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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 24/09/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1700/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Eugenia Di Bella,
ha emesso, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 1700/2017 promossa da:
, (C.F.: ), in persona del Sindaco legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Paolì Maristella (giusta deliberazione della Giunta
Municipale in atti) ed elettivamente domiciliata presso la sede municipale sita in , Parte_1
Piazza Martiri d'Ungheria;
ATTORE
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Ines Controparte_1 C.F._1
Cinquegrani ed elettivamente domiciliato nel suo studio in , Piazza Annarumma, n. 2: Parte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione ex art 281 sexies c.p.c. del 16/09/2025 le parti hanno concluso come da verbale in atti.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 222/2014 (R.G. 672/2014), emesso in data 7/07/2014 dal Tribunale di Vibo Valentia, non opposto, notificato e munito di formula esecutiva in data 11/11/2014, veniva ingiunto al il pagamento in favore dell'Avv. di: 1) € Parte_1 Controparte_1
5.436,33 per diritti ed onorari, spese generali del 12,50% iva e cpa;
2) interessi di mora ex D. Lgs. N.
231/2002 su € 5.319,33 dal 14/11/2011 al soddisfo;
3) interessi di mora ex D. Lgs. N. 231/2002 su €
117,00 dal 17/05/2014 al soddisfo;
4) spese di procedura di ingiunzione, liquidate in € 130,00 per spese e in € 650,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15% sui compensi,
I.V.A. e C.P.A. In forza di tale titolo, con atto di precetto, in data 13/09/2016, l'odierno convenuto intimava al il pagamento della complessiva somma di € 9.699,08, oltre interessi, spese, Pt_1
competenze ed onorari e stante il mancato pagamento di quanto dovuto nei termini di legge, avviava la procedura esecutiva mobiliare notificando, in data 7/10/2016, atto di pignoramento presso terzi,
per l'importo di € 14.548,62. La procedura veniva iscritta al n. 702/2016 R.G.E. del Tribunale di Vibo
Valentia. Il terzo pignorato rendeva la prescritta dichiarazione in termini positivi e accantonava le somme lasciandole a disposizione della procedura esecutiva.
Con atto di citazione, regolarmente notificato in data il 09/12/2016, il Parte_1
, in persona del Sindaco, suo legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione
[...]
all'esecuzione ex art 615, co. 2 c.p.c., chiedendo l'estinzione della procedura esecutiva previa sospensione in sede cautelare.
A fondamento dell'opposizione spiegata parte opponente rilevava la carenza dei presupposti per procedere all'esecuzione forzata essendo stato dichiarato, con deliberazione n. 39 del 21/6/2013
del Consiglio Comunale, ex art. 246 del d.lgs. 267/2000, lo stato di dissesto finanziario del
[...]
con conseguente improcedibilità dell'azione esecutiva individuale intentata Parte_1
dall'avv. poiché fondata su di un titolo che, sebbene dichiarato esecutivo successivamente al CP_1
31/12/2012, trova il fatto generatore del credito in “fatti e atti di gestione” avvenuti in data antecedente.
Il procedimento veniva iscritto al n. R.G.E. 702/2016-1. L'Avv. si costituiva nel CP_1
giudizio, opponendosi a tutte le richieste avanzate dal ivi compresa l'istanza cautelare. Pt_1 Il G.E., a chiusura della fase cautelare, rigettava l'istanza di sospensione, dando termine per l'introduzione del giudizio di merito, così statuendo: “…Vista l'opposizione dell'Ente pignorato e
l'istanza di sospensione della procedura ai sensi dell'art. 248 del decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000 (T.U.E.L.). Viste le contestazioni e i motivi di opposizione mosse dal creditore
procedente. Tanto premesso, si osserva che a mente dell'art 248, comma 2 Dlgs n. 267/00, “Dalla
data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 non
possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che
rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive
pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione
giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benchè proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte
d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale,
accessori e spese. La giusta interpretazione della suddetta norma va fatta, in modifica alla precedente
lettura, alla luce della più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, il quale con sentenza della
sez. V del 6.5.2015 n. 2263, ha stabilito che “ il debito che abbia origine in epoca antecedente alla
dichiarazione di dissesto non ricade nel divieto di introduzione e prosecuzione delle azioni esecutive,
attualmente previsto dall'art. 248 del d.lgs 267/2000 se è stato accertato, mediante sentenza passata
in giudicato in data successiva al dissesto”, ed ancora prima con sentenza sez. V del 11.6.2013 n.
