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Articolo 2 della Legge 26 dicembre 1981, n. 779
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Legge 26 dicembre 1981, n. 779
Articolo 2 della Legge 26 dicembre 1981, n. 779
Versione
1 gennaio 1982
Art. 2.
La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1982.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1982
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