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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 15/07/2025, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, nella persona del giudice Dott. Sossio Pellecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2272/2020 R.G., assegnata in decisione all'udienza “cartolare” del 27.03.2025, con fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, avente ad oggetto “Addizionale provinciale sull'accisa sull'energia elettrica e ripetizione di indebito” e vertente
TRA
C.F. e P.IVA in persona del Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Filomena Alaia in virtù di procura in atti
ATTRICE
E
C.F./P. IVA , in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_3
rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Pacileo e Bruno Pacileo e in virtù di procura in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice evocava in giudizio la CP_1 innanzi all'intestato Tribunale per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “ - accertare e dichiarare la disapplicazione dell'addizionale provinciale sull'accisa per contrasto con la normativa europea per le motivazioni gradatamente indicate in atti;
- condannare la CP_1
alla restituzione in favore della società attrice di tutte le somme illegittimamente
[...] addebitate e/o riscosse a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, per il periodo maggio 2010 dicembre 2011, per complessivi € 54.305,61, o nella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali dal pagamento fino all'effettivo soddisfo;
- Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da liquidarsi con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”. A supporto della spiegata domanda, l'impresa attrice esponeva quanto segue:
i) nel 2010 le odierne parti in causa stipulavano contratti di fornitura di energia elettrica in relazione ai siti di produzione e consumo dell'istante ubicati in Avellino, ZA PI (Av) e in
SO (Av) e contraddistinti rispettivamente dai nn. di contatore C0009189, C0006604 e
C00144471;
ii) al rapporto di somministrazione così instaurato si applicava l'allora vigente art. 6, comma 1, lett. c) del D.L. 511/1988, il quale aveva istituito un'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui al TUA (Testo Unico Accise) nella misura di € 9,30 per mille KWh in favore delle province, per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 KWh di consumo al mese;
iii) in ragione della ravvisata incompatibilità con la direttiva 2008/118/CE, la disposizione surrichiamata veniva definitivamente espunta dall'ordinamento nazionale dal D.L. 16/2012, il cui art. 4, comma 10, disponeva testualmente che “a decorrere dal 1° aprile 2012, al fine di coordinare le disposizioni tributarie nazionali applicate al consumo di energia elettrica con quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE,
l'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è abrogato”; iv) sul presupposto di aver versato alla società fornitrice complessivi € 54.305,61 a titolo di addizionale provinciale ed imposte erariali non dovute per gli anni 2010 (con decorrenza dal mese di maggio) e 2011 in relazione ai propri siti di consumo, la società istante agiva, dunque, nei confronti della er la ripetizione dell'indebito. CP_1
In corso di causa l'attrice precisava il quantum della domanda, epurandolo dagli importi calcolati per le imposte erariali e limitando la invocata restituzione alla somma di € 43.926,36
a titolo di addizionale provinciale al lordo di IVA al 10%.
Si costituiva tardivamente la società fornitrice - dichiarata contumace in prima udienza - la quale preliminarmente eccepiva l'improcedibilità della domanda e nel merito ne chiedeva il rigetto giacché infondata in fatto e in diritto. In assenza di ulteriore istruttoria, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.03.2025. Ad esito di detta udienza, questo Giudice assegnava la causa a sentenza concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Così brevemente riassunti i fati di causa, deve preliminarmente dichiararsi la procedibilità della domanda attorea. Non coglie nel segno l'eccezione di controparte circa l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo di conciliazione obbligatoria previsto dal
TICO (Testo Integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolari dall'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – Testo Integrato Conciliazione). Ciò in quanto l'art. 2 del TICO – rubricato “Ambito di Applicazione” – al comma 2.4. espressamente esclude dal proprio ambito di applicazione le controversie attinenti esclusivamente a profili tributari o fiscali, mentre il successivo art. 3 – rubricato “Obbligatorietà del Tentativo di Conciliazione” – chiarisce che l'esperimento del tentativo di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità è condizione di procedibilità della domanda, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera b), della
L. 481/95 e dell'articolo 141, comma 6, lettera c), del Codice del consumo, soltanto per le controversie di cui all'articolo 2, commi 2.1 e 2.2 tra le quali è evidente che non rientri quella oggetto del presente giudizio.
