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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/02/2025, n. 8413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8413 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CH CO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 8413 Anno 2025 Presidente: BONI MONICA Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 21/01/2025 Letta la requisitoria del dott. Raffaele Piccirillo, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, presentata nell'interesse di AR RL, di applicazione della disciplina della continuazione in relazione ai reati di cui a due sentenze esecutive, pronunciate dalla medesima Corte. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, RL, deducendo violazione degli artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen. e vizio di motivazione. In particolare, rileva la difesa che la Corte territoriale ha rigettato l'istanza senza valorizzare gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso in relazione ai fatti di cui alle suddette sentenze di condanna, in particolare trascurando la natura omogenea dei reati (estorsioni) e l'identico modus operandi, caratterizzato, quasi sempre, dall'agire di AR RL unitamente al figlio UL, ponendo in essere condotte estorsive/usurarie (anche queste ultime fortemente minacciose) aventi il medesimo obiettivo, costituito dal ricevere dalla vittima di turno somme di denaro, così traendo un illecito profitto. Osserva che il fatto di cui alla prima sentenza oggetto di domanda di unificazione, che si sviluppa anche in Modena e in Barberino del Mugello, trae la sua origine a Roma, ossia nello stesso contesto spaziale di commissione dei reati giudicati con l'altra sentenza. E insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Premesso che il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv.270074), è stato, altresì, affermato che, in tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica 1 degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (Sez. 1, n. 35806 del 20/4/2016, D'Amico, Rv. 267580). Ciò posto, l'ordinanza impugnata ha motivato il rigetto dell'istanza di unificazione in sede esecutiva evidenziando, per quanto di interesse in questa sede, che: - detta istanza è priva di elementi concreti dai quali fondatamente desumere la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 81 cpv. cod. pen.; - le due sentenze hanno in comune il fatto di concernere reati di estorsione, ma è differente il movente e il contesto nel quale i due RL (AR e UL, rispettivamente padre e figlio) hanno agito;
- nel primo caso si tratta di una condotta minacciosa e intimidatoria finalizzata ad un recupero crediti per conto di terzi, in cui le vittime, che non sono vittime di usura, subiscono dai due RL un tentativo di estorsione in quanto, con due ruoli differenti, ritenute debitori di una somma ingente di denaro nei confronti di altri più importanti personaggi del panorama criminale, nell'interesse e su incarico dei quali i due RL hanno assunto la suddetta funzione di recupero crediti;
- nel secondo caso si tratta di condotte minacciose e intimidatorie finalizzate ad ottenere il pagamento di somme scaturite da prestiti usurari;
- ne consegue che i reati di cui alle due sentenze, per le quali si invoca il riconoscimento del vincolo della continuazione, non solo hanno moventi completamente differenti tra loro, ma non risultano commessi nello stesso luogo (Roma), perché il reato continuato di cui alla prima sentenza è costituito anche da condotte illecite accertate in Emilia Romagna e in Toscana, quindi non poste in essere a breve distanza dalle altre e tra loro;
- i fatti di cui alla prima sentenza risultano commessi non oltre il mese di maggio 2014, mentre i fatti di cui alla seconda sentenza risultano accertati dal 2016 al mese di luglio 2018 e dal mese di giugno 2016 al mese di luglio 2017, con un intervallo temporale rispetto ai fatti di cui alla prima pronuncia rispettivamente di un anno e mezzo e di due anni;
- si tratta di condotte delittuose che, benché astrattamente omogenee, in realtà sono sostanzialmente assai differenti tra loro e connotate da diversi profili di gravità e pericolosità. La motivazione è, dunque, conforme al principio di diritto, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di applicazione della continuazione, l'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, comma secondo, cod. pen., postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali ( si veda ex plurimis Sez. 1, n. 15955 del 8/1/2016, P.m. in proc. Eloumari, Rv. 266615). A fronte della argomentazioni dell'ordinanza impugnata, scevre da vizi logici e giuridici, il ricorrente insiste nei termini generici e aspecifici sopra indicati, reiterando le stesse deduzioni 2 persuasivamente respinte e soprattutto non confrontandosi col valorizzato dato temporale, senza dubbio dirimente. 2. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di RL al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2025.
