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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/07/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 168/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
1. Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
2. Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3. Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 168/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 27.06.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 28.01.2025 da , rappresentata e difesa TE
dall'avv.to MICHELA PAOLA RICCIARDONE e , rappresentato e difeso dall'avv.to TE
GIOVANNA MARESCA, dalla cui unione è nata, il 5.2.2015, la figlia , tendente ad ottenere la Per_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AN ed NO (CE) in data 31.08.2013; lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data in cui i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con sentenza passata in giudicato n. 549/2024 del 13.02.2024; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“1. I coniugi si comporteranno tra di loro in modo civile e con rispetto.
1 2. La figlia minore godrà dell'affidamento condiviso con entrambi i genitori con Per_1
collocamento preferenziale presso la madre. I coniugi dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la minore con sé. Qualsiasi comunicazione tra i genitori dovrà avvenire preferibilmente a mezzo mail o pec.
3. Il padre, potrà vedere e tenere con sé per due giorni a settimana, il mercoledì e il venerdi, Per_1
dalle ore 18.00 alle ore 21.00 compatibilmente con gli impegni scolastici ed extracurriculari della minore, con possibilità di sentire quotidianamente la figlia a mezzo cellulare della bambina o quello della madre;
o dall'uscita di scuola fino alle ore 20.00 di sera;
durante il week-end, dalle ore 9.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica, a settimane alterne e sempre compatibilmente con gli impegni scolastici ed extracurriculari della minore.
4. Per tutte le festività si applicherà il criterio dell'alternanza naturalmente con inversione di turni per gli anni successivi. Con specifico riferimento alle vacanze natalizie trascorrerà con il Per_1
genitore o dalle ore 9.00 del 24 dicembre alle ore 20.00 del 25 dicembre o dalle ore 9.00 del 31 dicembre alle ore 20.00 del 01 gennaio. Relativamente alle vacanze Pasquali la minore trascorrerà col genitore o dalle ore 9.00 alle ore 20.00 del giorno di Pasqua o dalle ore 9:00 alle ore 20,00 del
Lunedì in Albis.
5. Relativamente alle vacanze estive la minore trascorrerà con il padre 15 giorni consecutivi ad agosto previa comunicazione entro il 31 maggio di ogni anno, precisando il luogo esatto in cui la minore soggiornerà in caso di vacanza nonché i relativi recapiti;
6. Resta inteso, che le parti -ove d'accordo- potranno modificare liberamente, di volta in volta, le innanzi indicate modalità di frequentazione della minore.
7. La casa coniugale, di proprietà del sig. , fratello sella sig.ra ER TE
, sita in AN ed NO (CE) alla Via Da Vinci, nonché tutti gli arredi, i mobili e le
[...]
pertinenze, rimarrà nella disponibilità della sig.ra che vi continuerà ad abitare con la TE
minore.
2 8. Il sig. , a titolo di concorso nel mantenimento della figlia, corrisponderà alla sig.ra TE
, entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno di € 300,00 da versarsi secondo le TE
modalità concordate tra i coniugi autorizzando altresì la sig.ra a percepire TE
l'intero importo dell'assegno unico per la figlia.
9. Entrambi i coniugi contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie espressamente previste dal protocollo di intesa del Tribunale di S. MARIA C.V. con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di S. MARIA C.V. che si intende trascritto.
10. I genitori si assumono entrambi l'obbligo di far conservare alla figlia minore rapporti continuativi con gli ascendenti e i parenti entrambi.
11.I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento.
12.I coniugi si rilasciano reciprocamente, sin d'ora, il consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente e per il quale sia necessario il consenso del coniuge.
13.I coniugi dichiarano espressamente di aver compiutamente definito ogni rapporto di natura economica e/o patrimoniale tra loro esistente e di non aver null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altro a qualsiasi titolo o ragione, salvo il puntuale adempimento di quanto previsto nel presente ricorso congiunto.”
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che le pattuizioni siano conformi agli interessi della figlia minore;
letto il parere favorevole del P.M.;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AN ed NO (CE) il
31.08.2013 da , nata a [...] il [...], e , TE TE
nato a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AN ed NO (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
3 D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 12, parte II, serie A, anno
2013);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 27.06.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
1. Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
2. Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3. Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 168/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 27.06.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 28.01.2025 da , rappresentata e difesa TE
dall'avv.to MICHELA PAOLA RICCIARDONE e , rappresentato e difeso dall'avv.to TE
GIOVANNA MARESCA, dalla cui unione è nata, il 5.2.2015, la figlia , tendente ad ottenere la Per_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AN ed NO (CE) in data 31.08.2013; lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data in cui i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con sentenza passata in giudicato n. 549/2024 del 13.02.2024; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“1. I coniugi si comporteranno tra di loro in modo civile e con rispetto.
1 2. La figlia minore godrà dell'affidamento condiviso con entrambi i genitori con Per_1
collocamento preferenziale presso la madre. I coniugi dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la minore con sé. Qualsiasi comunicazione tra i genitori dovrà avvenire preferibilmente a mezzo mail o pec.
3. Il padre, potrà vedere e tenere con sé per due giorni a settimana, il mercoledì e il venerdi, Per_1
dalle ore 18.00 alle ore 21.00 compatibilmente con gli impegni scolastici ed extracurriculari della minore, con possibilità di sentire quotidianamente la figlia a mezzo cellulare della bambina o quello della madre;
o dall'uscita di scuola fino alle ore 20.00 di sera;
durante il week-end, dalle ore 9.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica, a settimane alterne e sempre compatibilmente con gli impegni scolastici ed extracurriculari della minore.
4. Per tutte le festività si applicherà il criterio dell'alternanza naturalmente con inversione di turni per gli anni successivi. Con specifico riferimento alle vacanze natalizie trascorrerà con il Per_1
genitore o dalle ore 9.00 del 24 dicembre alle ore 20.00 del 25 dicembre o dalle ore 9.00 del 31 dicembre alle ore 20.00 del 01 gennaio. Relativamente alle vacanze Pasquali la minore trascorrerà col genitore o dalle ore 9.00 alle ore 20.00 del giorno di Pasqua o dalle ore 9:00 alle ore 20,00 del
Lunedì in Albis.
5. Relativamente alle vacanze estive la minore trascorrerà con il padre 15 giorni consecutivi ad agosto previa comunicazione entro il 31 maggio di ogni anno, precisando il luogo esatto in cui la minore soggiornerà in caso di vacanza nonché i relativi recapiti;
6. Resta inteso, che le parti -ove d'accordo- potranno modificare liberamente, di volta in volta, le innanzi indicate modalità di frequentazione della minore.
7. La casa coniugale, di proprietà del sig. , fratello sella sig.ra ER TE
, sita in AN ed NO (CE) alla Via Da Vinci, nonché tutti gli arredi, i mobili e le
[...]
pertinenze, rimarrà nella disponibilità della sig.ra che vi continuerà ad abitare con la TE
minore.
2 8. Il sig. , a titolo di concorso nel mantenimento della figlia, corrisponderà alla sig.ra TE
, entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno di € 300,00 da versarsi secondo le TE
modalità concordate tra i coniugi autorizzando altresì la sig.ra a percepire TE
l'intero importo dell'assegno unico per la figlia.
9. Entrambi i coniugi contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie espressamente previste dal protocollo di intesa del Tribunale di S. MARIA C.V. con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di S. MARIA C.V. che si intende trascritto.
10. I genitori si assumono entrambi l'obbligo di far conservare alla figlia minore rapporti continuativi con gli ascendenti e i parenti entrambi.
11.I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento.
12.I coniugi si rilasciano reciprocamente, sin d'ora, il consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente e per il quale sia necessario il consenso del coniuge.
13.I coniugi dichiarano espressamente di aver compiutamente definito ogni rapporto di natura economica e/o patrimoniale tra loro esistente e di non aver null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altro a qualsiasi titolo o ragione, salvo il puntuale adempimento di quanto previsto nel presente ricorso congiunto.”
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che le pattuizioni siano conformi agli interessi della figlia minore;
letto il parere favorevole del P.M.;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AN ed NO (CE) il
31.08.2013 da , nata a [...] il [...], e , TE TE
nato a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AN ed NO (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
3 D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 12, parte II, serie A, anno
2013);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 27.06.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso
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