3232 ha stabilito che “ se il debito di cui si controverte, ancorché abbia origine in epoca antecedente
alla dichiarazione di dissesto, è stato accertato, mediante sentenza passata in giudicato in data
successiva, non ricade nel divieto di introduzione e prosecuzione delle azioni esecutive, attualmente
previsto dall'art. 248 del d.lgs 267/2000.” Le conclusioni del Consiglio di Stato sono che “l'ambito
indicato dal legislatore non può considerarsi esteso fino ad includere nella massa passiva debiti
ancora in via di accertamento e pertanto privi dei requisiti di certezza, della liquidità ed esigibilità,
per cui il debito, in quanto diventato certo, liquido ed esigibile dopo la data della dichiarazione di
dissesto, pur riferendosi ad atti di gestione antecedenti tale data, deve essere liquidato nelle forme
ordinarie e non rinviato alla Commissione liquidatrice. Nel caso di specie, poiché si chiede l'esecuzione di un credito accertato in via giudiziale in epoca successiva alla dichiarazione di
dissesto, avvenuta con delibera del 21/6/2013 e quindi operante per i crediti sorti entro il 31/12/2012,
la sua liquidazione non può rientrare nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione,
ma deve avvenire nelle forme ordinarie, il che legittima l'introduzione e la prosecuzione dell'azione
esecutiva.
P.Q.M.
rigetta l'istanza di sospensione della procedura esecutiva […]”
A seguito di tale decisione, il con atto notificato il 30/10/2017, ha Parte_1
introdotto l'odierno giudizio di merito rassegnando le seguenti conclusioni: “…ritenere e dichiarare
l'inefficacia e/o la nullità del pignoramento eseguito ai danni del Comune di dall'avv. Parte_1
e di conseguenza dichiarare l'impignorabilità delle somme sottoposte ad Controparte_1
esecuzione dal creditore procedente;
emettere ogni pertinente e conseguente statuizione come per
legge e conseguentemente dichiarare l'estinzione, condannare, l'avv. alla Controparte_1
rifusione di quanto nel frattempo riscosso. In ogni caso, con vittoria di competenze”.
Si costituiva nel giudizio di merito, con comparsa del 19/12/2017 che Controparte_1
eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione spiegata per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. e in ogni caso l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'opposizione proposta,
rassegnando le seguenti conclusioni: “…1) accertare e dichiarare l'infondatezza dell'opposizione
proposta dal ex art. 615 c.p.c. e per l'effetto rigettarla;
2) condannare il Parte_1
al pagamento delle spese e competenze della fase cautelare Parte_1
dell'opposizione, nei termini di cui al punto sub 5) del presente atto;
3)stante la evidente temerarietà
della proposta opposizione, condannare il , in persona del Sindaco pro- Parte_1
tempore, al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per l'importo di € 5.000,00 o quello maggiore o
minore ritenuto di giustizia anche per la fase cautelare”.
Espletata l'istruttoria, prettamente documentale, dopo una serie di rinvii dovuti al carico del ruolo e all'assenza del giudice titolare, il Got in precedenza designato con ordinanza del 12/03/2025
rinviava per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16/09/2025, assegnando alle parti un termine per il deposito di note difensive fino a dieci giorni prima dell'udienza. Il sottoscritto Giudice, a seguito della discussione delle parti, tratteneva la causa in decisione.
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire in capo al formulata da parte convenuta. Parte_1
La valutazione dell'interesse ad agire, infatti, deve essere effettuata alla stregua della prospettazione operata dalla parte e la sua sussistenza non può essere negata sul presupposto dell'asserita mancata contestazione del credito da parte del Né possono avere rilievo o Pt_1
incidenza le paventate esigenze di economia processale.
Non risulta nemmeno ipotizzabile nel caso di specie la “cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo”. Si evidenzia, infatti, che al momento dell'introduzione dell'opposizione innanzi al giudice dell'esecuzione, l'assegnazione della somma non era ancora avvenuta (essendo stato emesso il relativo provvedimento in data
5.09.2017) e la presente fase di merito non costituisce distinto giudizio rispetto alla fase cautelare svoltasi innanzi al G.E., bensì fase distinta di un medesimo giudizio. La giurisprudenza ha infatti chiarito che il giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 2 (come quello ex art 617, comma 2
c.p.c.) è unitario ed ha struttura bifasica.
Inoltre, secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, la sentenza resa nel giudizio di opposizione all'esecuzione, anche se pubblicata dopo l'ordinanza di assegnazione della somma emessa dal giudice dell'esecuzione, “accerta ora per allora il diritto del creditore procedente di
agire in executivis per il credito portato dal titolo, legittimando il debitore che veda accolta
l'opposizione – in tutto od in parte ove la contestazione attenga al quantum – ad esperire nei confronti
del creditore soddisfatto l'azione di ripetizione della somma che risultasse indebitamente assegnata
dal giudice dell'esecuzione… La pubblicazione della sentenza di accoglimento dell'opposizione
all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., successiva all'ordinanza di assegnazione della somma emessa dal
giudice dell'esecuzione, legittima il debitore esecutato ad esperire l'azione di ripetizione della somma
indebitamente assegnata al creditore soddisfatto, venendo a cedere, di fronte al giudicato,
l'irrevocabilità e irretrattabilità del provvedimento di assegnazione.” (Cass., sez. III Civile, ordinanza n. 4528/19). Pertanto, persiste in capo all'esecutato l'interesse alla decisione sul merito dell'opposizione all'esecuzione precedentemente proposta, dal momento che l'esito favorevole dell'opposizione determinerebbe l'invalidazione di tutti gli atti esecutivi precedentemente compiuti.
