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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/12/2025, n. 5318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5318 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8090/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno – Seconda Sezione Civile – Seconda Unità Operativa - in persona della dott.ssa
Daniela Oliva in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 8090-217 del Ruolo Generale Affari contenziosi civili
TRA
(c.f. ) nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
(SA) alla via Mattine 174, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Daniela RI (c.f.
) e ON RI (c.f. ) ed elettivamente domiciliato C.F._2 C.F._3 presso lo studio del primo sito in Salerno alla via SS. Martiri Salernitani n. 24,come da procura in atti
Appellante
Contro
P.IVA , in persona del Sindaco p.t. dott.sa , Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 rappresentato e difeso, in virtù del disposto dell'art. 54/ ter dello Statuto Comunale ed art. 2 del
Regolamento sul funzionamento dell'Avvocatura Comunale, dall'Avvocato Giuseppe Lullo, Dirigente dell'Avvocatura Comunale, (c.f. e all' Avv. Carla Concilio (c.f. CodiceFiscale_4 [...]
), giusta determina dirigenziale n. 1415 del 26.11.2018 ed elettivamente domiciliato C.F._5 presso l'Avvocatura comunale in , Piazza Aldo Moro n. 1 CP_1
Appellato conclusioni: come da verbale di udienza del 13/07/2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 8 Con atto di citazione regolarmente notificato in data 19.04.2016, l'odierno appellante, sig. Parte_1
, conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Eboli, il , qui
[...] Controparte_1 appellato, per sentirlo dichiarare responsabile dell'evento occorsogli in data 06.06.2013, alle ore 12.30 circa, in Battipaglia (SA) alla Via Baratta, all'altezza ristorante Civico 71 allorché, nello scendere dal marciapiedi per attraversare la strada, cadeva rovinosamente in terra riportando lesioni, dopo essere inciampato a causa di una buca presente sul manto stradale, a suo dire non visibile, anche perché coperta da detriti di vario tipo.
Condotto d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di , gli veniva diagnosticato un trauma CP_1 contusivo-distorsivo al piede e collo piede a destra e veniva immobilizzato con un tutore.
Seguivano diverse cure specialistiche e sedute fisioterapiche.
L'attore sosteneva di aver subito dei postumi invalidanti a carattere permanente che venivano valutati dal dott. , medico legale, nella misura del 3,5 %, dopo una inabilità temporanea totale Persona_1 di giorni n. 10 e una inabilità temporanea parziale al 50% di giorni n.30.
Il sig. provvedeva a formulare delle richieste risarcitorie al con Pt_1 Controparte_1 costituzione in mora a mezzo Racc. A/R n. 6207-4 del 01.07.2013.
In data 08.05.2015, il Comune di veniva invitato a stipulare convenzione di negoziazione CP_1 assistita ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.L. 132/2014 ma quest'ultimo non forniva alcun riscontro.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.09.2016, si costituiva in giudizio il che, in via preliminare, eccepiva la nullità dell'atto di citazione per violazione Controparte_1 dell'art. 163 comma 2 nn. 3 e 4 c.p.c.
Aggiungeva che alcun intervento della Polizia municipale o altra forza dell'ordine risultava essere stato richiesto nell'immediatezza dell'accaduto rendendo, pertanto, impossibile la verifica dello stato dei luoghi al momento del sinistro per la continua modificabilità degli stessi.
L'Ente convenuto eccepiva, nel merito, la totale infondatezza della domanda attorea in quanto riteneva che la responsabilità della causazione dell'evento andava ascritta, per esclusiva colpa ed imperizia, all'attore medesimo.
Espletate le prove testimoniali, omessa ogni pronuncia sulla richiesta di ammissione di CTU medico legale richiesta dall'attore, la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva rimessa in decisione.
