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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 22/12/2025, n. 1408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1408 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 2360/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, rappresentato e difeso da se stesso, elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio sito in Via Roma n. 8 83035 Grottaminarda
- parte ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato presso VIA N. Controparte_1
DA MONTEFORTE 3 82100 BENEVENTO, rappresentato e difeso dall'avv.
LU IC giusta delega in atti;
, elettivamente domiciliata Parte_2 all'indirizzo telematico dell'Avv. Paola Coletta ( ) dal C.F._1 quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 19/12/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
1 Con ricorso depositato in data 11.6.25 il ricorrente in epigrafe identificato ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 01220259002180974000 in relazione alle cartelle nn. 012201300000097301000, 01220140010889223000,
01220160011322241000 emesse per conto della Parte_2
eccependo la prescrizione del credito.
[...]
Si è costituita l' chiedendo il rigetto del ricorso Controparte_2 in quanto infondato.
La si è costituita chiedendo il rigetto Parte_2 dell'opposizione ed in via riconvenzionale ha chiesto l'accertamento dei contributi dovuti.
2.
Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva, è noto che l'art.4 punto
2 quater L.265\2002 ha soppresso al comma 5 dell'art.24 D.lgs.n.46\1999 le parole “ed al concessionario”, con la conseguenza che non vi è più litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e l'ente riscossore.
E tanto ove i motivi dell'opposizione attengano esclusivamente alla fondatezza della pretesa creditoria e non anche alla legittimità della procedura di riscossione.
Ne consegue che, nella fattispecie in esame, avendo l'opponente sollevato eccezioni relative alla fondatezza della pretesa ed all'omessa notifica della intimazione impugnata, sussiste la legittimazione passiva della società di riscossione e dell'ente creditore.
In via generale, si osserva che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti
2 non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.).
Lo strumento dell'opposizione tempestiva alla cartella di pagamento è l'unico rimedio previsto dalla legge per far valere i vizi sostanziali della stessa e che, decorso il termine per l'opposizione, la cartella diviene definitiva e non più contestabile la pretesa nella stessa contenuta.
L'opposizione alla cartella esattoriale va proposta nel termine di quaranta giorni fissato, a pena di decadenza, dall'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, solo se finalizzata a contestare il merito della pretesa contributiva, ove la stessa, invece, sia diretta a contestare vizi formali del titolo, il termine cui deve farsi riferimento non sarà più quello previsto dal D.lgs. citato, bensì quello, più breve, di cui all'art. 617
c.p.c. (Cass. Civ.Sez. Lav. n. 25757/08; 18207/03; 9912/01).
Secondo il condiviso orientamento interpretativo della Corte di Cassazione, nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi è prevista dall'art. 29, comma 2, che, per la relativa regolamentazione, rinvia alle "forme ordinarie",
e non dall'art. 24, del citato D.lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul
3 merito della pretesa di riscossione, con la conseguenza che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro venti giorni
(modifica introdotta dal DL n. 35/2005, convertito in L. n. 80/2005) dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella esattoriale;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi del suddetto D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, come modificato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr, Cass., n.
21863/2004).
La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità, in base alla lettura degli atti (cfr, Cass., nn. 9912/2001; 11251/1996).
Si osserva, inoltre, che, in relazione alla generalità delle procedure di riscossione a mezzo di ruolo esattoriale, sussiste la possibilità per il debitore, in caso di omessa notifica della cartella esattoriale, di proporre opposizione avverso il primo atto esecutivo successivo idoneo a rendergli nota la pretesa impositiva dell'ente procedente e di far valere, in tale sede, ovvero innanzi al giudice ordinariamente competente a conoscere della opposizione a ruolo, le medesime censure che avrebbe potuto proporre ove la cartella esattoriale fosse stata regolarmente notificata (cfr. per tutte Cass. 16464/2002).
Tanto premesso va rilevata per il merito la tempestività dell'opposizione (notifica dell'intimazione in data 21.5.25 e deposito del ricorso introduttivo in data
11.6.25).
