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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 28/11/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1425/2018 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. , quali CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3 eredi di , con il patrocinio dell'avv. Angelo Murgese, elettivamente Persona_1 domiciliati in Porto Sant'Elpidio, Via Trieste n. 237, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce al ricorso in riassunzione;
ATTORI
CONTRO
- già Controparte_1 [...]
C.F. ), in persona del Commissario Liquidatore della Controparte_2 P.IVA_1
Gestione Liquidatoria pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Renzo Tartuferi, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione per intervento;
CONVENUTA
OGGETTO: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Persona_1
l' (ora in persona del Commissario Liquidatore della Gestione Controparte_2 CP_3
Liquidatoria dell'ex rassegnando le seguenti Controparte_4 conclusioni:
1 “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare che il danno subito dall'attore è conseguenza del comportamento colposo tenuto dai dottori e Controparte_5 Controparte_6 CP_7
e, per l'effetto, condannare l di in persona del Controparte_8 Controparte_2 CP_2 legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni, in favore del dott. nella misura Persona_1 di € 250.000,00 o in quella maggiore o minore che risulterà nel corso del giudizio, oltre interessi legali ew rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Si costituiva in giudizio la chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_2 conclusioni:
“Piaccia all' Ill.mo Giudice, adito, contrariis rejectus, respingere ogni domanda, comunque motivata, dell'attore nei confronti dell' in quanto infondata in fatto e diritto, Controparte_4 sia nell'an, sia nel quantum. Limitatamente alla denegata ipotesi di totale o di parziale accoglimento della domanda dichiarare, nei limiti e modi ex art, 3. DL. N. 158/2012, art. 7 L. 8-3-2017 n. 24, non dovuto il risarcimento come richiesto e comunque riducendo alle misure che risulteranno di giustizia gli importi eventualmente riconosciuti come dovuti per risarcimento.
Con vittoria di compensi professionali come da normativa vigente”.
Istaurato il contraddittorio, assunte le prove orali ammesse, all'udienza del 22.07.2021, il giudizio veniva interrotto a seguito dell'intervenuto decesso dell'attore.
Con ricorso in riassunzione, depositato in data 11.08.2021, , Parte_1 [...]
ed , quali eredi di , rassegnavano le proprie Parte_2 Parte_3 Persona_1 conclusioni in adesione a quelle dell'attore originario.
Fissata udienza per la prosecuzione, espletata C.T.U. medico-legale, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, all'udienza del 10.07.2025, le parti precisavano le conclusioni dinanzi la scrivente magistrato cui, medio tempore, il fascicolo era stato assegnato, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte attrice, in sintesi e per quanto di interesse in questa sede, deduceva che:
1. , nel corso del 2014, a seguito della comparsa di sintomi di Persona_1
disfagia, si affidava alle cure degli otorini del reparto dell' di Dott. CP_9 CP_2 CP_5
, Dott. Dott. e Dott. e, in data
[...] Controparte_6 CP_7 Persona_2
11.07.2014, decideva di sottoporsi ad alcuni esami presso il detto polo ospedaliero;
2. all'esito della videoendoscopia svolta, i sanitari, accertata l'esistenza di una protrusione della parete posteriore del faringe ad opera di osteofiti vertebrali, prescrivevano alla
2 parte attrice un trattamento logopedico, a cura della logopedista Dott.ssa dello Persona_3 stesso Ospedale, e terapia cremosa;
3. , nonostante avesse osservato scrupolosamente le indicazioni Persona_1 impartite dai medici, non riscontrando dei miglioramenti e dubitando dell'effettiva efficacia della terapia prescritta, decideva, nel marzo del 2017, di rivolgersi ad altro otorinolaringoiatra,
Dott. presso l'Ospedale di Per_4 CP_1
4. il Dott. a seguito di esame laringoscopico e visionata una successiva Per_4
TAC al collo, eseguita dalla parte attrice in data 19.04.2017, refertava quanto segue: “Visionate immagini TAC rachide cervicale che evidenziano voluminosi osteofiti vertebrali C3 C5. Si conferma il quadro di restringimento del lume faringeo da bombé posteriore in assenza di alterazioni laringee. Quadro obiettivo da riferire a sindrome di OR";
5. dietro consiglio del Dott. si rivolgeva, in data Per_4 Persona_1
07.12.2017, al Prof. ordinario di otorinolaringoiatria presso l'Università di Modena e Per_5
Direttore del Reparto del locale Poliambulatorio. All'esito della visita, lo specialista confermava la diagnosi di “Malattia di OR o Iperostosi Scheletrica Idiopatica Diffusa (DISH Sindrome)” ed evidenziava la necessità di un trattamento chirurgico al fine di rimuovere gli osteofiti, unica terapia possibile ed improcrastinabile, attesa l'ingravescente disfagia e le incombenti difficoltà del nella respirazione;
Per_1
6. appurata l'assenza di cause ostative all'operazione, in data 19.01.2018, l'attore veniva sottoposto, con esito positivo, ad intervento chirurgico;
7. i sanitari dell' di con condotta imperita e negligente, nonostante CP_9 CP_2
fossero stati informati della diagnosi del Dott. avevano omesso di attivare i percorsi Per_4 terapeutici idonei a fronteggiare i disturbi lamentati dall'attore. In particolare, avevano continuato a prescrivere trattamenti del tutto inadeguati, consistenti in meri esercizi logopedici e cure cremose, privi di efficacia clinica rispetto alla patologia diagnosticata;
8. tali condotte, avevano di fatto, aggravato il quadro sintomatologico dell'attore e precluso allo stesso la possibilità di sottoporsi tempestivamente ad un intervento chirurgico risolutivo, anzi, la detta soluzione era sempre esclusa dai medici del nosocomio fermano a causa dell'età di;
Persona_1
9. la struttura sanitaria convenuta, pertanto, doveva ritenersi responsabile dei danni, subiti dall'attore nel corso degli anni – consistenti nella persistente sintomatologia disfagica, con conseguente compromissione dello stato di nutrizione e della sanguificazione, e nella alterazione della vita sociale e relazionale – riconducibili alle condotte professionali, imperite e negligenti, degli specialisti otorinolaringoiatri. Il tutto era quantificabile nella misura
3 complessiva di euro 250.000,00, di cui euro 200.000,00, a titolo di risarcimento per i postumi permanenti ed euro 50.000,00, a titolo di risarcimento per l'invalidità temporanea, con personalizzazione del danno.
La parte convenuta, costituitasi in giudizio, contestando le deduzioni e le domande risarcitorie svolte dall'attore originario, a sostegno delle proprie difese, specificava quanto segue:
1. preliminarmente, la parte convenuta doveva identificarsi, in ossequio all'art. 2 della legge regionale n. 13/2003, nell e non nell Controparte_4 CP_2
4, come erroneamente indicato dalla parte attrice;
[...]
2. con riguardo alle domande risarcitorie, la stessa erano da ritenersi infondate e dovevano, pertanto, essere rigettate;
3. contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, nell'aprile 2014, la disfagia non presentava caratteristiche cliniche tali da rendere necessario un intervento chirurgico, pertanto, i sanitari che avevano in cura , nel rispetto delle buone pratiche mediche, Persona_1 avevano prescritto al paziente un percorso riabilitativo logopedico;
4. ancora, dalla documentazione clinica acquisita presso l'archivio della struttura sanitaria si evinceva che , in relazione al disturbo per cui è causa, si era Persona_1 sottoposto nuovamente a visita di controllo, soltanto a distanza di anni e, precisamente nel marzo 2017. Neppure allora, il Dott. che lo aveva avuto in cura, tuttavia, aveva Per_4 prospettato la soluzione chirurgica che, evidentemente, si era resa necessaria soltanto nel dicembre 2017;
5. a conferma del carattere non invalidante del disturbo, poi, dalla consultazione della documentazione medica presente negli archivi informatici della struttura sanitaria, emergeva che, nel corso delle successive visite mediche alle quali l'attore si era sottoposto nell'anno 2015, per differenti patologie presso l'Ospedale di mai CP_2 Persona_1 aveva riferito sintomatologie riconducibili a disfagia o, perlomeno, nell'entità descritta negli atti difensivi della controparte.
Tanto premesso, occorre osservare quanto segue.
Prima di procedere all'esame del merito della causa, preme, preliminarmente, individuare il titolo di responsabilità fatto valere con la domanda svolta dalle parti attrici.
Sul punto, occorre rilevare che la consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito trentennale ha finito col far confluire tutte le ipotesi di responsabilità sanitaria nell'ambito della responsabilità contrattuale, con la conseguenza dell'applicazione dei correlativi regimi della
4 ripartizione dell'onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione, tipici delle obbligazioni da contratto d'opera professionale.
Quanto, nello specifico, alle strutture sanitarie, si è soliti ravvisare la fonte di tale tipo di responsabilità nella conclusione, al momento della “accettazione” del paziente nella struttura, di un contratto di prestazione d'opera atipico c.d. di spedalità, avente ad oggetto l'obbligo della struttura di adempiere sia prestazioni principali di carattere sanitario, sia prestazioni secondarie ed accessorie quali quelle assistenziali e lato sensu alberghiere.
La responsabilità dell'ente ha, così, assunto carattere contrattuale in relazione sia a fatti di inadempimento propri della struttura sia alle condotte dei medici esercenti la professione sanitaria nella struttura, in applicazione dell'art. 1228 c.c. sulla responsabilità del debitore per fatti dolosi o colposi degli ausiliari.
L'affermata natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, ha trovato il conforto delle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione, le quali con la ormai notissima sentenza dell'11/01/2008, n. 577 hanno prestato sostanziale adesione a tale opzione ermeneutica, affermando che, “per quanto concerne la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della struttura privata a quella pubblica quanto al regime della responsabilità civile anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria”(cfr. anche Cass. 25/02/2005, n. 4058).
Tale inquadramento giuridico non viene meno neanche a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 189 del 2012 (c.d. legge Balduzzi) che, con riferimento alla disciplina della responsabilità penale del medico, fa salvo “l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c.”.
Innanzitutto, la legge non contiene alcuna specificazione relativa alla natura della responsabilità della struttura sanitaria che, pertanto, rimane quella delineata dalla giurisprudenza richiamata, avendo espressamente limitato il riferimento all'art. 2043 c.c. al più al solo
“esercente la professione sanitaria”, con i correttivi di cui si dirà.
Inoltre, in merito all'accertamento della responsabilità delle strutture sanitarie resistenti occorre rilevare come, nel quadro della consolidata giurisprudenza di legittimità (si vedano sul punto, tra le altre, Cass. S.U. n. 577/2008), il rapporto sotteso alla fattispecie oggetto di esame sia stato inquadrato come responsabilità contrattuale da inadempimento del contratto di spedalità, che può conseguire, ex art. 1218 c.c., oltre che dall'inadempimento delle obbligazioni
5 direttamente a carico della struttura sanitaria, anche dall'inadempimento della prestazione professionale svolta direttamente dal sanitario quale suo ausiliare necessario, anche se in assenza di un rapporto di lavoro subordinato (cfr., in termini, Cass. n. 24285/2017).
La novella legislativa del marzo 2017 (L. n. 24/2017) all'art. 7, comma 1 e comma 2, ha pienamente confermato questo indirizzo giurisprudenziale, non intervenendo in senso innovativo e non generando dunque alcun problema di diritto intertemporale.
Si ritiene, pertanto, che nel caso in esame, tra l'altro, concernente fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della L. n. 24/2017, nonché un'ipotesi di responsabilità della struttura sanitaria convenuta, debbano applicarsi i criteri propri della responsabilità contrattuale.
Dalla identificazione della responsabilità oggetto di causa quale responsabilità contrattuale discende l'applicazione della relativa normativa in termini di prescrizione, grado della colpa e ripartizione dell'onere della prova.
Con riferimento all'onere probatorio, le S.U. della Suprema Corte, con la sentenza n.
577/2008, hanno affermato che l'“attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante”.
Di recente si è peraltro chiarito che “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra
l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza” (così Cass. n. 18392 del 26/07/2017).
