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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/12/2025, n. 3678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3678 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2222/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DELLA CAUSA n. r.g. 2222/2024
tra
Parte_1
ATTORE IN RIASSUNZIONE e
GIUDIZIALE Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggi 17 dicembre 2025 ad ore 12.00 innanzi al dott. Giuseppina Benenati, sono comparsi:
Per l'avv. MERCATANTE LIVIO;
Parte_1
Per GIUDIZIALE nessuno;
Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte attrice precisa le conclusioni come da foglio depositato in data 10.12.2025.
Dopo breve discussione orale, il Giudice, previo ritiro in camera di consiglio per deliberare ed uscitone in assenza delle parti pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Giuseppina Benenati
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2222/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 MERCATANTE LIVIO e dell'avv. SACCA' CARMEN ( ) VIA DE' C.F._2 GRIFFONI N. 5 40123 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in VIA DE' GRIFFONI N. 5 40123 BOLOGNApresso il difensore avv. MERCATANTE LIVIO
ATTORE IN RIASSUNZIONE contro
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies [aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2- ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221], secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica;
per consolidata giurisprudenza, inoltre, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - o di fatto o di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" in base al principio della "ragione più liquida".
Con atto di citazione regolarmente notificato il signor conveniva in giudizio la Parte_1 società per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, CP_1
pagina 2 di 6 disattesa e reietta ogni contraria istanza ed eccezione, anche in via istruttoria, - accertare e dichiarare, per i fatti esposti in premessa, la responsabilità della nella produzione del Controparte_1 danno per cui è causa;
- conseguentemente condannare la società a corrispondere al Controparte_1
Sig. la somma complessiva di Euro 20.037,25; comprensiva del danno patrimoniale e non Parte_1 patrimoniale e nello specifico Euro 8.258,93 a titolo di danno non patrimoniale (biologico), Euro
5.744,00 a titolo di ripetizione delle spese mediche corrisposte dal sig. alla Parte_1 CP_1 come da fattura n. 676/2019, nonchè Euro 4.000,00 per le spese future preventivate per la rimozione del danno, ed Euro 1.844,00 per le spese del consulente medico di parte del sig. corrisposte Parte_1 fino ad oggi, oltre al costo della mediazione sostenuta dal sig. pari ad Euro Parte_1
190,32, oltre a rimborso contributo unificato e marche da bollo pari ad Euro oltre a quelle successive occorrende che saranno quantificate o in quell'altra somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, come per legge oltre al rimborso del contributo unificato e delle marche da bollo”.
Deduceva testualmente che:
- “ a partire dal 2016, si recava presso la clinica odontoiatrica a marchio DottorD, in via
Guelfa, n.76, Bologna, gestito e di proprietà della struttura privata non CP_1 convenzionata, per problematiche dentali e precisamente il sig. risultava portatore Parte_1 di pre - esistente protesi rimovibile scheletrata superiore (rimovibile) con alcun denti rotti e per tale motivo gli stessi venivano sostituiti, mantenendo lo scheletrato pre-esistente;
- erano presenti diversi denti naturali, ma, con problemi cariosi;
pertanto il sig. il sig.
chiedeva espressamente un impianto di protesi di tipo fisso;
3. i sanitari del centro, Parte_1 dopo aver estratto tutti i denti naturali, realizzavano una protesi totale agganciata su impianti portatori di attacchi ( palline o locator);
4. tale protesi però non trovava il gradimento del sig.