Con sentenza n. 458/2017 pronunciata dal Giudice di Pace di Eboli (SA), dott.ssa MA De CH, depositata in data 26.04.2017, la domanda attorea veniva rigettata e si dichiaravano interamente compensate tra le parti le spese di lite.
pagina 2 di 8 In motivazione, le deposizioni delle testi, sig.ra e sig.ra venivano Testimone_1 Testimone_2 ritenute dal Giudicante non attendibili in quanto fornivano differenti e contraddittorie modalità dell'accaduto che non consentivano di confermare quanto affermato dall'attore. Pertanto, si constatava l'assoluta incertezza della sussistenza del nesso causale e cioè se la caduta al suolo dell'attore fosse riconducibile alla insidia lamentata o ad altre cause imputabili allo stesso pedone.
Avverso la menzionata sentenza, il sig. , con atto notificato in data 14.09.2017 Parte_1 proponeva appello lamentando la fallacia della motivazione del Giudice di primo grado, ritenendo la stessa viziata da contraddittorietà e violazione e/o inesatta applicazione di legge.
L'appellante sosteneva che l'ente non avesse dato prova del caso fortuito, cioè dell'imprevedibilità oggettiva ovvero della eccezionalità del comportamento del danneggiato o comunque dell'intervento di un fatto estraneo interruttivo del rapporto di causalità perché da solo idoneo a provocare l'evento.
Aggiungeva, inoltre, che il Giudice di prime cure avesse con motivazione erronea ritenuto sussistente la responsabilità dello stesso attore nella causazione dell'evento, ai sensi dell'art 1227.2 c.c., pronunciandosi ultra petita, essendo questa eccezione in senso sostanziale non rilevabile d'ufficio.
Il chiedeva, pertanto, che codesto Tribunale di Salerno, in riforma della sentenza n. 458/2017 e Pt_1 dunque in accoglimento del proposto gravame, accertata e dichiarata la responsabilità del
[...]
nella determinazione dell'evento per cui è causa, ne pronunciasse la condanna al CP_1 risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali da egli patiti in conseguenze delle lesioni riportate.
Il tutto con vittoria delle spese e competenze del presente grado del giudizio e del primo grado da attribuirsi agli avvocati, ON RI e Daniela RI, dichiaratisi antistatari.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.06.2018, si costituiva in questo giudizio il che eccepiva l'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c. e la sua Controparte_1 infondatezza in fatto e in diritto chiedendo la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio.
Nello specifico, l'Ente ribadiva che l'omessa richiesta di intervento della Polizia Municipale o di altra forza dell'ordine nell'immediatezza dell'accaduto avesse violato palesemente il proprio diritto di difesa, specie inerentemente alla verifica dello stato dei luoghi.
Nel merito, asseriva che vi fossero carenze probatorie evidenti e vi era stato, nella fattispecie, un caso fortuito costituito dal comportamento colposo dello stesso danneggiato che, secondo parte appellata, avrebbe potuto evitare la caduta e le conseguenze dannose, usando l'ordinaria diligenza.
pagina 3 di 8 Così introdotto il giudizio, lette le note di udienza, in data 13.07.2025, la causa veniva assegnata a sentenza con termini ridotti alla metà.
- In punto di diritto
La vicenda che ci occupa inerisce alla materia della responsabilità per danni da cose in custodia.
La disciplina dettata dal Codice civile in tale settore si rinviene nell'art. 2051 c.c., in virtù del quale ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Ne deriva che il soggetto che detenga una cosa a qualunque titolo, sia esso per proprietà, locazione o uso, è responsabile qualora la cosa medesima cagioni danni a terzi, in virtù del dovere di sorveglianza su di esso incombente. A tal fine, sarà dunque considerato custode colui il quale vanta a qualsiasi titolo un potere di vigilanza e/o di controllo sulla cosa, potendo ben essere tale potere anche solamente di fatto. Dalla lettera della norma in esame, difatti, emerge che la “custodia” si caratterizza per avere un ampio significato, che travalica i limiti della mera detenzione.
Questa responsabilità si estende anche alle insidie e trabocchetti presenti su strade, marciapiedi o altri luoghi pubblici. Tuttavia, è importante notare che la responsabilità dell'ente custode non è assoluta.
Infatti, il danneggiato può avere una quota di responsabilità nel causare il proprio danno.
