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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/06/2025, n. 7549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7549 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE
dr.ssa Anna Baroncini in data 25.6.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 17794/2024 R.G. cont.
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, viale Cortina d'Ampezzo n.190, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Francesco Codini, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona dell'Amministratore Delegato e procuratore speciale Controparte_1
dr.ssa elettivamente domiciliata in Roma, via Costantino Maes n.84 pres- Controparte_2 so lo studio dell'avv. Gianluca Della Gatta che la rappresenta e difende, giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Giovanni Zacchino del foro di Reggio Emilia
RESISTENTE
OGGETTO: impugnazione trasferimento
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 8.5.2024 la ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo la fissazione dell'udienza di discussione nella causa così promossa avverso causa avente ad oggetto: Controparte_1
1) In via preliminare: l'accertamento e la declaratoria che dal 8.9.2003 tra le parti è in cor- so un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e part time 90% con la qualifi- ca di “Impiegata-Responsabile vendite” inquadrata nel IV livello del CCNL DMO, tenuta a prestare la propria attività lavorativa per 36 ore settimanali, accettando altresì le cc.dd. clausole elastiche e le variazioni temporali della prestazione, assunta in forza presso il punto vendita di Roma alla via Borgogna angolo via Bocca di Leone, con tutte le conse- guenze di legge, anche sotto il profilo contributivo, previdenziale ed assicurativo;
2) In via ulteriormente preliminare: l'accertamento e la declaratoria che dal 13.11.2023 ad ora tra le parti è in corso un rapporto di lavoro subordinato con le mansioni di “Impiegata-
Responsabile vendite” con gli orari in concreto svolti ed in narrativa indicati presso il Punto
Vendita sito in Firenze alla via Panzani angolo via De Banchi, n. 1/R;
3) In via principale: l'accertamento e la declaratoria della mancanza dei requisiti propri dell'impugnato trasferimento così come previsti dalla legge riguardo le asserite “impre- scindibili esigenze aziendali di organizzazione ed efficienza del negozio” addotte dalla
[...]
e per l'effetto la declaratoria di illegittimità del trasferimento ed il suo an- Controparte_3 nullamento con emissione dell'ordine di ripristino della sede di lavoro pregressa;
4) In via subordinata: l'accertamento e la declaratoria della mancanza dei requisiti propri dell'impugnato trasferimento così come previsti dalla legge riguardo l'addotta 'incompatibi- lità ambientale' contestata e per l'effetto la declaratoria di illegittimità del trasferimento ed il suo annullamento con emissione dell'ordine di ripristino della sede di lavoro pregressa;
5) In via ulteriormente subordinata: l'accertamento che il trasferimento impugnato ha natu- ra di trasferimento disciplinare e conseguentemente la declaratoria che lo stesso è nullo e/o illegittimo perché non previsto come istituto dall'ordinamento e conseguentemente e per l'effetto la condanna della società resistente ad annullare/revocare il trasferimento nul- lo comunicato e l'emissione dell'ordine di ripristino della sede di lavoro pregressa;
6) in via ulteriormente subordinata l'accertamento e la declaratoria di illegittimità, spropor- zionalità e/o nullità, annullabilità, infondatezza, invalidità e/o inefficacia del trasferimento impugnato e conseguentemente per l'effetto la condanna della resistente ad annulla-
2 re/revocare il 'trasferimento illegittimo' e l'emissione dell'ordine di ripristino della sede di lavoro pregressa;
7) In via ulteriormente subordinata, l'accertamento che la svolge la Controparte_1
propria attività presso altri punti vendita in Roma (Unità locale n. RM/5 in Roma (00173) alla via Palmiro Togliatti n. 2; Unità locale n. RM/6 in Roma (00139) alla via Alberto Lionel- lo, n. 201) e conseguentemente la declaratoria della violazione da parte dell'azienda delle norme che regolano il trasferimento dei lavoratori ex art. 2103 cc e relativi contratti colletti- vi con emissione dell'ordine di ripristino della sede di lavoro pregressa;
