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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/09/2025, n. 12947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12947 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 22712/2024 , vertente
TRA
(ROMA (RM), 30/10/1977), con il Parte_1
patrocinio delle avvocate Saveria Francesca Caporale e Giulia
Sarnari;
ricorrente
E
(BOLOGNA (BO), Controparte_1
31/08/1947), con il patrocinio dell'avvocata Marianna Rita De
Cinque e dell'avvocato Sante Ricci;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: dichiarazione giudiziale di paternità
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 2 si è rivolta al Tribunale di Roma perché venga Parte_1
accertata la sua condizione di figlia biologica di
[...]
; dopo avere ricostruito le circostanze del CP_1
proprio concepimento, ha riferito di avere cercato sin dalla prima adolescenza di stabilire un contatto con il padre, il quale pur sostenendola in parte sotto il profilo economico, non aveva mai accettato di riconoscerla, cagionandole sofferenza sul piano psicologico e non offrendole nel contempo tutte le opportunità che aveva invece assicurato agli altri figli riconosciuti;
di qui le richieste risarcitorie che si accompagnano alla domanda relativa allo status.
si è costituito Controparte_1
offrendo una ricostruzione della vicenda in parte dissimile da quella dell'attrice, evidenziando in particolare che il mancato riconoscimento era stato il frutto di un accordo intercorso con la madre di lei, il cui marito aveva successivamente adottato la minore.
Rappresenta di avere effettuato consistenti elargizioni economiche in favore di ed evidenzia che la stessa ha goduto di un Parte_1
tenore di vita agiato e non ha subito alcuna privazione in conseguenza del mancato riconoscimento. Chiede in conclusione il rigetto delle domande risarcitorie, o in subordine il loro accoglimento in misura più contenuta rispetto a quanto richiesto dall'attrice.
, che pure nei propri atti non ha Controparte_1
revocato in dubbio la propria paternità, ha comunque insistito perché fosse eseguita una consulenza tecnica per accertare il legame di filiazione;
l'indagine, debitamente documentata, ha condotto al risultato di seguito riprodotto testualmente: 3
Nonostante il risultato inequivoco dell'indagine di cui sopra, su richiesta del CTP di parte convenuta è stato eseguito un ulteriore accertamento che ha condotto a definitiva conferma della paternità:
All'esito di tali accertamenti la difesa di parte attrice ha chiesto
– prima di dare avvio all'istruttoria sulle ulteriori domande- che venisse pronunciata sentenza non definitiva sullo status, con la sostanziale adesione del convenuto.
Sulla base degli accertamenti eseguiti, deve essere dichiarato che
è il padre di Controparte_1 Parte_1
L'attrice ha fatto richiesta di aggiungere il cognome paterno al proprio, così da chiamarsi;
Persona_1 CP_1
tale diritto discende dall'art. 262 c.c., norma dettata in tema di riconoscimento di prole nata fuori dal matrimonio, dal momento che la dichiarazione giudiziale di paternità produce i medesimi effetti del riconoscimento.
Le spese di lite saranno regolate con la definizione del giudizio, che prosegue sul ruolo del giudice istruttore, come da separata 4 ordinanza, per la ricerca di un accordo tra le parti o in mancanza per la definizione delle domande risarcitorie.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 22712/2024 R.G.A.C., così decide:
-dichiara la che (RM), Parte_2
30/10/1977) è figlia di CP_1 Controparte_1
(BOLOGNA (BO), 31/08/1947);
[...]
-dispone che l'attrice assuma il cognome paterno aggiungendolo al proprio e venga a chiamarsi così Persona_1
;
[...] CP_1
-ordina all' Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle necessarie annotazioni;
-dispone la prosecuzione del giudizio come già previso con separata ordinanza;
-spese al definitivo.
Roma, 12/09/2025
Il Giudice estensore
Cecilia Pratesi
Il Presidente
Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 22712/2024 , vertente
TRA
(ROMA (RM), 30/10/1977), con il Parte_1
patrocinio delle avvocate Saveria Francesca Caporale e Giulia
Sarnari;
ricorrente
E
(BOLOGNA (BO), Controparte_1
31/08/1947), con il patrocinio dell'avvocata Marianna Rita De
Cinque e dell'avvocato Sante Ricci;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: dichiarazione giudiziale di paternità
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 2 si è rivolta al Tribunale di Roma perché venga Parte_1
accertata la sua condizione di figlia biologica di
[...]
; dopo avere ricostruito le circostanze del CP_1
proprio concepimento, ha riferito di avere cercato sin dalla prima adolescenza di stabilire un contatto con il padre, il quale pur sostenendola in parte sotto il profilo economico, non aveva mai accettato di riconoscerla, cagionandole sofferenza sul piano psicologico e non offrendole nel contempo tutte le opportunità che aveva invece assicurato agli altri figli riconosciuti;
di qui le richieste risarcitorie che si accompagnano alla domanda relativa allo status.
si è costituito Controparte_1
offrendo una ricostruzione della vicenda in parte dissimile da quella dell'attrice, evidenziando in particolare che il mancato riconoscimento era stato il frutto di un accordo intercorso con la madre di lei, il cui marito aveva successivamente adottato la minore.
Rappresenta di avere effettuato consistenti elargizioni economiche in favore di ed evidenzia che la stessa ha goduto di un Parte_1
tenore di vita agiato e non ha subito alcuna privazione in conseguenza del mancato riconoscimento. Chiede in conclusione il rigetto delle domande risarcitorie, o in subordine il loro accoglimento in misura più contenuta rispetto a quanto richiesto dall'attrice.
, che pure nei propri atti non ha Controparte_1
revocato in dubbio la propria paternità, ha comunque insistito perché fosse eseguita una consulenza tecnica per accertare il legame di filiazione;
l'indagine, debitamente documentata, ha condotto al risultato di seguito riprodotto testualmente: 3
Nonostante il risultato inequivoco dell'indagine di cui sopra, su richiesta del CTP di parte convenuta è stato eseguito un ulteriore accertamento che ha condotto a definitiva conferma della paternità:
All'esito di tali accertamenti la difesa di parte attrice ha chiesto
– prima di dare avvio all'istruttoria sulle ulteriori domande- che venisse pronunciata sentenza non definitiva sullo status, con la sostanziale adesione del convenuto.
Sulla base degli accertamenti eseguiti, deve essere dichiarato che
è il padre di Controparte_1 Parte_1
L'attrice ha fatto richiesta di aggiungere il cognome paterno al proprio, così da chiamarsi;
Persona_1 CP_1
tale diritto discende dall'art. 262 c.c., norma dettata in tema di riconoscimento di prole nata fuori dal matrimonio, dal momento che la dichiarazione giudiziale di paternità produce i medesimi effetti del riconoscimento.
Le spese di lite saranno regolate con la definizione del giudizio, che prosegue sul ruolo del giudice istruttore, come da separata 4 ordinanza, per la ricerca di un accordo tra le parti o in mancanza per la definizione delle domande risarcitorie.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 22712/2024 R.G.A.C., così decide:
-dichiara la che (RM), Parte_2
30/10/1977) è figlia di CP_1 Controparte_1
(BOLOGNA (BO), 31/08/1947);
[...]
-dispone che l'attrice assuma il cognome paterno aggiungendolo al proprio e venga a chiamarsi così Persona_1
;
[...] CP_1
-ordina all' Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle necessarie annotazioni;
-dispone la prosecuzione del giudizio come già previso con separata ordinanza;
-spese al definitivo.
Roma, 12/09/2025
Il Giudice estensore
Cecilia Pratesi
Il Presidente
Marta Ienzi