3.
Parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento in relazione alle cartelle nn. 012201300000097301000, 01220140010889223000,
01220160011322241000 deducendo la prescrizione dei crediti.
Con riguardo alla dibattuta questione del termine di prescrizione applicabile al credito contributivo divenuto non più contestabile per mancanza di tempestiva
4 opposizione ai sensi del d.lgs. 46/1999, poi, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno affermato il condivisibile principio di diritto per cui “La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell , che, dall'1 gennaio 2011, ha CP_3 sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto
(art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del CP_4
2010)” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016; conforme Sez.
6 - L,
Ord. n. 12200 del 18/05/2018).
Il termine di prescrizione dei crediti, anche nel caso di cartella non opposta, rimane pertanto quello ordinariamente previsto per ciascuno di essi.
Secondo giurisprudenza assolutamente consolidata, il termine di prescrizione quinquennale introdotto dall'art. 3, comma 9 della l. 335/1995 trova applicazione anche ai contributi dovuti alla (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 5522 Parte_2 del 09/04/2003, seguita da tutta la giurisprudenza successiva). Infatti l'art. 3, commi nono e decimo, della l. n. 335/1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie – termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1 gennaio 1996 (lettera a) – e in cinque anni per tutte le altre
5 contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione, ai sensi dell'art. 15 preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria (così Cass Sez. L. sent n. 26621 del
13/12/2006).
Sulla questione è successivamente intervenuto il legislatore, prevedendo con l'art. 66 della l. 31 dicembre 2012, n. 247, entrata in vigore il 2 febbraio 2013, che “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla ”. Parte_3
In ordine all'applicabilità del termine decennale, la S.C. ha rilevato che nella norma non è reperibile alcun indice rivelatore dell'intenzione del legislatore di procedere a un'interpretazione autentica della disciplina del 1995, sicché la nuova normativa va applicata unicamente per il futuro, nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente (Cass. Sez. L, Sentenza n.
6729 del 18/03/2013, Sez. L, Sentenza n. 18953 del 09/09/2014).
«Sotto il profilo normativo, le somme aggiuntive appartengono alla categoria delle sanzioni civili, si applicano automaticamente in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi assicurativi e consistono in una somma ex lege predeterminata il cui credito sorge de iure alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo, in relazione al periodo di contribuzione» (Cass. Sez. Unite n. 5076/2015).
Parimenti, con particolare riguardo al regime prescrizionale applicabile, è stato anche statuito che «le sanzioni civili hanno la stessa natura giuridica dell'obbligazione principale e restano soggette al medesimo regime
6 prescrizionale» (ex plurimis: Cass. n. 16262/2018) che, nel caso dei crediti contributivi, è decennale, e, pertanto, anche le relative sanzioni accessorie soggiacciono al medesimo termine di prescrizione.
Venendo al caso di specie, la Cartella di Pagamento n. 012201300000097301000
è stata notificata in data 24/01/2013, la Cartella di pagamento n.
01220140010889223000 è stata notificata in data 29/01/2015, e la Cartella di pagamento n. 01220160011322241000 è stata notificata in data 25/01/2017.
In particolare, si osserva che le somme iscritte nel ruolo 2012 su cui si fonda la cartella di pagamento n. 01220130000097301000, notificata in data 24.01.2013, sono relative ai contributi minimi obbligatori, interessi e sanzioni per l'anno
2010, nonché a sanzioni per gli anni 2006, 2007 e 2008 per omesso invio dei
Mod.5.
Con riferimento ai contributi minimi obbligatori, interessi e sanzioni per l'anno
2010, alla data dell'entrata in vigore della richiamata L. n.247/2012 (2.2.2013) il quinquennio prescrizionale ex L. 335/95 non risultava ancora maturato per tali contributi portati nella richiamata cartella n. 01220130000097301000, notificata in data 24.01.2013, con conseguente applicabilità del termine decennale di prescrizione reintrodotto dall'art.66 della citata L. n.247/2012.
