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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/12/2025, n. 4936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4936 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione Lavoro Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 778/2025 RG;
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Castaldo;
Parte_1 ricorrente
C O N T R O
in persona del suo Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
resistente Ragioni di fatto e diritto Parte ricorrente rappresentava che era stato accertato il requisito sanitario per percepire l'indennità di accompagnamento in capo al dante causa dell'istante a seguito di decreto di omologa emesso dal Tribunale adito;
che, a fronte della notificazione del decreto di omologa il 29.7.2024 e dell'invio del modello per la liquidazione della prestazione il 1.8.2024 (cfr. doc. in atti), l non aveva provveduto al pagamento dell'importo spettantegli a titolo di erede. CP_1
Si è costituito l' , dichiarando di aver provveduto ad erogare le spettanze il 20.08.2025 ed CP_1 ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere. In corso di giudizio il procuratore del ricorrente ha dato atto del pagamento dell'importo dovuto a titolo di quota spettante per i ratei della prestazione assistenziale chiedendo la condanna al pagamento degli interessi legali calcolati dal 2016.
La domanda diretta alla condanna al pagamento dei ratei della prestazione assistenziale. Nel merito il pagamento della quota spettante al ricorrente in qualità di erede a titolo di ratei della prestazione assistenziale determina il venir meno di ogni interesse delle parti alla prosecuzione della lite per quanto attiene alla domanda diretta alla condanna dei suddetti ratei: deve essere, pertanto, dichiarata, la cessazione della materia del contendere. La formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica, com'è noto, secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia (cfr. Cass. sez. un. 13969 del 2004; Cass. 18/03/2005, n. 5974; Sez. 3, Sentenza n. 16150 del 2010).
L'art. 16 legge n. 412 del 1991 prevede che “..Nel caso in cui la domanda risulti incompleta,
1 gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento…” L'art. 445 bis c.p.c. prevede che il decreto di omologa, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni di tal che deve ritenersi che nel termine previsto dal legislatore l'
[...]
è tenuto ad effettuare tutte le ulteriori verifiche previste dalla normativa e ad CP_2 effettuare il pagamento.
La Corte di Legittimità (cfr. sentenza Cassazione civile sez. lav. - 07/09/2022, n. 26317) ha evidenziato: “18. Il procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, dunque, ha innovato il modello processuale di settore, anche perché ha individuato nell' l'unico CP_1 contraddittore tecnico necessario. L'oggetto del procedimento, invero, non è il riconoscimento del diritto al singolo beneficio o alla specifica prestazione, ma è il solo accertamento dello stato psicofisico utile a fungere da presupposto per il riconoscimento di un beneficio assistenziale al medesimo correlato. 19. Tale opzione interpretativa non è quindi smentita dalla considerazione che l' non è CP_1 titolare di competenze in tema di esenzione del cittadino dal concorso alla spesa sanitaria, sul piano dell'amministrazione attiva, come rilevato dalla difesa dell' . L'indicazione del CP_1 diritto sotteso alla richiesta di accertamento, infatti, è finalizzata a giustificare l'interesse all'accertamento sanitario che forma oggetto del procedimento, ma tale accertamento non può mai condurre né confondersi con l'accertamento del diritto al beneficio (Cass. n. 17787 del 2020; Cass. n. 27010 del 2018; Cass. n. 1360 del 2022).” La Corte di Legittimità (cfr. sentenza Cassazione civile sez. lav. , - 09/04/2019, n. 9876), aveva inoltre già affermato: “41.Evidente che la pronuncia sul solo requisito sanitario, e dunque la declaratoria che riconosca il diritto al beneficio preteso ricorrendone le condizioni sanitarie previste dalla legge, lascia impregiudicato, in futuro, l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria.
42.Fra l'altro, l'ordinamento ammette sentenze di condanna condizionata, allorquando l'evento condizionante sia realmente tale, quale fatto futuro ed incerto, e sussista interesse ad una pronuncia in tal senso;
viceversa, stante l'obbligo generale del giudice di pronunciare su "tutta" la domanda (art. 112 c.p.c.), non è di regola ammesso che si chiuda il processo con l'accertamento solo di alcuni elementi della fattispecie costitutiva di un dato diritto, rimettendosi ad altro giudizio l'accertamento degli altri fatti costitutivi.