Quanto al profilo della causalità, è consolidato l'orientamento che, discostandosi da quello tradizionale, afferma che la valutazione del nesso causale in sede civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., secondo i quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché al criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione ex ante - del tutto inverosimili, presenta tuttavia, rispetto a quest'ultimo, notevoli differenze in relazione al regime probatorio applicabile, stante la diversità dei valori in gioco tra responsabilità penale e responsabilità civile.
Nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, mentre nel processo penale vige infatti la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”.
6 Tanto detto, allora, ai fini dell'accoglimento della domanda attorea, occorre verificare: a)
l'esistenza del contratto;
b) se vi sia un danno causalmente riconducibile all'operato dei sanitari della struttura;
c) in caso di risposta affermativa al quesito sub b), se la condotta dei sanitari sia ad essi imputabile a titolo di colpa.
In altre parole, solo dopo aver riscontrato l'esistenza di un nesso eziologico deve essere affrontato il tema della esistenza della colpa.
In caso, poi, di incertezze sulla ricostruzione del nesso eziologico, andrà applicata la regola del riparto dell'onus probandi, nel senso che, atteso che l'onere della prova della causalità incombe comunque sul danneggiato, sarà questi a dover fornire la dimostrazione dell'efficacia sull'eziologia reale della malattia o dell'evento pregiudizievole della propria integrità psicofisica.
Provata la sussistenza del nesso causale, in base alla presunzione relativa alla imputabilità per colpa (negligenza o imperizia professionale) di tale omissione al convenuto-struttura sanitaria, sarà quest'ultima, a dover provare, al fine di vincere tale presunzione semplice, la correttezza delle modalità diagnostiche e terapeutiche seguite, ossia della non imputabilità alla colpa dell'inadempimento (omissione diagnostica o terapeutica) o, ancora, della insussistenza della omissione addebitata (effettuazione di ogni azione, manovra o prescrizione, in concreto adeguata al caso specifico, ovvero in considerazione della situazione del paziente e delle emergenze cliniche disponibili e accertabili con la ordinaria diligenza del professionista appartenente alla categoria).
A tal riguardo, la recente giurisprudenza di legittimità ha avuto, inoltre, modo di specificare che “in tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua,
7 nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, sent. del 20/10/2021, n. 29001).
Alla luce delle superiori considerazioni, quindi, la responsabilità dell'ente ospedaliero per inesatto adempimento della prestazione ha natura contrattuale ed è quella tipica del professionista, con la conseguenza che trovano applicazione il regime proprio di questo tipo di responsabilità quanto alla ripartizione dell'onere della prova e i principi delle obbligazioni da contratto d'opera intellettuale professionale relativamente alla diligenza e al grado della colpa
(cfr. Cass. 22/01/1999, n. 589, in motiv.; Cass. 11/03/2002, n. 3492; 14/07/2003, n. 11001;
21/07/2003, n. 11316, in motiv.).
Sulla diligenza del debitore si precisa che, venendo in rilievo obbligazioni inerenti all'esercizio di attività professionali, la diligenza nell'adempimento deve valutarsi, a norma dell'art. 1176 c.c., comma 2, con riguardo alla natura dell'attività esercitata.
Dispone, poi, l'art. 2236 c.c. che se la prestazione implica la soluzione di problemi di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo e colpa grave.
Gli artt. 1176 e 2236 c.c. esprimono dunque l'unitario concetto secondo cui il grado di diligenza dev'essere valutato con riguardo alla difficoltà della prestazione resa.
Quanto, poi, alla ripartizione dell'onere della prova, l'attore, paziente-danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto - o il contatto sociale - e l'aggravamento di una patologia o l'insorgenza di una affezione, allegando l'inadempimento del debitore astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato.
Il medico, quale debitore convenuto è, invece, gravato dell'onere di dimostrare il fatto estintivo, costituito dall'avvenuto esatto adempimento - secondo il criterio di diligenza specifica sopra precisato - ovvero che, pur sussistendo inadempimento (o inesatto adempimento) esso non sia stato eziologicamente rilevante in ordine al verificarsi del dedotto evento dannoso, ovvero che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile a lui non imputabile (Cass. S.U. n. 13533/01; n. 20806/09; S.U. n. 577/2008).
In applicazione di tutti i suesposti principi va, dunque, esaminata la domanda attorea.
Dalla documentazione prodotta in atti si è potuta accertare la seguente vicenda sanitaria relativa a : Persona_1
- in data 11.07.2014, l'attore, lamentando da alcuni mesi la presenza di disfonia e disfagia progressiva, si recava presso l'Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria dell'Ospedale di In tale occasione, a seguito dell'osservazione dell'esame videoendoscopico del collo CP_2 eseguito dal paziente il 19.04.2017 (cfr. doc. n. 3 allegato all'atto di citazione), veniva consigliato
8 a di sottoporsi ad una valutazione neurologica e fisiatrica, nonché di Persona_1 considerare un eventuale trattamento riabilitativo (cfr. documento n. 1 allegato all'atto di citazione);
- in data 22.03.2017, il paziente eseguiva altra visita presso l'Ospedale di dal cui CP_2 referto si evince quanto segue: “paziente riferisce iniziale disfagia […] studio video endoscopico della deglutizione;
fase orale con importante deficit della spinta linguale, caduta precoce;
ristagno, con tutte le consistenze, a livello glosso-epiglottico; tosse non completamente efficace con riflessi faringolaringei comunque rallentati, rischio elevato di inalazione/aspirazione. Diagnosi: disfagia. Suggerirei i seguenti provvedimento e/o terapie: visita fisiatrica urgente per ciclo di riabilitazione della deglutizione. Si consiglia nel frattempo alimentazione libera per bocca Si consiglia quindi alimentazione con cibi di consistenza cremosa e liquidi addensati. Da rivedere subito se comparsa improvvisa di febbre o peggioramento dei sintomi” (cfr. doc. 5 allegato all'atto di citazione);
- in data 27.03.2017, si sottoponeva a visita presso la Struttura Persona_1
Operativa Dipartimentale di Otorinolaringoiatria dell'Ospedale di lamentando disfagia CP_1 per cibi solidi e disfonia. A seguito della visita, veniva accertata un'alterazione della mucosa ipofaringea, nonché un'ostruzione parziale del lume laringoipofaringeo posteriore in corrispondenza dell'epiglottide.
Al paziente venivano, pertanto, prescritti i seguenti accertamenti: studio deglutitorio con acqua, gel, liquidi e sostanze cremose;
studio rx della deglutizione con mezzo di contrasto;
TC del collo e del rachide cervicale con mezzo di contrasto (cfr. doc. n. 2 allegato all'atto di citazione);
- in data 27.04.2017, il Dott. presso l'Ospedale di Persona_6 CP_1 visionate le immagini dell'esame TC, dalle quale si evincevano dei voluminosi osteofiti vertebrali (C3-C5), concludeva nel modo che segue “quadro obiettivo da riferire a sindrome di
OR” (cfr. doc. 4 allegato all'atto di citazione);
- in data 15.11.2017, , lamentando un peggioramento della disfagia, si Persona_1
recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di All'esito della visita CP_2 otorinolaringoiatrica svolta, gli venivano prescritte le seguenti terapie: esecuzione urgente di uno studio video-endoscopico della deglutizione (FES) e adozione di un regime alimentare a base di cibi cremosi (cfr. documenti nn. 6 e 7 allegati all'atto di citazione);
- sottoposto nuovamente a visita presso l'Ospedale di in data 16.11.2017, a CP_2
venivano consigliate: a) terapia fisica al rachide cervicale;
b) dieta cremosa;
Persona_1
c) trattamento logopedico (cfr. doc. 8 allegato all'atto di citazione);
9 - a distanza di un mese, nello specifico in data 07.12.2017, il Prof. Persona_7
prescriveva al “exeresi chirurgica per via cervicotomica” (cfr. doc. 9 allegato all'atto di Per_1 citazione);
- in data 19.01.2018, veniva ricoverato presso l' Persona_1 [...]
per eseguire un intervento chirurgico sul rachide cervicale, Controparte_10 finalizzato alla rimozione di osteofiti;
- in data 05.02.2018, il paziente veniva dimesso con prescrizione farmacologica e indicazioni relative alla medicazione della ferita chirurgica (cfr. doc. 10 allegato alla nota di deposito della parte attrice del 25.06.2018);
- in data 08.02.2018, il Dott. consigliava al paziente di continuare Per_4
nell'assunzione dei farmaci prescritti e di intraprendere una “dieta morbida” (cfr. doc. 11 allegato alla nota di deposito della parte attrice del 25.06.2018).
In questi termini, deve ritenersi provata la conclusione di un contratto nei termini anzidetti tra il paziente e la struttura sanitaria convenuta, dovendosi, a questo punto, procedere alla verifica degli ulteriori requisiti di accoglibilità della domanda attorea, soffermandosi, innanzitutto, sulle questioni relative al rapporto di causalità.
Al fine di fare chiarezza su questo punto, il Giudice ha fatto ricorso a consulenza medico- legale, nominando all'uopo un Collegio peritale, costituito dai medici Dott.ri e Persona_8
Persona_9
Gli ausiliari, in ordine al percorso diagnostico-terapeutico che ha coinvolto l'attore e l'Ospedale di sulla base della documentazione medica in atti, hanno potuto ricostruire CP_2 quanto segue: “La valutazione integrata della documentazione a disposizione consente di rilevare che il sig.
alla visita del 11 luglio 2014, eseguiva visita orl nell'ospedale di - reparto ORL - per disonia Per_1 CP_2
e disfagia progressiva da alcuni mesi. BPCO. L'esame obiettivo mediante videoendoscopia rilevava fascicolazioni linguali, ritardo nell'innesco del riflesso deglutitorio, deficit della spinta linguale (ripete l'atto deglutitorio più volte), voce tremolante. Protrusione della parete posteriore del faringe da osteiti vertebrali. Era posta diagnosi di disfagia iniziale. Lo specialista indicava la necessità di eseguire valutazione neurologica, valutazione fisiatrica, eventuale trattamento riabilitativo. Non era posta altra indicazione” (cfr. C.T.U. depositata in data
15.02.2023).
Il collegio peritale ha, a questo punto, rilevato la sostanziale successiva interruzione della storia clinica per cui è causa “non essendoci in atti altra documentazione. Sulla scorta di quanto richiesto come ulteriore documentazione (avv. Murgese) è possibile affermare che il sig. in precedenza ovvero il 9 Per_1 luglio 2014 aveva eseguito altra visita specialistica ORL da cui si desume da circa 5-6 mesi iniziale disfagia in particolare modo per i cibi a consistenza solida. In trattamento per BPCO, per ipertrofia prostatica. Riferisce
10 singolo episodio di FA. Si esegue endoscopia transnasale flessibile importante sovrapposizione catarrale a carico del faringe e del laringe. Programmato studio videoendoscopico della deglutizione (FEES) venerdì 11/7/14…
Sulla scorta di quanto richiesto come ulteriore documentazione (avv. Capriotti) è possibile affermare che il sig. avrebbe eseguito una visita fisiatrica il 14 16 e 28 luglio 2014, di cui è difficile stabilire la Per_1 tipologia (solo il 28 luglio risulterebbe applicata la dizione esercizi respiratori seduta individuale - rieducazione motoria individuale in motuleso grave - valutazione monofunzionale.
In merito a queste visite solo quella del 28 luglio è riconducibile alla problematica respiratoria del soggetto ma non si ha a disposizione alcun elemento documentale, pertanto, non ci si può esprimere. Trattasi di elenco di prestazioni fornite al sig. ricomprendenti esami e visite per altre 1 ragioni, i.e. cardiologia, urologia, Per_1 etc., non attinenti al caso in esame” (cfr. C.T.U. in atti).
Quanto all'anno 2015, dalla relazione depositata si è potuto ricostruire che “Negli anni seguenti il sig. avrebbe eseguito, sempre di interesse per il caso in esame, in data 10 agosto 2015 Per_1 prima visita otorinolaringoiatrica ed il 17 agosto 2015 visita otorinolaringoiatrica di controllo. In tale circostanza risulta aver eseguito anche esame audiometrico ed elettroculografico e 2 test della funzionalità vestibolare: a parere degli scriventi questa visita del 17 agosto appare più orientata a disturbi specifici dell'orecchio e dell'apparato di controllo delle vertigini invece che al problema della disfagia di cui ci si interessa in questo caso. La visita del 10 agosto 2015, stranamente, viene ricondotta come prima visita orl quando in realtà il paziente ne aveva già eseguite l'anno precedente.
