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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 54/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TARGIA FRANCESCO, Presidente e Relatore
CERCOLA FRANCESCO, Giudice
MINISCI FRANCESCO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 397/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.I._1
Difeso da
Difensore_1 In Persona Dell'Avvocato - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nepi - Piazza Del Comune, 20 01036 Nepi VT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2286-2025 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2269/2025 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1236/2025 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1144/2025 IMU 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiedeva la declaratoria di illegittimità degli atti impugnati, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario e, in via istruttoria, disporsi CTU circa la natura di alloggio sociale delle unità immobiliari di cui trattasi.
Resistente: chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe l'Ricorrente_1 per l'Edilizia Residenziale pubblica – ATER della provincia di Viterbo impugnava gli avvisi di accertamento esecutivo nn. 2286/2025, 2269/2025, 1236/2025 e 1144/2025, emessi dal comune di Nepi ed avente ad oggetto le somme dovute a titolo di IMU anni 2020, 2021, 2022 e
2023, chiedendo la declaratoria di illegittimità degli atti impugnati, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario e, in via istruttoria, disporsi CTU circa la natura di alloggio sociale delle unità immobiliari di cui trattasi.
A sostegno della domanda deduceva la non debenza del tributo, essendo gli immobili indicati nell'elenco contenuto negli avvisi assoggettati ad imposizione alloggi sociali (alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici o privati con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche), concessi in locazione a canone agevolati in favore dei nuclei familiari più svantaggiati per ragioni di coesione sociale, in linea con quanto previsto dall'art. 1, comma 1-bis, della legge regionale Lazio n. 12 del 1999, che ha previsto l'assimilazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica agli alloggi sociali e a quanto accertato dal CTP.
Il comune di Nepi, in sede di controdeduzioni, ribadiva la regolarità della procedura di accertamento. In particolare, evidenziava che gli immobili di cui trattasi non avrebbero i requisiti degli alloggi sociali e che quantomeno detta circostanza non risulta provata, non essendo allo scopo sufficiente una perizia di parte, peraltro priva di data.
All'udienza del 26 gennaio 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, verificati gli atti e la documentazione prodotti dalle parti, ritiene il ricorso non fondato per i motivi di seguito esposti.
Al riguardo va, infatti, evidenziato che il legislatore (art. 13, comma 10, del decreto-legge n. 201/2011) ha previsto una detrazione (e non l'esenzione) per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti allo stesso succeduti. Il comma 2 del menzionato art. 13 disciplina, poi, l'esenzione per gli alloggi sociali, per le unità immobiliari adibite “ad uso residenziale in locazione permanente” che svolgono “la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati
(…)”. “Alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati (…) destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni” (DM 22 aprile 2008).
Nel caso in esame l'ATER, che ne aveva l'onere, non ha fornito la piena prova che tutte le unità immobiliari in questione avessero i requisiti di legge per essere classificate come alloggi sociali. Inoltre, nello stesso ricorso ha dichiarato che gli immobili di cui trattasi risultano classificati in categoria catastale A2 – abitazione di tipo civile (pur evidenziando la multiformità dei classamenti immobiliari e precisando che il sistema catastale non può essere sovrapposto a quello impositivo).
Detta circostanza, a giudizio dell'Ater irrilevante, costituisce, invece, a parere del Collegio, elemento indiziario circa le caratteristiche degli immobili in esame. Si tratta, infatti, di unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello rispondente alle locali richieste di mercato per fabbricati di tipo residenziale e non di abitazioni semplicemente adeguate, salubri e sicure.
In ogni caso, deve essere evidenziato che parte resistente, che ne aveva l'onere, non ha dimostrato la sussistenza di tutti i presupposti per poter ritenere gli alloggi di cui trattasi aventi tutte le caratteristiche di alloggi sociali.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Le spese vengono compensate in ragione della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e compensa le spese
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TARGIA FRANCESCO, Presidente e Relatore
CERCOLA FRANCESCO, Giudice
MINISCI FRANCESCO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 397/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.I._1
Difeso da
Difensore_1 In Persona Dell'Avvocato - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nepi - Piazza Del Comune, 20 01036 Nepi VT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2286-2025 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2269/2025 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1236/2025 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1144/2025 IMU 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiedeva la declaratoria di illegittimità degli atti impugnati, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario e, in via istruttoria, disporsi CTU circa la natura di alloggio sociale delle unità immobiliari di cui trattasi.
Resistente: chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe l'Ricorrente_1 per l'Edilizia Residenziale pubblica – ATER della provincia di Viterbo impugnava gli avvisi di accertamento esecutivo nn. 2286/2025, 2269/2025, 1236/2025 e 1144/2025, emessi dal comune di Nepi ed avente ad oggetto le somme dovute a titolo di IMU anni 2020, 2021, 2022 e
2023, chiedendo la declaratoria di illegittimità degli atti impugnati, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario e, in via istruttoria, disporsi CTU circa la natura di alloggio sociale delle unità immobiliari di cui trattasi.
A sostegno della domanda deduceva la non debenza del tributo, essendo gli immobili indicati nell'elenco contenuto negli avvisi assoggettati ad imposizione alloggi sociali (alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici o privati con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche), concessi in locazione a canone agevolati in favore dei nuclei familiari più svantaggiati per ragioni di coesione sociale, in linea con quanto previsto dall'art. 1, comma 1-bis, della legge regionale Lazio n. 12 del 1999, che ha previsto l'assimilazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica agli alloggi sociali e a quanto accertato dal CTP.
Il comune di Nepi, in sede di controdeduzioni, ribadiva la regolarità della procedura di accertamento. In particolare, evidenziava che gli immobili di cui trattasi non avrebbero i requisiti degli alloggi sociali e che quantomeno detta circostanza non risulta provata, non essendo allo scopo sufficiente una perizia di parte, peraltro priva di data.
All'udienza del 26 gennaio 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, verificati gli atti e la documentazione prodotti dalle parti, ritiene il ricorso non fondato per i motivi di seguito esposti.
Al riguardo va, infatti, evidenziato che il legislatore (art. 13, comma 10, del decreto-legge n. 201/2011) ha previsto una detrazione (e non l'esenzione) per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti allo stesso succeduti. Il comma 2 del menzionato art. 13 disciplina, poi, l'esenzione per gli alloggi sociali, per le unità immobiliari adibite “ad uso residenziale in locazione permanente” che svolgono “la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati
(…)”. “Alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati (…) destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni” (DM 22 aprile 2008).
Nel caso in esame l'ATER, che ne aveva l'onere, non ha fornito la piena prova che tutte le unità immobiliari in questione avessero i requisiti di legge per essere classificate come alloggi sociali. Inoltre, nello stesso ricorso ha dichiarato che gli immobili di cui trattasi risultano classificati in categoria catastale A2 – abitazione di tipo civile (pur evidenziando la multiformità dei classamenti immobiliari e precisando che il sistema catastale non può essere sovrapposto a quello impositivo).
Detta circostanza, a giudizio dell'Ater irrilevante, costituisce, invece, a parere del Collegio, elemento indiziario circa le caratteristiche degli immobili in esame. Si tratta, infatti, di unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello rispondente alle locali richieste di mercato per fabbricati di tipo residenziale e non di abitazioni semplicemente adeguate, salubri e sicure.
In ogni caso, deve essere evidenziato che parte resistente, che ne aveva l'onere, non ha dimostrato la sussistenza di tutti i presupposti per poter ritenere gli alloggi di cui trattasi aventi tutte le caratteristiche di alloggi sociali.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Le spese vengono compensate in ragione della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e compensa le spese