quo da cui computare il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 126 bis comma 2 del Codice della Strada, scaduto il quale, in caso di inottemperanza all'obbligo di comunicazione dei dati del conducente, si perfeziona l'autonomo illecito omissivo ivi
4 di 9 previsto.
La questione si presenta di notevole complessità giuridica, avendo dato luogo nel tempo a orientamenti giurisprudenziali contrastanti che solo di recente hanno trovato una definitiva composizione ad opera della Corte di cassazione, la quale ha chiarito in via definitiva i principi applicabili alla fattispecie.
1. L'evoluzione dell'orientamento giurisprudenziale.
Per comprendere appieno la portata della questione giuridica oggetto del presente giudizio, occorre preliminarmente dar conto dell'evoluzione che ha caratterizzato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia. In una prima fase, prevaleva l'orientamento secondo cui il termine per la comunicazione dei dati del conducente decorreva immediatamente dalla notifica del verbale presupposto, indipendentemente dalla pendenza di procedimenti di opposizione. Tale indirizzo si fondava sul principio dell'autonomia delle due infrazioni e sulla tutela dell'interesse pubblicistico alla tempestiva identificazione del responsabile, considerando l'illecito di cui all'art. 126 bis comma 2 C.d.S. come del tutto svincolato dalle vicende relative al verbale presupposto.
Tuttavia, a partire dal 2022, la Cassazione ha operato una significativa revisione del proprio orientamento, giungendo a conclusioni diametralmente opposte attraverso un'interpretazione più attenta del dato normativo e della sua ratio sistematica.
2. Il nuovo orientamento consolidato della Cassazione.
La svolta decisiva si è avuta con Cassazione Civile, Sez. II, Ordinanza n. 24012 del 3 agosto 2022, che ha stabilito il principio secondo cui "la violazione prevista dall'art. 126-bis, comma 2, c.d.s. - consistente nella mancata comunicazione, nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta - si configura soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligo nei termini siffatti".
Tale orientamento è stato successivamente confermato da una serie di pronunce che hanno dato vita a un vero e proprio diritto vivente in materia.
In particolare, Cassazione Civile, Sez. II, Sentenza n. 3022 del 1° febbraio 2024 ha espressamente dichiarato di voler "dare continuità all'indirizzo espresso da Cass. 24012/2022", precisando che "la violazione ex art. 126-bis co. 2 c.d.s. si può dare soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta". Il
5 di 9 medesimo principio è stato ribadito da Cassazione Civile, Sez. II, Ordinanza n. 26553 dell'11 ottobre 2024, che ha nuovamente sottolineato la necessità di "dare continuità all'indirizzo espresso dalla Cass. 24012/2022", e da Cassazione Civile, Sez. II, Ordinanza n. 28951 dell'11 novembre
2024, nonché dalla recentissima Cassazione Civile, Sez. II, Ordinanza n. 425 del 8 gennaio 2025.
3. I fondamenti giuridici del nuovo orientamento.
L'orientamento consolidato della Cassazione si fonda su una pluralità di argomenti giuridici di particolare solidità e coerenza sistematica.
In primo luogo, viene valorizzato il dato letterale dell'art. 126 bis comma 2 C.d.S., il quale prevede che l'organo accertatore debba comunicare la perdita di punteggio all'anagrafe nazionale solo dopo il pagamento della sanzione amministrativa oppure dopo la definizione dei procedimenti sulla validità della contestazione presupposta, ovvero dopo la scadenza dei termini per la proposizione dei relativi ricorsi.
Tale previsione normativa implica necessariamente che, indipendentemente dall'invito al proprietario a comunicare le generalità del conducente, ove la contestazione presupposta venga impugnata e il procedimento si definisca con l'annullamento, non si dà perdita di punteggio, né si deve dare quindi sanzione per la mancata comunicazione dei dati personali relativi al conducente.
In secondo luogo, l'orientamento si fonda sulla considerazione che non si può sanzionare la violazione dell'obbligo di collaborazione nell'accertamento dell'autore dell'illecito stradale se non sussiste più quest'ultimo.
La stretta correlazione logico-giuridica tra l'infrazione presupposta e l'obbligo di comunicazione comporta che quest'ultimo non possa sorgere prima della definitiva accertata sussistenza della prima.
In terzo luogo, viene richiamato l'autorevole precedente della Corte costituzionale, la quale con sentenza n. 27/2005 ha stabilito che "in nessun caso il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l'annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione".
Tale principio costituzionale rafforza ulteriormente la solidità dell'orientamento adottato dalla
Cassazione.
Infine, l'interpretazione accolta tutela il principio "nemo tenetur se detegere", secondo cui nessuno può essere costretto a fornire elementi a proprio sfavore prima che sia definitivamente accertata la sussistenza dell'illecito che giustifica tale obbligo, evitando al contempo di imporre al proprietario
6 di 9 del veicolo adempimenti che potrebbero rivelarsi inutili in caso di successivo annullamento del verbale presupposto.
4. Le conseguenze pratiche dell'orientamento consolidato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'applicazione del principio comporta le seguenti conseguenze: in caso di esito sfavorevole dei procedimenti di opposizione per il ricorrente,
l'amministrazione è tenuta ad emettere un nuovo invito per l'obbligato, dalla cui notifica decorrono i sessanta giorni per adempiere alle incombenze previste dalla disposizione normativa. In caso di esito favorevole con annullamento del verbale di accertamento presupposto, viene meno ex tunc il presupposto per la configurazione della violazione dell'art. 126 bis comma 2 C.d.S., rendendo illegittimo l'eventuale verbale emesso per omessa comunicazione.