In relazione a questo periodo seguente le prescrizioni del 11 luglio 2014 (si ricorda visita neurologica, visita fisiatrica, trattamento riabilitativo) sembrerebbe che solo la visita del 28 luglio si attagli a detta prescrizione. Non risultano eseguite ulteriori valutazioni ed anche i fatti del 2015 non si attagliano alla problematica emersa nel luglio 2014” (cfr. C.T.U. in atti).
I consulenti tecnici d'ufficio hanno evidenziato che “La valutazione di questo momento storico, pertanto, consente di affermare che le indicazioni specialistiche fornite il 11 luglio 2014, previa ulteriore visita del
9 luglio 2014, risultano corrette per la tipologia di disturbo del paziente sia in termini di valutazione clinica sia in termini di valutazione strumentale sia in termini di probabile diagnosi sia in termini di prescrizioni ovvero di prognosi. Sui motivi per cui il paziente non abbia eseguito detti accertamenti si pongono due ipotesi:
1) il paziente volontariamente non si è sottoposto a detti accertamenti;
2) non si sono date corrette indicazioni al paziente su come eseguire gli accertamenti disposti.
Nel primo caso, ovviamente, il ritardo di cure è ascrivibile direttamente al paziente.
Nel secondo caso, pur in presenza di corretto iter medico in ogni sua parte, risulterebbe mancante il prosieguo dell'iter valutativo diagnostico e terapeutico: su questo aspetto, considerando l'apporto del Parte_4
(Medico di Medicina Generale) che deve dare disposizioni in merito mediante compilazione delle adeguate prescrizioni su ricettario ASL, ovviamente si nota uno scollamento tra quanto indicato e quanto effettuato.
11 In questi termini lo studio del fascicolo non consente ai sottoscritti di addivenire ad una certa o altamente probabile valutazione tecnica del caso.
E' plausibile comunque riscontrare una discontinuità nel percorso di diagnosi e cura del paziente;
ulteriore elemento utile alla valutazione del caso risulta che gli accessi sanitari del paziente, dopo il 11 luglio 2014 ed escludendo quelli inerenti il caso in esame sopra citati, risultano molteplici: 4 agosto elettrocardiogramma e visita cardiologica di controllo, 25 settembre visita pneumologica, 2 ottobre rx torace, 18 dicembre visita urologica, 27 novembre visita urologica, 17 dicembre tc torace, 30 dicembre ecocolordoppler e test da sforzo. Anche nel 2015, magari considerando la difficoltà delle liste di attesa, risultano molteplici controlli eseguiti tra cui 16 gennaio visita pneumologica, 26 gennaio ecocolordoppler e test con cicloergometro, 11 aprile visita andrologica, 11 agosto ecocolordoppler vasi epiaortici.
Dovendo propendere tra le due ipotesi sopra poste appare maggiormente seppure non esclusivamente attribuibile ad una non esecuzione degli accertamenti disposti il giorno 11 luglio 2014 da parte del paziente che, dati alla mano, durante il periodo successivo e per lungo tempo ha sempre effettuato altri accertamenti.
Si ribadisce, comunque, che non si hanno elementi documentali né storiografici per rilevare se la prescrizione del 11 luglio 2014 sia mai stata vista dal In merito al documento presentato dall'Avv. Parte_4
Murgese teoricamente ascritto al dott. questi CCTTUU non possono far altro che rilevare l'assenza Per_10 di una firma in detta documentazione pur rilevandosi che trattasi di esercizi prescritti il 29 luglio 2014 che ben si attagliano alla problematica del paziente. Resta il fatto, al di là della valutazione strettamente giuridica dei documenti (senza firma di un medico od operatore sanitario, senza timbro asur), che mancano quelle valutazioni specialistiche agli atti che consentirebbero a questi CCTTUU di poter essere precisi e dettagliati nel loro parere”
(cfr. C.T.U. in atti).
Seguitano gli ausiliari, con riguardo all'anno 2017, rilevando che “Gli accertamenti più specifici iniziano il 22 marzo 2017 allorquando il paziente, a distanza di oltre due anni e mezzo, eseguiva visita orl da cui si desume paziente riferisce iniziale disfagia…studio video endoscopico della deglutizione … fase orale con importante deficit della spinta linguale, caduta precoce, ristagno, con tutte le consistenze, a livello glosso- epiglottico, tosse non completamente efficace con riflessi faringolaringei comunque rallentati, rischio elevato di inalazione/aspirazione. Diagnosi: disfagia. Suggerirei … visita fisiatrica urgente per ciclo di riabilitazione della deglutizione…da rivedere.
Seguiva il giorno seguente, 23 marzo 2017, ulteriore visita ORL da cui si desume si ritiene opportuno indagare il reperto con i seguenti esami: studio deglutitorio … studio rx della deglutizione dinamico con mdc, tc collo e rachide cervicale con mdc.
Il 27 aprile 2017 risulta visionate immagini TC rachide cervicale che evidenziavano voluminosi osteiti verte 3 4 - brali (C3-C5) e viene posta la diagnosi di sindrome da OR. Utile rivalutazione orl al bisogno se peggioramento del quadro deglutitorio rispetto alla situazione odierna.
12 Si deve notare come anche questo specialista in ORL non poneva indicazione chirurgica anche a fronte di un quadro di Sindrome da OR: di fatto anche a distanza di anni non era posta immediata necessità di intervento chirurgico bensì di ulteriore controllo longitudinale.
In data 7 dicembre 2017 il prof. scrive disfagia da circa 12 mesi progressivamente ingravescente, Per_5 eseguita tc collo che evidenzia esostosi vertebre cervicali (C5-C7) che improntano l'esofago, giungendo a contatto con la laringe (Dish Syndrome), Obiettivamente importante bombé della parete posteriore del faringe. Indicata exeresi chirurgica per via cervicotomica.
Seguiva intervento chirurgico nel gennaio/febbraio 2018 mediante intervento sul rachide cervicale con rimozione di osteofiti”.
Il Collegio peritale ha, quindi, concluso che “il ritardo nella diagnosi di Sindrome di OR non sia da identificarsi nell'errato processo logico medico valutativo e prognostico posto in essere dalla struttura ospedaliera di in quanto il sanitario inizialmente aveva posto l'indicazione ad un prosieguo di CP_2 accertamenti specialistici non eseguiti (o comunque non visionati dai sottoscritti o comunque non presenti in atti) che avrebbero consentito un percorso longitudinale che il paziente non sembra aver intrapreso anche considerando
i numerosi accertamenti cui lo stesso si è sottoposto negli anni a venire”; peraltro, tale affermazione è stata preceduta dalla quella in cui i C.T.U. nominati sostenevano che: “pur in presenza di corretto iter medico in ogni sua parte, risulterebbe mancante il prosieguo dell'iter valutativo diagnostico e terapeutico: su questo aspetto, considerando l'apporto del (Medico di Medicina Generale) che deve dare disposizioni in merito mediante Parte_4 compilazione delle adeguate prescrizioni su ricettario ASL, ovviamente si nota uno scollamento tra quanto indicato e quanto effettuato”.
Gli ausiliari, dunque, sulla base della documentazione medica presente in atti, oltre a confermare la correttezza dell'operato dei sanitari dell' , sia in termini Controparte_11 diagnostici sia di trattamento, hanno dato atto della difficoltà riscontrata nella ricostruzione in modo compiuto del percorso clinico seguito dal paziente nel periodo compreso tra la visita specialistica del luglio 2014 e il marzo 2017, mancando in atti referti medici, riferibili a tale periodo, in grado di provare la sottoposizione di agli ulteriori accertamenti Persona_1 specialistici a lui prescritti.
Secondo quanto dagli stessi rappresentato, l'omessa esecuzione di tali esami avrebbe determinato un'interruzione del protocollo diagnostico delineato dai medici della struttura sanitaria convenuta, peraltro, non attribuibile ad omissioni a carico di quest'ultima, rendendo non valutabile l'incidenza causale della condotta medica rispetto all'evoluzione del quadro clinico e all'eventuale insorgenza degli esiti dannosi lamentanti dal . Per_1
Osserva il Tribunale come l'attività di accertamento tecnico, alla luce delle conclusioni rassegnate dai CC.TT.UU., nonché delle risultanze delle risposte alle osservazioni dei consulenti
13 di parte, risulta dedotta da un'attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto posti a disposizione ed appare ispirata a criteri valutativi corretti non solo dal punto di vista logico ma, altresì, conformi ai principi scientifici che presiedono la materia in esame;
il giudicante ritiene, pertanto, di farli propri.
In questi termini, non vi è motivo per discostarsi dalle conclusioni dei CC.TT.UU. in quanto l'elaborato peritale ha vagliato con sufficienti approfondimenti ogni profilo tecnico della controversia.
Quanto alle critiche mosse dalle parti attrici alla relazione peritale, si rileva che gli ausiliari del giudice hanno puntualmente replicato a tali osservazioni con motivazione esaustiva ed adeguata, cui si rinvia atteso il carattere prettamente tecnico delle questioni sollevate ed affrontate dagli esperti.
Il Tribunale, del resto – aderendo alle conclusioni dei CC.TT.UU., che hanno tenuto conto dei rilievi dei consulenti di parte, replicandovi – esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non è necessario che si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr. Corte
d'Appello di Milano, sentenza n. 2618/16, in cui si richiama Cass. sentenza n. 10222/2009).
Infine, si rammenta l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “in materia che richiede un elevato livello di cognizioni tecniche specifiche è consentito astenersi dall'effettuare considerazioni personali determinanti e valutazioni comparative che mancherebbero del supporto un'appropriata preparazione scientifica, tanto più ove le argomentazioni dell'esperto nominato dall'ufficio, assistite dalla presunzione d'imparzialità, si contrappongano a quelle degli esperti di parte, comunque meno attendibili se non altro in quanto influenzate dall'esigenza di sostenere le ragioni del preponente” (cfr. Cass. n. 23362 del 2012).
Per onere di completezza, esaminando le contestazioni mosse dagli attori, deve osservarsi quanto segue.
Per quanto afferisce alle dedotte lacune nella risposta ai quesiti formulati, deve darsi atto che, successivamente, alle contestazioni svolte all'udienza fissata per l'esame della C.T.U., il giudice ha chiamato a chiarimenti il collegio peritale (v. infra) il quale ha provveduto ad integrazione, per iscritto, su quanto rilevato dal Tribunale.
All'esito del suddetto deposito, deve essere disattesa la contestazione di incompletezza dell'elaborato peritale, avendo gli ausiliari adeguatamente motivato le proprie conclusioni sulla scorta della carenza della documentazione in atti.
I CC.TT.UU, in particolare, hanno ribadito il corretto operato dei sanitari della struttura convenuta, confermando come “l'approccio clinico tenuto dai sanitari nel 2014 risultava in linea con
14 quanto atteso in casi consimili e come ribadito da altro specialista tre anni dopo…[e] mediante visione di TC del rachide cervicale” e chiarendo che, anche in presenza, nell'anno 2014, di una situazione clinica che, successivamente, sarebbe stata valutata tale da rendere necessario l'intervento chirurgico, “ciò non significa che il trattamento posto in essere dai sanitari sia stato errato in quanto gli stessi … avevano posto indicazione di ulteriori controlli neurologi/fisiatrici nonché di trattamento riabilitativo, nell'ottica appunto di meglio trattare il paziente e non già, prima di eseguire trattamenti che non risultano di fatto eseguiti, indirizzarlo immediatamente all'operatore chirurgico” (cfr. chiarimenti depositati in data 29.09.2023).