Questo concetto, noto come "colpa concorrente", si verifica quando la vittima ha contribuito, attraverso una sua condotta negligente o imprudente, al verificarsi dell'evento dannoso. In tali casi, il risarcimento del danno può essere ridotto proporzionalmente alla quota di colpa attribuita alla vittima a seconda dei casi, cosi come la colpa del danneggiato può essere anche assorbente e portare ad escludere del tutto la responsabilità del custode. Pertanto, nonostante l'ente custode possa essere ritenuto responsabile per la presenza di insidie o trabocchetti sulla strada, la responsabilità finale può essere condivisa tra l'ente e la vittima stessa, in base alle circostanze specifiche dell'incidente.
Sul piano della ripartizione dell'onere probatorio tra le parti, il danneggiato deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando – una volta che ciò sia asseverato – una vera e propria presunzione di responsabilità a carico della P.A./custode.
Presunzione che potrà, a propria volta, essere superare solo fornendo la prova liberatoria che il danno cagionato derivi da caso fortuito. Il caso fortuito idoneo ad esimere da responsabilità il custode di beni demaniali va individuato, per quanto anzidetto, in base a criteri più ampi ed elastici di quelli che valgono per i beni privati, comprensivo cioè anche del fatto del terzo che abbia avuto efficacia esclusiva nella produzione del danno nonché della colpa del danneggiato.
Anche la giurisprudenza di legittimità, come quella di merito, è conforme nel ritenere che sul danneggiato incombe la prova del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, ossia la pagina 4 di 8 dimostrazione che l'evento si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito.
Nel concetto di caso fortuito può rientrare anche la condotta della stessa vittima, la quale può interrompere il nesso eziologico esistente tra la causa del danno e il danno stesso.
Ordunque, la condotta del danneggiato, eccezionalmente incauta, può integrare un'ipotesi di caso fortuito, idonea ad elidere il nesso causale tra cosa ed evento dannoso.
Ai fini della prova liberatoria da fornirsi per sottrarsi dalla responsabilità ex art. 2051 c.c., può configurarsi il caso fortuito, in linea generale, allorquando l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con la dovuta diligenza al fine di tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi.
L'ente proprietario della strada supera la presunzione di colpa quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest'ultima - al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto - integra il caso fortuito previsto dall'art. 2051
c.c..
Allo stesso modo, come detto in precedenza, può rompere il rapporto di derivazione causale e ad integrare il caso fortuito la mera circostanza che a determinare il sinistro abbia contribuito la condotta colposa dell'utente, dovendosi individuare il caso fortuito in ciò che interrompe il nesso col pericolo insito nella cosa e non in ciò che concorre a concretizzarlo.
- Nel merito
L'appello è fondato e va accolto con parziale riforma della sentenza di primo grado.
Nella fattispecie, siamo in presenza di una chiara ipotesi di responsabilità oggettiva ex art 2051 c.c. a CP_ carico dell' Comunale in ordine all'infortunio subito dal sig. . Parte_1
Questi, a seguito della caduta accidentale avvenuta in via Baratta a Battipaglia (SA), si recava al P.S. dell'Ospedale della stessa città ove riceveva una prognosi di n. 10 giorni. Gli veniva, inoltre, indicato di praticare attività di FisioKinesiterapia per n. 15 giorni con sedute di Tecarterapia e rieducazione motoria e neuromotoria al collo-piede DX.
In data 06.12.2013, parte appellante si recava a visita dal Dott. specialista in Persona_1 medicina legale e delle assicurazioni, che, a seguito di un'attenta analisi, concludeva attribuendo al paziente una percentuale di danno pari al 3,5% per gli esiti distrattivi di medio-alto grado del pagina 5 di 8 legamento peroneo-calcaneare destro, oltre alla previsione di n.10 giorni di invalidità temporanea totale e n. 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%, più le spese mediche sostenute.