Neppure può essere accolta l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita giacché tardivamente sollevata. L'art. 3 del D.L. 132/2014 stabilisce, invero, che l'improcedibilità della domanda deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza, mentre nel caso di specie parte convenuta non si era ancora costituita in giudizio alla data di svolgimento della prima udienza;
tanto ciò vero che il precedente giudicante ne aveva dichiarato la contumacia.
Venendo al merito e alle ulteriori contestazioni sollevate dalla società convenuta, giova rammentare che, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia della Unione Europea del 25 luglio 2018 (Messer France - C-103/17), la Corte di Cassazione ha decretato che l'imposta addizionale all'accisa sull'elettricità, prevista dall'art. 6 del D.L. 511/1988 prima di essere abrogato, non avesse alcuna finalità specifica e fosse dunque contraria all'articolo 1, paragrafo
2, della direttiva 2008/118/CE. Si era pertanto affermato il seguente principio di diritto: “il consumatore finale dell'energia elettrica, a cui sono state addebitate le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 3, (nel testo applicabile ratione temporis) da parte del fornitore, può agire nei confronti di quest'ultimo con
l'ordinaria azione di ripetizione di indebito e, solo nel caso in cui tale azione si riveli impossibile o eccessivamente difficile con riferimento alla situazione in cui si trova il fornitore, può eccezionalmente chiedere il rimborso nei confronti dell'amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività e previa allegazione e dimostrazione delle circostanze di fatto che giustificano tale legittimazione straordinaria” (cfr. Cass. 9 ottobre
2020, n. 21771).
Dopo l'intervento della Corte di legittimità, i soggetti incisi dalla (illegittima) addizionale si sono visti riconoscere – dalla maggioranza delle pronunce delle corti di merito - la restituzione del tributo da parte del fornitore. La giurisprudenza favorevole ai consumatori finali si è fondata sulla sostanziale disapplicazione della norma del diritto nazionale in quanto contraria alla
Direttiva del 2008 anche nei rapporti tra privati, riconoscendosi così sostanziale efficacia orizzontale alla Direttiva stessa benché i fornitori ne sostenessero, invece, l'esclusiva efficacia
“verticale”, valevole cioè unicamente nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione. In tale panorama giurisprudenziale si è recentemente inserita un'altra sentenza della Corte di
Giustizia UE (11 aprile 2024, C-316/2022) con la quale sono stati affermati i seguenti principi di diritto:
1) L'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati;
2) Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati.
Sintetizzando quanto statuito dalla Corte di Giustizia, può dirsi che il giudice nazionale può disapplicare la normativa contraria alla Direttiva del 2008 anche in cause tra privati in primo luogo quando “l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati”.
Ebbene, in relazione alla disparità dei poteri tra le parti del rapporto di fornitura, si è osservato che il fornitore, “agendo da ausiliario nella azione accertativa e riscossiva erariale, appare dotato proprio di quei poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati cui fa riferimento la Corte di giustizia e dovrebbero indurre il giudice nazionale a disapplicare il diritto interno in contrasto con quello unionale” (cfr. Corte Appello
Roma, n. 3771 del 16.06.2025). Il potere di disapplicare la norma interna nelle controversie tra privati può esercitarsi, inoltre, quando il venditore sia soggetto all'autorità o al controllo dello
Stato. In proposito, è bene rammentare che per l'art. 53 del TUA, i venditori di energia elettrica
“fatta eccezione per quelli che versano anticipatamente l'imposta dovuta mediante canone di abbonamento annuale, prestano una cauzione sul pagamento dell'accisa determinata dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane in misura pari ad un dodicesimo dell'imposta annua che si presume dovuta in relazione ai dati comunicati dal soggetto nella denuncia di cui al comma 4 e a quelli eventualmente in possesso dello stesso Ufficio.