D'altro canto, la deliberazione dell'O.s.l. di estinzione della procedura di dissesto, sebbene sopravvenuta nel corso del giudizio (in data 27.08.2021) – come documentato da parte opposta – non elimina il contrasto tra le parti relativamente alla questione di ammissibilità della presente azione esecutiva.
Ritenuta l'ammissibilità della presente opposizione per i motivi sopra esposti, parte opponente fonda l'opposizione sull'illegittimità dell'azione esecutiva proposta per violazione dell'articolo 248 T.U.E.L., causa la dichiarazione di dissesto finanziario dell'Ente avvenuta con delibera n. 39 del 21/6/2013, di talchè il credito vantato dall'odierno convenuto sarebbe dovuto rientrare nella competenza esclusiva dell'Organo Straordinario di Liquidazione in quanto antecedente al 31/12/2012. Parte opposta sostiene, invece, l'inapplicabilità della suddetta normativa, atteso che il credito dalla stessa vantato sarebbe stato accertato in data successiva alla dichiarazione di dissesto, e considerato anche la mancata ammissione del credito di cui si discorre al passivo del Comune di
[...]
. Pt_1
Sull'importo del credito e sulla richiesta ed emissione del decreto ingiuntivo nessuna contestazione è stata posta dalle parti;
l'unica contestazione oggetto di causa verte sull'applicabilità
nel caso di specie dell'art 248 T.U.E.L.
Tanto premesso, deve osservarsi che a seguito alla dichiarazione di dissesto finanziario n. 39
del 21/6/2013 del ex artt. 204 e 244 del d.l.gs. 267/2000, trova applicazione Parte_1
la normativa ivi prevista, in particolare gli art. 248 e 256 n.
4. La normativa, nell'indicare quale oggetto della competenza dell'organo straordinario di liquidazione i fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno solare precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato ed i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 37, 85 e 88 d.lg. 25 febbraio 1995 n. 77, ha inteso far rientrare nell'ambito del dissesto del comune tutte le conseguenze derivanti dalle operazioni di gestione che lo hanno determinato. Pertanto, per l'applicazione di tale fattispecie è necessario che il fatto genetico dell'obbligazione sia anteriore alla dichiarazione di dissesto.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 248 TUEL, dalla data di dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione, ma tale statuizione non si estende ai giudizi di cognizione (tra cui rientra senz'altro quello monitorio, intentato nella specie), con la conseguenza che i creditori dell'ente in dissesto ben possono convenirlo in giudizio al fine di conseguire l'accertamento dei propri diritti ovvero la sua condanna al pagamento di quanto ad essi dovuto (cfr Cass. n. 6692 del 10/03/2020, Cass. n. 16959
del 11/08/2016, Cass. 30 gennaio 2008, n. 2095 e Cass. n. 4456 del 26/03/2003 ex multis). Ciò al fine di costituirsi un legittimo titolo esecutivo.
Dalla documentazione in atti si evince che siamo in presenza di un credito pacificamente sorto prima (2011) della dichiarazione di dissesto dell'opponente (2013) e pacificamente accertato e liquidato successivamente al dissesto, con il decreto ingiuntivo indicato, non opposto. Dunque, si ritiene correttamente applicabile al caso di specie il secondo comma dell'art 248 del D.lgs. n.
267/2000.
Tale norma impedisce di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione, nel periodo intercorrente tra la data della dichiarazione di dissesto e l'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 citato. Una volta approvato il rendiconto e chiusa la procedura di dissesto, le pretese creditorie rimaste insolute tornano ad essere esigibili nei confronti dell'ente, per effetto del venir meno della sospensione temporanea strumentale all'attività di rilevazione ed estinzione delle passività dell'ente stesso.
Circa l'ampiezza dell'ambito applicativo della norma in esame, però, deve darsi atto che è
presente un dibattito in giurisprudenza. Secondo un primo indirizzo – espresso in particolare da una pronuncia del Consiglio di Stato, richiamata anche dal Giudice dell'esecuzione – il “debito che abbia origine in epoca antecedente alla dichiarazione di dissesto non ricade nel divieto di introduzione e
prosecuzione delle azioni esecutive, attualmente previsto dall'art. 248 del d.lgs.267/2000, se è stato
accertato mediante sentenza passata in giudicato in data successiva al dissesto” (cfr. Consiglio di
Stato sent. n. 2263 del 2015). Secondo tale impostazione l'ambito indicato dal legislatore non può
considerarsi esteso fino ad includere nella massa passiva debiti ancora in via di accertamento e pertanto privi dei requisiti della certezza, della liquidità ed esigibilità (Cfr. Consiglio di Stato Sezione
V sentenza n. 2455 del 09/05/2003; Consiglio di Stato Sezione IV sentenza n. 4125 del 25/07/2000).