Nella vicenda de quo, sebbene possa considerarsi sussistente un profilo di responsabilità oggettiva a carico di parte appellata, va precisata la circostanza per la quale, nella fattispecie, il appellato, CP_1 eccependo il caso fortuito, spostava l'attenzione su un altro aspetto ugualmente importante, ovvero che il caso fortuito può enuclearsi anche quando vi è un concorso di colpa del danneggiato nella causazione del danno subito.
Sembra evidente che tale ipotesi si verificava proprio nel caso odierno, rilevando a tal fine il deficit di attenzione in cui incorreva parte appellante nell'attraversare la strada.
Pertanto, seppur riconoscendo all'appellante il diritto al risarcimento per il danno subito al piede, si evidenzia anche che questo va diminuito nella misura del 30% per la componente di colpa da addebitarsi al medesimo appellante.
Ai sensi dell'art. 1227 c.c., primo comma, se il danneggiato per propria colpa ha concorso a cagionare il danno, allora il risarcimento sarà proporzionalmente diminuito avuto riguardo alla gravità della condotta tenuta. Dunque, la diminuzione del risarcimento non è ancorata semplicemente alla condotta del creditore/danneggiato bensì alla colpa di questi, con un chiaro riferimento al profilo soggettivo.
Il creditore/danneggiato ha il dovere di non aggravare le conseguenze negative con la propria condotta, principio che costituisce corollario dei doveri di buona fede e correttezza.
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11152 del 27/04/2023, ha precisato che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo
(rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole.
Di conseguenza, va accertata la responsabilità concorrente tra le parti nella causazione dell'evento subito da parte appellante, e cioè per il 70% a carico dell'Ente appellato e il restante 30% da addebitarsi al sig. . Pt_1
Tenuto conto delle valutazioni mediche effettuate dal Dott. delle percentuali da egli Per_1 determinate (3,5% di danno e n. 10 giorni di ITT e n. 30 giorni di ITP al 50%), e dell'età del Pt_1 all'epoca dei fatti (anni 33), in applicazione delle tabelle per il calcolo del danno biologico di lieve entità, emerge un quantum risarcitorio totale pari a € 5.155,98. pagina 6 di 8 Da tale ultima somma va decurtato un valore pari al 30% equivalente ad
€ 1.546,79, a causa del comportamento colposo dell'appellante che contribuiva alla causazione del danno, giungendo alla finale somma risarcitoria per € 3.609,19.
- Sul danno patrimoniale
Relativamente alle spese mediche sostenute, parte appellante ha prodotto documentazione comprovante il pagamento da egli sostenuto per sottoporsi a diversi trattamenti medici.
In particolare, è stata prodotta la fattura n. 2612 del 20.06.2013 per l'esecuzione di una risonanza magnetica all'arto inferiore presso il Centro di radiologia “Salus” sito in Siano
(SA) per un costo sostenuto pari ad € 56,12 e un'ulteriore fattura del 10.07.2013 per attività di riabilitazione rilasciata dal Centro Medico di Fisiokinesiterapia sito in
Battipaglia (SA) per il medesimo costo pari ad € 56,12.
Va riconosciuto, pertanto, a parte appellante il diritto al risarcimento del danno patrimoniale subito per le spese mediche sostenute pari ad € 112,30.
Per tutti i motivi esposti, l'appello va accolto con riforma parziale della sentenza n. 458/2017 pronunciata dal Giudice di Pace di Eboli (SA).
P.Q.M
Il Tribunale di Salerno – Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in persona del Giudice
Istruttore dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice monocratico - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
- in riforma parziale della sentenza n. 458/2017 pronunciata dal Giudice di Pace di Eboli (SA), dott.ssa
MA De CH, depositata in data 26.04.2017, accoglie l'appello;
- accerta e dichiara la responsabilità concorrente delle parti in causa, e cioè nella misura del 70% a carico del (SA) e del 30% a carico di parte appellante, sig. , e, Controparte_1 Parte_1 per l'effetto, condanna parte appellata al risarcimento del danno non patrimoniale pari ad € 3.609,19 e al risarcimento del danno patrimoniale pari ad € 112,30;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Salerno 28 dic. 25
Il giudice
Dottoressa Daniela Oliva
pagina 7 di 8 pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno – Seconda Sezione Civile – Seconda Unità Operativa - in persona della dott.ssa
Daniela Oliva in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 8090-217 del Ruolo Generale Affari contenziosi civili
TRA
(c.f. ) nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
(SA) alla via Mattine 174, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Daniela RI (c.f.