Il medesimo Ufficio, effettuati i controlli di competenza e verificata la completezza dei dati relativi alla denuncia e alla cauzione prestata, rilascia, ai soggetti di cui ai commi 1, 2 e alle società di cui al comma 3 un'autorizzazione, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della denuncia. L'autorizzazione viene negata o revocata a chiunque sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati connessi all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici o sull'energia elettrica per i quali è prevista la pena della reclusione”.
L'art. 55, comma 2, del TUA dispone, poi, che i venditori partecipino alla determinazione dell'imposizione, stabilendo che “Per le forniture di energia elettrica alle utenze con potenza disponibile non superiore a 200 kW, con impiego promiscuo, i venditori devono convenire, per tali utenti, con il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, il canone d'imposta corrispondente, in base ai consumi presunti tassabili ed alle rispettive aliquote”. Appare dunque evidente come i fornitori siano sottoposti ad attenti controlli da parte dello Stato e possiedano poteri, conferiti dalla legge, che esorbitano rispetto ai normali diritti e obblighi che caratterizzano i comuni rapporti interprivati.
L'ulteriore circostanza - che secondo la Corte di giustizia autorizza il giudice nazionale a disapplicare la norma nazionale anche nelle controversie tra privati - è che “il diritto interno disponga diversamente”. Tuttavia, il diritto interno prevede proprio che il fornitore, se
“condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa”, può chiederne il rimborso allo Stato (art. 14 TUA). La norma, quindi, autorizza il soggetto inciso a chiedere la restituzione del tributo non dovuto non solo allo Stato (art. 16 TUA) ma anche al suo fornitore quando l'imposta sia stata “indebitamente percepita”.
“Esiste pertanto una norma nazionale che autorizza il consumatore a rivolgersi non solo allo
Stato, ma anche al fornitore tutte le volte che l'imposta in via di rivalsa sia stata percepita indebitamente. Ciò sta a significare che, per l'ordinamento statale, il soggetto inciso può far valere nei confronti del fornitore tutte le ragioni che rendono indebita la percezione della imposta esercitata in via di rivalsa perché altrimenti, se si escludesse una qualche ragione di non debenza, l'art 14 offrirebbe una tutela limitata senza che un limite sia previsto (cfr. Corte
Appello Roma, n. 3771 del 16.06.2025).
Applicando tali principi alla fattispecie in esame non può che dichiararsi la ripetibilità dell'addizionale nei confronti della società fornitrice. Val la pena precisare che anche la Corte
Costituzionale si è mossa lungo la stessa direzione interpretativa intrapresa da questo Giudice.
Con la recentissima pronuncia n. 43 del 15.04.2025, infatti, la Consulta ha operato una scelta ancor più radicale, dichiarando “l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2,
D.L. 28 novembre 1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella l. 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma
1, D. Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26”) e sancendo, dunque, la contrarietà all'ordinamento costituzionale dell'addizionale in questione. Alla luce della sentenza in esame non possono più sorgere dubbi sulla possibilità per il giudice nazionale di disapplicare, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una Direttiva
Europea. Ne consegue che i clienti dei fornitori sono legittimati ad esercitare l'azione di ripetizione dell'addizionale ex art. 2033 c.c. direttamente nei confronti dei fornitori stessi, i quali potranno, a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato ex art. 14 TUA.
La domanda è perciò fondata e va accolta in quanto provata. Mette conto osservare, in merito, che è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui, in tema di ripetizione di indebito, grava sull'attore che propone la relativa azione la dimostrazione dell'avvenuto pagamento e della mancanza di una causa giustificatrice (cfr. Cass. civ., sez. 3,
12 giugno 2020 n. 11294 e Cass. civ., sez. 2, 27 novembre 2018 n. 30713).
Stante l'evidente mancanza di una causa giustificatrice per tutto quanto sin qui esposto, con riguardo all'avvenuto pagamento si rileva che dagli estratti conto depositati in atti dall'attrice e solo genericamente contestati dalla convenuta emergono i pagamenti per il consumo di energia elettrica avvenuti tra il 2010 e il 2011, pacificamente comprensivi dell'addizionale sull'accisa e dell'iva, di cui la società attrice chiede fondatamente la restituzione.
