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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 8986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8986 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 4.12.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza contestuale nella causa iscritta al n. 25259/2024 del ruolo generale vertente tra
, rapp.ta e difesa dall' avv. RUSCIANO GUIDO, con Parte_1 cui è domiciliato telematicamente ricorrente
e
, rappr. e difeso dall' avv. MARZOCCHELLA AMODIO, con cui elett.te CP_1 domiciliato come in atti resistente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 21.11.2024, l'istante in epigrafe indicato, – premesso l'infruttuoso espletamento dell'iter amministrativo intrapreso – deduce di aver proposto accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dell'art. 3 comma 3 legge 104/92.
Facendo seguito al dissenso manifestato, contestano le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria.
Concludono, chiedendo, previo rinnovo delle indagini medico-legali, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e il riconoscimento dello status di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/92 dall' epoca della domanda amministrativa, con vittoria di spese.
L' costituitosi, eccepisce la inammissibilità della domanda per la genericità CP_1 delle contestazioni avverso la c.t.u. e chiede il rigetto della domanda, con ogni ulteriore conseguenza di legge.
Disposta la riunione al presente giudizio di quello relativo all'a.t.p.o. ed il rinnovo delle operazioni di consulenza ed acquisita documentazione aggiornata su ricorrenza requisito amministrativo, all'udienza odierna, sulle conclusioni come in precedenza esposte, a causa, è stata decisa all'esito della camera di consiglio.
L'opposizione è parzialmente fondata.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che, nella fase di opposizione all'ATPO, la parte ricorrente debba contestare, specificamente, le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio.
La specificità dei motivi di contestazione è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello.
Il giudice deve, quindi, essere posto in grado di ipotizzare un'erroneità dell'espletata consulenza per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali in materia di invalidità civile (tabelle di cui al d.m. 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del ctu, vuoi per un'errata e stigmatizzata sottovalutazione dello stato invalidante.
I motivi di contestazione debbono, inoltre, essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto l'esperto.
Nel caso in esame, le censure sono specifiche e riguardano la valutazione in merito alla capacità della ricorrente ad attendere agli atti della vita quotidiana. Prima di procedere all'esame delle risultanze peritali, è opportuno premettere che, aderendo agli ultimi arresti giurisprudenziali, la decisione, in questa sede, può riguardare solo l'accertamento del requisito sanitario, e non anche il diritto alla prestazione, con conseguente inammissibilità della domanda di condanna, (cfr. al riguardo Cassazione Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza 8 aprile 2019,
n. 9755).
Ciò posto, nel caso di specie il CTU nominato nella fase di opposizione, dott. ha riconosciuto l'esistenza dei requisiti per l'indennità di Persona_1 accompagnamento e dell'handicap grave dall' 1.1.2025 ( cfr. perizia ….”A) – non è stata in grado di deambulare autonomamente, senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, non è stata in grado di compiere da sola le funzioni e i compiti proprî della sua età e, quindi, i fondamentali atti quotidiani della vita, necessitando di assistenza continue, in ambito extradomestico, a far tempo dal mese di gennaio
2025; B) - presenta un complesso morboso che ha ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione, configurando, una condizione di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge
104/92, con connotazione di gravità, a far tempo dal mese di gennaio 2025”.
Le conclusioni cui è giunto il ctu possono ritenersi condivisibili alla luce di un attento esame clinico del paziente oltreché non oggetto di censure qualificate e specifiche.
In parziale accoglimento della domanda va dichiarato, quindi, il diritto della ricorrente all'indennità di accompagnamento e al riconoscimento dell' handicap grave ai sensi dell'art.3 comma 3 legge 104.92 dall' 1.1.2025.
Le spese del giudizio vanno poste a carico dell' per metà, tenuto conto della CP_1 parziale soccombenza reciproca.
Le stesse si liquidano sulla base D.M. n. 55/2014, emanato ai sensi dell'artt. 9 del D.L. 1/2012 convertito in l. 27/2012, nonché del valore della controversia.
Spese di c.t.u. integralmente a carico CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede: A) Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto accerta e dichiara il diritto dell'opponente all'indennità di accompagnamento e al beneficio dell'handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92 con decorrenza dall' 1.1.2025;
B) Compensa l' al pagamento della metà delle spese di lite che si liquidano CP_1 in tale misura ridotta pari ad euro 1.032,00, oltre iva, cpa e contributo spese generali con attribuzione. Spese nel resto compensate.