) e ON RI (c.f. ) ed elettivamente domiciliato C.F._2 C.F._3 presso lo studio del primo sito in Salerno alla via SS. Martiri Salernitani n. 24,come da procura in atti
Appellante
Contro
P.IVA , in persona del Sindaco p.t. dott.sa , Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 rappresentato e difeso, in virtù del disposto dell'art. 54/ ter dello Statuto Comunale ed art. 2 del
Regolamento sul funzionamento dell'Avvocatura Comunale, dall'Avvocato Giuseppe Lullo, Dirigente dell'Avvocatura Comunale, (c.f. e all' Avv. Carla Concilio (c.f. CodiceFiscale_4 [...]
), giusta determina dirigenziale n. 1415 del 26.11.2018 ed elettivamente domiciliato C.F._5 presso l'Avvocatura comunale in , Piazza Aldo Moro n. 1 CP_1
Appellato conclusioni: come da verbale di udienza del 13/07/2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 8 Con atto di citazione regolarmente notificato in data 19.04.2016, l'odierno appellante, sig. Parte_1
, conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Eboli, il , qui
[...] Controparte_1 appellato, per sentirlo dichiarare responsabile dell'evento occorsogli in data 06.06.2013, alle ore 12.30 circa, in Battipaglia (SA) alla Via Baratta, all'altezza ristorante Civico 71 allorché, nello scendere dal marciapiedi per attraversare la strada, cadeva rovinosamente in terra riportando lesioni, dopo essere inciampato a causa di una buca presente sul manto stradale, a suo dire non visibile, anche perché coperta da detriti di vario tipo.
Condotto d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di , gli veniva diagnosticato un trauma CP_1 contusivo-distorsivo al piede e collo piede a destra e veniva immobilizzato con un tutore.
Seguivano diverse cure specialistiche e sedute fisioterapiche.
L'attore sosteneva di aver subito dei postumi invalidanti a carattere permanente che venivano valutati dal dott. , medico legale, nella misura del 3,5 %, dopo una inabilità temporanea totale Persona_1 di giorni n. 10 e una inabilità temporanea parziale al 50% di giorni n.30.
Il sig. provvedeva a formulare delle richieste risarcitorie al con Pt_1 Controparte_1 costituzione in mora a mezzo Racc. A/R n. 6207-4 del 01.07.2013.
In data 08.05.2015, il Comune di veniva invitato a stipulare convenzione di negoziazione CP_1 assistita ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.L. 132/2014 ma quest'ultimo non forniva alcun riscontro.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.09.2016, si costituiva in giudizio il che, in via preliminare, eccepiva la nullità dell'atto di citazione per violazione Controparte_1 dell'art. 163 comma 2 nn. 3 e 4 c.p.c.
Aggiungeva che alcun intervento della Polizia municipale o altra forza dell'ordine risultava essere stato richiesto nell'immediatezza dell'accaduto rendendo, pertanto, impossibile la verifica dello stato dei luoghi al momento del sinistro per la continua modificabilità degli stessi.
L'Ente convenuto eccepiva, nel merito, la totale infondatezza della domanda attorea in quanto riteneva che la responsabilità della causazione dell'evento andava ascritta, per esclusiva colpa ed imperizia, all'attore medesimo.
Espletate le prove testimoniali, omessa ogni pronuncia sulla richiesta di ammissione di CTU medico legale richiesta dall'attore, la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva rimessa in decisione.