A conferma di ciò, gli ausiliari hanno dato atto che “allora, la affermazione per cui nel 2014 non si sia posta diagnosi di Sindrome di OR derivava dalla assenza di elementi di certezza/elevata probabilità/plausibilità addirittura non richiamati nel marzo 2017 da altro specialista, segno inequivocabile che la diagnosi non era plausibile tre anni dopo e quindi non prevedibile né pronosticabile tre anni prima”
Viene, allora, nuovamente sottolineata la mancanza in atti di documentazione idonea a dimostrare la sottoposizione del paziente ad ulteriori esami sino, quantomeno, a tre anni dopo.
Tuttavia, “nemmeno un altro specialista otorino-laringoiatra pone diagnosi: e sì che dopo tre anni la patologia non solo doveva essere manifesta ma certamente da immediatamente poter essere diagnosticata. Ed invece, neanche in questo caso il paziente viene immediatamente trattato chirurgicamente in quanto l'intervento viene eseguito dopo oltre 9 (NOVE) mesi dall'ipotetica urgenza di trattamento”.
A dimostrazione di quanto sostenuto, inoltre, il collegio peritale ha chiarito che anche “Il dott. prof. il 7 dicembre 2017, indica chiaramente disfagia da circa 12 mesi progressivamente Per_5 ingravescente. Andando a ritroso nel tempo non si arriva al 2014 bensì al 7 dicembre 2016 e l'unico medico a vedere il paziente in questo lasso di tempo è il dott. il quale dapprima non diagnostica la sindrome di Per_4
OR poi dopo un mese corregge il tiro e pone diagnosi…”.
Concludono gli ausiliari, allora, rilevando come gli operatori sanitari della struttura convenuta “non hanno consigliato di eseguire in prima battuta l'intervento chirurgico (così come il dott. tre anni dopo) in quanto si deve procedere dapprima con tentativi medici e terapeutici” rispetto ai Per_4 quali non è stata fornita prova circa l'effettiva sottoposizione da parte del paziente.
Quanto all'asserita incompletezza della documentazione esaminata dai consulenti, deve rammentarsi che è onere della parte attrice fornire tutti gli elementi utili a sostenere la propria domanda anche mediante la produzione tempestiva della documentazione sanitaria rilevante.
Ecco, allora, che deve essere definitivamente disattesa la richiesta di rinnovazione della
C.T.U. espletata, essendo sufficienti le superiori argomentazioni a superare le asserite omissioni o incoerenze o, ancora, carenze scientifiche o affermazioni illogiche eventualmente contenute nella relazione.
15 Questo Tribunale, in definitiva, all'esito dell'istruttoria svolta, ritiene di poter integralmente recepire quanto contenuto dalla consulenza svolta nel corso del presente giudizio, caratterizzata da coerenza logica e rigore argomentativo.
L'assunto delle odierne parti attrici, secondo cui la patologia, nel periodo compreso tra il
2014 e il 2017, aveva già assunto caratteri ingravescenti tali da rendere necessario unicamente un intervento chirurgico, non trova, invero, alcun riscontro nella documentazione di causa e ciò, soprattutto, in mancanza della prova che il paziente si sia sottoposto alla serie di esami prescritti che, gradualmente, avrebbe consentito di approdare ad una più completa diagnosi.
Dall'istruttoria documentale, come anche evidenziato dagli ausiliari del giudice, risulta, inoltre, che, nel periodo considerato, il paziente avesse effettuato diversi accessi presso la struttura sanitaria convenuta per sintomatologie però differenti rispetto alla disfagia, senza mai far riferimento, nei termini di gravità poi dedotta giudizialmente, al disturbo disfagico.
In questi termini, allora, non può ritenersi dimostrata la circostanza che, sino quantomeno all'anno 2017, il disturbo lamentato dall'attore originario avesse assunto connotati di ingravescenza tali da consigliare un differente trattamento sanitario. Parimenti, non risultano depositati referti da quali poter desumere la sottoposizione del paziente agli esami specialistici a lui, al tempo, prescritti dai sanitari della struttura convenuta.
L'assenza di accertamenti specialistici mirati e la mancata esecuzione delle prescrizioni iniziali da parte del paziente hanno verosimilmente contribuito a ritardare l'inquadramento diagnostico, senza che ciò possa essere imputato a responsabilità professionale dei sanitari coinvolti.
Le conclusioni a cui è pervenuto il collegio peritale – ovvero l'inesistenza di un nesso causale tra l'attività diagnostico-terapeutica effettivamente svolta dai sanitari e l'evoluzione della patologia sofferta da – risultano ulteriormente confermate dal parere Persona_1 espresso dal medico legale, Dott. nominato quale consulente dal Pubblico Persona_11
Ministero nel procedimento penale n. 1580/2018 R.G.N.R., pendente dinanzi al Tribunale, avente ad oggetto i medesimi fatti oggetto del presente giudizio, conclusosi con provvedimento di archiviazione.
In particolare, detto specialista, prima di procedere all'analisi della condotta tenuta dei sanitari, ha preliminarmente illustrato le caratteristiche cliniche della malattia di OR, evidenziando che “l'iperostosi scheletrica idiopatica diffusa (DISH) nota come malattia di OR è una condizione reumatica caratterizzata da ossificazione del legamento longitudinale anteriore della colonna vertebrale. […] La distribuzione per l'età della DISH non testimonia tanto che la patologia sia caratteristica dell'anziano, ma piuttosto il lungo periodo di latenza necessario affinché le alterazioni osservabili a livello del
16 rachide raggiungono un grado tale da sottostare ai criteri diagnostici. […] Circa il 17% dei pazienti che presentano la DISH a prevalente interessamento cervicale sviluppano una sintomatologia caratterizzata da disfagia, disfonia, ed episodi apnoici notturni. […] Ai fini di una corretta diagnosi, per confermare un sospetto clinico di Sindrome di OR, è indicato un approccio multidisciplinare, che coinvolga le diverse branche specialistiche, in relazione al corteo sintomatologico presente dal paziente ed al distretto interessato dalla patologia. […] Circa la terapia più idonea a trattare la Sindrome di OR si chiarisce:
La revisione della letteratura ha mostrato che non ci sono studi che si occupano del trattamento dei pazienti diagnosticati in particolare con DSH. Nella pratica non esiste una terapia farmacologica risolvente la malattia di OR;
Viene utilizzato un mix di terapie antinfiammatoria-analgesica al bisogno e di fisiokinesiterapia.
L'approccio terapeutico si basa sulle conoscenze raccolte principalmente dalle linee guida di trattamento per altre condizioni o dagli approcci empirici dei singoli pazienti.
[…] Anche se pochi articoli fino ad ora si sono concentrati sulle indicazioni per la chirurgia, è generalmente accettato che è indicata e risolutiva per i pazienti con sintomi gravi (come ostruzione delle vie aeree
e/o grave disfagia) nei quali l'approccio conservativo ha fallito. […] L'intervento chirurgico per asportare gli osteofiti cervicali anteriori prima dell'esecuzione deve tener conto di diversi fattori controindicanti: in primo luogo la malattia colpisce principalmente le persone anziane che comunemente soffrono di altre comorbilità, in secondo luogo, l'irritazione esofagea cronica dovuta al decorso cronico della malattia può indurre una aderenza infiammatoria locale ed in terzo luogo, perché i pazienti presentato uno stato di malnutrizione relativa che potrebbero presentare rischi intraoperatori dei tessuti e nella fase post operatoria, oltre alle potenziali complicanze operative come ematoma, paralisi del ricorrente, del nervo laringeo superiore e lesione e perforazione esofagea che si verifica a tassi compresi tra il 23% ed il 36%”.
Dopo aver illustrato i principali aspetti clinici della patologia e i trattamenti potenzialmente indicati, il Dott. , esaminata la documentazione medica agli atti e svolto Per_11
l'esame obiettivo sul paziente, ha fornito riscontro ai quesiti formulati, concludendo nei termini di seguito riportati: “è da ritenere idoneo, in base ai dati della letteratura, l'approccio diagnostico e terapeutico messo in essere dai sanitari otorinolaringoiatri che ebbero a trattare il sig. Persona_1 allorquando il quadro clinico inziale presentava disfagica e disfonica individuando come causa della sintomatologia alla protrusione della parete posteriore e del faringe da osteofiti vertebrali ed indicati trattamenti riabilitativi.
Comportamenti non viziati, sono da ritenere, quelli tenuti dagli specialistici otorini dell'Ospedale di
e di dell'anno 2017, intervenendo alla comparsa del progredire dello stato disfagico e disforico. CP_2 CP_1
Circa la ventilata ritardata indicazione della possibilità di intervento chirurgico si potrebbe configurare una perdita di [chance], anche se gli esiti derivati dall'intervento chirurgico sono stati risolutori e privi di
17 complicanze, con la risoluzione della sintomatologia disfagica, confermata dalle visite otorino del 21-
22/02/2019” (cfr. allegato alla nota di deposito di parte convenuta in data 08.07.2021).
Tanto detto, preme inoltre precisare che, anche qualora si volesse aderire alle osservazioni del Dott. circa la possibilità che la ritardata indicazione dell'intervento chirurgico possa Per_11 aver configurato una perdita di chance, tale profilo non risulta essere stato oggetto di alcuna specifica domanda risarcitoria da parte degli attori. Si tratta, infatti, di una pretesa autonoma e distinta rispetto a quella dedotta nel presente giudizio, e come tale non può essere presa in considerazione ai fini della decisione.
Ed invero, deve ritenersi insussistente un'identità sostanziale del petitum tra richiesta di risarcimento per un evento di danno da lesione di un valore/interesse costituzionalmente tutelato (quale la salute o il rapporto parentale) e la domanda risarcitoria da perdita di chance, attesa la ontologica diversità del bene tutelato (i.e. dell'oggetto della lesione).
La domanda per perdita di chance, infatti, è ontologicamente diversa dalla domanda di risarcimento del danno da mancato raggiungimento del risultato sperato, perché “configura una autonoma voce di danno emergente, che va commisurato alla perdita della possibilità di conseguire un risultato positivo e non alla mera perdita del risultato stesso e la relativa domanda è domanda diversa rispetto a quella di risarcimento del danno da mancato raggiungimento del risultato sperato” (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 4400 del 04/03/2004).
Né può valorizzarsi la circostanza che l'attore, nell'atto introduttivo del giudizio, aveva chiesto il risarcimento “di tutti i danni subiti” quale formula idonea a ricomprendere anche il danno da perdita di chance, atteso che la liquidazione di tale ultimo danno non può essere operata d'ufficio dal giudice, non essendo la relativa domanda insita, come un minus, in quella volta a far valere il pregiudizio derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato.
Il materiale istruttorio in atti, dunque e in conclusione, avvalora la tesi che i sanitari abbiano seguito il corretto iter diagnostico e terapeutico.
Sulla scorta delle risultanze della C.T.U. e dei chiarimenti forniti, osserva il Tribunale che deve ritenersi provato che, nel corso delle visite specialistiche svolte presso l'Ospedale di CP_2 al sia stata fornita un'adeguata prestazione professionale idonea a provare Per_1
l'adempimento da parte della struttura sanitaria e del personale medico, con conseguente esclusione del primo polo del nesso di causalità tra l'operato imperito dei sanitari e gli esiti riportati da . Persona_1
Tanto premesso, atteso che alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte “nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno,
18 sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata” (così la recente Cass.
n. 3704 del 15/02/2018), nessuna responsabilità può essere individuata in capo alla convenuta in totale difetto di prova in ordine alla sussistenza di una condotta imprudente, imperita o negligente da imputarsi al personale della struttura sanitaria.
In conclusione, si ritiene che la domanda attorea sia infondata e vada, pertanto, rigettata.
Si ritiene sussistano giusti motivi in ragione della complessità della materia trattata e della difficoltà di valutare ex ante la fondatezza della domanda per compensare integralmente le spese di giudizio.
Le spese di C.T.U., liquidate come da separato provvedimento, devono essere poste, in via definitiva, a carico di tutte le parti, in solido tra loro e pro quota nei rapporti interni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.
1425/2018, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
❖ rigetta le domande attoree;
❖ pone definitivamente a carico di tutte le parti le spese di C.T.U., liquidate come da separato provvedimento;
❖ compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Fermo il 28.11.2025.