Tuttavia, si ritiene di aderire al diverso e maggiormente seguito orientamento, secondo cui anche i debiti dell'ente locale che diventano liquidi ed esigibili dopo la dichiarazione di dissesto entrano nella massa passiva e nella liquidazione concorsuale, se derivano da fatti e atti di gestione anteriori alla dichiarazione di dissesto medesima (cfr. in tal senso Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sentenza n.714/2018), di talchè la dichiarazione di dissesto di un ente locale preclude le azioni esecutive e assoggetta a procedura liquidatoria tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti intervenuti prima della dichiarazione di dissesto, anche se tali obbligazioni siano state liquidate in via definitiva solo successivamente (cfr: Cons. St., sez. IV, 9 aprile 2018, n.
2141).
La detta interpretazione, oltre ad essere più fedele al tenore letterale della norma, è
maggiorente rispettosa anche della ratio delle norme indicate: l'effettiva realizzazione della par
condicio creditorum postula infatti l'attrazione alla procedura concorsuale di tutti i debiti dell'ente locale imputabili a fatti o atti di gestione anteriori alla dichiarazione di dissesto, laddove l'opposta tesi, pur sostenuta nella giurisprudenza amministrativa e fatta propria dall'opposto, lascia sfuggire alla massa passiva, consentendo la prosecuzione di azioni esecutive individuali, i debiti divenuti liquidi ed esigibili dopo la dichiarazione di dissesto, anche se sorti prima di essa, senza avere dunque riguardo al fatto genetico dell'obbligazione, ma solo al momento, del tutto contingente e legato a eventi casuali e non controllabili e prevedibili, in cui il debito diventa esigibile.
D'altro canto, la Corte Costituzionale, ritenuta non fondata la questione di legittimità dell'art. 248, comma 4, t.u. enti locali, ha ribadito che “in coerenza con le caratteristiche di una procedura
concorsuale, la disposizione relativa agli accessori del credito ha la finalità di determinare
esattamente la consistenza della massa passiva da ammettere al pagamento nell'ambito del dissesto
dell'ente locale, ma essa «non implica la “estinzione” dei crediti non ammessi o residui, i quali,
conclusa la procedura di liquidazione, potranno essere fatti valere nei confronti dell'ente risanato»
(sentenza n. 269 del 1998)”.
Pertanto, una volta cessato lo stato di dissesto ed esaurita la procedura di gestione straordinaria dell'ente, il creditore potrà far valere i crediti non ammessi o residui nei confronti dell'ente risanato.
Alla luce dei principi esposti, dunque, è bene evidente che il credito di cui si discorre, avente ad oggetto fatti (prestazioni professionali risalenti al 2011) antecedenti al 31/12/2012, ricadeva nella competenza esclusiva della procedura straordinaria di liquidazione, con conseguente inammissibilità
della procedura espropriativa intentata da parte opposta.
Inoltre, alla luce di quanto sopra non rileva che l'avv. avesse richiesto l'ammissione CP_1
del proprio credito alla massa passiva (e che il credito fosse stato ammesso solo in parte) e che controparte avesse effettuato un'offerta transattiva. Infatti, “il rifiuto delle transazioni rientra nelle
prerogative del creditore – in quanto la stipula delle transazioni durante la gestione straordinaria
era finalizzata a consentire al creditore di valutare la sua convenienza a riscuotere subito ma
parzialmente il suo credito (oltre che a permettere una diminuzione del passivo)” (v. Sentenza TAR
Calabria, Sez. Reggio Calabria, 6 ottobre 2021, n. 764; v. anche T.A.R. L'Aquila, n. 74 del 2020).
Va precisato che sull'esito del presente giudizio non incide la sopravvenuta cessazione dello stato di dissesto del cui ha fatto riferimento la parte opposta nelle note di trattazione scritta del
17.01.2022, allegando la relativa deliberazione. Ed invero, le condizioni di ammissibilità dell'atto di pignoramento presso terzi vanno valutate con riferimento alla data di notifica dello stesso, ossia al
7.10.2016, allorquando lo stato di dissesto non era certamente cessato.