Con sentenza n. 458/2017 pronunciata dal Giudice di Pace di Eboli (SA), dott.ssa MA De CH, depositata in data 26.04.2017, la domanda attorea veniva rigettata e si dichiaravano interamente compensate tra le parti le spese di lite.
pagina 2 di 8 In motivazione, le deposizioni delle testi, sig.ra e sig.ra venivano Testimone_1 Testimone_2 ritenute dal Giudicante non attendibili in quanto fornivano differenti e contraddittorie modalità dell'accaduto che non consentivano di confermare quanto affermato dall'attore. Pertanto, si constatava l'assoluta incertezza della sussistenza del nesso causale e cioè se la caduta al suolo dell'attore fosse riconducibile alla insidia lamentata o ad altre cause imputabili allo stesso pedone.
Avverso la menzionata sentenza, il sig. , con atto notificato in data 14.09.2017 Parte_1 proponeva appello lamentando la fallacia della motivazione del Giudice di primo grado, ritenendo la stessa viziata da contraddittorietà e violazione e/o inesatta applicazione di legge.
L'appellante sosteneva che l'ente non avesse dato prova del caso fortuito, cioè dell'imprevedibilità oggettiva ovvero della eccezionalità del comportamento del danneggiato o comunque dell'intervento di un fatto estraneo interruttivo del rapporto di causalità perché da solo idoneo a provocare l'evento.
Aggiungeva, inoltre, che il Giudice di prime cure avesse con motivazione erronea ritenuto sussistente la responsabilità dello stesso attore nella causazione dell'evento, ai sensi dell'art 1227.2 c.c., pronunciandosi ultra petita, essendo questa eccezione in senso sostanziale non rilevabile d'ufficio.
Il chiedeva, pertanto, che codesto Tribunale di Salerno, in riforma della sentenza n. 458/2017 e Pt_1 dunque in accoglimento del proposto gravame, accertata e dichiarata la responsabilità del
[...]
nella determinazione dell'evento per cui è causa, ne pronunciasse la condanna al CP_1 risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali da egli patiti in conseguenze delle lesioni riportate.
Il tutto con vittoria delle spese e competenze del presente grado del giudizio e del primo grado da attribuirsi agli avvocati, ON RI e Daniela RI, dichiaratisi antistatari.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.06.2018, si costituiva in questo giudizio il che eccepiva l'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c. e la sua Controparte_1 infondatezza in fatto e in diritto chiedendo la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio.
Nello specifico, l'Ente ribadiva che l'omessa richiesta di intervento della Polizia Municipale o di altra forza dell'ordine nell'immediatezza dell'accaduto avesse violato palesemente il proprio diritto di difesa, specie inerentemente alla verifica dello stato dei luoghi.
Nel merito, asseriva che vi fossero carenze probatorie evidenti e vi era stato, nella fattispecie, un caso fortuito costituito dal comportamento colposo dello stesso danneggiato che, secondo parte appellata, avrebbe potuto evitare la caduta e le conseguenze dannose, usando l'ordinaria diligenza.
pagina 3 di 8 Così introdotto il giudizio, lette le note di udienza, in data 13.07.2025, la causa veniva assegnata a sentenza con termini ridotti alla metà.
- In punto di diritto
La vicenda che ci occupa inerisce alla materia della responsabilità per danni da cose in custodia.
La disciplina dettata dal Codice civile in tale settore si rinviene nell'art. 2051 c.c., in virtù del quale ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Ne deriva che il soggetto che detenga una cosa a qualunque titolo, sia esso per proprietà, locazione o uso, è responsabile qualora la cosa medesima cagioni danni a terzi, in virtù del dovere di sorveglianza su di esso incombente. A tal fine, sarà dunque considerato custode colui il quale vanta a qualsiasi titolo un potere di vigilanza e/o di controllo sulla cosa, potendo ben essere tale potere anche solamente di fatto. Dalla lettera della norma in esame, difatti, emerge che la “custodia” si caratterizza per avere un ampio significato, che travalica i limiti della mera detenzione.
Questa responsabilità si estende anche alle insidie e trabocchetti presenti su strade, marciapiedi o altri luoghi pubblici. Tuttavia, è importante notare che la responsabilità dell'ente custode non è assoluta.
Infatti, il danneggiato può avere una quota di responsabilità nel causare il proprio danno.
