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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 6093/2019 R.G. avente ad oggetto: “divisione ereditaria”, vertente
TRA
e rappresentate e difese dall'avv. Parte_1 Parte_2
Pasquale Cerrone, presso il cui studio elett.mente domiciliano in Caivano, al viale Dante n. 16;
ATTRICI
E
rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Rea, presso il cui studio Controparte_1
elett.mente domicilia in Casoria, alla via Caserta n. 34;
CONVENUTO
E
rappresentata e difesa dagli avv.ti Pasquale Cabato e Carmine Controparte_2
Mormile, presso il cui studio elett.mente domicilia in Frattamaggiore, al corso Durante n. 133;
CONVENUTA
E
rappresentato e difeso dall'avv. Valentina De Vivo, presso il cui studio Controparte_3
elett.mente domicilia in Milano, alla via Visconti di Modrone n. 11;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e sulla Parte_1 Parte_2
premessa di essere eredi in qualità di figlie di (deceduto in data 27.3.2017) Persona_1
citavano in giudizio gli altri fratelli, odierni convenuti, chiedendo disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria, con condanna altresì della parte al pagamento di Controparte_1 un'indennità per l'occupazione degli immobili facenti parte dell'asse ereditario;
con vittoria di spese e compensi di lite.
si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, a mezzo della Controparte_1
quale chiedeva disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria e nel resto contestava in fatto e in diritto l'avversa pretesa, e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi di lite. si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, a mezzo Controparte_2
della quale chiedeva disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria, contestava in fatto e in diritto le avverse pretese, e ne chiedeva il rigetto, e spiegava altresì domanda riconvenzionale con la quale proponeva (nei termini più diffusamente indicati nello svolgimento del processo della sentenza non definitiva in atti, che devono intendersi qui richiamati) domanda di simulazione del contratto di compravendita con il quale il de cuius trasferiva a i diritti di Controparte_1 proprietà pari a 4/6 dell'immobile sito in Crispano, alla via Provinciale Frattamaggiore-Crispano, meglio identificato in atti, in quanto dissimulante una donazione, con conseguente riduzione per lesione di legittima;
domanda di accertamento dell'esistenza di somme investite dal de cuius; domanda di rendiconto e di pagamento dell'indennità di occupazione degli immobili nei confronti del coerede domanda di riduzione per lesione di legittima della donazione Controparte_1 effettuata dal de cuius in favore di dell'immobile sito in Frattamaggiore, alla Controparte_3
via M. Stanzione n. 29; con vittoria di spese e compensi di lite.
si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, a mezzo della Controparte_3 quale rappresentava di aver rinunciato all'eredità del padre, contestava in fatto e in diritto l'avversa pretesa, e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi di lite.
Con sentenza non definitiva, depositata in data 28.2.2024, il Collegio rigettava le domande di simulazione, riduzione per lesione di legittima, accertamento somme e rendiconto avanzate da
[...]
e la domanda di condanna al pagamento di un'indennità di occupazione proposta Controparte_2
da , e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_2 CP_1
e con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo per l'esame della sola domanda di
[...]
divisione del compendio ereditario.
Veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio dalla quale emergevano abusi edilizi riguardanti gli immobili facenti parte dell'asse ereditario, e pertanto il giudice relatore, con provvedimento depositato il 27.5.2024, onerava le parti di regolarizzare i beni entro il termine di cinque mesi.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.12.2024, attesa l'inerzia delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda di divisione ereditaria va rigettata. Ed invero, risulta pacifico agli atti, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio (che il Collegio ritiene di condividere, in quanto svolta con rigore scientifico e perché coerente, nonché priva di vizi logici ovvero contraddizioni), e non contestato tra le parti, che gli immobili facenti parte del compendio ereditario per cui è causa presentano significativi abusi edilizi, che presuppongono anche opere di demolizione, tali da renderli non commerciabili. Più nel dettaglio, infatti, il consulente tecnico d'ufficio ha riscontrato le seguenti irregolarità edilizie: “Al piano seminterrato è stato rilevato un frazionamento in due depositi a fronte dell'unico locale preesistente;
al piano rialzato è stata distaccata una stanza dal deposito, sono stati eseguiti dei locali igienici e spogliatoio sia nel deposito che nella stanza distaccata, non presenti nel titolo edilizio;