Il contrasto giurisprudenziale sulla questione oggetto del presente giudizio rappresenta, ad avviso del Tribunale “grave ed eccezionale” ragione idonea a consentire di compensare integralmente le spese di lite ex art. 92 comma 2 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, dott.ssa Eugenia Di Bella, in funzione di Giudice
unico, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 1700/2017:
- In accoglimento dell'opposizione proposta, dichiara illegittimo l'atto di pignoramento presso terzi notificato in data 7.10.2016 e inammissibile la procedura esecutiva proposta da e recante r.g.e. n. 702/2016; Controparte_1
- COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Vibo Valentia, il 23 settembre 2025
Il GIUDICE
dott. ssa Eugenia Di Bella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Eugenia Di Bella,
ha emesso, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 1700/2017 promossa da:
, (C.F.: ), in persona del Sindaco legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Paolì Maristella (giusta deliberazione della Giunta
Municipale in atti) ed elettivamente domiciliata presso la sede municipale sita in , Parte_1
Piazza Martiri d'Ungheria;
ATTORE
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Ines Controparte_1 C.F._1
Cinquegrani ed elettivamente domiciliato nel suo studio in , Piazza Annarumma, n. 2: Parte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione ex art 281 sexies c.p.c. del 16/09/2025 le parti hanno concluso come da verbale in atti.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 222/2014 (R.G. 672/2014), emesso in data 7/07/2014 dal Tribunale di Vibo Valentia, non opposto, notificato e munito di formula esecutiva in data 11/11/2014, veniva ingiunto al il pagamento in favore dell'Avv. di: 1) € Parte_1 Controparte_1
5.436,33 per diritti ed onorari, spese generali del 12,50% iva e cpa;
2) interessi di mora ex D. Lgs. N.
231/2002 su € 5.319,33 dal 14/11/2011 al soddisfo;
3) interessi di mora ex D. Lgs. N. 231/2002 su €
117,00 dal 17/05/2014 al soddisfo;
4) spese di procedura di ingiunzione, liquidate in € 130,00 per spese e in € 650,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15% sui compensi,
I.V.A. e C.P.A. In forza di tale titolo, con atto di precetto, in data 13/09/2016, l'odierno convenuto intimava al il pagamento della complessiva somma di € 9.699,08, oltre interessi, spese, Pt_1
competenze ed onorari e stante il mancato pagamento di quanto dovuto nei termini di legge, avviava la procedura esecutiva mobiliare notificando, in data 7/10/2016, atto di pignoramento presso terzi,
per l'importo di € 14.548,62. La procedura veniva iscritta al n. 702/2016 R.G.E. del Tribunale di Vibo
Valentia. Il terzo pignorato rendeva la prescritta dichiarazione in termini positivi e accantonava le somme lasciandole a disposizione della procedura esecutiva.
Con atto di citazione, regolarmente notificato in data il 09/12/2016, il Parte_1
, in persona del Sindaco, suo legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione
[...]
all'esecuzione ex art 615, co. 2 c.p.c., chiedendo l'estinzione della procedura esecutiva previa sospensione in sede cautelare.
A fondamento dell'opposizione spiegata parte opponente rilevava la carenza dei presupposti per procedere all'esecuzione forzata essendo stato dichiarato, con deliberazione n. 39 del 21/6/2013
del Consiglio Comunale, ex art. 246 del d.lgs. 267/2000, lo stato di dissesto finanziario del
[...]
con conseguente improcedibilità dell'azione esecutiva individuale intentata Parte_1
dall'avv. poiché fondata su di un titolo che, sebbene dichiarato esecutivo successivamente al CP_1
31/12/2012, trova il fatto generatore del credito in “fatti e atti di gestione” avvenuti in data antecedente.
Il procedimento veniva iscritto al n. R.G.E. 702/2016-1. L'Avv. si costituiva nel CP_1
giudizio, opponendosi a tutte le richieste avanzate dal ivi compresa l'istanza cautelare. Pt_1 Il G.E., a chiusura della fase cautelare, rigettava l'istanza di sospensione, dando termine per l'introduzione del giudizio di merito, così statuendo: “…Vista l'opposizione dell'Ente pignorato e
l'istanza di sospensione della procedura ai sensi dell'art. 248 del decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000 (T.U.E.L.). Viste le contestazioni e i motivi di opposizione mosse dal creditore
procedente. Tanto premesso, si osserva che a mente dell'art 248, comma 2 Dlgs n. 267/00, “Dalla
data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 non
possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che
rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive
pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione
giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benchè proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte
d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale,
accessori e spese. La giusta interpretazione della suddetta norma va fatta, in modifica alla precedente
lettura, alla luce della più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, il quale con sentenza della
sez. V del 6.5.2015 n. 2263, ha stabilito che “ il debito che abbia origine in epoca antecedente alla
dichiarazione di dissesto non ricade nel divieto di introduzione e prosecuzione delle azioni esecutive,
attualmente previsto dall'art. 248 del d.lgs 267/2000 se è stato accertato, mediante sentenza passata
in giudicato in data successiva al dissesto”, ed ancora prima con sentenza sez. V del 11.6.2013 n.