, perchè con una certa frequenza risultava necessario sostituire i gommini degli Parte_1 attacchi con nuove ed ulteriori spese a carico del paziente;
5. dopo circa un anno, in considerazione del disagio arrecato dall'instabilità protesica e dal cambio continuo dei gommini, i sanitari proponevano al sig. l'inserimento di ulteriori due o più Parte_1 impianti, con la realizzazione di una protesi di tipo fisso ( all- on - four);
- a seguito dell'intervento di inserzione implantare, i dottori curanti consegnavano un provvisorio ri - mobile e solo 3-4 mesi dopo realizzavano la protesi definitiva, consegnata circa nel 2019, anch'essa, però, rimovibile. pagina 3 di 6 - tale protesi sarebbe stata caratterizzata dagli stessi problemi di usura dei gommini con necessità di sostituzioni continue degli stessi;
- inutili si rivelavano le lamentele del sig. in merito alla mancata realizzazione di un Parte_1 dispositivo fisso, infatti, tale dispositivo, sempre rimovibile, veniva agganciato ad una barra su impianti con attacchi;
- tale dispositivo, tuttavia, si distaccava diverse volte, in quanto si usuravano i gommini, si svitavano e/o rompevano le viti di connessione, circa ogni 2 - 3 mesi si rompeva qualcosa con gravi disagi per il paziente;
- nel frattempo si rompeva nuovamente anche la protesi superiore;
11. nel mese di giugno 2023 si rompeva un moncone implantare ricoperto successivamente da mucosa, mentre le viti di connessione continuavano a svitarsi e a rompersi, non potendo qui più riavvitare la barra;
- a questo punto, i sanitari del centro, proponevano un ribassamento con resina autoplimerizzante del dispositivo protesico inferiore, con costi aggiuntivi a quanto già corrisposto dal paziente;
ma il sig. esasperato dai continui fallimenti dell'impianto, Parte_1 non accettava tale soluzione;
- la protesi nonostante i numerosi interventi resisi necessari, non presentava stabilità occlusale con chiara percezione di basculamento;
- l'impianto realizzato al sig. non corrisponde a quanto pagato dallo stesso, come da Parte_1 fattura n. 676 del 23/04/2019 ( doc. 4) pari ad euro 5.744,00, da cui si evince invece, che la clinica avrebbe dovuto realizzare 4 impianti inferiori e 2 protesi all-on-four e da cui risulta che avrebbero dovuto effettuare un impianto fisso, conformemente a quanto richiesto dal paziente fin dall'inizio e mai realizzato, pertanto alla luce di tali evidenze il sig. ha il diritto Parte_1 alla ripetizione dell'onorario corrisposto al di Euro 5.744,00.” Pt_2 Controparte_3
La società non si costituiva e veniva dichiarata contumace. CP_1
Il precedente giudicante ammetteva la ctu medico legale sulla persona dell'attore;
Depositata la ctu veniva fissata udienza per l'esame della stessa.
In data 10.9.2025 il fascicolo veniva assegnato alla scrivente a seguito di Decreto del Presidente del
Tribunale.
A seguito dell'intervenuta apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società CP_1
[... il procedimento è stato riassunto con citazione nei confronti della procedura che non si costituiva in pagina 4 di 6 giudizio.
La causa era rimessa in decisione per aver rilevato in via ufficiosa l'incompetenza a favore del Giudice
Fallimentare.
Il difensore dell'attore precisava le conclusioni e la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
1. In via preliminare, osserva e rileva questo giudice che:
- deve essere dichiarata la contumacia della società la quale, Controparte_2 nonostante la regolare notifica nei suoi confronti del ricorso in riassunzione non si è costituita in giudizio;
- deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda nei confronti della società convenuta in liquidazione giudiziale: a mezzo del ricorso l'attore ha infatti riproposto, nei confronti della società convenuta domanda di condanna al risarcimento dei danni;
Orbene, per quanto attiene alla posizione del fallimento (ora procedura di liquidazione giudiziale), deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità è assolutamente costante nel ritenere che, una volta aperta la procedura concorsuale, le azioni di condanna proseguite o introdotte innanzi al giudice ordinario diventano improcedibili, dovendo il credito essere fatto valere esclusivamente nel procedimento di verificazione del passivo.