Dopo la notifica della cartella n. 01220130000097301000 vi è stata la notifica di altri atti che hanno validamente interrotto il corso della prescrizione.
In particolare, come documentato dalla è stato notificato in data CP_5
05.09.2017 avviso di intimazione n.01220179004053254000, contenente la cartella n. 01220130000097301000 (notificata in data 24.01.2013).
Inoltre, la ha interrotto il termine di prescrizione per i crediti Parte_2 portati nella cartella di pagamento con nota prot. 2018/204983 (all.to 06), ricevuta dall'opponente in data 28.11.2018 (all.to 07).
Va poi evidenziato che avverso l'avviso di intimazione n.01220179004053254000, l'avv. ha proposto opposizione, deducendo Pt_1
7 la prescrizione dei crediti azionati nelle cartelle presupposte, tra cui la cartella di pagamento n. 01220130000097301000 e con sentenza n. 927/2019 dell'11.7.2019 (all.to 27), il Tribunale di Benevento, in accoglimento parziale del ricorso, annullava parzialmente l'intimazione di pagamento n.
01220179004053254000 e dichiarava prescritti i soli crediti portati dalla cartella esattoriale n. 01220120000030392000 e non anche quelli portati dalla cartella di pagamento n. 01220130000097301000, sottostante alla intimazione oggi impugnata.
Ne consegue che, in presenza del titolo giudiziale passato in giudicato, si applica la “conversione” del termine di cui all'art.2953 c.c., per cui per le sanzioni per gli anni 2006, 2007 e 2008 per omesso invio dei Mod.5, il cui termine è quinquennale in assenza di impugnazione della cartella di pagamento, per effetto della “conversione” per la definitività della sentenza n. 927/2019 il termine prescrizionale (quinquennale) si è trasformato in quello ordinario decennale e, quindi, alla data della notifica della intimazione impugnata la prescrizione non risulta maturata, nemmeno per le sanzioni.
Le somme iscritte nel ruolo 2014 su cui si fonda la cartella di pagamento n.
01220140010889223000, notificata in data 29.01.2015, sono relative a contributi dovuti in eccedenza rispetto ai minimi per l'anno 2010 oltre interessi e sanzioni, nonché a contributi minimi obbligatori, oltre interessi e sanzioni per gli anni
2011-2012 e 2013, il cui termine di prescrizione è senz'altro decennale essendo la notifica della cartella avvenuta successivamente all'entrata in vigore della l. 31 dicembre 2012, n. 247.
Alcuna prescrizione è maturata tenuto conto, quale atto interruttivo, della nota prot. 2019/225057 del 15/11/2019 (all.to 08), ricevuta dall'opponente in data
26.11.2019 (all.to 09) oltre che del periodo sospensione COVID.
Le somme iscritte nel ruolo 2016 su cui si fonda la cartella di pagamento n.
01220160011322241000 notificata in da 25.01.2017, sono relative a contributi
8 dovuti in eccedenza rispetto ai minimi per l'anno 2011 oltre interessi e sanzioni, nonché a contributi minimi obbligatori, oltre interessi e sanzioni per gli anni
2011-2012 e 2013, il cui termine di prescrizione è senz'altro decennale essendo o la notifica della cartella avvenuta successivamente all'entrata in vigore della l. 31 dicembre 2012, n. 247.
Tenuto conto della data di notifica (25.01.2017) della cartella di pagamento n.
01220140010889223000, al momento della notifica della intimazione di pagamento (21.05.2025), la prescrizione (decennale) non è maturata per tutte le somme iscritte a ruolo.
4.
Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato.
5.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 II c. c.p.c. (come risultante per effetto dell'intervento della Corte Costituzionale n. 77 del 2018) per la compensazione tra le parti delle spese processuali, considerato che i crediti pretesi sono molto risalenti rispetto alla notifica dell'atto opposto.