IL GIUDICE (Dr.ssa Mariannunziata Taverna)
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1425/2018 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. , quali CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3 eredi di , con il patrocinio dell'avv. Angelo Murgese, elettivamente Persona_1 domiciliati in Porto Sant'Elpidio, Via Trieste n. 237, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce al ricorso in riassunzione;
ATTORI
CONTRO
- già Controparte_1 [...]
C.F. ), in persona del Commissario Liquidatore della Controparte_2 P.IVA_1
Gestione Liquidatoria pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Renzo Tartuferi, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione per intervento;
CONVENUTA
OGGETTO: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Persona_1
l' (ora in persona del Commissario Liquidatore della Gestione Controparte_2 CP_3
Liquidatoria dell'ex rassegnando le seguenti Controparte_4 conclusioni:
1 “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare che il danno subito dall'attore è conseguenza del comportamento colposo tenuto dai dottori e Controparte_5 Controparte_6 CP_7
e, per l'effetto, condannare l di in persona del Controparte_8 Controparte_2 CP_2 legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni, in favore del dott. nella misura Persona_1 di € 250.000,00 o in quella maggiore o minore che risulterà nel corso del giudizio, oltre interessi legali ew rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Si costituiva in giudizio la chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_2 conclusioni:
“Piaccia all' Ill.mo Giudice, adito, contrariis rejectus, respingere ogni domanda, comunque motivata, dell'attore nei confronti dell' in quanto infondata in fatto e diritto, Controparte_4 sia nell'an, sia nel quantum. Limitatamente alla denegata ipotesi di totale o di parziale accoglimento della domanda dichiarare, nei limiti e modi ex art, 3. DL. N. 158/2012, art. 7 L. 8-3-2017 n. 24, non dovuto il risarcimento come richiesto e comunque riducendo alle misure che risulteranno di giustizia gli importi eventualmente riconosciuti come dovuti per risarcimento.
Con vittoria di compensi professionali come da normativa vigente”.
Istaurato il contraddittorio, assunte le prove orali ammesse, all'udienza del 22.07.2021, il giudizio veniva interrotto a seguito dell'intervenuto decesso dell'attore.
Con ricorso in riassunzione, depositato in data 11.08.2021, , Parte_1 [...]
ed , quali eredi di , rassegnavano le proprie Parte_2 Parte_3 Persona_1 conclusioni in adesione a quelle dell'attore originario.
Fissata udienza per la prosecuzione, espletata C.T.U. medico-legale, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, all'udienza del 10.07.2025, le parti precisavano le conclusioni dinanzi la scrivente magistrato cui, medio tempore, il fascicolo era stato assegnato, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte attrice, in sintesi e per quanto di interesse in questa sede, deduceva che:
1. , nel corso del 2014, a seguito della comparsa di sintomi di Persona_1
disfagia, si affidava alle cure degli otorini del reparto dell' di Dott. CP_9 CP_2 CP_5
, Dott. Dott. e Dott. e, in data
[...] Controparte_6 CP_7 Persona_2
11.07.2014, decideva di sottoporsi ad alcuni esami presso il detto polo ospedaliero;
2. all'esito della videoendoscopia svolta, i sanitari, accertata l'esistenza di una protrusione della parete posteriore del faringe ad opera di osteofiti vertebrali, prescrivevano alla
2 parte attrice un trattamento logopedico, a cura della logopedista Dott.ssa dello Persona_3 stesso Ospedale, e terapia cremosa;
3. , nonostante avesse osservato scrupolosamente le indicazioni Persona_1 impartite dai medici, non riscontrando dei miglioramenti e dubitando dell'effettiva efficacia della terapia prescritta, decideva, nel marzo del 2017, di rivolgersi ad altro otorinolaringoiatra,
Dott. presso l'Ospedale di Per_4 CP_1
4. il Dott. a seguito di esame laringoscopico e visionata una successiva Per_4
TAC al collo, eseguita dalla parte attrice in data 19.04.2017, refertava quanto segue: “Visionate immagini TAC rachide cervicale che evidenziano voluminosi osteofiti vertebrali C3 C5. Si conferma il quadro di restringimento del lume faringeo da bombé posteriore in assenza di alterazioni laringee. Quadro obiettivo da riferire a sindrome di OR";
5. dietro consiglio del Dott. si rivolgeva, in data Per_4 Persona_1
07.12.2017, al Prof. ordinario di otorinolaringoiatria presso l'Università di Modena e Per_5
Direttore del Reparto del locale Poliambulatorio. All'esito della visita, lo specialista confermava la diagnosi di “Malattia di OR o Iperostosi Scheletrica Idiopatica Diffusa (DISH Sindrome)” ed evidenziava la necessità di un trattamento chirurgico al fine di rimuovere gli osteofiti, unica terapia possibile ed improcrastinabile, attesa l'ingravescente disfagia e le incombenti difficoltà del nella respirazione;
Per_1
6. appurata l'assenza di cause ostative all'operazione, in data 19.01.2018, l'attore veniva sottoposto, con esito positivo, ad intervento chirurgico;
7. i sanitari dell' di con condotta imperita e negligente, nonostante CP_9 CP_2
fossero stati informati della diagnosi del Dott. avevano omesso di attivare i percorsi Per_4 terapeutici idonei a fronteggiare i disturbi lamentati dall'attore. In particolare, avevano continuato a prescrivere trattamenti del tutto inadeguati, consistenti in meri esercizi logopedici e cure cremose, privi di efficacia clinica rispetto alla patologia diagnosticata;
8. tali condotte, avevano di fatto, aggravato il quadro sintomatologico dell'attore e precluso allo stesso la possibilità di sottoporsi tempestivamente ad un intervento chirurgico risolutivo, anzi, la detta soluzione era sempre esclusa dai medici del nosocomio fermano a causa dell'età di;
Persona_1
9. la struttura sanitaria convenuta, pertanto, doveva ritenersi responsabile dei danni, subiti dall'attore nel corso degli anni – consistenti nella persistente sintomatologia disfagica, con conseguente compromissione dello stato di nutrizione e della sanguificazione, e nella alterazione della vita sociale e relazionale – riconducibili alle condotte professionali, imperite e negligenti, degli specialisti otorinolaringoiatri. Il tutto era quantificabile nella misura
3 complessiva di euro 250.000,00, di cui euro 200.000,00, a titolo di risarcimento per i postumi permanenti ed euro 50.000,00, a titolo di risarcimento per l'invalidità temporanea, con personalizzazione del danno.
La parte convenuta, costituitasi in giudizio, contestando le deduzioni e le domande risarcitorie svolte dall'attore originario, a sostegno delle proprie difese, specificava quanto segue:
1. preliminarmente, la parte convenuta doveva identificarsi, in ossequio all'art. 2 della legge regionale n. 13/2003, nell e non nell Controparte_4 CP_2
4, come erroneamente indicato dalla parte attrice;
[...]
2. con riguardo alle domande risarcitorie, la stessa erano da ritenersi infondate e dovevano, pertanto, essere rigettate;
3. contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, nell'aprile 2014, la disfagia non presentava caratteristiche cliniche tali da rendere necessario un intervento chirurgico, pertanto, i sanitari che avevano in cura , nel rispetto delle buone pratiche mediche, Persona_1 avevano prescritto al paziente un percorso riabilitativo logopedico;
4. ancora, dalla documentazione clinica acquisita presso l'archivio della struttura sanitaria si evinceva che , in relazione al disturbo per cui è causa, si era Persona_1 sottoposto nuovamente a visita di controllo, soltanto a distanza di anni e, precisamente nel marzo 2017. Neppure allora, il Dott. che lo aveva avuto in cura, tuttavia, aveva Per_4 prospettato la soluzione chirurgica che, evidentemente, si era resa necessaria soltanto nel dicembre 2017;
5. a conferma del carattere non invalidante del disturbo, poi, dalla consultazione della documentazione medica presente negli archivi informatici della struttura sanitaria, emergeva che, nel corso delle successive visite mediche alle quali l'attore si era sottoposto nell'anno 2015, per differenti patologie presso l'Ospedale di mai CP_2 Persona_1 aveva riferito sintomatologie riconducibili a disfagia o, perlomeno, nell'entità descritta negli atti difensivi della controparte.
Tanto premesso, occorre osservare quanto segue.
Prima di procedere all'esame del merito della causa, preme, preliminarmente, individuare il titolo di responsabilità fatto valere con la domanda svolta dalle parti attrici.
Sul punto, occorre rilevare che la consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito trentennale ha finito col far confluire tutte le ipotesi di responsabilità sanitaria nell'ambito della responsabilità contrattuale, con la conseguenza dell'applicazione dei correlativi regimi della
4 ripartizione dell'onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione, tipici delle obbligazioni da contratto d'opera professionale.
Quanto, nello specifico, alle strutture sanitarie, si è soliti ravvisare la fonte di tale tipo di responsabilità nella conclusione, al momento della “accettazione” del paziente nella struttura, di un contratto di prestazione d'opera atipico c.d. di spedalità, avente ad oggetto l'obbligo della struttura di adempiere sia prestazioni principali di carattere sanitario, sia prestazioni secondarie ed accessorie quali quelle assistenziali e lato sensu alberghiere.
La responsabilità dell'ente ha, così, assunto carattere contrattuale in relazione sia a fatti di inadempimento propri della struttura sia alle condotte dei medici esercenti la professione sanitaria nella struttura, in applicazione dell'art. 1228 c.c. sulla responsabilità del debitore per fatti dolosi o colposi degli ausiliari.
L'affermata natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, ha trovato il conforto delle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione, le quali con la ormai notissima sentenza dell'11/01/2008, n. 577 hanno prestato sostanziale adesione a tale opzione ermeneutica, affermando che, “per quanto concerne la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della struttura privata a quella pubblica quanto al regime della responsabilità civile anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria”(cfr. anche Cass. 25/02/2005, n. 4058).
Tale inquadramento giuridico non viene meno neanche a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 189 del 2012 (c.d. legge Balduzzi) che, con riferimento alla disciplina della responsabilità penale del medico, fa salvo “l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c.”.
Innanzitutto, la legge non contiene alcuna specificazione relativa alla natura della responsabilità della struttura sanitaria che, pertanto, rimane quella delineata dalla giurisprudenza richiamata, avendo espressamente limitato il riferimento all'art. 2043 c.c. al più al solo
“esercente la professione sanitaria”, con i correttivi di cui si dirà.
Inoltre, in merito all'accertamento della responsabilità delle strutture sanitarie resistenti occorre rilevare come, nel quadro della consolidata giurisprudenza di legittimità (si vedano sul punto, tra le altre, Cass. S.U. n. 577/2008), il rapporto sotteso alla fattispecie oggetto di esame sia stato inquadrato come responsabilità contrattuale da inadempimento del contratto di spedalità, che può conseguire, ex art. 1218 c.c., oltre che dall'inadempimento delle obbligazioni
5 direttamente a carico della struttura sanitaria, anche dall'inadempimento della prestazione professionale svolta direttamente dal sanitario quale suo ausiliare necessario, anche se in assenza di un rapporto di lavoro subordinato (cfr., in termini, Cass. n. 24285/2017).
La novella legislativa del marzo 2017 (L. n. 24/2017) all'art. 7, comma 1 e comma 2, ha pienamente confermato questo indirizzo giurisprudenziale, non intervenendo in senso innovativo e non generando dunque alcun problema di diritto intertemporale.
Si ritiene, pertanto, che nel caso in esame, tra l'altro, concernente fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della L. n. 24/2017, nonché un'ipotesi di responsabilità della struttura sanitaria convenuta, debbano applicarsi i criteri propri della responsabilità contrattuale.
Dalla identificazione della responsabilità oggetto di causa quale responsabilità contrattuale discende l'applicazione della relativa normativa in termini di prescrizione, grado della colpa e ripartizione dell'onere della prova.
Con riferimento all'onere probatorio, le S.U. della Suprema Corte, con la sentenza n.
577/2008, hanno affermato che l'“attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante”.
Di recente si è peraltro chiarito che “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra
l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza” (così Cass. n. 18392 del 26/07/2017).