Questo concetto, noto come "colpa concorrente", si verifica quando la vittima ha contribuito, attraverso una sua condotta negligente o imprudente, al verificarsi dell'evento dannoso. In tali casi, il risarcimento del danno può essere ridotto proporzionalmente alla quota di colpa attribuita alla vittima a seconda dei casi, cosi come la colpa del danneggiato può essere anche assorbente e portare ad escludere del tutto la responsabilità del custode. Pertanto, nonostante l'ente custode possa essere ritenuto responsabile per la presenza di insidie o trabocchetti sulla strada, la responsabilità finale può essere condivisa tra l'ente e la vittima stessa, in base alle circostanze specifiche dell'incidente.
Sul piano della ripartizione dell'onere probatorio tra le parti, il danneggiato deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando – una volta che ciò sia asseverato – una vera e propria presunzione di responsabilità a carico della P.A./custode.
Presunzione che potrà, a propria volta, essere superare solo fornendo la prova liberatoria che il danno cagionato derivi da caso fortuito. Il caso fortuito idoneo ad esimere da responsabilità il custode di beni demaniali va individuato, per quanto anzidetto, in base a criteri più ampi ed elastici di quelli che valgono per i beni privati, comprensivo cioè anche del fatto del terzo che abbia avuto efficacia esclusiva nella produzione del danno nonché della colpa del danneggiato.
Anche la giurisprudenza di legittimità, come quella di merito, è conforme nel ritenere che sul danneggiato incombe la prova del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, ossia la pagina 4 di 8 dimostrazione che l'evento si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito.
Nel concetto di caso fortuito può rientrare anche la condotta della stessa vittima, la quale può interrompere il nesso eziologico esistente tra la causa del danno e il danno stesso.
Ordunque, la condotta del danneggiato, eccezionalmente incauta, può integrare un'ipotesi di caso fortuito, idonea ad elidere il nesso causale tra cosa ed evento dannoso.
Ai fini della prova liberatoria da fornirsi per sottrarsi dalla responsabilità ex art. 2051 c.c., può configurarsi il caso fortuito, in linea generale, allorquando l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con la dovuta diligenza al fine di tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi.
L'ente proprietario della strada supera la presunzione di colpa quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest'ultima - al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto - integra il caso fortuito previsto dall'art. 2051
c.c..
Allo stesso modo, come detto in precedenza, può rompere il rapporto di derivazione causale e ad integrare il caso fortuito la mera circostanza che a determinare il sinistro abbia contribuito la condotta colposa dell'utente, dovendosi individuare il caso fortuito in ciò che interrompe il nesso col pericolo insito nella cosa e non in ciò che concorre a concretizzarlo.
- Nel merito
L'appello è fondato e va accolto con parziale riforma della sentenza di primo grado.
Nella fattispecie, siamo in presenza di una chiara ipotesi di responsabilità oggettiva ex art 2051 c.c. a CP_ carico dell' Comunale in ordine all'infortunio subito dal sig. . Parte_1
Questi, a seguito della caduta accidentale avvenuta in via Baratta a Battipaglia (SA), si recava al P.S. dell'Ospedale della stessa città ove riceveva una prognosi di n. 10 giorni. Gli veniva, inoltre, indicato di praticare attività di FisioKinesiterapia per n. 15 giorni con sedute di Tecarterapia e rieducazione motoria e neuromotoria al collo-piede DX.
In data 06.12.2013, parte appellante si recava a visita dal Dott. specialista in Persona_1 medicina legale e delle assicurazioni, che, a seguito di un'attenta analisi, concludeva attribuendo al paziente una percentuale di danno pari al 3,5% per gli esiti distrattivi di medio-alto grado del pagina 5 di 8 legamento peroneo-calcaneare destro, oltre alla previsione di n.10 giorni di invalidità temporanea totale e n. 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%, più le spese mediche sostenute.
