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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 26/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 08:45 in composizione monocratica:
GRECO MARIA ANTONIETTA, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 623/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_2 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fontaniva - Piazza Umberto I 35124 Fontaniva PD
elettivamente domiciliato presso Email_2
AB S.p.a. - 02391510266
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 9365 IMU 2014
- INGIUNZIONE n. 9365 IMU 2015
- INGIUNZIONE n. 9365 TASI 2014
- INGIUNZIONE n. 9365 TASI 2015 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 661/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
Parte Riccorrente rinuncia al ricorso chiedendo la compensazione delle spese.
Parte Resistente AB S.p.A. chiede la condanna delle spese a carico del ricorrente.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La Signora Ricorrente_2 impugna l'atto di ingiunzione di pagamento n.9365 per IMU 2014 e 2015, notificato da AB SpA, affidataria del servizio di accertamento e riscossione dell'IMU per conto del Comune di Fontaniva (PD).
Si costituisce AB SpA che deposita le proprie controdeduzioni con cui chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Successivamente in data 25/1/2024 il procuratore di parte ricorrente comunica di rinunciare al ricorso auspicando una compensazione delle spese di lite. In ordine alla compensazione delle spese motiva richiamandosi a errori tecnici avvenuti in sede di deposito del ricorso, precisando di avere comunque immediatamente depositato l'atto di rinuncia.
AB SpA accetta la rinuncia al ricorso ma si oppone alla compensazione delle spese di lite chiesta dalla
Ricorrente, in quanto, contrariamente a quanto preteso, la stessa ha depositato più ricorsi avverso lo stesso atto, con conseguenti problemi per la resistente.
Le parti chiedono in udienza di non doversi provvedere in ordine all'istanza di sospensione e di dichiarare l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso.
All'odierna udienza, svoltasi con le presenze e le modalità di cui a verbale, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
Il Giudice prende atto della volontà di parte ricorrente di non provvedere in ordine all'istanza cautelare, in presenza di una rinuncia al ricorso che estingue immediatamente il processo precludendo ogni ulteriore pronuncia sia sulla istanza cautelare che nel merito.
Pertanto, in accoglimento della richiesta della ricorrente, cui parte resistente ha aderito, dichiara l'estinzione del giudizio per la cessata materia del contendere per intervenuta rinuncia al ricorso ai sensi dell'articolo
48, comma 1, D.lgs. 546/1992.
Condanna, in assenza di accordo tra le parti sulla compensazione delle spese, la ricorrente parte rinunciante al pagamento delle spese a favore della controparte, secondo il principio generale della soccombenza (cfr
Ordinanza Cass Civ. Sez V 31881/2024), spese determinate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico dichiara estinto il processo per rinuncia di parte ricorrente. Condanna parte ricorrente alla rifusione, a favore di parte resistente AB S.p.A., delle spese di causa liquidate in euro 900,00 omnicomprensivi.
Venezia, 19 dicembre 2025
Il Giudice Monocratico
RI ET EC
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 08:45 in composizione monocratica:
GRECO MARIA ANTONIETTA, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 623/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_2 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fontaniva - Piazza Umberto I 35124 Fontaniva PD
elettivamente domiciliato presso Email_2
AB S.p.a. - 02391510266
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 9365 IMU 2014
- INGIUNZIONE n. 9365 IMU 2015
- INGIUNZIONE n. 9365 TASI 2014
- INGIUNZIONE n. 9365 TASI 2015 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 661/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
Parte Riccorrente rinuncia al ricorso chiedendo la compensazione delle spese.
Parte Resistente AB S.p.A. chiede la condanna delle spese a carico del ricorrente.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La Signora Ricorrente_2 impugna l'atto di ingiunzione di pagamento n.9365 per IMU 2014 e 2015, notificato da AB SpA, affidataria del servizio di accertamento e riscossione dell'IMU per conto del Comune di Fontaniva (PD).
Si costituisce AB SpA che deposita le proprie controdeduzioni con cui chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Successivamente in data 25/1/2024 il procuratore di parte ricorrente comunica di rinunciare al ricorso auspicando una compensazione delle spese di lite. In ordine alla compensazione delle spese motiva richiamandosi a errori tecnici avvenuti in sede di deposito del ricorso, precisando di avere comunque immediatamente depositato l'atto di rinuncia.
AB SpA accetta la rinuncia al ricorso ma si oppone alla compensazione delle spese di lite chiesta dalla
Ricorrente, in quanto, contrariamente a quanto preteso, la stessa ha depositato più ricorsi avverso lo stesso atto, con conseguenti problemi per la resistente.
Le parti chiedono in udienza di non doversi provvedere in ordine all'istanza di sospensione e di dichiarare l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso.
All'odierna udienza, svoltasi con le presenze e le modalità di cui a verbale, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
Il Giudice prende atto della volontà di parte ricorrente di non provvedere in ordine all'istanza cautelare, in presenza di una rinuncia al ricorso che estingue immediatamente il processo precludendo ogni ulteriore pronuncia sia sulla istanza cautelare che nel merito.
Pertanto, in accoglimento della richiesta della ricorrente, cui parte resistente ha aderito, dichiara l'estinzione del giudizio per la cessata materia del contendere per intervenuta rinuncia al ricorso ai sensi dell'articolo
48, comma 1, D.lgs. 546/1992.
Condanna, in assenza di accordo tra le parti sulla compensazione delle spese, la ricorrente parte rinunciante al pagamento delle spese a favore della controparte, secondo il principio generale della soccombenza (cfr
Ordinanza Cass Civ. Sez V 31881/2024), spese determinate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico dichiara estinto il processo per rinuncia di parte ricorrente. Condanna parte ricorrente alla rifusione, a favore di parte resistente AB S.p.A., delle spese di causa liquidate in euro 900,00 omnicomprensivi.
Venezia, 19 dicembre 2025
Il Giudice Monocratico
RI ET EC