Quanto al profilo della causalità, è consolidato l'orientamento che, discostandosi da quello tradizionale, afferma che la valutazione del nesso causale in sede civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., secondo i quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché al criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione ex ante - del tutto inverosimili, presenta tuttavia, rispetto a quest'ultimo, notevoli differenze in relazione al regime probatorio applicabile, stante la diversità dei valori in gioco tra responsabilità penale e responsabilità civile.
Nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, mentre nel processo penale vige infatti la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”.
6 Tanto detto, allora, ai fini dell'accoglimento della domanda attorea, occorre verificare: a)
l'esistenza del contratto;
b) se vi sia un danno causalmente riconducibile all'operato dei sanitari della struttura;
c) in caso di risposta affermativa al quesito sub b), se la condotta dei sanitari sia ad essi imputabile a titolo di colpa.
In altre parole, solo dopo aver riscontrato l'esistenza di un nesso eziologico deve essere affrontato il tema della esistenza della colpa.
In caso, poi, di incertezze sulla ricostruzione del nesso eziologico, andrà applicata la regola del riparto dell'onus probandi, nel senso che, atteso che l'onere della prova della causalità incombe comunque sul danneggiato, sarà questi a dover fornire la dimostrazione dell'efficacia sull'eziologia reale della malattia o dell'evento pregiudizievole della propria integrità psicofisica.
Provata la sussistenza del nesso causale, in base alla presunzione relativa alla imputabilità per colpa (negligenza o imperizia professionale) di tale omissione al convenuto-struttura sanitaria, sarà quest'ultima, a dover provare, al fine di vincere tale presunzione semplice, la correttezza delle modalità diagnostiche e terapeutiche seguite, ossia della non imputabilità alla colpa dell'inadempimento (omissione diagnostica o terapeutica) o, ancora, della insussistenza della omissione addebitata (effettuazione di ogni azione, manovra o prescrizione, in concreto adeguata al caso specifico, ovvero in considerazione della situazione del paziente e delle emergenze cliniche disponibili e accertabili con la ordinaria diligenza del professionista appartenente alla categoria).
A tal riguardo, la recente giurisprudenza di legittimità ha avuto, inoltre, modo di specificare che “in tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua,
7 nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, sent. del 20/10/2021, n. 29001).
Alla luce delle superiori considerazioni, quindi, la responsabilità dell'ente ospedaliero per inesatto adempimento della prestazione ha natura contrattuale ed è quella tipica del professionista, con la conseguenza che trovano applicazione il regime proprio di questo tipo di responsabilità quanto alla ripartizione dell'onere della prova e i principi delle obbligazioni da contratto d'opera intellettuale professionale relativamente alla diligenza e al grado della colpa
(cfr. Cass. 22/01/1999, n. 589, in motiv.; Cass. 11/03/2002, n. 3492; 14/07/2003, n. 11001;
21/07/2003, n. 11316, in motiv.).
Sulla diligenza del debitore si precisa che, venendo in rilievo obbligazioni inerenti all'esercizio di attività professionali, la diligenza nell'adempimento deve valutarsi, a norma dell'art. 1176 c.c., comma 2, con riguardo alla natura dell'attività esercitata.
Dispone, poi, l'art. 2236 c.c. che se la prestazione implica la soluzione di problemi di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo e colpa grave.
Gli artt. 1176 e 2236 c.c. esprimono dunque l'unitario concetto secondo cui il grado di diligenza dev'essere valutato con riguardo alla difficoltà della prestazione resa.
Quanto, poi, alla ripartizione dell'onere della prova, l'attore, paziente-danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto - o il contatto sociale - e l'aggravamento di una patologia o l'insorgenza di una affezione, allegando l'inadempimento del debitore astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato.
Il medico, quale debitore convenuto è, invece, gravato dell'onere di dimostrare il fatto estintivo, costituito dall'avvenuto esatto adempimento - secondo il criterio di diligenza specifica sopra precisato - ovvero che, pur sussistendo inadempimento (o inesatto adempimento) esso non sia stato eziologicamente rilevante in ordine al verificarsi del dedotto evento dannoso, ovvero che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile a lui non imputabile (Cass. S.U. n. 13533/01; n. 20806/09; S.U. n. 577/2008).
In applicazione di tutti i suesposti principi va, dunque, esaminata la domanda attorea.
Dalla documentazione prodotta in atti si è potuta accertare la seguente vicenda sanitaria relativa a : Persona_1
- in data 11.07.2014, l'attore, lamentando da alcuni mesi la presenza di disfonia e disfagia progressiva, si recava presso l'Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria dell'Ospedale di In tale occasione, a seguito dell'osservazione dell'esame videoendoscopico del collo CP_2 eseguito dal paziente il 19.04.2017 (cfr. doc. n. 3 allegato all'atto di citazione), veniva consigliato
8 a di sottoporsi ad una valutazione neurologica e fisiatrica, nonché di Persona_1 considerare un eventuale trattamento riabilitativo (cfr. documento n. 1 allegato all'atto di citazione);
- in data 22.03.2017, il paziente eseguiva altra visita presso l'Ospedale di dal cui CP_2 referto si evince quanto segue: “paziente riferisce iniziale disfagia […] studio video endoscopico della deglutizione;
fase orale con importante deficit della spinta linguale, caduta precoce;
ristagno, con tutte le consistenze, a livello glosso-epiglottico; tosse non completamente efficace con riflessi faringolaringei comunque rallentati, rischio elevato di inalazione/aspirazione. Diagnosi: disfagia. Suggerirei i seguenti provvedimento e/o terapie: visita fisiatrica urgente per ciclo di riabilitazione della deglutizione. Si consiglia nel frattempo alimentazione libera per bocca Si consiglia quindi alimentazione con cibi di consistenza cremosa e liquidi addensati. Da rivedere subito se comparsa improvvisa di febbre o peggioramento dei sintomi” (cfr. doc. 5 allegato all'atto di citazione);
- in data 27.03.2017, si sottoponeva a visita presso la Struttura Persona_1
Operativa Dipartimentale di Otorinolaringoiatria dell'Ospedale di lamentando disfagia CP_1 per cibi solidi e disfonia. A seguito della visita, veniva accertata un'alterazione della mucosa ipofaringea, nonché un'ostruzione parziale del lume laringoipofaringeo posteriore in corrispondenza dell'epiglottide.
Al paziente venivano, pertanto, prescritti i seguenti accertamenti: studio deglutitorio con acqua, gel, liquidi e sostanze cremose;
studio rx della deglutizione con mezzo di contrasto;
TC del collo e del rachide cervicale con mezzo di contrasto (cfr. doc. n. 2 allegato all'atto di citazione);
- in data 27.04.2017, il Dott. presso l'Ospedale di Persona_6 CP_1 visionate le immagini dell'esame TC, dalle quale si evincevano dei voluminosi osteofiti vertebrali (C3-C5), concludeva nel modo che segue “quadro obiettivo da riferire a sindrome di
OR” (cfr. doc. 4 allegato all'atto di citazione);
- in data 15.11.2017, , lamentando un peggioramento della disfagia, si Persona_1
recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di All'esito della visita CP_2 otorinolaringoiatrica svolta, gli venivano prescritte le seguenti terapie: esecuzione urgente di uno studio video-endoscopico della deglutizione (FES) e adozione di un regime alimentare a base di cibi cremosi (cfr. documenti nn. 6 e 7 allegati all'atto di citazione);
- sottoposto nuovamente a visita presso l'Ospedale di in data 16.11.2017, a CP_2
venivano consigliate: a) terapia fisica al rachide cervicale;
b) dieta cremosa;
Persona_1
c) trattamento logopedico (cfr. doc. 8 allegato all'atto di citazione);
9 - a distanza di un mese, nello specifico in data 07.12.2017, il Prof. Persona_7
prescriveva al “exeresi chirurgica per via cervicotomica” (cfr. doc. 9 allegato all'atto di Per_1 citazione);
- in data 19.01.2018, veniva ricoverato presso l' Persona_1 [...]
per eseguire un intervento chirurgico sul rachide cervicale, Controparte_10 finalizzato alla rimozione di osteofiti;
- in data 05.02.2018, il paziente veniva dimesso con prescrizione farmacologica e indicazioni relative alla medicazione della ferita chirurgica (cfr. doc. 10 allegato alla nota di deposito della parte attrice del 25.06.2018);
- in data 08.02.2018, il Dott. consigliava al paziente di continuare Per_4
nell'assunzione dei farmaci prescritti e di intraprendere una “dieta morbida” (cfr. doc. 11 allegato alla nota di deposito della parte attrice del 25.06.2018).
In questi termini, deve ritenersi provata la conclusione di un contratto nei termini anzidetti tra il paziente e la struttura sanitaria convenuta, dovendosi, a questo punto, procedere alla verifica degli ulteriori requisiti di accoglibilità della domanda attorea, soffermandosi, innanzitutto, sulle questioni relative al rapporto di causalità.
Al fine di fare chiarezza su questo punto, il Giudice ha fatto ricorso a consulenza medico- legale, nominando all'uopo un Collegio peritale, costituito dai medici Dott.ri e Persona_8
Persona_9
Gli ausiliari, in ordine al percorso diagnostico-terapeutico che ha coinvolto l'attore e l'Ospedale di sulla base della documentazione medica in atti, hanno potuto ricostruire CP_2 quanto segue: “La valutazione integrata della documentazione a disposizione consente di rilevare che il sig.
alla visita del 11 luglio 2014, eseguiva visita orl nell'ospedale di - reparto ORL - per disonia Per_1 CP_2
e disfagia progressiva da alcuni mesi. BPCO. L'esame obiettivo mediante videoendoscopia rilevava fascicolazioni linguali, ritardo nell'innesco del riflesso deglutitorio, deficit della spinta linguale (ripete l'atto deglutitorio più volte), voce tremolante. Protrusione della parete posteriore del faringe da osteiti vertebrali. Era posta diagnosi di disfagia iniziale. Lo specialista indicava la necessità di eseguire valutazione neurologica, valutazione fisiatrica, eventuale trattamento riabilitativo. Non era posta altra indicazione” (cfr. C.T.U. depositata in data
15.02.2023).
Il collegio peritale ha, a questo punto, rilevato la sostanziale successiva interruzione della storia clinica per cui è causa “non essendoci in atti altra documentazione. Sulla scorta di quanto richiesto come ulteriore documentazione (avv. Murgese) è possibile affermare che il sig. in precedenza ovvero il 9 Per_1 luglio 2014 aveva eseguito altra visita specialistica ORL da cui si desume da circa 5-6 mesi iniziale disfagia in particolare modo per i cibi a consistenza solida. In trattamento per BPCO, per ipertrofia prostatica. Riferisce
10 singolo episodio di FA. Si esegue endoscopia transnasale flessibile importante sovrapposizione catarrale a carico del faringe e del laringe. Programmato studio videoendoscopico della deglutizione (FEES) venerdì 11/7/14…
Sulla scorta di quanto richiesto come ulteriore documentazione (avv. Capriotti) è possibile affermare che il sig. avrebbe eseguito una visita fisiatrica il 14 16 e 28 luglio 2014, di cui è difficile stabilire la Per_1 tipologia (solo il 28 luglio risulterebbe applicata la dizione esercizi respiratori seduta individuale - rieducazione motoria individuale in motuleso grave - valutazione monofunzionale.
In merito a queste visite solo quella del 28 luglio è riconducibile alla problematica respiratoria del soggetto ma non si ha a disposizione alcun elemento documentale, pertanto, non ci si può esprimere. Trattasi di elenco di prestazioni fornite al sig. ricomprendenti esami e visite per altre 1 ragioni, i.e. cardiologia, urologia, Per_1 etc., non attinenti al caso in esame” (cfr. C.T.U. in atti).
Quanto all'anno 2015, dalla relazione depositata si è potuto ricostruire che “Negli anni seguenti il sig. avrebbe eseguito, sempre di interesse per il caso in esame, in data 10 agosto 2015 Per_1 prima visita otorinolaringoiatrica ed il 17 agosto 2015 visita otorinolaringoiatrica di controllo. In tale circostanza risulta aver eseguito anche esame audiometrico ed elettroculografico e 2 test della funzionalità vestibolare: a parere degli scriventi questa visita del 17 agosto appare più orientata a disturbi specifici dell'orecchio e dell'apparato di controllo delle vertigini invece che al problema della disfagia di cui ci si interessa in questo caso. La visita del 10 agosto 2015, stranamente, viene ricondotta come prima visita orl quando in realtà il paziente ne aveva già eseguite l'anno precedente.