3232 ha stabilito che “ se il debito di cui si controverte, ancorché abbia origine in epoca antecedente
alla dichiarazione di dissesto, è stato accertato, mediante sentenza passata in giudicato in data
successiva, non ricade nel divieto di introduzione e prosecuzione delle azioni esecutive, attualmente
previsto dall'art. 248 del d.lgs 267/2000.” Le conclusioni del Consiglio di Stato sono che “l'ambito
indicato dal legislatore non può considerarsi esteso fino ad includere nella massa passiva debiti
ancora in via di accertamento e pertanto privi dei requisiti di certezza, della liquidità ed esigibilità,
per cui il debito, in quanto diventato certo, liquido ed esigibile dopo la data della dichiarazione di
dissesto, pur riferendosi ad atti di gestione antecedenti tale data, deve essere liquidato nelle forme
ordinarie e non rinviato alla Commissione liquidatrice. Nel caso di specie, poiché si chiede l'esecuzione di un credito accertato in via giudiziale in epoca successiva alla dichiarazione di
dissesto, avvenuta con delibera del 21/6/2013 e quindi operante per i crediti sorti entro il 31/12/2012,
la sua liquidazione non può rientrare nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione,
ma deve avvenire nelle forme ordinarie, il che legittima l'introduzione e la prosecuzione dell'azione
esecutiva.
P.Q.M.
rigetta l'istanza di sospensione della procedura esecutiva […]”
A seguito di tale decisione, il con atto notificato il 30/10/2017, ha Parte_1
introdotto l'odierno giudizio di merito rassegnando le seguenti conclusioni: “…ritenere e dichiarare
l'inefficacia e/o la nullità del pignoramento eseguito ai danni del Comune di dall'avv. Parte_1
e di conseguenza dichiarare l'impignorabilità delle somme sottoposte ad Controparte_1
esecuzione dal creditore procedente;
emettere ogni pertinente e conseguente statuizione come per
legge e conseguentemente dichiarare l'estinzione, condannare, l'avv. alla Controparte_1
rifusione di quanto nel frattempo riscosso. In ogni caso, con vittoria di competenze”.
Si costituiva nel giudizio di merito, con comparsa del 19/12/2017 che Controparte_1
eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione spiegata per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. e in ogni caso l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'opposizione proposta,
rassegnando le seguenti conclusioni: “…1) accertare e dichiarare l'infondatezza dell'opposizione
proposta dal ex art. 615 c.p.c. e per l'effetto rigettarla;
2) condannare il Parte_1
al pagamento delle spese e competenze della fase cautelare Parte_1
dell'opposizione, nei termini di cui al punto sub 5) del presente atto;
3)stante la evidente temerarietà
della proposta opposizione, condannare il , in persona del Sindaco pro- Parte_1
tempore, al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per l'importo di € 5.000,00 o quello maggiore o
minore ritenuto di giustizia anche per la fase cautelare”.
Espletata l'istruttoria, prettamente documentale, dopo una serie di rinvii dovuti al carico del ruolo e all'assenza del giudice titolare, il Got in precedenza designato con ordinanza del 12/03/2025
rinviava per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16/09/2025, assegnando alle parti un termine per il deposito di note difensive fino a dieci giorni prima dell'udienza. Il sottoscritto Giudice, a seguito della discussione delle parti, tratteneva la causa in decisione.
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire in capo al formulata da parte convenuta. Parte_1
La valutazione dell'interesse ad agire, infatti, deve essere effettuata alla stregua della prospettazione operata dalla parte e la sua sussistenza non può essere negata sul presupposto dell'asserita mancata contestazione del credito da parte del Né possono avere rilievo o Pt_1
incidenza le paventate esigenze di economia processale.
Non risulta nemmeno ipotizzabile nel caso di specie la “cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo”. Si evidenzia, infatti, che al momento dell'introduzione dell'opposizione innanzi al giudice dell'esecuzione, l'assegnazione della somma non era ancora avvenuta (essendo stato emesso il relativo provvedimento in data
5.09.2017) e la presente fase di merito non costituisce distinto giudizio rispetto alla fase cautelare svoltasi innanzi al G.E., bensì fase distinta di un medesimo giudizio. La giurisprudenza ha infatti chiarito che il giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 2 (come quello ex art 617, comma 2
c.p.c.) è unitario ed ha struttura bifasica.
Inoltre, secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, la sentenza resa nel giudizio di opposizione all'esecuzione, anche se pubblicata dopo l'ordinanza di assegnazione della somma emessa dal giudice dell'esecuzione, “accerta ora per allora il diritto del creditore procedente di
agire in executivis per il credito portato dal titolo, legittimando il debitore che veda accolta
l'opposizione – in tutto od in parte ove la contestazione attenga al quantum – ad esperire nei confronti
del creditore soddisfatto l'azione di ripetizione della somma che risultasse indebitamente assegnata
dal giudice dell'esecuzione… La pubblicazione della sentenza di accoglimento dell'opposizione
all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., successiva all'ordinanza di assegnazione della somma emessa dal
giudice dell'esecuzione, legittima il debitore esecutato ad esperire l'azione di ripetizione della somma
indebitamente assegnata al creditore soddisfatto, venendo a cedere, di fronte al giudicato,
l'irrevocabilità e irretrattabilità del provvedimento di assegnazione.” (Cass., sez. III Civile, ordinanza n. 4528/19). Pertanto, persiste in capo all'esecutato l'interesse alla decisione sul merito dell'opposizione all'esecuzione precedentemente proposta, dal momento che l'esito favorevole dell'opposizione determinerebbe l'invalidazione di tutti gli atti esecutivi precedentemente compiuti.