al piano primo è stato eseguito un frazionamento in due unità edilizie con separato subalterno catastale, a fronte dell'unico appartamento “autorizzato”; inoltre il terrazzo esterno è stato coperto e chiuso perimetralmente con pareti in vetro-alluminio realizzando di fatto un volume;
sono stati individuati due tetti termici in copertura, aventi funzione di intercapedine per l'isolamento termico, anch'essi non presenti nei titoli edilizi e che devono essere regolarizzati”. Il consulente ha poi indicato le seguenti opere da realizzarsi ai fini della relativa sanatoria: “per i beni al piano primo sarà necessario procedere alla regolarizzazione con una scia in sanatoria per frazionamento eseguito illo tempore, onerosa tra l'altro per il maggiore onere urbanistico conseguito, la spesa prevista per tale adempimento al lordo della sanzione prevista si aggira all'incirca ad euro 6500 euro;
inoltre sarà necessario ripristinare il terrazzo scoperto esterno al piano primo, rimuovendo la tettoia e le chiusure perimetrali in alluminio (il costo stimato di tale intervento è pari a circa 2000 euro); analogamente al piano rialzato, per l'unità n. 2 e 3 nella quale sono stati eseguiti divisori e impianti per locale bagno, si dovrà ripristinare lo status quo con demolizioni degli stessi con un impegno più esiguo pari a circa 4000 euro;
al piano lastrico, il sottotetto contraddistinto con la lettera B, avente altezze ridotte ed inquadrabile urbanisticamente come un intercapedine-tetto termico è possibile procedere alla sanatoria dello stesso con un Permesso di Costruire in accertamento di conformità art. 36 del DPR 380/2001 e si stima un costo di euro 8.000 per la sua regolarizzazione (oneri comunali, oneri progettuali per la documentazione tecnica ed amministrativa); per l'adiacente tetto contraddistinto con la lettera A, inquadrabile urbanisticamente come una tettoia chiusa su tre lati non è possibile procedere alla sua sanatoria ed
è stimata una somma di euro 2824,57 per la sua rimozione (come da allegato computo)”.
In ragione della circostanza che gli immobili oggetto di divisione risultano pertanto privi dei requisiti valevoli a garantirne la legittimità urbanistica e a consentirne la commerciabilità e/o della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, il giudice relatore con provvedimento depositato in data 27.5.2024 concedeva alle parti termine di cinque mesi per procedere alla relativa sanatoria degli abusi.
Dalla lettura degli atti di causa emerge in modo pacifico che, nel termine concesso dal giudice, nessuna delle parti si è attivata per procedere alla regolarizzazione dei beni e al pagamento di quanto dovuto, non risultando né dedotto né provato in alcun modo il compimento delle attività individuate dal c.t.u., e dunque l'avvenuta sanatoria degli abusi riscontrati;
risulta, infatti, prodotta in atti dalle parti attoree, in data 11.12.2024 (e cioè ben oltre il termine di cinque mesi concesso nel mese di maggio del 2024 dal giudice relatore e quando la causa era stata già rinviata per la precisazione delle conclusioni), soltanto una relazione redatta dall'ing. , priva tra l'altro dei Per_2
relativi elaborati grafici e riguardante solo alcune delle opere indicate dal c.t.u., e perciò da ritenersi in ogni caso incompleta, indirizzata al Comune di Frattaminore, che tuttavia non ha dato alcun riscontro, riservandosi anzi i dovuti accertamenti, non risultando, in definitiva, documentati in alcun modo le modalità e i tempi della prescritta sanatoria.
Alla luce delle suesposte ragioni la domanda di divisione ereditaria non può che essere rigettata, potendo i comproprietari, nei modi e nei limiti previsti dall'ordinamento a tutela delle loro facoltà di comunisti, attivarsi per eliminare l'abuso e procedere poi con la divisione.
In questi termini, infatti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 cod. civ., sotto il profilo della “possibilità giuridica”, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale;
la mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. SSUU n. 25021/2019).
Le spese di lite, attesa la natura della causa, la soccombenza reciproca sulle domande proposte, la circostanza che nessuna delle parti si è attivata nell'interesse comune a sanare gli abusi riscontrati e dunque il rigetto della domanda comune di divisione, possono integralmente compensarsi tra le parti;
le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, vanno poste, in via definitiva e integrale, a carico di tutti gli eredi, in eguale misura e in solido tra loro.
p.q.m.
il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: - rigetta la domanda di divisione ereditaria;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone le spese della c.t.u., liquidate con separato decreto, a carico di tutti gli eredi, in eguale misura e in solido tra loro.
Così deciso in Aversa, 18.12.2024.