8) In via ulteriormente subordinata, l'accertamento che la svolge la Controparte_1
propria attività presso altri punti vendita in Roma (Unità locale n. RM/5 in Roma (00173) alla via Palmiro Togliatti n. 2; Unità locale n. RM/6 in Roma (00139) alla via Alberto Lionel- lo, n. 201) e conseguentemente la declaratoria di sproporzionalità del trasferimento impu- gnato presso l'unità operativa di Firenze alla via Panzani angolo via De Banchi, n.1/R e per l'effetto la condanna della resistente ad assegnare alla lavoratrice, una delle predette sedi site nel comune di Roma;
9) Sempre in via ulteriormente subordinata, l'accertamento e la declaratoria che la CP_1
ha comminato un trasferimento disciplinare e conseguentemente la declaratoria
[...] che lo stesso è nullo e/o illegittimo perché non previsto come istituto dall'ordinamento e conseguentemente e per l'effetto la condanna della resistente ad annullare/revocare il tra- sferimento nullo comunicato e l'emissione dell'ordine di ripristino della sede di lavoro pre- gressa;
10) In ogni caso, l'accertamento e la declaratoria di invalidità e/o nullità e/o, comunque,
l'annullamento di qualunque atto e/o patto di rinunzia e/o transazione eventualmente inter- venuto tra le parti ed avente ad oggetto i diritti del prestatore di lavoro, anche per il fatto che la ricorrente non ha compreso il contenuto dell'atto e, quindi, la volontà non è stata espressa in maniera libera ed autonoma;
11) con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Deduceva la ricorrente a sostegno della pretesa azionata:
a. di avere svolto la propria attività lavorativa presso il punto vendita di sito CP_1 in Roma, Via Borgognona n. 5/Angolo Via Bocca di Leone dall'8.9.2003 sino al novembre
2023 con la dovuta diligenza e capacità, portando a termine gli obiettivi posti dall'azienda;
3 b. che sono tuttavia insorte difficoltà nel periodo durante il quale le qualifiche di responsa- bile del punto vendita e di Retail Supervisor sono state ricoperte, rispettivamente, dalla
SI.ra e dalla SI.ra Pt_2 Pt_3
c. che la avrebbe mostrato “una sorta di antipatia” nei suoi confronti, negandole Pt_2
la possibilità di usufruire delle ferie in un periodo diverso rispetto a quello, successivo ai saldi, da essa solitamente richiesto per le proprie ferie, cagionandole “una situazione di di- spiacere ed amareggiamento”;
d. di essere stata allontanata dal punto vendita di Roma, Via Borgognona n. 5, all'esito di una contestazione disciplinare avente ad oggetto “un episodio di confronto” verificatosi il giorno 4.10.2023 con la Retail Supervisor, e la referente del negozio, Testimone_1 in occasione di uno dei colloqui, periodicamente organizzati dall'azienda, Testimone_2 aventi ad oggetto i feedback sull'attività svolta dai dipendenti – che nei suoi confronti non venivano esposti - ed eventuali richieste dei dipendenti medesimi;
e. di avere chiesto, in occasione di tale colloquio, l'aumento di livello dal IV al III;
f. di avere espresso, a fronte del rifiuto oppostole, il proprio disappunto, rappresentando la delusione per il trattamento riservatole, tanto da rassegnare le dimissioni, successivamen- te revocate;
g. che con lettera consegnatale in data 20.10.2024, le ha contestato di ave- CP_1
re pronunciato alcune frasi offensive in occasione del colloquio del 4.10.2023 e, non accet- tando le sue giustificazioni, le ha irrogato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per dieci giorni;
h. che con raccomandata del 6.11.2023, ha disposto il suo trasferimento CP_1 dal negozio di Roma a quello di Firenze “per imprescindibili esigenze aziendali di organiz- zazione e di efficienza del negozio”, consistite nella “situazione di incompatibilità ambien- tale con i Suoi superiori gerarchici ed i suoi colleghi”;
i. di avere impugnato il trasferimento, ma di avere, tuttavia, preso servizio presso il nego- zio di Firenze, ad esito del quale le veniva impedito di accedere al negozio di via Borgo- gnona per ritirare i propri effetti personali;
l. che in data successiva al suo trasferimento, su domanda del 9.1.2024 la figlia è stata ri- conosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n.