Nella vicenda de quo, sebbene possa considerarsi sussistente un profilo di responsabilità oggettiva a carico di parte appellata, va precisata la circostanza per la quale, nella fattispecie, il appellato, CP_1 eccependo il caso fortuito, spostava l'attenzione su un altro aspetto ugualmente importante, ovvero che il caso fortuito può enuclearsi anche quando vi è un concorso di colpa del danneggiato nella causazione del danno subito.
Sembra evidente che tale ipotesi si verificava proprio nel caso odierno, rilevando a tal fine il deficit di attenzione in cui incorreva parte appellante nell'attraversare la strada.
Pertanto, seppur riconoscendo all'appellante il diritto al risarcimento per il danno subito al piede, si evidenzia anche che questo va diminuito nella misura del 30% per la componente di colpa da addebitarsi al medesimo appellante.
Ai sensi dell'art. 1227 c.c., primo comma, se il danneggiato per propria colpa ha concorso a cagionare il danno, allora il risarcimento sarà proporzionalmente diminuito avuto riguardo alla gravità della condotta tenuta. Dunque, la diminuzione del risarcimento non è ancorata semplicemente alla condotta del creditore/danneggiato bensì alla colpa di questi, con un chiaro riferimento al profilo soggettivo.
Il creditore/danneggiato ha il dovere di non aggravare le conseguenze negative con la propria condotta, principio che costituisce corollario dei doveri di buona fede e correttezza.
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11152 del 27/04/2023, ha precisato che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo
(rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole.
Di conseguenza, va accertata la responsabilità concorrente tra le parti nella causazione dell'evento subito da parte appellante, e cioè per il 70% a carico dell'Ente appellato e il restante 30% da addebitarsi al sig. . Pt_1
Tenuto conto delle valutazioni mediche effettuate dal Dott. delle percentuali da egli Per_1 determinate (3,5% di danno e n. 10 giorni di ITT e n. 30 giorni di ITP al 50%), e dell'età del Pt_1 all'epoca dei fatti (anni 33), in applicazione delle tabelle per il calcolo del danno biologico di lieve entità, emerge un quantum risarcitorio totale pari a € 5.155,98. pagina 6 di 8 Da tale ultima somma va decurtato un valore pari al 30% equivalente ad
€ 1.546,79, a causa del comportamento colposo dell'appellante che contribuiva alla causazione del danno, giungendo alla finale somma risarcitoria per € 3.609,19.
- Sul danno patrimoniale
Relativamente alle spese mediche sostenute, parte appellante ha prodotto documentazione comprovante il pagamento da egli sostenuto per sottoporsi a diversi trattamenti medici.
In particolare, è stata prodotta la fattura n. 2612 del 20.06.2013 per l'esecuzione di una risonanza magnetica all'arto inferiore presso il Centro di radiologia “Salus” sito in Siano
(SA) per un costo sostenuto pari ad € 56,12 e un'ulteriore fattura del 10.07.2013 per attività di riabilitazione rilasciata dal Centro Medico di Fisiokinesiterapia sito in
Battipaglia (SA) per il medesimo costo pari ad € 56,12.
Va riconosciuto, pertanto, a parte appellante il diritto al risarcimento del danno patrimoniale subito per le spese mediche sostenute pari ad € 112,30.
Per tutti i motivi esposti, l'appello va accolto con riforma parziale della sentenza n. 458/2017 pronunciata dal Giudice di Pace di Eboli (SA).
P.Q.M
Il Tribunale di Salerno – Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in persona del Giudice
Istruttore dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice monocratico - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
- in riforma parziale della sentenza n. 458/2017 pronunciata dal Giudice di Pace di Eboli (SA), dott.ssa
MA De CH, depositata in data 26.04.2017, accoglie l'appello;
- accerta e dichiara la responsabilità concorrente delle parti in causa, e cioè nella misura del 70% a carico del (SA) e del 30% a carico di parte appellante, sig. , e, Controparte_1 Parte_1 per l'effetto, condanna parte appellata al risarcimento del danno non patrimoniale pari ad € 3.609,19 e al risarcimento del danno patrimoniale pari ad € 112,30;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Salerno 28 dic. 25
Il giudice
Dottoressa Daniela Oliva
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