Se ne conclude che la società attrice ha assolto il proprio onere probatorio. Dall'accoglimento della domanda consegue la condanna della lla restituzione CP_1 in favore dell'attrice delle somme pagate a titolo di addizionale provinciale sull'accisa, come indicate nel secondo prospetto di calcolo in atti, oltre IVA al 10%, avendo la Suprema Corte chiarito che, “ove l'operazione sia stata erroneamente assoggettata all'IVA, restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione IVA, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'IVA, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'IVA versata in via di rivalsa, e l'Amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell'IVA pagata in rivalsa dalla dichiarazione IVA presentata dal cessionario (Cass. 2/12/2014″n. 25531; Cass.
15/05/2015, n. 9946; Cass., ord., 13/06/2018, n. 15536; Cass., ord., 19/02/2019, n. 4874; Cass. ord. n. 8652/2020).
Sulla somma, oggetto di condanna devono essere riconosciuti gli interessi dalla domanda, ai sensi dell'art. 2033 c.c., posto che non appare dubitabile la buona fede del fornitore all'epoca del pagamento delle somme, oggetto di azione di ripetizione.
Nel caso di specie gli interessi devono essere riconosciuti nella misura prevista dall'art. 1284,
1 comma, c.c. dalla data della messa in mora del 05.05.2020 fino alla data della domanda giudiziale e nella misura prevista dall'art. 1284, 4 comma, c.c. per il periodo successivo fino al saldo.
I contrasti giurisprudenziali esistenti, i mutamenti della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ed il definitivo chiarimento, ad opera della Consulta, intervenuto poco più di due mesi addietro, impongono l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti in lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna alla restituzione in CP_1 favore di dell'importo complessivo di € 43.926,36 (IVA Parte_1
inclusa), oltre interessi nella misura prevista dall'art. 1284, co. 1, c.c. dal 05.05.2020 al
03.06.2020 e nella misura prevista dall'art. 1284, co. 4, c.c. dal 04.06.2020 al soddisfo;
2. rigetta ogni altra domanda;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Avellino, 14.07.2025
Il Giudice dott. Sossio Pellecchia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, nella persona del giudice Dott. Sossio Pellecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2272/2020 R.G., assegnata in decisione all'udienza “cartolare” del 27.03.2025, con fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, avente ad oggetto “Addizionale provinciale sull'accisa sull'energia elettrica e ripetizione di indebito” e vertente
TRA
C.F. e P.IVA in persona del Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Filomena Alaia in virtù di procura in atti
ATTRICE
E
C.F./P. IVA , in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_3
rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Pacileo e Bruno Pacileo e in virtù di procura in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice evocava in giudizio la CP_1 innanzi all'intestato Tribunale per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “ - accertare e dichiarare la disapplicazione dell'addizionale provinciale sull'accisa per contrasto con la normativa europea per le motivazioni gradatamente indicate in atti;
- condannare la CP_1
alla restituzione in favore della società attrice di tutte le somme illegittimamente
[...] addebitate e/o riscosse a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, per il periodo maggio 2010 dicembre 2011, per complessivi € 54.305,61, o nella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali dal pagamento fino all'effettivo soddisfo;
- Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da liquidarsi con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”. A supporto della spiegata domanda, l'impresa attrice esponeva quanto segue:
i) nel 2010 le odierne parti in causa stipulavano contratti di fornitura di energia elettrica in relazione ai siti di produzione e consumo dell'istante ubicati in Avellino, ZA PI (Av) e in
SO (Av) e contraddistinti rispettivamente dai nn. di contatore C0009189, C0006604 e
C00144471;
ii) al rapporto di somministrazione così instaurato si applicava l'allora vigente art. 6, comma 1, lett. c) del D.L. 511/1988, il quale aveva istituito un'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui al TUA (Testo Unico Accise) nella misura di € 9,30 per mille KWh in favore delle province, per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 KWh di consumo al mese;
iii) in ragione della ravvisata incompatibilità con la direttiva 2008/118/CE, la disposizione surrichiamata veniva definitivamente espunta dall'ordinamento nazionale dal D.L. 16/2012, il cui art. 4, comma 10, disponeva testualmente che “a decorrere dal 1° aprile 2012, al fine di coordinare le disposizioni tributarie nazionali applicate al consumo di energia elettrica con quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE,
l'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è abrogato”; iv) sul presupposto di aver versato alla società fornitrice complessivi € 54.305,61 a titolo di addizionale provinciale ed imposte erariali non dovute per gli anni 2010 (con decorrenza dal mese di maggio) e 2011 in relazione ai propri siti di consumo, la società istante agiva, dunque, nei confronti della er la ripetizione dell'indebito. CP_1
In corso di causa l'attrice precisava il quantum della domanda, epurandolo dagli importi calcolati per le imposte erariali e limitando la invocata restituzione alla somma di € 43.926,36
a titolo di addizionale provinciale al lordo di IVA al 10%.
Si costituiva tardivamente la società fornitrice - dichiarata contumace in prima udienza - la quale preliminarmente eccepiva l'improcedibilità della domanda e nel merito ne chiedeva il rigetto giacché infondata in fatto e in diritto. In assenza di ulteriore istruttoria, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.03.2025. Ad esito di detta udienza, questo Giudice assegnava la causa a sentenza concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Così brevemente riassunti i fati di causa, deve preliminarmente dichiararsi la procedibilità della domanda attorea. Non coglie nel segno l'eccezione di controparte circa l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo di conciliazione obbligatoria previsto dal
TICO (Testo Integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolari dall'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – Testo Integrato Conciliazione). Ciò in quanto l'art. 2 del TICO – rubricato “Ambito di Applicazione” – al comma 2.4. espressamente esclude dal proprio ambito di applicazione le controversie attinenti esclusivamente a profili tributari o fiscali, mentre il successivo art. 3 – rubricato “Obbligatorietà del Tentativo di Conciliazione” – chiarisce che l'esperimento del tentativo di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità è condizione di procedibilità della domanda, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera b), della
L. 481/95 e dell'articolo 141, comma 6, lettera c), del Codice del consumo, soltanto per le controversie di cui all'articolo 2, commi 2.1 e 2.2 tra le quali è evidente che non rientri quella oggetto del presente giudizio.
Neppure può essere accolta l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita giacché tardivamente sollevata. L'art. 3 del D.L. 132/2014 stabilisce, invero, che l'improcedibilità della domanda deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza, mentre nel caso di specie parte convenuta non si era ancora costituita in giudizio alla data di svolgimento della prima udienza;
tanto ciò vero che il precedente giudicante ne aveva dichiarato la contumacia.
Venendo al merito e alle ulteriori contestazioni sollevate dalla società convenuta, giova rammentare che, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia della Unione Europea del 25 luglio 2018 (Messer France - C-103/17), la Corte di Cassazione ha decretato che l'imposta addizionale all'accisa sull'elettricità, prevista dall'art. 6 del D.L. 511/1988 prima di essere abrogato, non avesse alcuna finalità specifica e fosse dunque contraria all'articolo 1, paragrafo
2, della direttiva 2008/118/CE. Si era pertanto affermato il seguente principio di diritto: “il consumatore finale dell'energia elettrica, a cui sono state addebitate le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 3, (nel testo applicabile ratione temporis) da parte del fornitore, può agire nei confronti di quest'ultimo con
l'ordinaria azione di ripetizione di indebito e, solo nel caso in cui tale azione si riveli impossibile o eccessivamente difficile con riferimento alla situazione in cui si trova il fornitore, può eccezionalmente chiedere il rimborso nei confronti dell'amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività e previa allegazione e dimostrazione delle circostanze di fatto che giustificano tale legittimazione straordinaria” (cfr. Cass. 9 ottobre
2020, n. 21771).
Dopo l'intervento della Corte di legittimità, i soggetti incisi dalla (illegittima) addizionale si sono visti riconoscere – dalla maggioranza delle pronunce delle corti di merito - la restituzione del tributo da parte del fornitore. La giurisprudenza favorevole ai consumatori finali si è fondata sulla sostanziale disapplicazione della norma del diritto nazionale in quanto contraria alla
Direttiva del 2008 anche nei rapporti tra privati, riconoscendosi così sostanziale efficacia orizzontale alla Direttiva stessa benché i fornitori ne sostenessero, invece, l'esclusiva efficacia
“verticale”, valevole cioè unicamente nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione. In tale panorama giurisprudenziale si è recentemente inserita un'altra sentenza della Corte di
Giustizia UE (11 aprile 2024, C-316/2022) con la quale sono stati affermati i seguenti principi di diritto:
1) L'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati;
2) Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati.
Sintetizzando quanto statuito dalla Corte di Giustizia, può dirsi che il giudice nazionale può disapplicare la normativa contraria alla Direttiva del 2008 anche in cause tra privati in primo luogo quando “l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati”.
Ebbene, in relazione alla disparità dei poteri tra le parti del rapporto di fornitura, si è osservato che il fornitore, “agendo da ausiliario nella azione accertativa e riscossiva erariale, appare dotato proprio di quei poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati cui fa riferimento la Corte di giustizia e dovrebbero indurre il giudice nazionale a disapplicare il diritto interno in contrasto con quello unionale” (cfr. Corte Appello
Roma, n. 3771 del 16.06.2025). Il potere di disapplicare la norma interna nelle controversie tra privati può esercitarsi, inoltre, quando il venditore sia soggetto all'autorità o al controllo dello
Stato. In proposito, è bene rammentare che per l'art. 53 del TUA, i venditori di energia elettrica
“fatta eccezione per quelli che versano anticipatamente l'imposta dovuta mediante canone di abbonamento annuale, prestano una cauzione sul pagamento dell'accisa determinata dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane in misura pari ad un dodicesimo dell'imposta annua che si presume dovuta in relazione ai dati comunicati dal soggetto nella denuncia di cui al comma 4 e a quelli eventualmente in possesso dello stesso Ufficio.
Il medesimo Ufficio, effettuati i controlli di competenza e verificata la completezza dei dati relativi alla denuncia e alla cauzione prestata, rilascia, ai soggetti di cui ai commi 1, 2 e alle società di cui al comma 3 un'autorizzazione, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della denuncia. L'autorizzazione viene negata o revocata a chiunque sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati connessi all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici o sull'energia elettrica per i quali è prevista la pena della reclusione”.
L'art. 55, comma 2, del TUA dispone, poi, che i venditori partecipino alla determinazione dell'imposizione, stabilendo che “Per le forniture di energia elettrica alle utenze con potenza disponibile non superiore a 200 kW, con impiego promiscuo, i venditori devono convenire, per tali utenti, con il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, il canone d'imposta corrispondente, in base ai consumi presunti tassabili ed alle rispettive aliquote”. Appare dunque evidente come i fornitori siano sottoposti ad attenti controlli da parte dello Stato e possiedano poteri, conferiti dalla legge, che esorbitano rispetto ai normali diritti e obblighi che caratterizzano i comuni rapporti interprivati.
L'ulteriore circostanza - che secondo la Corte di giustizia autorizza il giudice nazionale a disapplicare la norma nazionale anche nelle controversie tra privati - è che “il diritto interno disponga diversamente”. Tuttavia, il diritto interno prevede proprio che il fornitore, se
“condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa”, può chiederne il rimborso allo Stato (art. 14 TUA). La norma, quindi, autorizza il soggetto inciso a chiedere la restituzione del tributo non dovuto non solo allo Stato (art. 16 TUA) ma anche al suo fornitore quando l'imposta sia stata “indebitamente percepita”.
“Esiste pertanto una norma nazionale che autorizza il consumatore a rivolgersi non solo allo
Stato, ma anche al fornitore tutte le volte che l'imposta in via di rivalsa sia stata percepita indebitamente. Ciò sta a significare che, per l'ordinamento statale, il soggetto inciso può far valere nei confronti del fornitore tutte le ragioni che rendono indebita la percezione della imposta esercitata in via di rivalsa perché altrimenti, se si escludesse una qualche ragione di non debenza, l'art 14 offrirebbe una tutela limitata senza che un limite sia previsto (cfr. Corte
Appello Roma, n. 3771 del 16.06.2025).