104/1992;
4 m. di avere richiesto, a fronte della suddetta circostanza, alla datrice di lavoro di modificare il proprio orario di lavoro, ma la modifica richiesta era negata;
n. che possiede altri punti vendita a Roma, siti, rispettivamente, in Via To- CP_1
gliatti n. 2, ed in Via Alberto Lionello n. 201, ove avrebbe potuto essere trasferita, senza un allontanamento di circa 300 km dall'abitazione familiare;
o) che non sussistono le “imprescindibili esigenze aziendali di organizzazione e di efficien- za del negozio” e la “situazione di incompatibilità ambientale”, poste da a CP_1
fondamento del provvedimento impugnato;
p) che il trasferimento ha in realtà natura disciplinare, e non rispetta il requisito della pro- porzionalità tra il comportamento della lavoratrice e la sanzione irrogata.
Ritualmente notificati ricorso e decreto di fissazione udienza, la società convenuta si costi- tuiva
I. contestando la fondatezza nel merito della pretesa:
1. in quanto sussistono comprovate ragioni tecniche organizzative e produttive, idonee a determinare la necessità del trasferimento, con riguardo sia alla sede di provenienza, sia a quella di destinazione:
a. con riferimento alla sede di provenienza, avendo le colleghe della ricorrente consegnato alla datrice di lavoro una lettera, con cui hanno denunciato una situazione di grave disagio nell'ambiente di lavoro, causata dai comportamenti della che già nell'anno pre- Pt_1 cedente avevano portato all'irrogazione di provvedimenti disciplinari in data 27.6.2022 e in data 4.8.2022, confermati in sede di accordo sindacale, previa riduzione del primo;
b. con riferimento alla sede di destinazione sussistendo la necessità di coprire un posto di lavoro presso il negozio in Firenze e non essendo stato possibile individuare una sede la- vorativa di destinazione meno gravosa, considerato che:
- gli altri due negozi di situati a Roma sono costituiti da reparti in gestione CP_1
presso i negozi , di e AL che, alla data del trasferimento, CP_4 CP_5 Parte_4 aveva già deciso di chiudere con cessazione dell'attività per mancato pagamento da
[...]
parte di di quanto dovuto;
CP_4
- il negozio di Napoli era ed è tuttora a pieno organico, composto da sei dipendenti, con ultima assunzione nell'anno 2002;
2. non essendo ravvisabili i comportamenti “vessatori” lamentati e consistiti ad avviso della lavoratrice nel rifiuto di un periodo di ferie, nella mancata esposizione da parte della Pt_5
5 ci, in occasione del colloquio di lavoro del 4.10.2023, dei risultati della sua attività lavorati- va;
del rifiuto del passaggio di livello e del rifiuto di modifica dell'orario di lavoro, tutti pie- namente giustificati dal contesto;
II. chiedendone il rigetto;
III con vittoria delle spese di lite.
Espletata attività istruttoria con l'escussione dei testi indotti da parte ricorrente Parte_6
e , nonché dei testi indotti da parte resistente
[...] Testimone_3 Tes_1
all'odierna udienza, esaurita la discussione, previo deposito di no-
[...] Testimone_2
te autorizzate, il giudice decide come da sentenza.
La domanda è infondata e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Deve in primo luogo escludersi la dissimulata natura disciplinare dell'impugnato trasferi- mento, espressamente qualificato per “incompatibilità ambientale” e a tale categoria sicu- ramente riconducibile - quanto meno nell'intenzione e ferma la necessità di riscontro fat- tuale - alla luce della lettera che in data 6.11.2023 i dipendenti in forza presso il negozio di in Roma, via Borgognona, al quale era addetta la , hanno conse- CP_1 Pt_1
gnato alla datrice di lavoro con allegate 4 dichiarazioni scritte, denunciando una situazione di grave disagio nell'ambiente di lavoro, causata dai comportamenti della ricorrente (doc.
3 fascicolo resistente).