C) Spese di ctu a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 04/12/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 4.12.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza contestuale nella causa iscritta al n. 25259/2024 del ruolo generale vertente tra
, rapp.ta e difesa dall' avv. RUSCIANO GUIDO, con Parte_1 cui è domiciliato telematicamente ricorrente
e
, rappr. e difeso dall' avv. MARZOCCHELLA AMODIO, con cui elett.te CP_1 domiciliato come in atti resistente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 21.11.2024, l'istante in epigrafe indicato, – premesso l'infruttuoso espletamento dell'iter amministrativo intrapreso – deduce di aver proposto accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dell'art. 3 comma 3 legge 104/92.
Facendo seguito al dissenso manifestato, contestano le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria.
Concludono, chiedendo, previo rinnovo delle indagini medico-legali, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e il riconoscimento dello status di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/92 dall' epoca della domanda amministrativa, con vittoria di spese.
L' costituitosi, eccepisce la inammissibilità della domanda per la genericità CP_1 delle contestazioni avverso la c.t.u. e chiede il rigetto della domanda, con ogni ulteriore conseguenza di legge.
Disposta la riunione al presente giudizio di quello relativo all'a.t.p.o. ed il rinnovo delle operazioni di consulenza ed acquisita documentazione aggiornata su ricorrenza requisito amministrativo, all'udienza odierna, sulle conclusioni come in precedenza esposte, a causa, è stata decisa all'esito della camera di consiglio.
L'opposizione è parzialmente fondata.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che, nella fase di opposizione all'ATPO, la parte ricorrente debba contestare, specificamente, le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio.
La specificità dei motivi di contestazione è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello.
Il giudice deve, quindi, essere posto in grado di ipotizzare un'erroneità dell'espletata consulenza per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali in materia di invalidità civile (tabelle di cui al d.m. 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del ctu, vuoi per un'errata e stigmatizzata sottovalutazione dello stato invalidante.
I motivi di contestazione debbono, inoltre, essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto l'esperto.
Nel caso in esame, le censure sono specifiche e riguardano la valutazione in merito alla capacità della ricorrente ad attendere agli atti della vita quotidiana. Prima di procedere all'esame delle risultanze peritali, è opportuno premettere che, aderendo agli ultimi arresti giurisprudenziali, la decisione, in questa sede, può riguardare solo l'accertamento del requisito sanitario, e non anche il diritto alla prestazione, con conseguente inammissibilità della domanda di condanna, (cfr. al riguardo Cassazione Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza 8 aprile 2019,
n. 9755).
Ciò posto, nel caso di specie il CTU nominato nella fase di opposizione, dott. ha riconosciuto l'esistenza dei requisiti per l'indennità di Persona_1 accompagnamento e dell'handicap grave dall' 1.1.2025 ( cfr. perizia ….”A) – non è stata in grado di deambulare autonomamente, senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, non è stata in grado di compiere da sola le funzioni e i compiti proprî della sua età e, quindi, i fondamentali atti quotidiani della vita, necessitando di assistenza continue, in ambito extradomestico, a far tempo dal mese di gennaio
2025; B) - presenta un complesso morboso che ha ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione, configurando, una condizione di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge
104/92, con connotazione di gravità, a far tempo dal mese di gennaio 2025”.
Le conclusioni cui è giunto il ctu possono ritenersi condivisibili alla luce di un attento esame clinico del paziente oltreché non oggetto di censure qualificate e specifiche.
In parziale accoglimento della domanda va dichiarato, quindi, il diritto della ricorrente all'indennità di accompagnamento e al riconoscimento dell' handicap grave ai sensi dell'art.3 comma 3 legge 104.92 dall' 1.1.2025.
Le spese del giudizio vanno poste a carico dell' per metà, tenuto conto della CP_1 parziale soccombenza reciproca.
Le stesse si liquidano sulla base D.M. n. 55/2014, emanato ai sensi dell'artt. 9 del D.L. 1/2012 convertito in l. 27/2012, nonché del valore della controversia.
Spese di c.t.u. integralmente a carico CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede: A) Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto accerta e dichiara il diritto dell'opponente all'indennità di accompagnamento e al beneficio dell'handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92 con decorrenza dall' 1.1.2025;
B) Compensa l' al pagamento della metà delle spese di lite che si liquidano CP_1 in tale misura ridotta pari ad euro 1.032,00, oltre iva, cpa e contributo spese generali con attribuzione. Spese nel resto compensate.
C) Spese di ctu a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 04/12/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo