TRIB
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/11/2025, n. 10217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10217 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.: 95205/05
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DISTACCATA DI ISCHIA
Nella persona del Giudice Unico Dott. Achille Mazzuolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° R.G. 95205/05, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, redatta nella forma semplificata, prevista dall'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45 comma 17 della Legge 69/2009
TRA
, nato ad [...] l'[...] e dom.to in RI (Na) alla Via Bocca n. 27, rapp.to e Parte_1 difeso, come in atti, dall'Avv.to Giuseppe Di Meglio, con studio In Ischia (Na), alla Via Oeeservatorio
n. 40
OPPONENTE
CONTRO
nata a [...] il [...] e dom.ta in RI (Na), alla Via Piscine n. 12, Controparte_1 titolare della omonima impresa individuale, rapp.ta e difesa, come in atti, dall'Avv.to Annunziata Piro, con studio in CO ME (Na) alla Via Morgera n. 1
OPPOSTA
FATTO
-Con atto di citazione, regolarmente notificato in data 08/04/2005, il Sig. proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 15/05, notificato in data 09/03/2005 e conveniva, innanzi al Tribunale di Napoli, sez. Distaccata di Ischia, la Sig.ra per ivi sentir accogliere Controparte_1 le seguenti domande: “Previa sospensione della clausola di provvisoria esecutività dell'opposto decreto, revocare il provvedimento, con il favore di spese e compensi”;
- Si costituiva l'opposta, che chiedeva il rigetto della domanda;
- Il G.U., con ordinanza del 27/06/05, rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, di cui è causa;
concessi i termini ex artt. 183 e 184 c.p.c., il Giudice, all'udienza del 27/10/06, rinviava la causa per le conclusioni.
- Precisate le conclusioni all'udienza dell'11/05/07, la causa veniva rinviata al 03/10/2007, per la discussione;
a tale udienza l'Avv.to Di Meglio depositava citazioni per querela di falso, nella girata delle cambiali tratte, ove si leggeva “provvederò”. Il Giudice sospendeva il giudizio;
- Con sentenza del 10/09/2014 n. 12022, il Tribunale di Napoli rigettava la domanda di querela di falso;
- Con atto di appello, notificato in data 09/10/2015, il Sig. proponeva appello avverso Parte_1 la suindicata sentenza;
- Con sentenza n. 4304 del 2022, la Corte di Appello riformava la sentenza di primo grado e dichiarava false le attestazioni, contenute negli atti di protesto, levato in data 03/10/2002 dal notaio Per_1
avente ad oggetto sei cambiali tratte, emesse dall'opposto, nella parte in cui viene indicata
[...] come risposta del destinatario “provvederò”, ordinandone, quindi, la cancellazione. Parte_1
- Passata in giudicato la su indicata sentenza, veniva riassunto il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, che era stato sospeso.
- Nelle more e, precisamente, nel 2006, in virtù del decreto provvisoriamente esecutivo, la Sig.ra effettuava pignoramento presso terzi e, con ordinanza di attribuzione del Controparte_1
22/03/2006, incassava l'importo di € 15.313,40;
- Nel giudizio riassunto, si costituiva l'opposto, che si riportava alle proprie richieste;
- Precisate le conclusioni, all'udienza del 20/06/2025, la causa veniva introitata a sentenza, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di esaminare la domanda, appare utile e opportuno chiarire due punti, che non corrispondono al “vero”. 1) A pag. 3 della comparsa conclusionale dell'opposta, si legge: “rimetteva gli atti al
Presidente per la decisione su una ricusazione, che, a suo parere, era stata eccepita dall'Avv.to Piro, all'udienza del 29/11/2024”. Tale dichiarazione lascia intendere, che tale richiesta sia il frutto di una
“fantasia” di questo Giudice. Si invita, pertanto, a rileggere il verbale di udienza, ove c'è l'espressa richiesta dell'Avv.to Piro, di avere un termine per motivare la ricusazione, che poi non ha avuto seguito, vista la palese infondatezza. 2) Alla pag. 9 della su indicata comparsa conclusionale, si legge:”Il Giudice ritiene che a distanza di tanti anni una prova testimoniale sarebbe superflua e non opportuna”. Tale affermazione è del tutto falsa, il Giudice, e lo reitera ancora una volta, ritiene totalmente inattendibile una prova testimoniale, su un fatto di vita quotidiana, accaduto oltre venti anni fa. E' noto, infatti, che ognuno di noi, porta con sé “ricordi” molto vecchi, che, però, sono quasi sempre legati ad eventi eccezionali e/o particolari. Questo Giudice, pertanto, ritiene impossibile che si possano ricordare eventi, di oltre venti anni fa, di vita quotidiana, privi di ogni senso e/o valore. Detto ciò, esaminiamo il merito della domanda. L'opposizione è fondata e merita di essere accolta. I punti fondamentali da esaminare sono due: 1) il valore probatorio delle cambiali;
2) il raggiungimento della prova sul rapporto sottostante. Esaminati gli atti, entrambi i punti sono pieni di ombre e dubbi.
In via preliminare, si osserva che il decreto ingiuntivo non poteva essere emesso provvisoriamente esecutivo, in quanto la cambiale tratta, non accettata, non rientra nella fattispecie di cui all'art. 642
c.p.c.. La cambiale tratta, di cui al nostro caso, è definita cambiale tratta a due persone, visto che traente e beneficiario sono la stessa persona. Ovviamente, affinché la cambiale abbia natura ed efficacia di titolo esecutivo, è essenziale che il debitore acconsenta alla cambiale in forma esplicita, ovvero firmando il documento. Una cambiale tratta, non accettata, come nel nostro caso, non è un titolo esecutivo e non può essere usata per agire giudizialmente, in base alla sua sola presentazione, quindi può essere prova del decreto solo se è dimostrato il rapporto che l'ha generata. In tal senso si
è espressa anche la Suprema Corte che, con sentenza del 13/06/2013 n. 14910, ha reiterato tali principi, in modo particolare, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che, com'è noto, apre un giudizio a cognizione piena, in cui, se non si prova il fatto costitutivo del presunto credito vantato, la domanda va rigettata. Orbene, nella nostra fattispecie, tale prova manca del tutto. A tutto ciò, si aggiunge la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha dichiarato falsa la dicitura
“provvederò”, che, nel nostro caso, poteva dare una lettura diversa dei fatti di cui è causa. Nella prova testimoniale, espletata nel su indicato giudizio, è stata data prova certa che il presunto debitore ha sempre contestato il credito, di cui al presente giudizio. Valutando i documenti allegati dall'opposta, si nota che sono tutti documenti “auto-prodotti”, in cui manca ogni relazione con il presunto debitore.
I titoli cambiari sono stati emessi senza alcun accordo e non sono stati accettati, quindi, gli importi indicati e le scadenze sono stati stabiliti dal solo creditore. Lo stesso si dica della fattura, la quale già dalla numerazione e dalla data, palesemente corretta, crea molti dubbi;
i dati in essa contenuti e, quindi, i materiali, le scadenze, gli importi, risultano tutti “autodeterminati” dal creditore. Alla luce di tali osservazioni, necessitava fornire altri mezzi di prova, come una bolla di consegna, una fattura sottoscritta anche dal presunto debitore, il deposito del registro delle fatture emesse, ecc. Invece, non vi è alcunché di tutto questo, per cui è evidente che la prova del rapporto sottostante non è stata raggiunta. Sulla prova testimoniale, richiesta dall'opposta, appare inutile reiterare quanto già detto e spiegato più volte e che è stato il motivo della ricusazione. Del tutto infondata è che la richiesta
“restitutoria” delle somme percepite dall'opposta, in virtù del decreto ingiuntivo, di cui è causa, sia tardiva. Sul punto si osserva, che la domanda di ripetizione delle somme pagate, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, deve ritenersi implicitamente contenuta nell'istanza di revoca del decreto stesso, costituendo un accessorio di tale istanza (Cass. n. 8043/2003). Da ultimo, ma non meno rilevante, questo Giudice ritiene fondata l'eccezione di prescrizione, ai sensi dell'art. 2955 c.c. 5° comma. Sul punto, si osserva, che il presunto credito sia sorto nell'aprile del 2001, la prescrizione
è stata interrotta prima con lettera A/R del 28/01/02, poi dal protesto di titoli del 03/10/2002. Dal
2002 al 2005, data del deposito del decreto ingiuntivo, nulla è stato fatto e/o reclamato, provocando così la prescrizione del credito (Cass. 06/12/21 n. 38591; Cass. 05/11/13 n. 24759; Cass. 29/03/06 n.
7251). Alla luce, pertanto, di tali circostanze, l'opposizione al decreto ingiuntivo va accolta e lo stesso va revocato.
P.Q.M.
Il Giudice Unico Onorario del Tribunale di Napoli, sez. Distaccata di Ischia, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Sig. , contro la Sig.ra Parte_1 Controparte_1 titolare dell'omonima ditta, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 15/05, notificato in data
09/03/2005, emesso da codesto Tribunale in data 02/02/2005 e, per i motivi esposti, condanna la Sig.ra titolare dell'omonima ditta, a restituire al Sig. , Controparte_1 Parte_1 tutte le somme percepite, in virtù del su indicato decreto ingiuntivo e, precisamente, l'importo di € 20.071,00, oltre interessi dalla data dell'incasso della somma alla data della restituzione;
2) Condanna la Sig.ra al pagamento delle spese legali del presente giudizio, Controparte_1 che vengono liquidate in € 300,00 per spese ed € 4.500,00 per onorario, oltre rimborso spese generali ed oneri accessori, se dovuti, con attribuzione all'Avv.to Giuseppe Di Meglio, antistatario;
3) Rigetta tutte le altre domande ed eccezioni, in quanto infondate e non provate.
Così deciso.
Ischia, 07/11/2025
Il Giudice
Dr. Achille Mazzuolo