In relazione a questo periodo seguente le prescrizioni del 11 luglio 2014 (si ricorda visita neurologica, visita fisiatrica, trattamento riabilitativo) sembrerebbe che solo la visita del 28 luglio si attagli a detta prescrizione. Non risultano eseguite ulteriori valutazioni ed anche i fatti del 2015 non si attagliano alla problematica emersa nel luglio 2014” (cfr. C.T.U. in atti).
I consulenti tecnici d'ufficio hanno evidenziato che “La valutazione di questo momento storico, pertanto, consente di affermare che le indicazioni specialistiche fornite il 11 luglio 2014, previa ulteriore visita del
9 luglio 2014, risultano corrette per la tipologia di disturbo del paziente sia in termini di valutazione clinica sia in termini di valutazione strumentale sia in termini di probabile diagnosi sia in termini di prescrizioni ovvero di prognosi. Sui motivi per cui il paziente non abbia eseguito detti accertamenti si pongono due ipotesi:
1) il paziente volontariamente non si è sottoposto a detti accertamenti;
2) non si sono date corrette indicazioni al paziente su come eseguire gli accertamenti disposti.
Nel primo caso, ovviamente, il ritardo di cure è ascrivibile direttamente al paziente.
Nel secondo caso, pur in presenza di corretto iter medico in ogni sua parte, risulterebbe mancante il prosieguo dell'iter valutativo diagnostico e terapeutico: su questo aspetto, considerando l'apporto del Parte_4
(Medico di Medicina Generale) che deve dare disposizioni in merito mediante compilazione delle adeguate prescrizioni su ricettario ASL, ovviamente si nota uno scollamento tra quanto indicato e quanto effettuato.
11 In questi termini lo studio del fascicolo non consente ai sottoscritti di addivenire ad una certa o altamente probabile valutazione tecnica del caso.
E' plausibile comunque riscontrare una discontinuità nel percorso di diagnosi e cura del paziente;
ulteriore elemento utile alla valutazione del caso risulta che gli accessi sanitari del paziente, dopo il 11 luglio 2014 ed escludendo quelli inerenti il caso in esame sopra citati, risultano molteplici: 4 agosto elettrocardiogramma e visita cardiologica di controllo, 25 settembre visita pneumologica, 2 ottobre rx torace, 18 dicembre visita urologica, 27 novembre visita urologica, 17 dicembre tc torace, 30 dicembre ecocolordoppler e test da sforzo. Anche nel 2015, magari considerando la difficoltà delle liste di attesa, risultano molteplici controlli eseguiti tra cui 16 gennaio visita pneumologica, 26 gennaio ecocolordoppler e test con cicloergometro, 11 aprile visita andrologica, 11 agosto ecocolordoppler vasi epiaortici.
Dovendo propendere tra le due ipotesi sopra poste appare maggiormente seppure non esclusivamente attribuibile ad una non esecuzione degli accertamenti disposti il giorno 11 luglio 2014 da parte del paziente che, dati alla mano, durante il periodo successivo e per lungo tempo ha sempre effettuato altri accertamenti.
Si ribadisce, comunque, che non si hanno elementi documentali né storiografici per rilevare se la prescrizione del 11 luglio 2014 sia mai stata vista dal In merito al documento presentato dall'Avv. Parte_4
Murgese teoricamente ascritto al dott. questi CCTTUU non possono far altro che rilevare l'assenza Per_10 di una firma in detta documentazione pur rilevandosi che trattasi di esercizi prescritti il 29 luglio 2014 che ben si attagliano alla problematica del paziente. Resta il fatto, al di là della valutazione strettamente giuridica dei documenti (senza firma di un medico od operatore sanitario, senza timbro asur), che mancano quelle valutazioni specialistiche agli atti che consentirebbero a questi CCTTUU di poter essere precisi e dettagliati nel loro parere”
(cfr. C.T.U. in atti).
Seguitano gli ausiliari, con riguardo all'anno 2017, rilevando che “Gli accertamenti più specifici iniziano il 22 marzo 2017 allorquando il paziente, a distanza di oltre due anni e mezzo, eseguiva visita orl da cui si desume paziente riferisce iniziale disfagia…studio video endoscopico della deglutizione … fase orale con importante deficit della spinta linguale, caduta precoce, ristagno, con tutte le consistenze, a livello glosso- epiglottico, tosse non completamente efficace con riflessi faringolaringei comunque rallentati, rischio elevato di inalazione/aspirazione. Diagnosi: disfagia. Suggerirei … visita fisiatrica urgente per ciclo di riabilitazione della deglutizione…da rivedere.
Seguiva il giorno seguente, 23 marzo 2017, ulteriore visita ORL da cui si desume si ritiene opportuno indagare il reperto con i seguenti esami: studio deglutitorio … studio rx della deglutizione dinamico con mdc, tc collo e rachide cervicale con mdc.
Il 27 aprile 2017 risulta visionate immagini TC rachide cervicale che evidenziavano voluminosi osteiti verte 3 4 - brali (C3-C5) e viene posta la diagnosi di sindrome da OR. Utile rivalutazione orl al bisogno se peggioramento del quadro deglutitorio rispetto alla situazione odierna.
12 Si deve notare come anche questo specialista in ORL non poneva indicazione chirurgica anche a fronte di un quadro di Sindrome da OR: di fatto anche a distanza di anni non era posta immediata necessità di intervento chirurgico bensì di ulteriore controllo longitudinale.
In data 7 dicembre 2017 il prof. scrive disfagia da circa 12 mesi progressivamente ingravescente, Per_5 eseguita tc collo che evidenzia esostosi vertebre cervicali (C5-C7) che improntano l'esofago, giungendo a contatto con la laringe (Dish Syndrome), Obiettivamente importante bombé della parete posteriore del faringe. Indicata exeresi chirurgica per via cervicotomica.
Seguiva intervento chirurgico nel gennaio/febbraio 2018 mediante intervento sul rachide cervicale con rimozione di osteofiti”.
Il Collegio peritale ha, quindi, concluso che “il ritardo nella diagnosi di Sindrome di OR non sia da identificarsi nell'errato processo logico medico valutativo e prognostico posto in essere dalla struttura ospedaliera di in quanto il sanitario inizialmente aveva posto l'indicazione ad un prosieguo di CP_2 accertamenti specialistici non eseguiti (o comunque non visionati dai sottoscritti o comunque non presenti in atti) che avrebbero consentito un percorso longitudinale che il paziente non sembra aver intrapreso anche considerando
i numerosi accertamenti cui lo stesso si è sottoposto negli anni a venire”; peraltro, tale affermazione è stata preceduta dalla quella in cui i C.T.U. nominati sostenevano che: “pur in presenza di corretto iter medico in ogni sua parte, risulterebbe mancante il prosieguo dell'iter valutativo diagnostico e terapeutico: su questo aspetto, considerando l'apporto del (Medico di Medicina Generale) che deve dare disposizioni in merito mediante Parte_4 compilazione delle adeguate prescrizioni su ricettario ASL, ovviamente si nota uno scollamento tra quanto indicato e quanto effettuato”.
Gli ausiliari, dunque, sulla base della documentazione medica presente in atti, oltre a confermare la correttezza dell'operato dei sanitari dell' , sia in termini Controparte_11 diagnostici sia di trattamento, hanno dato atto della difficoltà riscontrata nella ricostruzione in modo compiuto del percorso clinico seguito dal paziente nel periodo compreso tra la visita specialistica del luglio 2014 e il marzo 2017, mancando in atti referti medici, riferibili a tale periodo, in grado di provare la sottoposizione di agli ulteriori accertamenti Persona_1 specialistici a lui prescritti.
Secondo quanto dagli stessi rappresentato, l'omessa esecuzione di tali esami avrebbe determinato un'interruzione del protocollo diagnostico delineato dai medici della struttura sanitaria convenuta, peraltro, non attribuibile ad omissioni a carico di quest'ultima, rendendo non valutabile l'incidenza causale della condotta medica rispetto all'evoluzione del quadro clinico e all'eventuale insorgenza degli esiti dannosi lamentanti dal . Per_1
Osserva il Tribunale come l'attività di accertamento tecnico, alla luce delle conclusioni rassegnate dai CC.TT.UU., nonché delle risultanze delle risposte alle osservazioni dei consulenti
13 di parte, risulta dedotta da un'attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto posti a disposizione ed appare ispirata a criteri valutativi corretti non solo dal punto di vista logico ma, altresì, conformi ai principi scientifici che presiedono la materia in esame;
il giudicante ritiene, pertanto, di farli propri.
In questi termini, non vi è motivo per discostarsi dalle conclusioni dei CC.TT.UU. in quanto l'elaborato peritale ha vagliato con sufficienti approfondimenti ogni profilo tecnico della controversia.
Quanto alle critiche mosse dalle parti attrici alla relazione peritale, si rileva che gli ausiliari del giudice hanno puntualmente replicato a tali osservazioni con motivazione esaustiva ed adeguata, cui si rinvia atteso il carattere prettamente tecnico delle questioni sollevate ed affrontate dagli esperti.
Il Tribunale, del resto – aderendo alle conclusioni dei CC.TT.UU., che hanno tenuto conto dei rilievi dei consulenti di parte, replicandovi – esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non è necessario che si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr. Corte
d'Appello di Milano, sentenza n. 2618/16, in cui si richiama Cass. sentenza n. 10222/2009).
Infine, si rammenta l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “in materia che richiede un elevato livello di cognizioni tecniche specifiche è consentito astenersi dall'effettuare considerazioni personali determinanti e valutazioni comparative che mancherebbero del supporto un'appropriata preparazione scientifica, tanto più ove le argomentazioni dell'esperto nominato dall'ufficio, assistite dalla presunzione d'imparzialità, si contrappongano a quelle degli esperti di parte, comunque meno attendibili se non altro in quanto influenzate dall'esigenza di sostenere le ragioni del preponente” (cfr. Cass. n. 23362 del 2012).
Per onere di completezza, esaminando le contestazioni mosse dagli attori, deve osservarsi quanto segue.
Per quanto afferisce alle dedotte lacune nella risposta ai quesiti formulati, deve darsi atto che, successivamente, alle contestazioni svolte all'udienza fissata per l'esame della C.T.U., il giudice ha chiamato a chiarimenti il collegio peritale (v. infra) il quale ha provveduto ad integrazione, per iscritto, su quanto rilevato dal Tribunale.
All'esito del suddetto deposito, deve essere disattesa la contestazione di incompletezza dell'elaborato peritale, avendo gli ausiliari adeguatamente motivato le proprie conclusioni sulla scorta della carenza della documentazione in atti.
I CC.TT.UU, in particolare, hanno ribadito il corretto operato dei sanitari della struttura convenuta, confermando come “l'approccio clinico tenuto dai sanitari nel 2014 risultava in linea con
14 quanto atteso in casi consimili e come ribadito da altro specialista tre anni dopo…[e] mediante visione di TC del rachide cervicale” e chiarendo che, anche in presenza, nell'anno 2014, di una situazione clinica che, successivamente, sarebbe stata valutata tale da rendere necessario l'intervento chirurgico, “ciò non significa che il trattamento posto in essere dai sanitari sia stato errato in quanto gli stessi … avevano posto indicazione di ulteriori controlli neurologi/fisiatrici nonché di trattamento riabilitativo, nell'ottica appunto di meglio trattare il paziente e non già, prima di eseguire trattamenti che non risultano di fatto eseguiti, indirizzarlo immediatamente all'operatore chirurgico” (cfr. chiarimenti depositati in data 29.09.2023).