Nelle suddette dichiarazioni si legge:
- in ordine ad un episodio verificatosi in data 21.9.2023: “durante la Parte_7
giornata ci sono stati continui disservizi da parte della collega come il non presidiare il pia- no vendita, più volte invece richiesto da noi staff e dal nostro superiore, per non lasciare il negozio scoperto e per poterle dare l'opportunità di accogliere le clienti e quindi di vende- re;
la collega più volte aveva lamentato, dando a noi la colpa, di non riuscire a vendere. Al- le ore 19 circa è entrata una cliente, io le ho consigliato di approcciarla, per darle l'opportunità richiesta, ma mi è stato risposto quanto segue: io non servo clienti di terza mano”;
- “in data 30 agosto 2023, verso le ore 9.50, ho avuto una discussione con la Tes_4
collega sopra citata [ ], in quanto non ho più sopportato le continue provocazioni Pt_1
subite in merito ad un cambio turno da me concessole e la sua insistenza e pedanteria nel volerne parlare, nonostante la mia reticenza, perché si trattava semplicemente di una mia predisposizione positiva ad esaurire la richiesta della mia responsabile per garantire una
6 giusta copertura alla boutique, e non di un favore personale. La collega ha subito alzato i toni e io mi sono trovata costretta a risponderle;
ho cercato di terminare la discussione in maniera veloce per non nuocere ai colleghi presenti in quella giornata, ma ha continuato ad avere atteggiamenti non consoni al luogo di lavoro”;
- a riportato il testo delle e-mail da essa inviate alla Retail Supervisor, Testimone_2 [...]
con cui ha riferito: “ è una risorsa instabile”, “queste crisi di pianto Testimone_5 Pt_1 stanno iniziando a diventare cadenziate a breve distanza le une dalle altre”, “questa atmo- sfera creata dalle sue “giornate no” imprevedibili non permette di lavorare in condizioni idonee”, “la risorsa si è espressa durante l'ultima crisi di pianto … con parole poco carine nei tuoi riguardi, cito testualmente: “quando vedo la mi viene il per- Pt_3 Persona_1 ché ripenso a quello che è successo l'anno scorso”, “ho visto negli ultimi mesi un crescen- do di instabilità nell'atteggiamento della collega … di nuovo ci troviamo a parlare di richie- ste permessi continue e di modalità e di tempistiche sbagliate nel farle … la gestione della risorsa diventa sempre più complessa dati questi sbalzi di umore, queste crisi di pianto esagerate e questi tentativi di destabilizzare lo staff e di complicare le mie giornate che ormai risultano evidenti”; nonché delle mail inviate a e con cui comunica di Pt_3 Pt_8 essere “pressata dal malcontento dello staff, che di nuovo lamenta in maniera del tutto contestualizzata uno stress sul posto di lavoro di difficile sostenibilità sempre a causa della risorsa in oggetto … lo staff è composto più o meno dalle stesse risorse che con cadenza periodica si trovano ad essere vittima ormai da quindici anni di comportamenti che creano caos e che minano la serenità del gruppo…sono arrivati a paventare uno sciopero … la sua presenza in negozio crea situazioni imbarazzanti con i clienti e problematiche di in- casso date anche dalla sua mancata volontà di essere conclusiva”.
Tale situazione di costante conflittualità all'interno del punto vendita a causa degli atteg- giamenti della ricorrente, ha trovato riscontro e conferma negli esiti dell'istruttoria orale.
La teste Retail Supervisor, oltre a confermare taluni episodi per quanto riportatole Pt_3
dalla riferiva che durante un colloquio in data 1.6.2022, cui oltre a lei, era presente Tes_2
, referente del negozio, la “si è coperta le orec- Controparte_6 Pt_1 chie per non ascoltarci, ci ha parlato sopra ed ha proferito le parole riportate nel capitolo”, ossia riferendosi alla “cretina, deficiente, inutile, incapace…questa bella gerente Pt_2 non mi ha insegnato nulla da quando è arrivata” e rivolgendosi ad entrambe le superiori
“nuove leve aziendali inutili”.
7 La teste riferiva altresì di essere stata presente all'episodio del 4.7.2022 e che mentre da- va indicazioni per la giornata “la ricorrente mi ha interrotto questionando sulla consegna del plico che non aveva voluto accettare e lamentandosi con lo staff come descritto nel capitolo” ossia “ io sono vittima…. Non c'è un clima tranquillo…sono ghettizzata…la refe- rente mi mette contro i colleghi e mi emarginate”.
La teste confermava altresì che in quell'occasione il chiese alla Casazza di non CP_7 essere più filmato e la ricorrente rispose che l'aveva fatto per provocare su consiglio del marito.