In particolare, la Suprema Corte ha affermato che:
• “l'apertura del fallimento (oggi liquidazione giudiziale) comporta l'improcedibilità di tutte le domande di condanna proposte davanti al giudice ordinario, essendo la competenza sull'accertamento dei crediti riservata al giudice della procedura” (Cass. civ., Sez. I, 20 marzo
2019, n. 7686);
• “l'accertamento del credito nei confronti del soggetto sottoposto a procedura concorsuale deve avvenire nelle forme del procedimento di verifica del passivo, sicché il giudice ordinario deve dichiarare l'improcedibilità della domanda” (Cass. civ., Sez. I, 14 marzo 2018, n. 6296; conforme Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2019, n. 27550);
• “il giudice ordinario, sopravvenuto il fallimento, non può decidere sulla domanda di condanna, anche se la causa è stata istruita, essendo esclusa qualunque pronuncia sul merito” (Cass. civ.,
Sez. I, 9 aprile 2021, n. 9406, che ribadisce l'effetto 'paralizzante' della procedura).
La improcedibilità opera ex lege, ed è indipendente dal grado di maturazione del giudizio ordinario, trattandosi di competenza funzionale inderogabile del giudice della procedura (art. 205 CCII). pagina 5 di 6 Ne consegue che la domanda attorea deve essere dichiarata improcedibile, ferma la possibilità per l'interessato di far valere il proprio credito nelle forme e nei termini della domanda di insinuazione al passivo.
L'apertura della procedura determina, ai sensi degli artt. 201 ss. CCII, il concorso necessario dei creditori e la devoluzione al giudice delegato dell'accertamento dei crediti verso il debitore, secondo le forme dell'insinuazione al passivo.
La domanda proposta dall'attore è una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro relativa a fatti anteriori alla dichiarazione di apertura;
essa integra dunque una pretesa patrimoniale soggetta al rito concorsuale.
Conseguentemente, la domanda di condanna deve essere dichiarata improcedibile nei confronti della società convenuta in liquidazione giudiziale.
Nulla sulle spese di lite stante la contumacia della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
- Dichiara l'improcedibilità della domanda attorea di condanna al risarcimento del danno proposta contro in liquidazione giudiziale;
CP_1
- Dispone che le pretese creditorie siano fatte valere nelle forme della insinuazione al passivo della liquidazione giudiziale;
- Nulla sulle spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., ed allegata al verbale.
Bologna, 17 dicembre 2025
Il Giudice dott. Giuseppina Benenati
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DELLA CAUSA n. r.g. 2222/2024
tra
Parte_1
ATTORE IN RIASSUNZIONE e
GIUDIZIALE Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggi 17 dicembre 2025 ad ore 12.00 innanzi al dott. Giuseppina Benenati, sono comparsi:
Per l'avv. MERCATANTE LIVIO;
Parte_1
Per GIUDIZIALE nessuno;
Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte attrice precisa le conclusioni come da foglio depositato in data 10.12.2025.
Dopo breve discussione orale, il Giudice, previo ritiro in camera di consiglio per deliberare ed uscitone in assenza delle parti pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Giuseppina Benenati
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2222/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 MERCATANTE LIVIO e dell'avv. SACCA' CARMEN ( ) VIA DE' C.F._2 GRIFFONI N. 5 40123 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in VIA DE' GRIFFONI N. 5 40123 BOLOGNApresso il difensore avv. MERCATANTE LIVIO
ATTORE IN RIASSUNZIONE contro
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies [aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2- ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221], secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica;
per consolidata giurisprudenza, inoltre, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - o di fatto o di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" in base al principio della "ragione più liquida".
Con atto di citazione regolarmente notificato il signor conveniva in giudizio la Parte_1 società per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, CP_1
pagina 2 di 6 disattesa e reietta ogni contraria istanza ed eccezione, anche in via istruttoria, - accertare e dichiarare, per i fatti esposti in premessa, la responsabilità della nella produzione del Controparte_1 danno per cui è causa;
- conseguentemente condannare la società a corrispondere al Controparte_1
Sig. la somma complessiva di Euro 20.037,25; comprensiva del danno patrimoniale e non Parte_1 patrimoniale e nello specifico Euro 8.258,93 a titolo di danno non patrimoniale (biologico), Euro
5.744,00 a titolo di ripetizione delle spese mediche corrisposte dal sig. alla Parte_1 CP_1 come da fattura n. 676/2019, nonchè Euro 4.000,00 per le spese future preventivate per la rimozione del danno, ed Euro 1.844,00 per le spese del consulente medico di parte del sig. corrisposte Parte_1 fino ad oggi, oltre al costo della mediazione sostenuta dal sig. pari ad Euro Parte_1
190,32, oltre a rimborso contributo unificato e marche da bollo pari ad Euro oltre a quelle successive occorrende che saranno quantificate o in quell'altra somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, come per legge oltre al rimborso del contributo unificato e delle marche da bollo”.
