Art. 13.
Col termine «notte» si intende un periodo di almeno 11 ore consecutive, comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 5 salvo le disposizioni della legge sulla panificazione. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 7 dicembre 1951, n. 1630 , ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il rinvio alle disposizioni della, legge sulla panificazione, contenuto nell' art. 13 della legge 26 aprile 1934, n. 653 , si riferisce soltanto ai lavoratori di sesso maschile e di eta' inferiore ai diciotto anni".
Col termine «notte» si intende un periodo di almeno 11 ore consecutive, comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 5 salvo le disposizioni della legge sulla panificazione. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 7 dicembre 1951, n. 1630 , ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il rinvio alle disposizioni della, legge sulla panificazione, contenuto nell' art. 13 della legge 26 aprile 1934, n. 653 , si riferisce soltanto ai lavoratori di sesso maschile e di eta' inferiore ai diciotto anni".