La teste e la teste confermavano entrambe integralmente il capitolo 12 della Pt_3 Tes_2 memoria ossia che: “il giorno 4.10.2023 alle ore 12.10 circa, durante un colloquio di lavoro con le SI.re e rispettivamente Retail Supervisor e Refe- Testimone_1 Testimone_2 rente del negozio, alla domanda se avesse dei “desiderata”, la SI.ra ha chiesto Pt_1 un avanzamento di carriera al III livello, giustificando tale richiesta con l'anzianità di servi- zio maturata;
alla risposta della SI.ra la quale ha riferito alla SI.ra che la Pt_3 Pt_1
sua richiesta di avanzamento di carriera non poteva essere accolta, in quanto la sua ca- pacità di fare squadra e di rispettare i ruoli non era in linea con le aspettative aziendali nei suoi confronti, la SI.ra ha pronunciato le seguenti frasi: “… l'Azienda mi sta Pt_1 prendendo in giro … e Lei è loro complice …”; la SI.ra ha, inoltre, accusato la Pt_1
SI.ra e la ex referente del negozio, SI.ra , di Pt_3 Controparte_6
averla volutamente ostacolata nel raggiungimento del suo obiettivo, pronunciando le se- guenti frasi: “…Lei sa cosa mi avete fatto Lei e la sua compagnuccia … mi avete costretto a pagare sedici euro di sindacato tutti i mesi per tutelarmi da voi”; la SI.ra si è, Pt_1 quindi, rivolta alla SI.ra e ha pronunciato la seguente frase: “tu sei l'unica Testimone_2
a meritare il mio rispetto”; dopo aver pronunciato tale frase, la SI.ra ha girato le Pt_1
spalle, e se ne è andata, abbandonando il colloquio;
successivamente, nella stessa gior- nata, la SI.ra si è rivolta alla SI.ra e, riferendosi alla SI.ra ha Pt_1 Tes_2 Pt_3 pronunciato le seguenti parole: “mi tocca dare le dimissioni per colpa di quella stronza bal- dracca”.
La teste ha altresì confermato il capitolo 13) della memoria ossia che in data Tes_2
6.10.2023, alle ore 16.00, sul posto di lavoro, la SI.ra si è a lei rivolta pronun- Pt_1 ciando le seguenti parole: “ …sono tutti degli stronzi, pezzi di merda, dato che nessuno dei
8 miei colleghi si è interessato al motivo per il quale ho dato le dimissioni, … sapevo che so- no falsi, ma non pensavo fino a questo punto …”.
Seppure in maniera meno puntuale anche i testi indotti da parte ricorrente hanno finito per confermare la situazione di conflittualità generata dalla nel punto vendita. Pt_1
Il , premesso di essere magazziniere e quindi in disparte rispetto al reparto vendita, Pt_6 dichiarava: “la ricorrente aveva normali rapporti con i colleghi, ma non negli ultimi tempi come mi è stato riferito da talune colleghe, un po' da tutti che mi raccontavano di un clima teso con la ricorrente…io non ho aderito alle iniziative intraprese dal personale del negozio nei confronti della ricorrente;
ricordo che una volta venne un responsabile dell'ufficio del personale a parlare con loro perché era stata scritta una lettera contro la ricorrente”.
Di analogo tenore la deposizione della teste , la quale dichiarava che “la ri- Tes_3
corrente aveva normali rapporti con i colleghi, anche se negli ultimi periodi tendeva ad es- sere conflittuale, non volendo mai mutare opinione…il colloquio lo abbiamo fatto tutti con la e ci venivano chiesti i desiderata. Tutti abbiamo indicato che volevamo un am- Pt_3
biente lavorativo tranquillo...la ricorrente era diventata molto polemica e non le andava mai bene niente di quello che facevo o facevano gli altri”.
Alla luce di tali emergenze istruttorie deve ritenersi accertata la situazione di incompatibili- tà ambientale in cui l'azienda ha individuato la ragione organizzativa dell'allontanamento della dal negozio di via Borgognona. Pt_1
Tali comportamenti integrano, infatti, l'ipotesi di grave difficoltà nei rapporti tra la Pt_1
e gli altri dipendenti del negozio di Roma, via Borgognona, tensioni e contrasti nell'ambiente di lavoro, tali da causare disorganizzazione e disfunzioni sotto il profilo tec- nico, organizzativo e produttivo.
