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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 14/03/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Civile – Procedure Concorsuali
riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Michela Grillo presidente
Dott.ssa Sara Lanzetta giudice
Dott. Lorenzo Sandulli giudice relatore
SENTENZA
nel procedimento unitario n. 101/2024,
promosso dalla ricorrente (C.F. ), Parte_1 C.F._1
per la dichiarazione della liquidazione giudiziale della società
[...]
(C.F. ) in persona del l.r.p.t., con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Atina (Fr), Via Roma n. 24.
***
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti della resistente;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
rilevato che il contraddittorio è stato ritualmente instaurato in quanto il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati regolarmente notificati alla resistente, tramite pec di cancelleria presso l'Area Web del Ministero della Giustizia ex artt. 40, commi 6 e 7, CCII, la quale non si è costituita;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che la società soggetta alla Controparte_2 disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, svolgendo attività di lavori specializzati di costruzione, e non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti per essere considerata “impresa minore”; posto che parte ricorrente vanta un credito di euro 17.209,25, oltre rivalutazione, interessi e spese, portato da titolo esecutivo di formazione giudiziale (decreto ingiuntivo n. 9289/2013 del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro, depositato il 29.10.2013 e successiva sentenza Nr.
11962 del Tribunale di Roma – Sezione lavoro pronunciata a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo nel procedimento iscritto al n. r.g. 9289/2013, depositata il giorno 11.12.2014);
ritenuto che la società debitrice resistente versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi: (i) protratto inadempimento dei crediti vantati dalla ricorrente;
ii) inattività della società posta in liquidazione dal 20.09.2018, come si evince dalla visura camerale (iii) mancato deposito dei bilanci di esercizio, l'ultimo dei quali risale al 2012; iii) irreperibilità/inesistenza della sede sociale e disattivazione della casella di pec;
iv) pignoramento rimasto infruttuoso v) cospicua esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per circa euro 172.000,00 e nei confronti dell'INPS per euro
8.000,00;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5, CCI, anche tenuto conto della suddetta esposizione nei riguardi dei creditori pubblici;
ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente dichiarazione della liquidazione giudiziale della società Controparte_1
(C.F. in persona del l.r.p.t., con sede legale in Atina (Fr), via
[...] P.IVA_1
Roma n. 24;
nomina
Giudice Delegato per la procedura di liquidazione giudiziale il dott. Lorenzo Sandulli;
nomina
Curatore l'Avv. Veronica D'Agostino, con studio in Cassino (Fr), pec in considerazione dell'art. 358 CCI, che indica i Email_1 requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure, in particolare del comma 3, a tenore del quale il curatore è nominato dall'autorità giudiziaria tenuto conto: delle risultanze dei rapporti riepilogativi;
degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale, efficiente e tempestivo delle funzioni;
delle esigenze di trasparenza e di rotazione nell'assegnazione degli incarichi, anche tenuto conto del numero delle procedure aperte nell'anno precedente, valutata la esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico – che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina a parte resistente sottoposta a liquidazione giudiziale e, se trattasi di società, al suo legale rappresentante, di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 25.6.2025, ore 13.00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115;
dispone che la presente sentenza venga pubblicata, nonché comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Cassino, l'11 marzo 2025.
Il Giudice relatore, Dott. Lorenzo Sandulli Il Presidente, Dott.ssa Michela Grillo