Il giudice estensore dott. Fulvio Mastro
Il Presidente
dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 6093/2019 R.G. avente ad oggetto: “divisione ereditaria”, vertente
TRA
e rappresentate e difese dall'avv. Parte_1 Parte_2
Pasquale Cerrone, presso il cui studio elett.mente domiciliano in Caivano, al viale Dante n. 16;
ATTRICI
E
rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Rea, presso il cui studio Controparte_1
elett.mente domicilia in Casoria, alla via Caserta n. 34;
CONVENUTO
E
rappresentata e difesa dagli avv.ti Pasquale Cabato e Carmine Controparte_2
Mormile, presso il cui studio elett.mente domicilia in Frattamaggiore, al corso Durante n. 133;
CONVENUTA
E
rappresentato e difeso dall'avv. Valentina De Vivo, presso il cui studio Controparte_3
elett.mente domicilia in Milano, alla via Visconti di Modrone n. 11;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e sulla Parte_1 Parte_2
premessa di essere eredi in qualità di figlie di (deceduto in data 27.3.2017) Persona_1
citavano in giudizio gli altri fratelli, odierni convenuti, chiedendo disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria, con condanna altresì della parte al pagamento di Controparte_1 un'indennità per l'occupazione degli immobili facenti parte dell'asse ereditario;
con vittoria di spese e compensi di lite.
si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, a mezzo della Controparte_1
quale chiedeva disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria e nel resto contestava in fatto e in diritto l'avversa pretesa, e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi di lite. si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, a mezzo Controparte_2
della quale chiedeva disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria, contestava in fatto e in diritto le avverse pretese, e ne chiedeva il rigetto, e spiegava altresì domanda riconvenzionale con la quale proponeva (nei termini più diffusamente indicati nello svolgimento del processo della sentenza non definitiva in atti, che devono intendersi qui richiamati) domanda di simulazione del contratto di compravendita con il quale il de cuius trasferiva a i diritti di Controparte_1 proprietà pari a 4/6 dell'immobile sito in Crispano, alla via Provinciale Frattamaggiore-Crispano, meglio identificato in atti, in quanto dissimulante una donazione, con conseguente riduzione per lesione di legittima;
domanda di accertamento dell'esistenza di somme investite dal de cuius; domanda di rendiconto e di pagamento dell'indennità di occupazione degli immobili nei confronti del coerede domanda di riduzione per lesione di legittima della donazione Controparte_1 effettuata dal de cuius in favore di dell'immobile sito in Frattamaggiore, alla Controparte_3
via M. Stanzione n. 29; con vittoria di spese e compensi di lite.
si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, a mezzo della Controparte_3 quale rappresentava di aver rinunciato all'eredità del padre, contestava in fatto e in diritto l'avversa pretesa, e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi di lite.
Con sentenza non definitiva, depositata in data 28.2.2024, il Collegio rigettava le domande di simulazione, riduzione per lesione di legittima, accertamento somme e rendiconto avanzate da
[...]
e la domanda di condanna al pagamento di un'indennità di occupazione proposta Controparte_2
da , e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_2 CP_1
e con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo per l'esame della sola domanda di
[...]
divisione del compendio ereditario.
Veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio dalla quale emergevano abusi edilizi riguardanti gli immobili facenti parte dell'asse ereditario, e pertanto il giudice relatore, con provvedimento depositato il 27.5.2024, onerava le parti di regolarizzare i beni entro il termine di cinque mesi.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.12.2024, attesa l'inerzia delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda di divisione ereditaria va rigettata. Ed invero, risulta pacifico agli atti, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio (che il Collegio ritiene di condividere, in quanto svolta con rigore scientifico e perché coerente, nonché priva di vizi logici ovvero contraddizioni), e non contestato tra le parti, che gli immobili facenti parte del compendio ereditario per cui è causa presentano significativi abusi edilizi, che presuppongono anche opere di demolizione, tali da renderli non commerciabili. Più nel dettaglio, infatti, il consulente tecnico d'ufficio ha riscontrato le seguenti irregolarità edilizie: “Al piano seminterrato è stato rilevato un frazionamento in due depositi a fronte dell'unico locale preesistente;
al piano rialzato è stata distaccata una stanza dal deposito, sono stati eseguiti dei locali igienici e spogliatoio sia nel deposito che nella stanza distaccata, non presenti nel titolo edilizio;
