Decreto cautelare 10 febbraio 2026
Sentenza breve 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza breve 16/03/2026, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00311/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00241/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 241 del 2026, proposto da
IE SI, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Nardelli e Pietro Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Isabella Fornelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali - Puglia, in persona del Direttore generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Pierluigi Balducci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
MA SA e IA SO, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
a) della Deliberazione D.G. n. 1502 del 9.12.2025, di approvazione degli esiti della prova scritta afferente alla procedura selettiva pubblica contenente gli elenchi degli ammessi e degli esclusi dalla prova orale del concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 8 posti - Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione - Profilo “Specialista Avvocato”, con cui sono stati nominati gli idonei al superamento della prova orale;
b) della Deliberazione D.G. n. 17 del 23.1.2026, di approvazione della valutazione dei titoli e dei curricula dei candidati risultati idonei al superamento della prova scritta;
c) dei punteggi attribuiti al termine delle prove orali del 26, 27 e 28 gennaio 2026 e del provvedimento contenente la calendarizzazione dei giorni di espletamento delle prove orali, concernente le tre distinte sedute programmate, con indicazione dei candidati ammessi per ciascuna giornata, connesso alla procedura complessiva e alla legittimità della valutazione;
d) del punteggio numerico assegnato a parte ricorrente, pari a 10/30, viziato da correzione erronea, fuorviante e idonea a determinare disparità di trattamento, atteso che la prova scritta della ricorrente è stata eseguita con eccellenza, in piena conformità alla traccia ed ai criteri generali fissati dalla Commissione;
e) della griglia finale contenente i voti assegnati dai Commissari alla ricorrente, identici tra loro, che costituisce la graduatoria definitiva della correzione delle prove scritte, viziata e idonea a determinare disparità di trattamento;
f) dei verbali della Commissione esaminatrice dal n. 1 al n. 10;
g) della nota del 1.12.2025, con cui è stata verbalizzata la consegna ed il deposito degli atti concorsuali contenenti gli esiti della prova scritta;
h) della D.D.G. n. 1118 del 12.9.2025, concernente la nomina del Presidente della Commissione di concorso e dei relativi componenti;
i) del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 8 posti per l’area dei funzionari e d’elevata qualificazione (profilo professionale specialista avvocato a tempo indeterminato e a tempo pieno), indetto dal Direttore generale dell’Azienda Regionale Attività Irrigue e Forestali - Puglia con deliberazione n. 1253 del 11.11.2024, pubblicata sul BURP n. 92 del 14.11.2024;
j) del provvedimento con cui è stata designata la Commissione e nel quale sono state rese le dichiarazioni relative all’assenza di motivi di incompatibilità e di conflitti di interesse;
k) della deliberazione n. 559 del 3.6.2024 del Direttore Generale dell’Azienda Regionale Attività Irrigue e Forestali - Puglia, di adozione definitiva del Piano triennale dei fabbisogni del personale 2024 - 2026 di ARIF Puglia, richiamata nella deliberazione n. 1253 del 11.11.2024, con tutte le delibere ivi richiamate per relationem;
l) di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, adottati e/o adottandi, conosciuti e non conosciuti, ivi compreso i verbali, ove e nella parte in cui i componenti di Commissione: a) non hanno reso la dichiarazione di incompatibilità e di assenza di conflitto d’interesse con i candidati ammessi a sostenere le prove scritte; b) non hanno osservato gli obblighi previsti ex DPR 487/1994, D.lgs. 165/2001, L. 190/2012, DPR 62/2013, art. 51 c.p.c. e dal bando durante l’esercizio delle funzioni concorsuali, anche ai fini del rispetto della normativa in tema di incompatibilità ed anticorruzione;
m) di ogni altro atto, accertamento o provvedimento prodromico, presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto e mai reso noto alla ricorrente, ove e per quanto lesivo degli interessi della ridetta ricorrente, inclusa l’eventuale graduatoria medio tempore formata, in ordine alla quale si fa, sin d’ora, espressa riserva di impugnazione a mezzo di apposito ricorso per motivi aggiunti; nonché per l’accertamento e la declaratoria, anche in via cautelare del diritto della ricorrente ad ottenere il punteggio di “21”, previsto come soglia di sufficienza per l’ammissione alla successiva prova orale e, in ogni caso, per essere ammessa a sostenere la prova orale del concorso, che è ancora in corso di svolgimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e di Arif;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 l’avv. EL TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che la parte ricorrente ha dichiarato a verbale di non aver più interesse alla decisione della controversia;
Conseguentemente ritenuto di dover dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;
Ritenuto di compensare le spese di lite in ragione della definizione in rito della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EO GN, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
EL TE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL TE | EO GN |
IL SEGRETARIO