A conferma di ciò, gli ausiliari hanno dato atto che “allora, la affermazione per cui nel 2014 non si sia posta diagnosi di Sindrome di OR derivava dalla assenza di elementi di certezza/elevata probabilità/plausibilità addirittura non richiamati nel marzo 2017 da altro specialista, segno inequivocabile che la diagnosi non era plausibile tre anni dopo e quindi non prevedibile né pronosticabile tre anni prima”
Viene, allora, nuovamente sottolineata la mancanza in atti di documentazione idonea a dimostrare la sottoposizione del paziente ad ulteriori esami sino, quantomeno, a tre anni dopo.
Tuttavia, “nemmeno un altro specialista otorino-laringoiatra pone diagnosi: e sì che dopo tre anni la patologia non solo doveva essere manifesta ma certamente da immediatamente poter essere diagnosticata. Ed invece, neanche in questo caso il paziente viene immediatamente trattato chirurgicamente in quanto l'intervento viene eseguito dopo oltre 9 (NOVE) mesi dall'ipotetica urgenza di trattamento”.
A dimostrazione di quanto sostenuto, inoltre, il collegio peritale ha chiarito che anche “Il dott. prof. il 7 dicembre 2017, indica chiaramente disfagia da circa 12 mesi progressivamente Per_5 ingravescente. Andando a ritroso nel tempo non si arriva al 2014 bensì al 7 dicembre 2016 e l'unico medico a vedere il paziente in questo lasso di tempo è il dott. il quale dapprima non diagnostica la sindrome di Per_4
OR poi dopo un mese corregge il tiro e pone diagnosi…”.
Concludono gli ausiliari, allora, rilevando come gli operatori sanitari della struttura convenuta “non hanno consigliato di eseguire in prima battuta l'intervento chirurgico (così come il dott. tre anni dopo) in quanto si deve procedere dapprima con tentativi medici e terapeutici” rispetto ai Per_4 quali non è stata fornita prova circa l'effettiva sottoposizione da parte del paziente.
Quanto all'asserita incompletezza della documentazione esaminata dai consulenti, deve rammentarsi che è onere della parte attrice fornire tutti gli elementi utili a sostenere la propria domanda anche mediante la produzione tempestiva della documentazione sanitaria rilevante.
Ecco, allora, che deve essere definitivamente disattesa la richiesta di rinnovazione della
C.T.U. espletata, essendo sufficienti le superiori argomentazioni a superare le asserite omissioni o incoerenze o, ancora, carenze scientifiche o affermazioni illogiche eventualmente contenute nella relazione.
15 Questo Tribunale, in definitiva, all'esito dell'istruttoria svolta, ritiene di poter integralmente recepire quanto contenuto dalla consulenza svolta nel corso del presente giudizio, caratterizzata da coerenza logica e rigore argomentativo.
L'assunto delle odierne parti attrici, secondo cui la patologia, nel periodo compreso tra il
2014 e il 2017, aveva già assunto caratteri ingravescenti tali da rendere necessario unicamente un intervento chirurgico, non trova, invero, alcun riscontro nella documentazione di causa e ciò, soprattutto, in mancanza della prova che il paziente si sia sottoposto alla serie di esami prescritti che, gradualmente, avrebbe consentito di approdare ad una più completa diagnosi.
Dall'istruttoria documentale, come anche evidenziato dagli ausiliari del giudice, risulta, inoltre, che, nel periodo considerato, il paziente avesse effettuato diversi accessi presso la struttura sanitaria convenuta per sintomatologie però differenti rispetto alla disfagia, senza mai far riferimento, nei termini di gravità poi dedotta giudizialmente, al disturbo disfagico.
In questi termini, allora, non può ritenersi dimostrata la circostanza che, sino quantomeno all'anno 2017, il disturbo lamentato dall'attore originario avesse assunto connotati di ingravescenza tali da consigliare un differente trattamento sanitario. Parimenti, non risultano depositati referti da quali poter desumere la sottoposizione del paziente agli esami specialistici a lui, al tempo, prescritti dai sanitari della struttura convenuta.
L'assenza di accertamenti specialistici mirati e la mancata esecuzione delle prescrizioni iniziali da parte del paziente hanno verosimilmente contribuito a ritardare l'inquadramento diagnostico, senza che ciò possa essere imputato a responsabilità professionale dei sanitari coinvolti.
Le conclusioni a cui è pervenuto il collegio peritale – ovvero l'inesistenza di un nesso causale tra l'attività diagnostico-terapeutica effettivamente svolta dai sanitari e l'evoluzione della patologia sofferta da – risultano ulteriormente confermate dal parere Persona_1 espresso dal medico legale, Dott. nominato quale consulente dal Pubblico Persona_11
Ministero nel procedimento penale n. 1580/2018 R.G.N.R., pendente dinanzi al Tribunale, avente ad oggetto i medesimi fatti oggetto del presente giudizio, conclusosi con provvedimento di archiviazione.
In particolare, detto specialista, prima di procedere all'analisi della condotta tenuta dei sanitari, ha preliminarmente illustrato le caratteristiche cliniche della malattia di OR, evidenziando che “l'iperostosi scheletrica idiopatica diffusa (DISH) nota come malattia di OR è una condizione reumatica caratterizzata da ossificazione del legamento longitudinale anteriore della colonna vertebrale. […] La distribuzione per l'età della DISH non testimonia tanto che la patologia sia caratteristica dell'anziano, ma piuttosto il lungo periodo di latenza necessario affinché le alterazioni osservabili a livello del
16 rachide raggiungono un grado tale da sottostare ai criteri diagnostici. […] Circa il 17% dei pazienti che presentano la DISH a prevalente interessamento cervicale sviluppano una sintomatologia caratterizzata da disfagia, disfonia, ed episodi apnoici notturni. […] Ai fini di una corretta diagnosi, per confermare un sospetto clinico di Sindrome di OR, è indicato un approccio multidisciplinare, che coinvolga le diverse branche specialistiche, in relazione al corteo sintomatologico presente dal paziente ed al distretto interessato dalla patologia. […] Circa la terapia più idonea a trattare la Sindrome di OR si chiarisce:
La revisione della letteratura ha mostrato che non ci sono studi che si occupano del trattamento dei pazienti diagnosticati in particolare con DSH. Nella pratica non esiste una terapia farmacologica risolvente la malattia di OR;
Viene utilizzato un mix di terapie antinfiammatoria-analgesica al bisogno e di fisiokinesiterapia.
L'approccio terapeutico si basa sulle conoscenze raccolte principalmente dalle linee guida di trattamento per altre condizioni o dagli approcci empirici dei singoli pazienti.
[…] Anche se pochi articoli fino ad ora si sono concentrati sulle indicazioni per la chirurgia, è generalmente accettato che è indicata e risolutiva per i pazienti con sintomi gravi (come ostruzione delle vie aeree
e/o grave disfagia) nei quali l'approccio conservativo ha fallito. […] L'intervento chirurgico per asportare gli osteofiti cervicali anteriori prima dell'esecuzione deve tener conto di diversi fattori controindicanti: in primo luogo la malattia colpisce principalmente le persone anziane che comunemente soffrono di altre comorbilità, in secondo luogo, l'irritazione esofagea cronica dovuta al decorso cronico della malattia può indurre una aderenza infiammatoria locale ed in terzo luogo, perché i pazienti presentato uno stato di malnutrizione relativa che potrebbero presentare rischi intraoperatori dei tessuti e nella fase post operatoria, oltre alle potenziali complicanze operative come ematoma, paralisi del ricorrente, del nervo laringeo superiore e lesione e perforazione esofagea che si verifica a tassi compresi tra il 23% ed il 36%”.
Dopo aver illustrato i principali aspetti clinici della patologia e i trattamenti potenzialmente indicati, il Dott. , esaminata la documentazione medica agli atti e svolto Per_11
l'esame obiettivo sul paziente, ha fornito riscontro ai quesiti formulati, concludendo nei termini di seguito riportati: “è da ritenere idoneo, in base ai dati della letteratura, l'approccio diagnostico e terapeutico messo in essere dai sanitari otorinolaringoiatri che ebbero a trattare il sig. Persona_1 allorquando il quadro clinico inziale presentava disfagica e disfonica individuando come causa della sintomatologia alla protrusione della parete posteriore e del faringe da osteofiti vertebrali ed indicati trattamenti riabilitativi.
Comportamenti non viziati, sono da ritenere, quelli tenuti dagli specialistici otorini dell'Ospedale di
e di dell'anno 2017, intervenendo alla comparsa del progredire dello stato disfagico e disforico. CP_2 CP_1
Circa la ventilata ritardata indicazione della possibilità di intervento chirurgico si potrebbe configurare una perdita di [chance], anche se gli esiti derivati dall'intervento chirurgico sono stati risolutori e privi di
17 complicanze, con la risoluzione della sintomatologia disfagica, confermata dalle visite otorino del 21-
22/02/2019” (cfr. allegato alla nota di deposito di parte convenuta in data 08.07.2021).
Tanto detto, preme inoltre precisare che, anche qualora si volesse aderire alle osservazioni del Dott. circa la possibilità che la ritardata indicazione dell'intervento chirurgico possa Per_11 aver configurato una perdita di chance, tale profilo non risulta essere stato oggetto di alcuna specifica domanda risarcitoria da parte degli attori. Si tratta, infatti, di una pretesa autonoma e distinta rispetto a quella dedotta nel presente giudizio, e come tale non può essere presa in considerazione ai fini della decisione.
Ed invero, deve ritenersi insussistente un'identità sostanziale del petitum tra richiesta di risarcimento per un evento di danno da lesione di un valore/interesse costituzionalmente tutelato (quale la salute o il rapporto parentale) e la domanda risarcitoria da perdita di chance, attesa la ontologica diversità del bene tutelato (i.e. dell'oggetto della lesione).
La domanda per perdita di chance, infatti, è ontologicamente diversa dalla domanda di risarcimento del danno da mancato raggiungimento del risultato sperato, perché “configura una autonoma voce di danno emergente, che va commisurato alla perdita della possibilità di conseguire un risultato positivo e non alla mera perdita del risultato stesso e la relativa domanda è domanda diversa rispetto a quella di risarcimento del danno da mancato raggiungimento del risultato sperato” (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 4400 del 04/03/2004).
Né può valorizzarsi la circostanza che l'attore, nell'atto introduttivo del giudizio, aveva chiesto il risarcimento “di tutti i danni subiti” quale formula idonea a ricomprendere anche il danno da perdita di chance, atteso che la liquidazione di tale ultimo danno non può essere operata d'ufficio dal giudice, non essendo la relativa domanda insita, come un minus, in quella volta a far valere il pregiudizio derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato.
Il materiale istruttorio in atti, dunque e in conclusione, avvalora la tesi che i sanitari abbiano seguito il corretto iter diagnostico e terapeutico.
Sulla scorta delle risultanze della C.T.U. e dei chiarimenti forniti, osserva il Tribunale che deve ritenersi provato che, nel corso delle visite specialistiche svolte presso l'Ospedale di CP_2 al sia stata fornita un'adeguata prestazione professionale idonea a provare Per_1
l'adempimento da parte della struttura sanitaria e del personale medico, con conseguente esclusione del primo polo del nesso di causalità tra l'operato imperito dei sanitari e gli esiti riportati da . Persona_1
Tanto premesso, atteso che alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte “nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno,
18 sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata” (così la recente Cass.
n. 3704 del 15/02/2018), nessuna responsabilità può essere individuata in capo alla convenuta in totale difetto di prova in ordine alla sussistenza di una condotta imprudente, imperita o negligente da imputarsi al personale della struttura sanitaria.
In conclusione, si ritiene che la domanda attorea sia infondata e vada, pertanto, rigettata.
Si ritiene sussistano giusti motivi in ragione della complessità della materia trattata e della difficoltà di valutare ex ante la fondatezza della domanda per compensare integralmente le spese di giudizio.
Le spese di C.T.U., liquidate come da separato provvedimento, devono essere poste, in via definitiva, a carico di tutte le parti, in solido tra loro e pro quota nei rapporti interni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.
1425/2018, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
❖ rigetta le domande attoree;
❖ pone definitivamente a carico di tutte le parti le spese di C.T.U., liquidate come da separato provvedimento;
❖ compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Fermo il 28.11.2025.
IL GIUDICE (Dr.ssa Mariannunziata Taverna)
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