Articolo 38 della Legge 18 marzo 1968, n. 444
Articolo 37
Versione
7 maggio 1968
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Versione
23 giugno 1969
Art. 38. (Variazioni di bilancio conseguenti
all'applicazione della presente legge)

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza del 18 - 30 dicembre 1968, n. 140 (in G.U. 1a s.s. 8/1/1969, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge statale 18 marzo 1968, n. 444 (ordinamento della scuola materna statale) limitatamente alla sua applicabilita' alla Regione Trentino-Alto Adige".
Entrata in vigore il 23 giugno 1969