D'altro canto, la deliberazione dell'O.s.l. di estinzione della procedura di dissesto, sebbene sopravvenuta nel corso del giudizio (in data 27.08.2021) – come documentato da parte opposta – non elimina il contrasto tra le parti relativamente alla questione di ammissibilità della presente azione esecutiva.
Ritenuta l'ammissibilità della presente opposizione per i motivi sopra esposti, parte opponente fonda l'opposizione sull'illegittimità dell'azione esecutiva proposta per violazione dell'articolo 248 T.U.E.L., causa la dichiarazione di dissesto finanziario dell'Ente avvenuta con delibera n. 39 del 21/6/2013, di talchè il credito vantato dall'odierno convenuto sarebbe dovuto rientrare nella competenza esclusiva dell'Organo Straordinario di Liquidazione in quanto antecedente al 31/12/2012. Parte opposta sostiene, invece, l'inapplicabilità della suddetta normativa, atteso che il credito dalla stessa vantato sarebbe stato accertato in data successiva alla dichiarazione di dissesto, e considerato anche la mancata ammissione del credito di cui si discorre al passivo del Comune di
[...]
. Pt_1
Sull'importo del credito e sulla richiesta ed emissione del decreto ingiuntivo nessuna contestazione è stata posta dalle parti;
l'unica contestazione oggetto di causa verte sull'applicabilità
nel caso di specie dell'art 248 T.U.E.L.
Tanto premesso, deve osservarsi che a seguito alla dichiarazione di dissesto finanziario n. 39
del 21/6/2013 del ex artt. 204 e 244 del d.l.gs. 267/2000, trova applicazione Parte_1
la normativa ivi prevista, in particolare gli art. 248 e 256 n.
4. La normativa, nell'indicare quale oggetto della competenza dell'organo straordinario di liquidazione i fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno solare precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato ed i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 37, 85 e 88 d.lg. 25 febbraio 1995 n. 77, ha inteso far rientrare nell'ambito del dissesto del comune tutte le conseguenze derivanti dalle operazioni di gestione che lo hanno determinato. Pertanto, per l'applicazione di tale fattispecie è necessario che il fatto genetico dell'obbligazione sia anteriore alla dichiarazione di dissesto.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 248 TUEL, dalla data di dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione, ma tale statuizione non si estende ai giudizi di cognizione (tra cui rientra senz'altro quello monitorio, intentato nella specie), con la conseguenza che i creditori dell'ente in dissesto ben possono convenirlo in giudizio al fine di conseguire l'accertamento dei propri diritti ovvero la sua condanna al pagamento di quanto ad essi dovuto (cfr Cass. n. 6692 del 10/03/2020, Cass. n. 16959
del 11/08/2016, Cass. 30 gennaio 2008, n. 2095 e Cass. n. 4456 del 26/03/2003 ex multis). Ciò al fine di costituirsi un legittimo titolo esecutivo.
Dalla documentazione in atti si evince che siamo in presenza di un credito pacificamente sorto prima (2011) della dichiarazione di dissesto dell'opponente (2013) e pacificamente accertato e liquidato successivamente al dissesto, con il decreto ingiuntivo indicato, non opposto. Dunque, si ritiene correttamente applicabile al caso di specie il secondo comma dell'art 248 del D.lgs. n.
267/2000.
Tale norma impedisce di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione, nel periodo intercorrente tra la data della dichiarazione di dissesto e l'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 citato. Una volta approvato il rendiconto e chiusa la procedura di dissesto, le pretese creditorie rimaste insolute tornano ad essere esigibili nei confronti dell'ente, per effetto del venir meno della sospensione temporanea strumentale all'attività di rilevazione ed estinzione delle passività dell'ente stesso.
Circa l'ampiezza dell'ambito applicativo della norma in esame, però, deve darsi atto che è
presente un dibattito in giurisprudenza. Secondo un primo indirizzo – espresso in particolare da una pronuncia del Consiglio di Stato, richiamata anche dal Giudice dell'esecuzione – il “debito che abbia origine in epoca antecedente alla dichiarazione di dissesto non ricade nel divieto di introduzione e
prosecuzione delle azioni esecutive, attualmente previsto dall'art. 248 del d.lgs.267/2000, se è stato
accertato mediante sentenza passata in giudicato in data successiva al dissesto” (cfr. Consiglio di
Stato sent. n. 2263 del 2015). Secondo tale impostazione l'ambito indicato dal legislatore non può
considerarsi esteso fino ad includere nella massa passiva debiti ancora in via di accertamento e pertanto privi dei requisiti della certezza, della liquidità ed esigibilità (Cfr. Consiglio di Stato Sezione
V sentenza n. 2455 del 09/05/2003; Consiglio di Stato Sezione IV sentenza n. 4125 del 25/07/2000).