P.Q.M.
il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
1. rigetta il ricorso;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Benevento, 29/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
9
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 2360/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, rappresentato e difeso da se stesso, elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio sito in Via Roma n. 8 83035 Grottaminarda
- parte ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato presso VIA N. Controparte_1
DA MONTEFORTE 3 82100 BENEVENTO, rappresentato e difeso dall'avv.
LU IC giusta delega in atti;
, elettivamente domiciliata Parte_2 all'indirizzo telematico dell'Avv. Paola Coletta ( ) dal C.F._1 quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 19/12/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
1 Con ricorso depositato in data 11.6.25 il ricorrente in epigrafe identificato ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 01220259002180974000 in relazione alle cartelle nn. 012201300000097301000, 01220140010889223000,
01220160011322241000 emesse per conto della Parte_2
eccependo la prescrizione del credito.
[...]
Si è costituita l' chiedendo il rigetto del ricorso Controparte_2 in quanto infondato.
La si è costituita chiedendo il rigetto Parte_2 dell'opposizione ed in via riconvenzionale ha chiesto l'accertamento dei contributi dovuti.
2.
Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva, è noto che l'art.4 punto
2 quater L.265\2002 ha soppresso al comma 5 dell'art.24 D.lgs.n.46\1999 le parole “ed al concessionario”, con la conseguenza che non vi è più litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e l'ente riscossore.
E tanto ove i motivi dell'opposizione attengano esclusivamente alla fondatezza della pretesa creditoria e non anche alla legittimità della procedura di riscossione.
Ne consegue che, nella fattispecie in esame, avendo l'opponente sollevato eccezioni relative alla fondatezza della pretesa ed all'omessa notifica della intimazione impugnata, sussiste la legittimazione passiva della società di riscossione e dell'ente creditore.
In via generale, si osserva che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti
2 non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.).
Lo strumento dell'opposizione tempestiva alla cartella di pagamento è l'unico rimedio previsto dalla legge per far valere i vizi sostanziali della stessa e che, decorso il termine per l'opposizione, la cartella diviene definitiva e non più contestabile la pretesa nella stessa contenuta.
L'opposizione alla cartella esattoriale va proposta nel termine di quaranta giorni fissato, a pena di decadenza, dall'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, solo se finalizzata a contestare il merito della pretesa contributiva, ove la stessa, invece, sia diretta a contestare vizi formali del titolo, il termine cui deve farsi riferimento non sarà più quello previsto dal D.lgs. citato, bensì quello, più breve, di cui all'art. 617
c.p.c. (Cass. Civ.Sez. Lav. n. 25757/08; 18207/03; 9912/01).
Secondo il condiviso orientamento interpretativo della Corte di Cassazione, nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi è prevista dall'art. 29, comma 2, che, per la relativa regolamentazione, rinvia alle "forme ordinarie",
e non dall'art. 24, del citato D.lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul
3 merito della pretesa di riscossione, con la conseguenza che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro venti giorni
(modifica introdotta dal DL n. 35/2005, convertito in L. n. 80/2005) dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella esattoriale;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi del suddetto D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, come modificato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr, Cass., n.
21863/2004).
La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità, in base alla lettura degli atti (cfr, Cass., nn. 9912/2001; 11251/1996).
Si osserva, inoltre, che, in relazione alla generalità delle procedure di riscossione a mezzo di ruolo esattoriale, sussiste la possibilità per il debitore, in caso di omessa notifica della cartella esattoriale, di proporre opposizione avverso il primo atto esecutivo successivo idoneo a rendergli nota la pretesa impositiva dell'ente procedente e di far valere, in tale sede, ovvero innanzi al giudice ordinariamente competente a conoscere della opposizione a ruolo, le medesime censure che avrebbe potuto proporre ove la cartella esattoriale fosse stata regolarmente notificata (cfr. per tutte Cass. 16464/2002).
Tanto premesso va rilevata per il merito la tempestività dell'opposizione (notifica dell'intimazione in data 21.5.25 e deposito del ricorso introduttivo in data
11.6.25).