La ricorrente non ha d'altronde specificamente contestato gli atteggiamenti a lei imputati, ma ha tentato di giustificarli alla luce di asseriti comportamenti “vessatori” tenuti nei suoi confronti da parte dei superiori aziendali.
In primo luogo la lamenta che la in ragione dell'antipatia da subito ma- Pt_1 Pt_2 nifestata nei propri confronti, in un'occasione le avrebbe negato le ferie nel periodo da lei richiesto, senza peraltro specificare il periodo per il quale avrebbe formulato la richiesta ri- gettata, così da non rendere possibile una compiuta valutazione della legittimità o meno dell'esercizio del potere datoriale di negare le ferie laddove incompatibili con le tempora- nee esigenze di organizzazione del lavoro.
9 Per quanto concerne la doglianza che in occasione del colloquio di lavoro del 4.10.2023, la avrebbe ometteva di riferirle i risultati della sua attività lavorativa, è emerso Pt_3 dall'istruttoria, che, a fronte del diniego della sua richiesta di avanzamento di carriera, la
SI.ra ha bruscamente interrotto il colloquio, di fatto impedendo in tal modo alla Pt_1
Retail Supervisor di condividere i feedback sul suo rendimento lavorativo.
Del pari, a fronte di quanto emerso dall'istruttoria il mancato accoglimento della richiesta di passaggio dal VI al III livello non appare vessatorio, in quanto la ricorrente ha effettiva- mente dimostrato di non possedere la capacità di relazionarsi con i colleghi e con i supe- riori, qualità legittimamente ritenuta necessaria ai fini dell'avanzamento di carriera.
A prescindere dal fatto che trattasi di circostanza successiva al trasferimento, non risulta comunque che la società convenuta abbia tenuto un atteggiamento di ostracismo nei con- fronti delle esigenze della lavoratrice negandole la modifica di orario da essa richiesta al fine di assistere la figlia nel frattempo riconosciuta invalida.
La ha inizialmente richiesto una modifica dell'orario di lavoro che le consentisse Pt_1
di non lavorare il sabato o la domenica, difficilmente conciliabile con le esigenze di un'attività commerciale.
La società le ha comunque fatto proposte alternative, da ultimo accettate dalla lavoratrice, come risulta dall'email inviata dalla in data 21.3.2024 (doc. 18 fascicolo di parte Pt_1
resistente).
Infine la ricorrente ha lamentato che la società le avrebbe impedito di accedere alla Pt_9
di Roma per il ritiro dei propri effetti personali, ma dai messaggi whatsapp prodotti dal-
[...]
la stessa lavoratrice sub doc. 11, si evince puramente e semplicemente un certo ritardo determinato dalla necessità di concordare la data di ritiro degli effetti personali della lavo- ratrice affinché, in tale occasione, fossero presenti la o la incaricate di racco- Tes_2 Pt_3 gliere la sottoscrizione dell'inventario da parte della persona delegata al ritiro.
Alla luce di quanto sopra deve ritenersi che sussistano rispetto alla sede di provenienza le comprovate ragioni tecniche organizzative e produttive, idonee a determinare la necessità del trasferimento, che ne costituiscono presupposto di legittimità ai sensi dell'art. 2103 c.c.
Quanto alla sede di destinazione, la società resistente ha d'altronde fornito idonea prova che al momento del trasferimento non vi erano altri posti disponibili più vicini - e dunque maggiormente conformi delle esigenze personali e familiari della lavoratrice - rispetto al punto vendita cui di Firenze è stata destinata.
10 Il negozio di Firenze aveva, infatti, al momento del trasferimento, un orga- CP_1 nico su carta di 7 risorse a tempo pieno , come risulta dall'estratto della visura camerale di
(doc. 9 fascicolo di parte resistente, mentre il personale assegnato era co- CP_1 stituito da 4 dipendenti a tempo pieno e 4 dipendenti in part time, come risulta dall'estratto del LUL riferito ai mesi da novembre a dicembre 2023 (docc. 10 e 11 fascicolo di parte re- sistente), con correlata esigenza e/o possibilità - attesa la necessità di allontanare la SI.ra dalla sede lavorativa di Roma, Via Borgognona n. 5 per incompatibilità ambienta- Pt_1
le - di copertura di un posto di lavoro presso la sede di destinazione.