Tuttavia, si ritiene di aderire al diverso e maggiormente seguito orientamento, secondo cui anche i debiti dell'ente locale che diventano liquidi ed esigibili dopo la dichiarazione di dissesto entrano nella massa passiva e nella liquidazione concorsuale, se derivano da fatti e atti di gestione anteriori alla dichiarazione di dissesto medesima (cfr. in tal senso Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sentenza n.714/2018), di talchè la dichiarazione di dissesto di un ente locale preclude le azioni esecutive e assoggetta a procedura liquidatoria tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti intervenuti prima della dichiarazione di dissesto, anche se tali obbligazioni siano state liquidate in via definitiva solo successivamente (cfr: Cons. St., sez. IV, 9 aprile 2018, n.
2141).
La detta interpretazione, oltre ad essere più fedele al tenore letterale della norma, è
maggiorente rispettosa anche della ratio delle norme indicate: l'effettiva realizzazione della par
condicio creditorum postula infatti l'attrazione alla procedura concorsuale di tutti i debiti dell'ente locale imputabili a fatti o atti di gestione anteriori alla dichiarazione di dissesto, laddove l'opposta tesi, pur sostenuta nella giurisprudenza amministrativa e fatta propria dall'opposto, lascia sfuggire alla massa passiva, consentendo la prosecuzione di azioni esecutive individuali, i debiti divenuti liquidi ed esigibili dopo la dichiarazione di dissesto, anche se sorti prima di essa, senza avere dunque riguardo al fatto genetico dell'obbligazione, ma solo al momento, del tutto contingente e legato a eventi casuali e non controllabili e prevedibili, in cui il debito diventa esigibile.
D'altro canto, la Corte Costituzionale, ritenuta non fondata la questione di legittimità dell'art. 248, comma 4, t.u. enti locali, ha ribadito che “in coerenza con le caratteristiche di una procedura
concorsuale, la disposizione relativa agli accessori del credito ha la finalità di determinare
esattamente la consistenza della massa passiva da ammettere al pagamento nell'ambito del dissesto
dell'ente locale, ma essa «non implica la “estinzione” dei crediti non ammessi o residui, i quali,
conclusa la procedura di liquidazione, potranno essere fatti valere nei confronti dell'ente risanato»
(sentenza n. 269 del 1998)”.
Pertanto, una volta cessato lo stato di dissesto ed esaurita la procedura di gestione straordinaria dell'ente, il creditore potrà far valere i crediti non ammessi o residui nei confronti dell'ente risanato.
Alla luce dei principi esposti, dunque, è bene evidente che il credito di cui si discorre, avente ad oggetto fatti (prestazioni professionali risalenti al 2011) antecedenti al 31/12/2012, ricadeva nella competenza esclusiva della procedura straordinaria di liquidazione, con conseguente inammissibilità
della procedura espropriativa intentata da parte opposta.
Inoltre, alla luce di quanto sopra non rileva che l'avv. avesse richiesto l'ammissione CP_1
del proprio credito alla massa passiva (e che il credito fosse stato ammesso solo in parte) e che controparte avesse effettuato un'offerta transattiva. Infatti, “il rifiuto delle transazioni rientra nelle
prerogative del creditore – in quanto la stipula delle transazioni durante la gestione straordinaria
era finalizzata a consentire al creditore di valutare la sua convenienza a riscuotere subito ma
parzialmente il suo credito (oltre che a permettere una diminuzione del passivo)” (v. Sentenza TAR
Calabria, Sez. Reggio Calabria, 6 ottobre 2021, n. 764; v. anche T.A.R. L'Aquila, n. 74 del 2020).
Va precisato che sull'esito del presente giudizio non incide la sopravvenuta cessazione dello stato di dissesto del cui ha fatto riferimento la parte opposta nelle note di trattazione scritta del
17.01.2022, allegando la relativa deliberazione. Ed invero, le condizioni di ammissibilità dell'atto di pignoramento presso terzi vanno valutate con riferimento alla data di notifica dello stesso, ossia al
7.10.2016, allorquando lo stato di dissesto non era certamente cessato.
Il contrasto giurisprudenziale sulla questione oggetto del presente giudizio rappresenta, ad avviso del Tribunale “grave ed eccezionale” ragione idonea a consentire di compensare integralmente le spese di lite ex art. 92 comma 2 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, dott.ssa Eugenia Di Bella, in funzione di Giudice
unico, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 1700/2017:
- In accoglimento dell'opposizione proposta, dichiara illegittimo l'atto di pignoramento presso terzi notificato in data 7.10.2016 e inammissibile la procedura esecutiva proposta da e recante r.g.e. n. 702/2016; Controparte_1
- COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Vibo Valentia, il 23 settembre 2025
Il GIUDICE
dott. ssa Eugenia Di Bella