3.
Parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento in relazione alle cartelle nn. 012201300000097301000, 01220140010889223000,
01220160011322241000 deducendo la prescrizione dei crediti.
Con riguardo alla dibattuta questione del termine di prescrizione applicabile al credito contributivo divenuto non più contestabile per mancanza di tempestiva
4 opposizione ai sensi del d.lgs. 46/1999, poi, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno affermato il condivisibile principio di diritto per cui “La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell , che, dall'1 gennaio 2011, ha CP_3 sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto
(art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del CP_4
2010)” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016; conforme Sez.
6 - L,
Ord. n. 12200 del 18/05/2018).
Il termine di prescrizione dei crediti, anche nel caso di cartella non opposta, rimane pertanto quello ordinariamente previsto per ciascuno di essi.
Secondo giurisprudenza assolutamente consolidata, il termine di prescrizione quinquennale introdotto dall'art. 3, comma 9 della l. 335/1995 trova applicazione anche ai contributi dovuti alla (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 5522 Parte_2 del 09/04/2003, seguita da tutta la giurisprudenza successiva). Infatti l'art. 3, commi nono e decimo, della l. n. 335/1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie – termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1 gennaio 1996 (lettera a) – e in cinque anni per tutte le altre
5 contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione, ai sensi dell'art. 15 preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria (così Cass Sez. L. sent n. 26621 del
13/12/2006).
Sulla questione è successivamente intervenuto il legislatore, prevedendo con l'art. 66 della l. 31 dicembre 2012, n. 247, entrata in vigore il 2 febbraio 2013, che “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla ”. Parte_3
In ordine all'applicabilità del termine decennale, la S.C. ha rilevato che nella norma non è reperibile alcun indice rivelatore dell'intenzione del legislatore di procedere a un'interpretazione autentica della disciplina del 1995, sicché la nuova normativa va applicata unicamente per il futuro, nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente (Cass. Sez. L, Sentenza n.
6729 del 18/03/2013, Sez. L, Sentenza n. 18953 del 09/09/2014).
«Sotto il profilo normativo, le somme aggiuntive appartengono alla categoria delle sanzioni civili, si applicano automaticamente in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi assicurativi e consistono in una somma ex lege predeterminata il cui credito sorge de iure alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo, in relazione al periodo di contribuzione» (Cass. Sez. Unite n. 5076/2015).
Parimenti, con particolare riguardo al regime prescrizionale applicabile, è stato anche statuito che «le sanzioni civili hanno la stessa natura giuridica dell'obbligazione principale e restano soggette al medesimo regime
6 prescrizionale» (ex plurimis: Cass. n. 16262/2018) che, nel caso dei crediti contributivi, è decennale, e, pertanto, anche le relative sanzioni accessorie soggiacciono al medesimo termine di prescrizione.
Venendo al caso di specie, la Cartella di Pagamento n. 012201300000097301000
è stata notificata in data 24/01/2013, la Cartella di pagamento n.
01220140010889223000 è stata notificata in data 29/01/2015, e la Cartella di pagamento n. 01220160011322241000 è stata notificata in data 25/01/2017.
In particolare, si osserva che le somme iscritte nel ruolo 2012 su cui si fonda la cartella di pagamento n. 01220130000097301000, notificata in data 24.01.2013, sono relative ai contributi minimi obbligatori, interessi e sanzioni per l'anno
2010, nonché a sanzioni per gli anni 2006, 2007 e 2008 per omesso invio dei
Mod.5.
Con riferimento ai contributi minimi obbligatori, interessi e sanzioni per l'anno
2010, alla data dell'entrata in vigore della richiamata L. n.247/2012 (2.2.2013) il quinquennio prescrizionale ex L. 335/95 non risultava ancora maturato per tali contributi portati nella richiamata cartella n. 01220130000097301000, notificata in data 24.01.2013, con conseguente applicabilità del termine decennale di prescrizione reintrodotto dall'art.66 della citata L. n.247/2012.