43.Ciò a meno che, come è nel caso di cui all'art. 445-bis, u.c., la pronuncia sia, per legge, destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicchè quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n. 27010 del 2018).” Pertanto nella fattispecie in esame solo dopo il decorso del periodo di 120 giorni dalla notificazione del decreto di omologa, previsto per la verifica degli ulteriori requisiti giuridici necessari per fruire della prestazione, il procedimento amministrativo è completo. Ne consegue che nella fattispecie in esame deve essere rigettata la domanda di condanna dell' al pagamento degli interessi legali dal 2016 secondo i conteggi prodotti. CP_1
2 Le spese di lite Nel caso che ci occupa, a fronte della notificazione del decreto di omologa il 29.7.2024 e dello invio del modello per la liquidazione della prestazione il 1.8.2024 (cfr. doc. in atti), l' ha provveduto al pagamento dell'importo spettante allorquando erano ormai trascorsi i CP_1
120 giorni previsti dall'art. 445 bis, comma 5, c.p.c. e dopo il deposito del ricorso. In conclusione deve dichiararsi la cessata materia del contendere e le spese di lite devono essere poste a carico dell' . CP_1
Le suddette spese sono liquidate come in dispositivo avuto riguardo ai parametri stabiliti dall'art. 4, comma 1, decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 2014 e tenuta in considerazione la limitata difficoltà dell'affare, l'assenza di attività istruttoria e la limitata portata delle questioni che è stato necessario affrontare in sede di discussione a fronte del comportamento processuale dell' che in corso di giudizio ha provveduto alla CP_1 liquidazione della prestazione.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la cessata materia del contendere per quanto attiene alla domanda diretta alla condanna al pagamento della quota spettante per i ratei della prestazione assistenziale;
- rigetta la domanda di condanna dell' al pagamento degli interessi legali dal 2016; CP_1
- condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, quantificate CP_1 in €1.150,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito. Così deciso il 08.12.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione Lavoro Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 778/2025 RG;
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Castaldo;
Parte_1 ricorrente
C O N T R O
in persona del suo Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
resistente Ragioni di fatto e diritto Parte ricorrente rappresentava che era stato accertato il requisito sanitario per percepire l'indennità di accompagnamento in capo al dante causa dell'istante a seguito di decreto di omologa emesso dal Tribunale adito;
che, a fronte della notificazione del decreto di omologa il 29.7.2024 e dell'invio del modello per la liquidazione della prestazione il 1.8.2024 (cfr. doc. in atti), l non aveva provveduto al pagamento dell'importo spettantegli a titolo di erede. CP_1
Si è costituito l' , dichiarando di aver provveduto ad erogare le spettanze il 20.08.2025 ed CP_1 ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere. In corso di giudizio il procuratore del ricorrente ha dato atto del pagamento dell'importo dovuto a titolo di quota spettante per i ratei della prestazione assistenziale chiedendo la condanna al pagamento degli interessi legali calcolati dal 2016.
La domanda diretta alla condanna al pagamento dei ratei della prestazione assistenziale. Nel merito il pagamento della quota spettante al ricorrente in qualità di erede a titolo di ratei della prestazione assistenziale determina il venir meno di ogni interesse delle parti alla prosecuzione della lite per quanto attiene alla domanda diretta alla condanna dei suddetti ratei: deve essere, pertanto, dichiarata, la cessazione della materia del contendere. La formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica, com'è noto, secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia (cfr. Cass. sez. un. 13969 del 2004; Cass. 18/03/2005, n. 5974; Sez. 3, Sentenza n. 16150 del 2010).
L'art. 16 legge n. 412 del 1991 prevede che “..Nel caso in cui la domanda risulti incompleta,
1 gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento…” L'art. 445 bis c.p.c. prevede che il decreto di omologa, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni di tal che deve ritenersi che nel termine previsto dal legislatore l'
[...]
è tenuto ad effettuare tutte le ulteriori verifiche previste dalla normativa e ad CP_2 effettuare il pagamento.