Il negozio sito in Napoli era a pieno organico, sei dipendenti, con ultima as- CP_1 sunzione nell'anno 2002 come risulta dall'estratto del LUL riferito ai mesi da gennaio 2022
a giugno 2024 (doc. 17 fascicolo di parte resistente) e dall'estratto della visura camerale di
CP_1
Non risultavano d'altronde disponibili sedi di lavoro alternative a Roma, in quanto gli unici altri due negozi di ivi ubicati, erano costituiti da reparti in gestione presso i CP_1 negozi di AL, dei quali, alla data del trasferimento, l'azienda aveva CP_4 CP_8 già deciso di procedere alla chiusura con cessazione dell'attività.
Già dal mese di settembre 2023, infatti, la società aveva intimato a di provvedere al CP_4
pagamento di quanto ad essa dovuto, avvertendola che, in difetto, avrebbe provveduto a risolvere i contratti relativi alla gestione di detti reparti (cfr messaggio di posta elettronica certificata in data 22.9.2023, doc. 12 fascicolo di parte resistente); non aveva prov- CP_4
veduto in data 31.10.2023 al pagamento di quanto dovuto, ma la chiusura dei cosiddetti corner era stata ritardata dall'accesso di alla procedura di composizione negoziata CP_4
della crisi, con richiesta di applicazione delle misure protettive, che imponevano il rispetto del preavviso contrattualmente previsto, come risulta dalle lettere in data 16.7.2024, docc.
15 e 16 fascicolo di parte resistente).
Tali circostanze sono state confermate dai testi la quale dichiarava “sono Testimone_2 stata messa al corrente che vuole chiudere i corner ) ed CP_4 CP_1 Tes_1 la quale riferiva che “erano gli unici punti vendita ulteriori come corner presso
[...] CP_4 ma hanno chiuso a gennaio 2025 …già si sapeva che i corner avrebbero chiuso al mo- mento del trasferimento della ”). Pt_1
Nel corso del giudizio parte ricorrente ha poi ventilato la possibilità del suo trasferimento presso la Rinascente, ma la società resistente ha evidenziato come il personale ivi inviato
11 sia “distaccato temporaneamente” rimanendo in organico a via Borgognona, ove si è crea- ta la situazione di incompatibilità ambientale.
Infine ha prospettato la possibilità di un trasferimento presso altra società del gruppo in specie Max RA, ma giuridicamente non può avere luogo il trasferimento di un dipenden- te ad altra società, potendo al più esservi una nuova assunzione previa cessazione dell'originario rapporto.
Il trasferimento impugnato deve pertanto ritenersi legittimo.
Nelle note conclusive parte ricorrente invocava l'applicazione dell'istituto dell'accomodamento ragionevole attesa la condizione di disabilità grave ai sensi dell'art.3, comma 3 legge 104/1992 riconosciuta alla figlia della ricorrente, in epoca successiva al trasferimento su domanda del 9.1.2024, con visita del 20.2.2024.
La questione non può all'evidenza riguardare la legittimità del trasferimento impugnato in quanto anteriore al suddetto riconoscimento.
Del pari la sussistenza ad oggi dei presupposti sanitari dell'accomodamento ragionevole ai fini dell'assegnazione della ricorrente ad una sede più vicina alla residenza del disabile non può trovare posto in questa sede, trattandosi di domanda avente diversi petitum e causa petendi, ossia impugnazione di trasferimento per carenza di ragioni tecnico orga- nizzative e produttive da una parte ed assegnazione di una sede più vicina all'abitazione familiare per assistenza al congiunto disabile ex art.3 comma 3 legge 104/1992.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato perché infondato.
Attesa la peculiarità del caso di specie – in ragione delle verosimili motivazioni dello stato di stress della lavoratrice, ancorché di natura personale e familiare - compensa per metà le spese di lite e, per l'effetto, condanna la ricorrente alla refusione in favore della società del residuo 50% liquidato come da dispositivo.
P.Q.M
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione di- sattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso
12 - compensa per la metà le spese di lite e, per l'effetto condanna la ricorrente alla refusione in favore della società resistente del residuo 50% liquidato in euro 2.315,00 oltre accesso- ri come per legge.
Roma, 25.6.2025
Il Giudice
Dott. Anna Baroncini
13