Dopo la notifica della cartella n. 01220130000097301000 vi è stata la notifica di altri atti che hanno validamente interrotto il corso della prescrizione.
In particolare, come documentato dalla è stato notificato in data CP_5
05.09.2017 avviso di intimazione n.01220179004053254000, contenente la cartella n. 01220130000097301000 (notificata in data 24.01.2013).
Inoltre, la ha interrotto il termine di prescrizione per i crediti Parte_2 portati nella cartella di pagamento con nota prot. 2018/204983 (all.to 06), ricevuta dall'opponente in data 28.11.2018 (all.to 07).
Va poi evidenziato che avverso l'avviso di intimazione n.01220179004053254000, l'avv. ha proposto opposizione, deducendo Pt_1
7 la prescrizione dei crediti azionati nelle cartelle presupposte, tra cui la cartella di pagamento n. 01220130000097301000 e con sentenza n. 927/2019 dell'11.7.2019 (all.to 27), il Tribunale di Benevento, in accoglimento parziale del ricorso, annullava parzialmente l'intimazione di pagamento n.
01220179004053254000 e dichiarava prescritti i soli crediti portati dalla cartella esattoriale n. 01220120000030392000 e non anche quelli portati dalla cartella di pagamento n. 01220130000097301000, sottostante alla intimazione oggi impugnata.
Ne consegue che, in presenza del titolo giudiziale passato in giudicato, si applica la “conversione” del termine di cui all'art.2953 c.c., per cui per le sanzioni per gli anni 2006, 2007 e 2008 per omesso invio dei Mod.5, il cui termine è quinquennale in assenza di impugnazione della cartella di pagamento, per effetto della “conversione” per la definitività della sentenza n. 927/2019 il termine prescrizionale (quinquennale) si è trasformato in quello ordinario decennale e, quindi, alla data della notifica della intimazione impugnata la prescrizione non risulta maturata, nemmeno per le sanzioni.
Le somme iscritte nel ruolo 2014 su cui si fonda la cartella di pagamento n.
01220140010889223000, notificata in data 29.01.2015, sono relative a contributi dovuti in eccedenza rispetto ai minimi per l'anno 2010 oltre interessi e sanzioni, nonché a contributi minimi obbligatori, oltre interessi e sanzioni per gli anni
2011-2012 e 2013, il cui termine di prescrizione è senz'altro decennale essendo la notifica della cartella avvenuta successivamente all'entrata in vigore della l. 31 dicembre 2012, n. 247.
Alcuna prescrizione è maturata tenuto conto, quale atto interruttivo, della nota prot. 2019/225057 del 15/11/2019 (all.to 08), ricevuta dall'opponente in data
26.11.2019 (all.to 09) oltre che del periodo sospensione COVID.
Le somme iscritte nel ruolo 2016 su cui si fonda la cartella di pagamento n.
01220160011322241000 notificata in da 25.01.2017, sono relative a contributi
8 dovuti in eccedenza rispetto ai minimi per l'anno 2011 oltre interessi e sanzioni, nonché a contributi minimi obbligatori, oltre interessi e sanzioni per gli anni
2011-2012 e 2013, il cui termine di prescrizione è senz'altro decennale essendo o la notifica della cartella avvenuta successivamente all'entrata in vigore della l. 31 dicembre 2012, n. 247.
Tenuto conto della data di notifica (25.01.2017) della cartella di pagamento n.
01220140010889223000, al momento della notifica della intimazione di pagamento (21.05.2025), la prescrizione (decennale) non è maturata per tutte le somme iscritte a ruolo.
4.
Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato.
5.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 II c. c.p.c. (come risultante per effetto dell'intervento della Corte Costituzionale n. 77 del 2018) per la compensazione tra le parti delle spese processuali, considerato che i crediti pretesi sono molto risalenti rispetto alla notifica dell'atto opposto.
P.Q.M.
il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
1. rigetta il ricorso;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Benevento, 29/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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