Deduceva testualmente che:
- “ a partire dal 2016, si recava presso la clinica odontoiatrica a marchio DottorD, in via
Guelfa, n.76, Bologna, gestito e di proprietà della struttura privata non CP_1 convenzionata, per problematiche dentali e precisamente il sig. risultava portatore Parte_1 di pre - esistente protesi rimovibile scheletrata superiore (rimovibile) con alcun denti rotti e per tale motivo gli stessi venivano sostituiti, mantenendo lo scheletrato pre-esistente;
- erano presenti diversi denti naturali, ma, con problemi cariosi;
pertanto il sig. il sig.
chiedeva espressamente un impianto di protesi di tipo fisso;
3. i sanitari del centro, Parte_1 dopo aver estratto tutti i denti naturali, realizzavano una protesi totale agganciata su impianti portatori di attacchi ( palline o locator);
4. tale protesi però non trovava il gradimento del sig.
, perchè con una certa frequenza risultava necessario sostituire i gommini degli Parte_1 attacchi con nuove ed ulteriori spese a carico del paziente;
5. dopo circa un anno, in considerazione del disagio arrecato dall'instabilità protesica e dal cambio continuo dei gommini, i sanitari proponevano al sig. l'inserimento di ulteriori due o più Parte_1 impianti, con la realizzazione di una protesi di tipo fisso ( all- on - four);
- a seguito dell'intervento di inserzione implantare, i dottori curanti consegnavano un provvisorio ri - mobile e solo 3-4 mesi dopo realizzavano la protesi definitiva, consegnata circa nel 2019, anch'essa, però, rimovibile. pagina 3 di 6 - tale protesi sarebbe stata caratterizzata dagli stessi problemi di usura dei gommini con necessità di sostituzioni continue degli stessi;
- inutili si rivelavano le lamentele del sig. in merito alla mancata realizzazione di un Parte_1 dispositivo fisso, infatti, tale dispositivo, sempre rimovibile, veniva agganciato ad una barra su impianti con attacchi;
- tale dispositivo, tuttavia, si distaccava diverse volte, in quanto si usuravano i gommini, si svitavano e/o rompevano le viti di connessione, circa ogni 2 - 3 mesi si rompeva qualcosa con gravi disagi per il paziente;
- nel frattempo si rompeva nuovamente anche la protesi superiore;
11. nel mese di giugno 2023 si rompeva un moncone implantare ricoperto successivamente da mucosa, mentre le viti di connessione continuavano a svitarsi e a rompersi, non potendo qui più riavvitare la barra;
- a questo punto, i sanitari del centro, proponevano un ribassamento con resina autoplimerizzante del dispositivo protesico inferiore, con costi aggiuntivi a quanto già corrisposto dal paziente;
ma il sig. esasperato dai continui fallimenti dell'impianto, Parte_1 non accettava tale soluzione;
- la protesi nonostante i numerosi interventi resisi necessari, non presentava stabilità occlusale con chiara percezione di basculamento;
- l'impianto realizzato al sig. non corrisponde a quanto pagato dallo stesso, come da Parte_1 fattura n. 676 del 23/04/2019 ( doc. 4) pari ad euro 5.744,00, da cui si evince invece, che la clinica avrebbe dovuto realizzare 4 impianti inferiori e 2 protesi all-on-four e da cui risulta che avrebbero dovuto effettuare un impianto fisso, conformemente a quanto richiesto dal paziente fin dall'inizio e mai realizzato, pertanto alla luce di tali evidenze il sig. ha il diritto Parte_1 alla ripetizione dell'onorario corrisposto al di Euro 5.744,00.” Pt_2 Controparte_3
La società non si costituiva e veniva dichiarata contumace. CP_1
Il precedente giudicante ammetteva la ctu medico legale sulla persona dell'attore;
Depositata la ctu veniva fissata udienza per l'esame della stessa.