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 8413 Anno 2025 Presidente: BONI MONICA Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 21/01/2025 Letta la requisitoria del dott. Raffaele Piccirillo, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, presentata nell'interesse di AR RL, di applicazione della disciplina della continuazione in relazione ai reati di cui a due sentenze esecutive, pronunciate dalla medesima Corte. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, RL, deducendo violazione degli artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen. e vizio di motivazione. In particolare, rileva la difesa che la Corte territoriale ha rigettato l'istanza senza valorizzare gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso in relazione ai fatti di cui alle suddette sentenze di condanna, in particolare trascurando la natura omogenea dei reati (estorsioni) e l'identico modus operandi, caratterizzato, quasi sempre, dall'agire di AR RL unitamente al figlio UL, ponendo in essere condotte estorsive/usurarie (anche queste ultime fortemente minacciose) aventi il medesimo obiettivo, costituito dal ricevere dalla vittima di turno somme di denaro, così traendo un illecito profitto. Osserva che il fatto di cui alla prima sentenza oggetto di domanda di unificazione, che si sviluppa anche in Modena e in Barberino del Mugello, trae la sua origine a Roma, ossia nello stesso contesto spaziale di commissione dei reati giudicati con l'altra sentenza. E insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Premesso che il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv.270074), è stato, altresì, affermato che, in tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica 1 degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (Sez. 1, n. 35806 del 20/4/2016, D'Amico, Rv. 267580). Ciò posto, l'ordinanza impugnata ha motivato il rigetto dell'istanza di unificazione in sede esecutiva evidenziando, per quanto di interesse in questa sede, che: - detta istanza è priva di elementi concreti dai quali fondatamente desumere la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 81 cpv. cod. pen.; - le due sentenze hanno in comune il fatto di concernere reati di estorsione, ma è differente il movente e il contesto nel quale i due RL (AR e UL, rispettivamente padre e figlio) hanno agito;
- nel primo caso si tratta di una condotta minacciosa e intimidatoria finalizzata ad un recupero crediti per conto di terzi, in cui le vittime, che non sono vittime di usura, subiscono dai due RL un tentativo di estorsione in quanto, con due ruoli differenti, ritenute debitori di una somma ingente di denaro nei confronti di altri più importanti personaggi del panorama criminale, nell'interesse e su incarico dei quali i due RL hanno assunto la suddetta funzione di recupero crediti;
- nel secondo caso si tratta di condotte minacciose e intimidatorie finalizzate ad ottenere il pagamento di somme scaturite da prestiti usurari;
- ne consegue che i reati di cui alle due sentenze, per le quali si invoca il riconoscimento del vincolo della continuazione, non solo hanno moventi completamente differenti tra loro, ma non risultano commessi nello stesso luogo (Roma), perché il reato continuato di cui alla prima sentenza è costituito anche da condotte illecite accertate in Emilia Romagna e in Toscana, quindi non poste in essere a breve distanza dalle altre e tra loro;
- i fatti di cui alla prima sentenza risultano commessi non oltre il mese di maggio 2014, mentre i fatti di cui alla seconda sentenza risultano accertati dal 2016 al mese di luglio 2018 e dal mese di giugno 2016 al mese di luglio 2017, con un intervallo temporale rispetto ai fatti di cui alla prima pronuncia rispettivamente di un anno e mezzo e di due anni;
- si tratta di condotte delittuose che, benché astrattamente omogenee, in realtà sono sostanzialmente assai differenti tra loro e connotate da diversi profili di gravità e pericolosità. La motivazione è, dunque, conforme al principio di diritto, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di applicazione della continuazione, l'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, comma secondo, cod. pen., postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali ( si veda ex plurimis Sez. 1, n. 15955 del 8/1/2016, P.m. in proc. Eloumari, Rv. 266615). A fronte della argomentazioni dell'ordinanza impugnata, scevre da vizi logici e giuridici, il ricorrente insiste nei termini generici e aspecifici sopra indicati, reiterando le stesse deduzioni 2 persuasivamente respinte e soprattutto non confrontandosi col valorizzato dato temporale, senza dubbio dirimente. 2. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di RL al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2025.