al piano primo è stato eseguito un frazionamento in due unità edilizie con separato subalterno catastale, a fronte dell'unico appartamento “autorizzato”; inoltre il terrazzo esterno è stato coperto e chiuso perimetralmente con pareti in vetro-alluminio realizzando di fatto un volume;
sono stati individuati due tetti termici in copertura, aventi funzione di intercapedine per l'isolamento termico, anch'essi non presenti nei titoli edilizi e che devono essere regolarizzati”. Il consulente ha poi indicato le seguenti opere da realizzarsi ai fini della relativa sanatoria: “per i beni al piano primo sarà necessario procedere alla regolarizzazione con una scia in sanatoria per frazionamento eseguito illo tempore, onerosa tra l'altro per il maggiore onere urbanistico conseguito, la spesa prevista per tale adempimento al lordo della sanzione prevista si aggira all'incirca ad euro 6500 euro;
inoltre sarà necessario ripristinare il terrazzo scoperto esterno al piano primo, rimuovendo la tettoia e le chiusure perimetrali in alluminio (il costo stimato di tale intervento è pari a circa 2000 euro); analogamente al piano rialzato, per l'unità n. 2 e 3 nella quale sono stati eseguiti divisori e impianti per locale bagno, si dovrà ripristinare lo status quo con demolizioni degli stessi con un impegno più esiguo pari a circa 4000 euro;
al piano lastrico, il sottotetto contraddistinto con la lettera B, avente altezze ridotte ed inquadrabile urbanisticamente come un intercapedine-tetto termico è possibile procedere alla sanatoria dello stesso con un Permesso di Costruire in accertamento di conformità art. 36 del DPR 380/2001 e si stima un costo di euro 8.000 per la sua regolarizzazione (oneri comunali, oneri progettuali per la documentazione tecnica ed amministrativa); per l'adiacente tetto contraddistinto con la lettera A, inquadrabile urbanisticamente come una tettoia chiusa su tre lati non è possibile procedere alla sua sanatoria ed
è stimata una somma di euro 2824,57 per la sua rimozione (come da allegato computo)”.
In ragione della circostanza che gli immobili oggetto di divisione risultano pertanto privi dei requisiti valevoli a garantirne la legittimità urbanistica e a consentirne la commerciabilità e/o della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, il giudice relatore con provvedimento depositato in data 27.5.2024 concedeva alle parti termine di cinque mesi per procedere alla relativa sanatoria degli abusi.
Dalla lettura degli atti di causa emerge in modo pacifico che, nel termine concesso dal giudice, nessuna delle parti si è attivata per procedere alla regolarizzazione dei beni e al pagamento di quanto dovuto, non risultando né dedotto né provato in alcun modo il compimento delle attività individuate dal c.t.u., e dunque l'avvenuta sanatoria degli abusi riscontrati;
risulta, infatti, prodotta in atti dalle parti attoree, in data 11.12.2024 (e cioè ben oltre il termine di cinque mesi concesso nel mese di maggio del 2024 dal giudice relatore e quando la causa era stata già rinviata per la precisazione delle conclusioni), soltanto una relazione redatta dall'ing. , priva tra l'altro dei Per_2
relativi elaborati grafici e riguardante solo alcune delle opere indicate dal c.t.u., e perciò da ritenersi in ogni caso incompleta, indirizzata al Comune di Frattaminore, che tuttavia non ha dato alcun riscontro, riservandosi anzi i dovuti accertamenti, non risultando, in definitiva, documentati in alcun modo le modalità e i tempi della prescritta sanatoria.
Alla luce delle suesposte ragioni la domanda di divisione ereditaria non può che essere rigettata, potendo i comproprietari, nei modi e nei limiti previsti dall'ordinamento a tutela delle loro facoltà di comunisti, attivarsi per eliminare l'abuso e procedere poi con la divisione.
In questi termini, infatti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 cod. civ., sotto il profilo della “possibilità giuridica”, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale;
la mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. SSUU n. 25021/2019).
Le spese di lite, attesa la natura della causa, la soccombenza reciproca sulle domande proposte, la circostanza che nessuna delle parti si è attivata nell'interesse comune a sanare gli abusi riscontrati e dunque il rigetto della domanda comune di divisione, possono integralmente compensarsi tra le parti;
le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, vanno poste, in via definitiva e integrale, a carico di tutti gli eredi, in eguale misura e in solido tra loro.
p.q.m.
il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: - rigetta la domanda di divisione ereditaria;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone le spese della c.t.u., liquidate con separato decreto, a carico di tutti gli eredi, in eguale misura e in solido tra loro.
Così deciso in Aversa, 18.12.2024.
Il giudice estensore dott. Fulvio Mastro
Il Presidente
dott.ssa Alessandra Tabarro