In data 10.9.2025 il fascicolo veniva assegnato alla scrivente a seguito di Decreto del Presidente del
Tribunale.
A seguito dell'intervenuta apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società CP_1
[... il procedimento è stato riassunto con citazione nei confronti della procedura che non si costituiva in pagina 4 di 6 giudizio.
La causa era rimessa in decisione per aver rilevato in via ufficiosa l'incompetenza a favore del Giudice
Fallimentare.
Il difensore dell'attore precisava le conclusioni e la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
1. In via preliminare, osserva e rileva questo giudice che:
- deve essere dichiarata la contumacia della società la quale, Controparte_2 nonostante la regolare notifica nei suoi confronti del ricorso in riassunzione non si è costituita in giudizio;
- deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda nei confronti della società convenuta in liquidazione giudiziale: a mezzo del ricorso l'attore ha infatti riproposto, nei confronti della società convenuta domanda di condanna al risarcimento dei danni;
Orbene, per quanto attiene alla posizione del fallimento (ora procedura di liquidazione giudiziale), deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità è assolutamente costante nel ritenere che, una volta aperta la procedura concorsuale, le azioni di condanna proseguite o introdotte innanzi al giudice ordinario diventano improcedibili, dovendo il credito essere fatto valere esclusivamente nel procedimento di verificazione del passivo.
In particolare, la Suprema Corte ha affermato che:
• “l'apertura del fallimento (oggi liquidazione giudiziale) comporta l'improcedibilità di tutte le domande di condanna proposte davanti al giudice ordinario, essendo la competenza sull'accertamento dei crediti riservata al giudice della procedura” (Cass. civ., Sez. I, 20 marzo
2019, n. 7686);
• “l'accertamento del credito nei confronti del soggetto sottoposto a procedura concorsuale deve avvenire nelle forme del procedimento di verifica del passivo, sicché il giudice ordinario deve dichiarare l'improcedibilità della domanda” (Cass. civ., Sez. I, 14 marzo 2018, n. 6296; conforme Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2019, n. 27550);
• “il giudice ordinario, sopravvenuto il fallimento, non può decidere sulla domanda di condanna, anche se la causa è stata istruita, essendo esclusa qualunque pronuncia sul merito” (Cass. civ.,
Sez. I, 9 aprile 2021, n. 9406, che ribadisce l'effetto 'paralizzante' della procedura).
La improcedibilità opera ex lege, ed è indipendente dal grado di maturazione del giudizio ordinario, trattandosi di competenza funzionale inderogabile del giudice della procedura (art. 205 CCII). pagina 5 di 6 Ne consegue che la domanda attorea deve essere dichiarata improcedibile, ferma la possibilità per l'interessato di far valere il proprio credito nelle forme e nei termini della domanda di insinuazione al passivo.
L'apertura della procedura determina, ai sensi degli artt. 201 ss. CCII, il concorso necessario dei creditori e la devoluzione al giudice delegato dell'accertamento dei crediti verso il debitore, secondo le forme dell'insinuazione al passivo.
La domanda proposta dall'attore è una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro relativa a fatti anteriori alla dichiarazione di apertura;
essa integra dunque una pretesa patrimoniale soggetta al rito concorsuale.
Conseguentemente, la domanda di condanna deve essere dichiarata improcedibile nei confronti della società convenuta in liquidazione giudiziale.
Nulla sulle spese di lite stante la contumacia della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
- Dichiara l'improcedibilità della domanda attorea di condanna al risarcimento del danno proposta contro in liquidazione giudiziale;
CP_1
- Dispone che le pretese creditorie siano fatte valere nelle forme della insinuazione al passivo della liquidazione giudiziale;
- Nulla sulle spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., ed allegata al verbale.
Bologna, 17 dicembre 2025
Il Giudice dott. Giuseppina Benenati
pagina 6 di 6