Applicando tali principi alla fattispecie in esame non può che dichiararsi la ripetibilità dell'addizionale nei confronti della società fornitrice. Val la pena precisare che anche la Corte
Costituzionale si è mossa lungo la stessa direzione interpretativa intrapresa da questo Giudice.
Con la recentissima pronuncia n. 43 del 15.04.2025, infatti, la Consulta ha operato una scelta ancor più radicale, dichiarando “l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2,
D.L. 28 novembre 1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella l. 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma
1, D. Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26”) e sancendo, dunque, la contrarietà all'ordinamento costituzionale dell'addizionale in questione. Alla luce della sentenza in esame non possono più sorgere dubbi sulla possibilità per il giudice nazionale di disapplicare, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una Direttiva
Europea. Ne consegue che i clienti dei fornitori sono legittimati ad esercitare l'azione di ripetizione dell'addizionale ex art. 2033 c.c. direttamente nei confronti dei fornitori stessi, i quali potranno, a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato ex art. 14 TUA.
La domanda è perciò fondata e va accolta in quanto provata. Mette conto osservare, in merito, che è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui, in tema di ripetizione di indebito, grava sull'attore che propone la relativa azione la dimostrazione dell'avvenuto pagamento e della mancanza di una causa giustificatrice (cfr. Cass. civ., sez. 3,
12 giugno 2020 n. 11294 e Cass. civ., sez. 2, 27 novembre 2018 n. 30713).
Stante l'evidente mancanza di una causa giustificatrice per tutto quanto sin qui esposto, con riguardo all'avvenuto pagamento si rileva che dagli estratti conto depositati in atti dall'attrice e solo genericamente contestati dalla convenuta emergono i pagamenti per il consumo di energia elettrica avvenuti tra il 2010 e il 2011, pacificamente comprensivi dell'addizionale sull'accisa e dell'iva, di cui la società attrice chiede fondatamente la restituzione.
Se ne conclude che la società attrice ha assolto il proprio onere probatorio. Dall'accoglimento della domanda consegue la condanna della lla restituzione CP_1 in favore dell'attrice delle somme pagate a titolo di addizionale provinciale sull'accisa, come indicate nel secondo prospetto di calcolo in atti, oltre IVA al 10%, avendo la Suprema Corte chiarito che, “ove l'operazione sia stata erroneamente assoggettata all'IVA, restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione IVA, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'IVA, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'IVA versata in via di rivalsa, e l'Amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell'IVA pagata in rivalsa dalla dichiarazione IVA presentata dal cessionario (Cass. 2/12/2014″n. 25531; Cass.
15/05/2015, n. 9946; Cass., ord., 13/06/2018, n. 15536; Cass., ord., 19/02/2019, n. 4874; Cass. ord. n. 8652/2020).
Sulla somma, oggetto di condanna devono essere riconosciuti gli interessi dalla domanda, ai sensi dell'art. 2033 c.c., posto che non appare dubitabile la buona fede del fornitore all'epoca del pagamento delle somme, oggetto di azione di ripetizione.
Nel caso di specie gli interessi devono essere riconosciuti nella misura prevista dall'art. 1284,
1 comma, c.c. dalla data della messa in mora del 05.05.2020 fino alla data della domanda giudiziale e nella misura prevista dall'art. 1284, 4 comma, c.c. per il periodo successivo fino al saldo.
I contrasti giurisprudenziali esistenti, i mutamenti della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ed il definitivo chiarimento, ad opera della Consulta, intervenuto poco più di due mesi addietro, impongono l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti in lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna alla restituzione in CP_1 favore di dell'importo complessivo di € 43.926,36 (IVA Parte_1
inclusa), oltre interessi nella misura prevista dall'art. 1284, co. 1, c.c. dal 05.05.2020 al
03.06.2020 e nella misura prevista dall'art. 1284, co. 4, c.c. dal 04.06.2020 al soddisfo;
2. rigetta ogni altra domanda;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Avellino, 14.07.2025
Il Giudice dott. Sossio Pellecchia