La Corte di Legittimità (cfr. sentenza Cassazione civile sez. lav. - 07/09/2022, n. 26317) ha evidenziato: “18. Il procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, dunque, ha innovato il modello processuale di settore, anche perché ha individuato nell' l'unico CP_1 contraddittore tecnico necessario. L'oggetto del procedimento, invero, non è il riconoscimento del diritto al singolo beneficio o alla specifica prestazione, ma è il solo accertamento dello stato psicofisico utile a fungere da presupposto per il riconoscimento di un beneficio assistenziale al medesimo correlato. 19. Tale opzione interpretativa non è quindi smentita dalla considerazione che l' non è CP_1 titolare di competenze in tema di esenzione del cittadino dal concorso alla spesa sanitaria, sul piano dell'amministrazione attiva, come rilevato dalla difesa dell' . L'indicazione del CP_1 diritto sotteso alla richiesta di accertamento, infatti, è finalizzata a giustificare l'interesse all'accertamento sanitario che forma oggetto del procedimento, ma tale accertamento non può mai condurre né confondersi con l'accertamento del diritto al beneficio (Cass. n. 17787 del 2020; Cass. n. 27010 del 2018; Cass. n. 1360 del 2022).” La Corte di Legittimità (cfr. sentenza Cassazione civile sez. lav. , - 09/04/2019, n. 9876), aveva inoltre già affermato: “41.Evidente che la pronuncia sul solo requisito sanitario, e dunque la declaratoria che riconosca il diritto al beneficio preteso ricorrendone le condizioni sanitarie previste dalla legge, lascia impregiudicato, in futuro, l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria.
42.Fra l'altro, l'ordinamento ammette sentenze di condanna condizionata, allorquando l'evento condizionante sia realmente tale, quale fatto futuro ed incerto, e sussista interesse ad una pronuncia in tal senso;
viceversa, stante l'obbligo generale del giudice di pronunciare su "tutta" la domanda (art. 112 c.p.c.), non è di regola ammesso che si chiuda il processo con l'accertamento solo di alcuni elementi della fattispecie costitutiva di un dato diritto, rimettendosi ad altro giudizio l'accertamento degli altri fatti costitutivi.
43.Ciò a meno che, come è nel caso di cui all'art. 445-bis, u.c., la pronuncia sia, per legge, destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicchè quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n. 27010 del 2018).” Pertanto nella fattispecie in esame solo dopo il decorso del periodo di 120 giorni dalla notificazione del decreto di omologa, previsto per la verifica degli ulteriori requisiti giuridici necessari per fruire della prestazione, il procedimento amministrativo è completo. Ne consegue che nella fattispecie in esame deve essere rigettata la domanda di condanna dell' al pagamento degli interessi legali dal 2016 secondo i conteggi prodotti. CP_1
2 Le spese di lite Nel caso che ci occupa, a fronte della notificazione del decreto di omologa il 29.7.2024 e dello invio del modello per la liquidazione della prestazione il 1.8.2024 (cfr. doc. in atti), l' ha provveduto al pagamento dell'importo spettante allorquando erano ormai trascorsi i CP_1
120 giorni previsti dall'art. 445 bis, comma 5, c.p.c. e dopo il deposito del ricorso. In conclusione deve dichiararsi la cessata materia del contendere e le spese di lite devono essere poste a carico dell' . CP_1
Le suddette spese sono liquidate come in dispositivo avuto riguardo ai parametri stabiliti dall'art. 4, comma 1, decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 2014 e tenuta in considerazione la limitata difficoltà dell'affare, l'assenza di attività istruttoria e la limitata portata delle questioni che è stato necessario affrontare in sede di discussione a fronte del comportamento processuale dell' che in corso di giudizio ha provveduto alla CP_1 liquidazione della prestazione.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la cessata materia del contendere per quanto attiene alla domanda diretta alla condanna al pagamento della quota spettante per i ratei della prestazione assistenziale;
- rigetta la domanda di condanna dell' al pagamento degli interessi legali dal 2016; CP_1
- condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, quantificate CP_1 in €1.150,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito. Così deciso il 08.12.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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