Non è pertanto configurabile la violazione dell'obbligo di comunicazione quando, al momento della notifica del relativo verbale, sia pendente l'opposizione avverso il verbale presupposto, dovendosi ritenere che l'obbligo di comunicazione non sia ancora sorto.
5. L'applicazione al caso di specie.
Alla luce dei principi sopra enunciati, occorre verificare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'orientamento consolidato della Cassazione al caso in esame.
Dai documenti agli atti risulta che i verbali di accertamento nn. 1260001127292, 1260001127294,
1260001127189, 1260001127258 e 1260001127295, tutti notificati il 14 maggio 2024, sono stati emessi per la presunta violazione dell'art. 126 bis comma 2 C.d.S. in relazione ai verbali presupposti nn. PTR2201006275, PTR2201006276, PTR2201006277, PTR2201006278 e
PTR2201006279, tutti notificati l'11 gennaio 2024.
È pacifico che al momento della notifica dei verbali per omessa comunicazione dei dati del conducente (14 maggio 2024) era ancora pendente il giudizio R.G. n. 455/2024 avanti al Giudice di Pace di Dr. Onofri, avente ad oggetto l'opposizione ai verbali presupposti, come risulta CP_1 dal provvedimento di fissazione di udienza pubblicato il 31 gennaio 2024 e comunicato alle parti.
Tale circostanza è di per sé decisiva ai fini della risoluzione della controversia, in quanto, secondo l'orientamento consolidato della Cassazione, l'obbligo di comunicazione dei dati del conducente non sorge fino a quando non siano definiti i procedimenti giurisdizionali proposti avverso i verbali presupposti. La notifica dei verbali per violazione dell'art. 126 bis comma 2 C.d.S. in pendenza del giudizio di opposizione ai verbali presupposti integra, pertanto, una violazione dei principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, rendendo illegittimi i verbali stessi.
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6. Sulle argomentazioni dell'appellato.
Le argomentazioni svolte dall'Avvocatura dello Stato nella memoria di costituzione in appello, pur tecnicamente corrette dal punto di vista dell'orientamento giurisprudenziale precedente, non possono più considerarsi condivisibili alla luce dell'evoluzione intervenuta nella giurisprudenza di legittimità. L'appellato sostiene che l'art. 126 bis comma 2 C.d.S. individua chiaramente quale dies a quo di insorgenza dell'obbligo di comunicare i dati del conducente la data di notificazione del verbale di accertamento della violazione presupposta, non invece un successivo "invito" di cui risulterebbe onerata l'Amministrazione. Tale tesi, tuttavia, non tiene conto dell'interpretazione sistematica della norma fornita dalla Cassazione, la quale ha chiarito che il dato letterale deve essere letto in correlazione con la previsione secondo cui la comunicazione all'anagrafe nazionale avviene solo dopo la "definizione della contestazione".
Analogamente, l'argomentazione secondo cui la disposizione non conferisce alcun rilievo alla pendenza di un eventuale giudizio di opposizione avente per oggetto la fondatezza della pretesa sanzionatoria presupposta non può più ritenersi fondata, essendo stata espressamente superata dall'orientamento consolidato della Cassazione, il quale ha riconosciuto la stretta correlazione tra le due violazioni.
Infine, il richiamo al principio dell'autonomia delle due condotte sanzionabili, pur formalmente corretto, non può più considerarsi decisivo, avendo la Cassazione chiarito che, pur trattandosi di illeciti formalmente autonomi, sussiste una correlazione logico-giuridica tale per cui l'obbligo di comunicazione non può sorgere prima della definitiva accertata sussistenza dell'infrazione presupposta.
7. La valutazione del giudice di primo grado oggetto di gravame.
Il Giudice di Pace di Dr.ssa Paciello, ha errato nel ritenere che il termine di sessanta CP_1 giorni per comunicare i dati del conducente decorresse dalla data di notifica del verbale principale anziché dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale presupposto. Tale decisione non può più considerarsi giuridicamente sostenibile alla luce dell'evoluzione intervenuta nella giurisprudenza di legittimità.
8. Conclusioni.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello deve essere accolto in quanto fondato.
I verbali di accertamento nn. 1260001127292, 1260001127294, 1260001127189, 1260001127258
e 1260001127295 sono stati illegittimamente emessi in violazione dei principi stabiliti dalla
8 di 9 giurisprudenza consolidata della Cassazione, essendo stati notificati in pendenza del giudizio di opposizione ai verbali presupposti, quando l'obbligo di comunicazione dei dati del conducente non era ancora sorto. La sentenza del Giudice di Pace di n. 787/2024 deve pertanto essere CP_1 riformata, con conseguente annullamento dei verbali impugnati.
9. Regolazione delle spese processuali.
Il mutamento della giurisprudenza sulla questione dirimente, di cui si è dato atto ai punti precedenti, ex art. 92 co.2° cpc giustifica l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra istanza, eccezione e difesa respinta,
- ACCOGLIE l'appello proposto da Parte_1 in persona del Legale Rappresentante pro tempore Sig.
[...] Parte_2
- RIFORMA la sentenza del Giudice di Pace di n. 787/2024, depositata l'11 CP_1 novembre 2024;
- ANNULLA per illegittimità i verbali di accertamento nn. 1260001127292,
1260001127294, 1260001127189, 1260001127258 e 1260001127295, redatti dalla Polizia
Stradale di per violazione dell'art. 126 bis comma 2 del Codice della Strada;
CP_1
- COMPENSA integralmente le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92 comma 2 cpc.
Modena, 30 ottobre 2025
Il Giudice
SS NO
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